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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 10814/2015 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro De Divitiis Parte_1
con il quale elettivamente domicilia giusta procura in atti
-opponente
E
in Controparte_1
persona del presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gallo con il quale elettivamente domicilia giusta procura in atti
-opposto-
NONCHE'
e per essa la Mandataria rappresentata e Controparte_2 CP_3 difesa giusta procura in atti dall'avv. Michele Gallo con il quale elettivamente domicilia giusta procura in atti
- intervenuta -
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la Controparte_1
ha chiesto al Tribunale di Salerno di ingiungere al sig. il Parte_1 pagamento della somma di € 133.180,51 interessi convenzionali e di mora e spese di procedura, a fronte del contratto di conto corrente 103297.-
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2491/2015 emesso in data 28.09.2015 e notificato in data 2.11.2015 è stata proposta opposizione da chiedendo la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto così concludeva : “In via preliminare, accertare e dichiarare i periodi temporali in cui il tasso praticato dalla Banca opposta, calcolato con la e tutte le altre spese rientranti nel T.E.G. supera, Pt_2
nei periodi indicati in perizia, il tasso soglia stabilito dalla legge antiusura n.
108/96; Nel merito, in ogni caso, dichiararsi nullo e/o inefficace, per carenza dei presupposti di leggee comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n.
2491/2015, accertata l'infondatezza dell'azione monitoria e la non debenza delle somme ingiunte da parte dell'opponente; Conseguentemente, previa declaratoria di nullità del dedotto contratto di conto corrente, nonché per quanto di ragione,
d'invalidità e/o di nullità, e comunque di inefficacia anche parziale di ogni altro eventuale accordo e/o previsione contrattuale, determinare nel rapporto in esame
l'esatto ammontare del saldo risultante dalle partite dare/avere intercorsi tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico- bancaria, sulla scorta della disciplina applicabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto stesso, provvedendo a riaccreditare il conto di ogni posta passiva indebita dallo stesso generata a debito dell' inclusi Pt_3 Pt_1 gli importi costituenti prelievi che non risultassero effettuati dall'Ing. ma Pt_1
da terzi non autorizzati. In via riconvenzionale, sulla base degli accertamenti a svolgersi anche sulla documentazione esibita dalla Banca, l'Ing. avanza Pt_1
domanda di pagamento delle somme da determinarsi in corso di causa, derivanti dai prelievi (anche tramite “assegni a me medesimo”) che non risultassero effettuati dal correntista opponente;
in via meramente subordinata, dichiarato il saldo attuale del conto corrente di corrispondenza n. 103297, compensarsi la pretesa creditoria avversaria con il credito restitutorio, da determinarsi in corso di causa, sussistente in capo all'ing. per effetto di ogni indebita posta debitoria applicata dalla Pt_1
banca al rapporto n. 103297 – come specificato in parte narrativa – incluse le
2 somme derivante dai prelievi che non risultassero effettuati dall'Ing. ma Pt_1 da terzi non autorizzati. Nel merito, eccepiva l'assenza di valido contratto di apertura di credito inconto corrente. Lamentava il raggiungimento del TEG tale da superare tasso soglia stabilito dalla legge n. 108/96, in tre trimestri, nonché
l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e la variazione arbitraria del tasso di interesse in misura tale da renderlo usurario in violazione dell'art. 1284 c.c., dell'art. 4 L. 154/1992 e dell'art. 117 T.U.B. Eccepiva l'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e commissioni di massimo scoperto in carenza di pattuizioni, nonché l'addebito di spese e valute bancarie in assenza di previsione contrattuale al riguardo. Disconosceva genericamente alcune operazioni effettuate sul ridetto c/c n. 101060. Spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento delle eventuali somme, da determinarsi in corso di causa, derivanti dai prelievi che non risultassero effettuati dal correntista esponente.
Si costituiva in giudizio la con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta del 29.4.2016 a mezzo della quale chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni : “
1. In via preliminare concedere ex art. 648
c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, e ricorrono, altresì, i gravi motivi che potrebbero far venir meno ogni garanzia del credito.
2. Ancora in via preliminare, in accoglimento della proposta istanza incidentale di verificazione, dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal sig. ai Parte_1
contratti di apertura del conto corrente e relative condizioni economiche dell'11.02.2003 e di apertura di credito del 4.12.2003 e, conseguentemente, dichiarare la validità di detti documenti;
3. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dall'Ing. con atto di citazione del 7.12.20015, e Parte_1
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 2491/2015, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27.09.2015. 4. In via gradata condannare il sig.
al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, della somma di € 133.180,51, ovvero, di Controparte_4
quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
5. In ogni caso, condannare
l'opponente al pagamento delle spese e compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo. Deduceva,
3 nel merito, l'infondatezza della domanda e delle contestazioni sollevate dall'opponente. Deduceva la correttezza dell'operato della e la validità del CP_1 credito sotteso al decreto ingiuntivo opposto. Eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito in assenza del presupposto rappresentato dal pagamento o, almeno, da un versamento solutorio.- In corso di causa, la Banca opposta cedeva il proprio credito a giusta Controparte_5
avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica
Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 144 del 13 dicembre 2018. La
si costituiva in giudizio – a mezzo della mandataria Controparte_5
- con atto di intervento del successore a titolo particolare nel credito, CP_3
ex artt. 111, comma 3° c.p.c., 58 e 90 D. Lgs. n. 385/1993 del 2.9.2020 in cui dichiarava di intervenire ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, 3° comma c.p.c., nel procedimento R.G. 10814/2015 innanzi al Tribunale di Salerno e di fare propri tutti gli atti e gli scrittidifensivi sino a quel momento posti in essere dalla
[...]
. Veniva ammessa Controparte_4
ed espletata CT contabile nonché CT grafologica in relazione a n. 5 distinte di altrettante operazioni contestate dall'opponente. Dopo svariati rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata alla scrivente che, all'udienza del 27.05. 2025 tratteneva la causa in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc.-
………….
Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione in ordine all'atto di intervento .- Nel caso che occupa, tuttavia, la titolarità del credito è provata, altresì, dalla dichiarazione di cessione resa dalla Banca opposta in data 28.09.2023 depositata in atti, a mezzo della quale il Presidente e legale rapp.te p.t. della CP_6
e dei Comuni ha dichiarato che è intervenuta cessione di crediti
[...] CP_4
in blocco tra la e e che tra questi rapporti ceduti vi è anche CP_1 CP_7
quello vantati nei confronti di di cui al Conto corrente 103297 Parte_1
(NDG800858), azionato con il decreto ingiuntivo opposto. Detta dichiarazione prodotta nel corso del giudizio, per constante giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, costituisce idonea prova della cessione e della titolarità del credito siccome “In tema di cessione del credito, la prova della cessione può essere fornita
4 con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, mediante produzione nel corso del giudizio” (Cass. Civ Sez. III,
Ordinanza, 16/04/2021, n. 10200).
Passando ad esaminare il merito della presente controversia ,con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sul quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, hanno effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale. Infatti hanno dedotto la carenza di prova del credito.
Il credito oggetto di causa è esistente e valido siccome sono stati provati tutti i contratti posti a base del decreto ingiuntivo opposto e, segnatamente: il contratto di apertura del conto corrente n. 103297 e le relative condizioni economiche dell'11.02.2003; l'apertura di credito del 9.12.2003 e gli estratti integrali del conto corrente. Gli stessi costituiscono piena prova del diritto di credito fatto valere con l'opposto decreto ingiuntivo ed accertato in corso di causa. La validità e completezza della documentazione posta a sostegno della domanda monitoria, oltre
5 a non essere stata contestata da controparte, ha consentito di espletare compiutamente la Consulenza Tecnico-contabile da parte del CT incaricato Dott.
, sicché nessun dubbio sussiste circa la sussistenza del credito Persona_1
azionato.- Le contestazioni di parte opponente circa la genuinità delle sottoscrizioni di n. cinque distinte di prelievo, sono state disattese dalla Consulenza Tecnica del perito grafologo Dott. il quale ha concluso affermando che Persona_2
“Dall'esame grafologico effettuato sui documenti oggetto di indagine, in risposta al quesito posto dal ILL.mo Giudice Dott. Ugo Loguercio, possiamo affermare con certezza quanto segue: Le firme in verifica apposte a nome dell'Ing. Parte_1
in calce alle n.5 distinte di prelievo come da memoria 183 II dell'Avv. De
[...]
Divitiis sono state tutte vergate dall'Ing e pertanto sono da Parte_1 considerarsi autografe”. Il credito portato dal decreto ingiuntivo n.2491/2015 risulta pertanto ampiamente provato ma va ridotto nel suo ammontare ,-
Dalla relazione di CT contabile : secondo tale ipotesi di rielaborazione, l'indebito bancario quantificato sul conto corrente oggetto di causa ammonta ad €. 99.154,70 con conseguente riduzione dell'esposizione debitoria del conto da (-) €. 133.180,51
a (-) €. 34.025,81. In altri termini, tenuto conto dei criteri di rielaborazione innanzi descritti ed in base alla ipotesi n. 1 prospettata, il signor risulterebbe Pt_1 essere debitore dell'Istituto di credito convenuto dell'importo residuo di (-) €.
34.025,81. L'opposizione va pertanto accolta e revocato il decreto ingiuntivo emesso.- La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, tesa ad ottenere la condanna della Banca opposta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, è inammissibile oltre che infondata, alla luce delle risultanze della CT contabile espletata, e pertanto va rigettata. In primo luogo, l'opponente chiede la ripetizione di un indebito in assenza del presupposto rappresentato dal pagamento o, almeno, da un versamento solutorio. In tal senso è chiaro il principio espresso dalla Corte di Cassazione che, nel solco delle Sezioni Unite, afferma “nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione
(ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di
6 versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.” (Cass. Civ. 15.01.2013, n. 798).
Nel caso che occupa, l'opponente non ha provato – e lo stesso c.t.u. non ha riscontrato – alcun versamento da parte del correntista avente efficacia solutoria. In secondo luogo, si ribadisce che la consulenza contabile ha evidenziato un credito a favore di parte opposta e la consulenza grafologica ha definitivamente attribuito al sig. le firme apposte sulle distinte di prelievo, dallo stesso Parte_1 contestate. In ragione di tanto, l'opponente non vanta alcun credito da compensare, tantomeno ha diritto alla restituzione di somme da parte della in assenza di CP_1
pagamenti o versamenti solutori.
Per ciò che attiene il regime delle spese di lite, questo può essere regolato con una totale compensazione, considerata la sostanziale riduzione della pretesa creditoria
(per quanto questa resti fondata) del cui accertamento è stato necessario il presente giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2491/20 emesso in data 28.09.2015 ;
2) condanna l'opponente al pagamento della somma di € 34.025,81 i n favore della Controparte_5
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) compensa integralmente le spese di lite comprese quelle di CT .-
Così deciso in Salerno, 28.06.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 10814/2015 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro De Divitiis Parte_1
con il quale elettivamente domicilia giusta procura in atti
-opponente
E
in Controparte_1
persona del presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gallo con il quale elettivamente domicilia giusta procura in atti
-opposto-
NONCHE'
e per essa la Mandataria rappresentata e Controparte_2 CP_3 difesa giusta procura in atti dall'avv. Michele Gallo con il quale elettivamente domicilia giusta procura in atti
- intervenuta -
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la Controparte_1
ha chiesto al Tribunale di Salerno di ingiungere al sig. il Parte_1 pagamento della somma di € 133.180,51 interessi convenzionali e di mora e spese di procedura, a fronte del contratto di conto corrente 103297.-
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2491/2015 emesso in data 28.09.2015 e notificato in data 2.11.2015 è stata proposta opposizione da chiedendo la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto così concludeva : “In via preliminare, accertare e dichiarare i periodi temporali in cui il tasso praticato dalla Banca opposta, calcolato con la e tutte le altre spese rientranti nel T.E.G. supera, Pt_2
nei periodi indicati in perizia, il tasso soglia stabilito dalla legge antiusura n.
108/96; Nel merito, in ogni caso, dichiararsi nullo e/o inefficace, per carenza dei presupposti di leggee comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n.
2491/2015, accertata l'infondatezza dell'azione monitoria e la non debenza delle somme ingiunte da parte dell'opponente; Conseguentemente, previa declaratoria di nullità del dedotto contratto di conto corrente, nonché per quanto di ragione,
d'invalidità e/o di nullità, e comunque di inefficacia anche parziale di ogni altro eventuale accordo e/o previsione contrattuale, determinare nel rapporto in esame
l'esatto ammontare del saldo risultante dalle partite dare/avere intercorsi tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico- bancaria, sulla scorta della disciplina applicabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto stesso, provvedendo a riaccreditare il conto di ogni posta passiva indebita dallo stesso generata a debito dell' inclusi Pt_3 Pt_1 gli importi costituenti prelievi che non risultassero effettuati dall'Ing. ma Pt_1
da terzi non autorizzati. In via riconvenzionale, sulla base degli accertamenti a svolgersi anche sulla documentazione esibita dalla Banca, l'Ing. avanza Pt_1
domanda di pagamento delle somme da determinarsi in corso di causa, derivanti dai prelievi (anche tramite “assegni a me medesimo”) che non risultassero effettuati dal correntista opponente;
in via meramente subordinata, dichiarato il saldo attuale del conto corrente di corrispondenza n. 103297, compensarsi la pretesa creditoria avversaria con il credito restitutorio, da determinarsi in corso di causa, sussistente in capo all'ing. per effetto di ogni indebita posta debitoria applicata dalla Pt_1
banca al rapporto n. 103297 – come specificato in parte narrativa – incluse le
2 somme derivante dai prelievi che non risultassero effettuati dall'Ing. ma Pt_1 da terzi non autorizzati. Nel merito, eccepiva l'assenza di valido contratto di apertura di credito inconto corrente. Lamentava il raggiungimento del TEG tale da superare tasso soglia stabilito dalla legge n. 108/96, in tre trimestri, nonché
l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e la variazione arbitraria del tasso di interesse in misura tale da renderlo usurario in violazione dell'art. 1284 c.c., dell'art. 4 L. 154/1992 e dell'art. 117 T.U.B. Eccepiva l'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e commissioni di massimo scoperto in carenza di pattuizioni, nonché l'addebito di spese e valute bancarie in assenza di previsione contrattuale al riguardo. Disconosceva genericamente alcune operazioni effettuate sul ridetto c/c n. 101060. Spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento delle eventuali somme, da determinarsi in corso di causa, derivanti dai prelievi che non risultassero effettuati dal correntista esponente.
Si costituiva in giudizio la con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta del 29.4.2016 a mezzo della quale chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni : “
1. In via preliminare concedere ex art. 648
c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, e ricorrono, altresì, i gravi motivi che potrebbero far venir meno ogni garanzia del credito.
2. Ancora in via preliminare, in accoglimento della proposta istanza incidentale di verificazione, dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal sig. ai Parte_1
contratti di apertura del conto corrente e relative condizioni economiche dell'11.02.2003 e di apertura di credito del 4.12.2003 e, conseguentemente, dichiarare la validità di detti documenti;
3. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dall'Ing. con atto di citazione del 7.12.20015, e Parte_1
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 2491/2015, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27.09.2015. 4. In via gradata condannare il sig.
al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, della somma di € 133.180,51, ovvero, di Controparte_4
quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
5. In ogni caso, condannare
l'opponente al pagamento delle spese e compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo. Deduceva,
3 nel merito, l'infondatezza della domanda e delle contestazioni sollevate dall'opponente. Deduceva la correttezza dell'operato della e la validità del CP_1 credito sotteso al decreto ingiuntivo opposto. Eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito in assenza del presupposto rappresentato dal pagamento o, almeno, da un versamento solutorio.- In corso di causa, la Banca opposta cedeva il proprio credito a giusta Controparte_5
avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica
Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 144 del 13 dicembre 2018. La
si costituiva in giudizio – a mezzo della mandataria Controparte_5
- con atto di intervento del successore a titolo particolare nel credito, CP_3
ex artt. 111, comma 3° c.p.c., 58 e 90 D. Lgs. n. 385/1993 del 2.9.2020 in cui dichiarava di intervenire ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, 3° comma c.p.c., nel procedimento R.G. 10814/2015 innanzi al Tribunale di Salerno e di fare propri tutti gli atti e gli scrittidifensivi sino a quel momento posti in essere dalla
[...]
. Veniva ammessa Controparte_4
ed espletata CT contabile nonché CT grafologica in relazione a n. 5 distinte di altrettante operazioni contestate dall'opponente. Dopo svariati rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata alla scrivente che, all'udienza del 27.05. 2025 tratteneva la causa in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc.-
………….
Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione in ordine all'atto di intervento .- Nel caso che occupa, tuttavia, la titolarità del credito è provata, altresì, dalla dichiarazione di cessione resa dalla Banca opposta in data 28.09.2023 depositata in atti, a mezzo della quale il Presidente e legale rapp.te p.t. della CP_6
e dei Comuni ha dichiarato che è intervenuta cessione di crediti
[...] CP_4
in blocco tra la e e che tra questi rapporti ceduti vi è anche CP_1 CP_7
quello vantati nei confronti di di cui al Conto corrente 103297 Parte_1
(NDG800858), azionato con il decreto ingiuntivo opposto. Detta dichiarazione prodotta nel corso del giudizio, per constante giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, costituisce idonea prova della cessione e della titolarità del credito siccome “In tema di cessione del credito, la prova della cessione può essere fornita
4 con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, mediante produzione nel corso del giudizio” (Cass. Civ Sez. III,
Ordinanza, 16/04/2021, n. 10200).
Passando ad esaminare il merito della presente controversia ,con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sul quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, hanno effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale. Infatti hanno dedotto la carenza di prova del credito.
Il credito oggetto di causa è esistente e valido siccome sono stati provati tutti i contratti posti a base del decreto ingiuntivo opposto e, segnatamente: il contratto di apertura del conto corrente n. 103297 e le relative condizioni economiche dell'11.02.2003; l'apertura di credito del 9.12.2003 e gli estratti integrali del conto corrente. Gli stessi costituiscono piena prova del diritto di credito fatto valere con l'opposto decreto ingiuntivo ed accertato in corso di causa. La validità e completezza della documentazione posta a sostegno della domanda monitoria, oltre
5 a non essere stata contestata da controparte, ha consentito di espletare compiutamente la Consulenza Tecnico-contabile da parte del CT incaricato Dott.
, sicché nessun dubbio sussiste circa la sussistenza del credito Persona_1
azionato.- Le contestazioni di parte opponente circa la genuinità delle sottoscrizioni di n. cinque distinte di prelievo, sono state disattese dalla Consulenza Tecnica del perito grafologo Dott. il quale ha concluso affermando che Persona_2
“Dall'esame grafologico effettuato sui documenti oggetto di indagine, in risposta al quesito posto dal ILL.mo Giudice Dott. Ugo Loguercio, possiamo affermare con certezza quanto segue: Le firme in verifica apposte a nome dell'Ing. Parte_1
in calce alle n.5 distinte di prelievo come da memoria 183 II dell'Avv. De
[...]
Divitiis sono state tutte vergate dall'Ing e pertanto sono da Parte_1 considerarsi autografe”. Il credito portato dal decreto ingiuntivo n.2491/2015 risulta pertanto ampiamente provato ma va ridotto nel suo ammontare ,-
Dalla relazione di CT contabile : secondo tale ipotesi di rielaborazione, l'indebito bancario quantificato sul conto corrente oggetto di causa ammonta ad €. 99.154,70 con conseguente riduzione dell'esposizione debitoria del conto da (-) €. 133.180,51
a (-) €. 34.025,81. In altri termini, tenuto conto dei criteri di rielaborazione innanzi descritti ed in base alla ipotesi n. 1 prospettata, il signor risulterebbe Pt_1 essere debitore dell'Istituto di credito convenuto dell'importo residuo di (-) €.
34.025,81. L'opposizione va pertanto accolta e revocato il decreto ingiuntivo emesso.- La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, tesa ad ottenere la condanna della Banca opposta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, è inammissibile oltre che infondata, alla luce delle risultanze della CT contabile espletata, e pertanto va rigettata. In primo luogo, l'opponente chiede la ripetizione di un indebito in assenza del presupposto rappresentato dal pagamento o, almeno, da un versamento solutorio. In tal senso è chiaro il principio espresso dalla Corte di Cassazione che, nel solco delle Sezioni Unite, afferma “nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione
(ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di
6 versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.” (Cass. Civ. 15.01.2013, n. 798).
Nel caso che occupa, l'opponente non ha provato – e lo stesso c.t.u. non ha riscontrato – alcun versamento da parte del correntista avente efficacia solutoria. In secondo luogo, si ribadisce che la consulenza contabile ha evidenziato un credito a favore di parte opposta e la consulenza grafologica ha definitivamente attribuito al sig. le firme apposte sulle distinte di prelievo, dallo stesso Parte_1 contestate. In ragione di tanto, l'opponente non vanta alcun credito da compensare, tantomeno ha diritto alla restituzione di somme da parte della in assenza di CP_1
pagamenti o versamenti solutori.
Per ciò che attiene il regime delle spese di lite, questo può essere regolato con una totale compensazione, considerata la sostanziale riduzione della pretesa creditoria
(per quanto questa resti fondata) del cui accertamento è stato necessario il presente giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2491/20 emesso in data 28.09.2015 ;
2) condanna l'opponente al pagamento della somma di € 34.025,81 i n favore della Controparte_5
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) compensa integralmente le spese di lite comprese quelle di CT .-
Così deciso in Salerno, 28.06.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
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