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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1824/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARELLI MARIA PINA FERRARELLI
ATTRICE contro
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di usucapione è infondata e va pertanto rigettata.
premesso di essere proprietaria di un appartamento al secondo piano del Parte_1 fabbricato condominiale sito in Vieste al lungomare Cristoforo Colombo n. 31, ha convenuto in giudizio i proprietari delle unità immobiliari poste al primo piano ed al piano terra del medesimo fabbricato chiedendo il riconoscimento in proprio favore dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà della porzione di lastrico solare sovrastante il proprio appartamento.
A sostegno della domanda di usucapione, la ricorrente ha allegato il proprio titolo di acquisto dell'appartamento al secondo piano stipulato in data 26.9.2020 ed il titolo originario di provenienza in favore della sua dante causa risalente al 7.5.1993; ha inoltre prodotto una perizia di Persona_1 parte descrittiva dei luoghi di causa asseverata in data 19.3.2024, nella quale il tecnico, all'esito del sopralluogo effettuato, ha attestato che la porzione di lastrico solare oggetto della domanda di usucapione “è accessibile unicamente tramite una botola interna all'appartamento di proprietà della
, che dunque vanta accesso esclusivo al suddetto lastrico solare”. Pt_1
I resistenti sono rimasti contumaci.
Orbene, rileva questo giudicante che la ricorrente non ha fornito prova idonea dei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. pagina 1 di 2 I titoli di proprietà allegati non contengono alcun riferimento ad un accesso diretto ed esclusivo dall'appartamento al secondo piano verso il sovrastante lastrico solare oggetto della domanda di usucapione.
La perizia di parte allegata, anche se asseverata con giuramento, come nel caso di specie, è di per sé priva di concreto valore probatorio.
Peraltro il perito di parte, pur attestando l'esistenza di un accesso esclusivo al lastrico solare tramite una botola interna all'appartamento dell'attrice, non ha corroborato tale attestazione mediante rilievi fotografici relativi agli interni dell'appartamento, limitandosi ad allegare due sole fotografie, una relativa alla facciata esterna del fabbricato e l'altra ritraente una parte del lastrico solare in questione.
Ancora, il perito di parte si è limitato a descrivere la situazione di fatto attuale, come constatata nel corso del sopralluogo effettuato nel mese di marzo del 2024, senza nulla riferire in ordine alla situazione pregressa: non può allora escludersi che la situazione dei luoghi descritta dal perito sia il risultato di modifiche sopravvenute negli ultimi anni, dopo l'acquisto dell'appartamento al secondo piano da parte dell'attrice avvenuto nel 2020. Pertanto, non risulta in ogni caso dimostrata la sussistenza del requisito temporale richiesto dall'art. 1158 c.c..
Va inoltre considerato che l'attrice non ha neppure articolato prove testimoniali volte a dimostrare modalità di esercizio e durata del possesso esclusivo asseritamente esercitato.
Ne discende il rigetto della domanda.
Nulla deve statuirsi sulle spese di lite, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Foggia, 10.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1824/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARELLI MARIA PINA FERRARELLI
ATTRICE contro
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di usucapione è infondata e va pertanto rigettata.
premesso di essere proprietaria di un appartamento al secondo piano del Parte_1 fabbricato condominiale sito in Vieste al lungomare Cristoforo Colombo n. 31, ha convenuto in giudizio i proprietari delle unità immobiliari poste al primo piano ed al piano terra del medesimo fabbricato chiedendo il riconoscimento in proprio favore dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà della porzione di lastrico solare sovrastante il proprio appartamento.
A sostegno della domanda di usucapione, la ricorrente ha allegato il proprio titolo di acquisto dell'appartamento al secondo piano stipulato in data 26.9.2020 ed il titolo originario di provenienza in favore della sua dante causa risalente al 7.5.1993; ha inoltre prodotto una perizia di Persona_1 parte descrittiva dei luoghi di causa asseverata in data 19.3.2024, nella quale il tecnico, all'esito del sopralluogo effettuato, ha attestato che la porzione di lastrico solare oggetto della domanda di usucapione “è accessibile unicamente tramite una botola interna all'appartamento di proprietà della
, che dunque vanta accesso esclusivo al suddetto lastrico solare”. Pt_1
I resistenti sono rimasti contumaci.
Orbene, rileva questo giudicante che la ricorrente non ha fornito prova idonea dei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. pagina 1 di 2 I titoli di proprietà allegati non contengono alcun riferimento ad un accesso diretto ed esclusivo dall'appartamento al secondo piano verso il sovrastante lastrico solare oggetto della domanda di usucapione.
La perizia di parte allegata, anche se asseverata con giuramento, come nel caso di specie, è di per sé priva di concreto valore probatorio.
Peraltro il perito di parte, pur attestando l'esistenza di un accesso esclusivo al lastrico solare tramite una botola interna all'appartamento dell'attrice, non ha corroborato tale attestazione mediante rilievi fotografici relativi agli interni dell'appartamento, limitandosi ad allegare due sole fotografie, una relativa alla facciata esterna del fabbricato e l'altra ritraente una parte del lastrico solare in questione.
Ancora, il perito di parte si è limitato a descrivere la situazione di fatto attuale, come constatata nel corso del sopralluogo effettuato nel mese di marzo del 2024, senza nulla riferire in ordine alla situazione pregressa: non può allora escludersi che la situazione dei luoghi descritta dal perito sia il risultato di modifiche sopravvenute negli ultimi anni, dopo l'acquisto dell'appartamento al secondo piano da parte dell'attrice avvenuto nel 2020. Pertanto, non risulta in ogni caso dimostrata la sussistenza del requisito temporale richiesto dall'art. 1158 c.c..
Va inoltre considerato che l'attrice non ha neppure articolato prove testimoniali volte a dimostrare modalità di esercizio e durata del possesso esclusivo asseritamente esercitato.
Ne discende il rigetto della domanda.
Nulla deve statuirsi sulle spese di lite, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Foggia, 10.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2