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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2321/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2321/2020, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Bernardo Parte_1 C.F._1
Polese
- appellante
contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Oliva e dall'Avv. Lorenzo Ghelardi
- appellata
e
(C.F.: ) CP_2 C.F._2
- appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni
Per l'appellante: come da note scritte depositate il 7/11/2024, “- in via principale, in accoglimento dell'appello proposto, riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 285/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Pisa, in persona dell'Avv. Bruno Neri, emessa e depositata in cancelleria in data 05.06.2020, mai notificata, resa a definizione della causa iscritta al n. 358/18
R.G. e, pertanto: accertare e dichiarare esistente un danno biologico per l'attrice Parte_1
così come identificato nella CTU svolta nel giudizio di prime cure e dunque nella misura del 0% come danno biologico permanente;
un'inabilità temporanea pari a gg 15 al 75%; gg 15 al 50%; gg 30 al 25% nonché delle spese mediche conseguenti e ritenute congrue dal ridetto CTU in sede di relazione di parte medico legale, in conseguenza del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, - condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
nonché la SI.ra al risarcimento in favore della SI.ra dei danni fisici CP_2 Parte_1
e delle conseguenti spese mediche derivanti dal sinistro de quo, così come riconosciuti dal CTU Dr.
nel giudizio di primo grado pari, rispettivamente, alla somma di € 823,62 (quale residuo) Persona_1
o a quella alla diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi, nonché al pagamento integrale delle spese sostenute nella CTU medica di prime cure e pari ad € 427,00 e al pagamento della CTP pari ad € 400,00 e dunque per una cifra complessiva pari ad € 1.650,62 oltre interessi legali maturati e maturandi. Con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione dell'Ill.mo SI. Giudice del Tribunale”; per l'appellata costituita: come da note scritte depositate il 27/11/2024, “a) in via principale, rigettare l'appello proposto anche ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., in quanto inammissibile o comunque infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 285/2020 del Giudice di Pace di Pisa;
b) in ogni caso rigettare la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum;
c) in subordine, condannare gli appellati a corrispondere alla
SI.ra la minor somma ritenuta di giustizia, anche in applicazione dell'art. 1227, commi I e/o Pt_1
II c.c., nonché detratti gli importi già versati in fase stragiudiziale, pari ad Euro 2.336,00, ed a seguito della sentenza di primo grado, pari ad Euro 100,62; d) con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Motivi della decisione
1. Nel giudizio di prime cure, la SI.ra ha convenuto la SI.ra e la Parte_1 CP_2
compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 10/2/2017, alle ore 13:00 circa, in località Sant'Anna di Cascina.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Pisa ha emesso la sentenza n. 285/2020, emessa il 4/6/2020
e pubblicata il 9/6/2020, con la quale ha così statuito: “accoglie la domanda limitatamente alla differenza di euro 100,62, e per l'effetto condanna la Compagnia convenuta a pagare detta somma alla parte attrice;
compensa tra le parti le spese di giudizio e le spese di CTU”.
2. Avverso la citata sentenza, la SI.ra ha proposto appello, deducendo l'erroneità, Pt_1
contraddittorietà e carenza della motivazione, evidenziando come il Giudice di prime cure abbia ridotto l'importo delle spese mediche da lei sostenute a € 1.190,00, ritenendo che “esse non sono documentate da fatture o da ricevute, come annota il CTU, ma soltanto da notule proforma prive di valore amministrativo – fiscale, e in ogni caso risultano del tutto esorbitanti dalla effettiva lesione in esame”, discostandosi irragionevolmente dalle conclusioni del perito d'ufficio, il quale aveva ritenuto congruo l'importo di € 1.913,00 a titolo di spese mediche, e facendo impropriamente ricorso alla liquidazione in via equitativa. Tale erronea determinazione aveva, inoltre, inciso sulla decisione relativa alla compensazione tra le parti delle spese processuali, incluse quelle per la c.t.u., nonché sull'esclusione del rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame ed Controparte_3 eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., e, nel merito,
l'infondatezza.
4. Pur ritualmente evocata in giudizio, la SI.ra non si è costituita in giudizio e, con CP_2
ordinanza del 13/1/2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
5. La causa non ha richiesto attività istruttoria e, assegnata alla sottoscritta in data 21/5/2024, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
6. Questioni preliminari.
6.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
L'art. 348-bis c.p.c., nella versione antecedente al D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), ratione temporis applicabile, stabiliva che l'appello dovesse essere dichiarato inammissibile qualora non presentasse una ragionevole probabilità di essere accolto, individuando così il campo di applicazione dell'ordinanza di inammissibilità in “quello dell'impugnazione manifestamente infondata nel merito”
(ex multis, Cass. civ. n. 7273/2014).
Inoltre, il concetto di probabilità di accoglimento andava interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti a sostegno dei motivi di gravame, riconoscendosi l'ammissibilità anche in presenza di una sola probabilità di accoglimento (C.d.A. Milano n. 2869/2021); di contro, un appello privo di probabilità di accoglimento “non è quello che tale appare al Giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una lettura sbrigativa degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato” (C.d.A. Roma, 23/1/2013).
6.2. Nel caso di specie, le argomentazioni attoree introducono questioni giuridiche controvertibili, rispetto alle quali non può aprioristicamente ritenersi la “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello ex ante, fatta salva una valutazione più approfondita in ordine alla loro fondatezza in sede di merito;
ne consegue la necessità di doversi procedere all'esame del merito dell'impugnazione.
7. Nel merito.
7.1. Con l'unico motivo di gravame – se pur declinato anche in relazione alle spese di lite –,
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ridotto l'importo delle spese mediche sostenute dall'attrice a € 1.190,00, rispetto alla somma di € 1.913,00 ritenuta congrua dal consulente tecnico d'ufficio, dichiarando, di conseguenza, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
7.2. Giova preliminarmente rammentare che le spese mediche sostenute dal danneggiato a seguito del sinistro, costituendo un pregiudizio già verificatosi al momento della loro liquidazione e, dunque, configurandosi come danno emergente, non possono essere risarcite sulla base di criteri probabilistici o astratti, applicabili invece alla liquidazione del danno futuro. Esse devono essere specificamente allegate e provate dal danneggiato stesso, anche mediante presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. (Cass. civ. n. 29307/2024; Cass. civ. n. 8371/2024).
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno patrimoniale postula la prova documentale della relativa spesa, ma non richiede necessariamente la dimostrazione dell'avvenuto pagamento, che potrebbe non essere stato ancora effettuato al momento della decisione. In altri termini, la condanna del danneggiante alla rifusione delle spese che costituiscono conseguenza immediata e diretta del sinistro (quali, ad esempio, quelle mediche o le spese per l'assistenza di un consulente di parte) non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo sufficiente la dimostrazione dell'effettività delle prestazioni, ovvero che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass. civ. n. 3897/1985; Cass. civ. n.
4357/2003).
7.3. Applicando i principi sopra richiamati alla fattispecie in esame, deve riconoscersi, contrariamente rispetto a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il diritto della SI.ra al risarcimento del Pt_1
danno patrimoniale subito, anche con riferimento alle spese mediche documentate in giudizio mediante note pro-forma.
Invero, le pre-fatture prodotte dall'attrice non costituiscono meri “preventivi”, bensì veri e propri
“consuntivi”, come si evince chiaramente dalla dicitura riportata nelle notule, ove si fa riferimento a
“prestazione sanitaria effettuata” (cfr. doc. 5, fascicolo di parte attrice di primo grado).
Analogamente, risulta comprovata l'effettuazione della visita medico-legale espletata dal Dott.
come attestato dalla relativa relazione prodotta in giudizio (doc. 4). Pt_2 D'altra parte, il Giudice di prime cure non ha posto in dubbio che l'attrice si fosse effettivamente sottoposta ai trattamenti sanitari indicati, limitandosi a rilevare l'assenza di prova dell'effettivo pagamento delle somme ivi indicate, non essendo stata prodotta la relativa fattura.
Inoltre, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il perito incaricato ha ritenuto “congrue
e pertinenti” le spese mediche per un importo complessivo di € 1.913,00 (cfr. p. 4, c.t.u.), a nulla rilevando la successiva precisazione in merito alla necessità che le spese siano “sostenute da fatture regolarmente quietanzate”, trattandosi di valutazione squisitamente giuridica riservata al giudicante.
La riduzione dell'importo operata dal Giudice di primo grado non appare, pertanto, condivisibile, essendo comprovata l'effettività e la congruità delle spese mediche sostenute dall'appellante.
Parimenti, non può condividersi la valutazione in merito all'esorbitanza delle spese rispetto alla lesione subita dalla danneggiata, atteso che, pur vigendo nel nostro ordinamento il principio iudex peritus peritorum, che consente al Giudice di merito di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (Cass. civ. n. 18560/2024), ciò è possibile solo a fronte di un'adeguata motivazione, che nel caso di specie risulta assente, essendosi il Giudice limitato ad affermare apoditticamente che l'importo richiesto fosse “del tutto esorbitante rispetto all'effettiva lesione in esame”.
7.4. Alla luce delle considerazioni esposte, deve riconoscersi il diritto della SI.ra al Pt_1 risarcimento delle spese mediche sostenute a seguito del sinistro per l'importo complessivo di €
1.913,00.
Tale importo, sommato alla liquidazione del danno non patrimoniale già riconosciuto in primo grado
– e non oggetto di censura in sede di appello –, porta il totale del risarcimento dovuto alla SI.ra a € 3.159,62. Pt_1
Detraendo da tale importo la somma di € 2.336,00 già percepita dall'attrice (cfr. p. 2, atto di citazione, fascicolo di parte attrice), la somma residua da corrispondere da parte della compagnia assicurativa risulta pari a € 823,62, oltre agli interessi dalla data della domanda sino all'effettivo saldo.
A tale importo deve, poi, essere detratto quanto già versato dalla compagnia assicurativa a seguito della sentenza di primo grado (doc. 3, fascicolo di parte appellata).
7.5. La rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, tuttavia, non incide sulle statuizioni rese dal Giudice di primo grado in merito alle spese di lite.
Dagli atti di causa risulta, infatti, documentato – e non specificamente contestato dall'attrice – che la compagnia assicurativa convenuta aveva manifestato fin dalla sua costituzione in giudizio (cfr. comparsa di costituzione, fascicolo di primo grado) la propria disponibilità a corrispondere a parte attrice, a titolo di saldo e stralcio della pretesa azionata, un importo omnicomprensivo pari a €
1.000,00, ulteriore rispetto alle somme già versate in fase stragiudiziale. Tale somma si è poi rivelata superiore non solo all'importo riconosciuto dal Giudice di prime cure, ma anche a quello determinato nel presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., laddove il Giudice accolga la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa formulata dalla controparte, è tenuto a condannare la parte che abbia ingiustificatamente rifiutato tale proposta al pagamento delle spese processuali maturate successivamente alla sua formulazione, salvo che non ricorrano gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Corte Cost. n. 77/2018).
Ne consegue che, anche all'esito del presente giudizio di appello, le spese di lite relative al primo grado devono essere integralmente compensate tra le parti, tenendo in considerazione, da un lato,
l'accoglimento della domanda attorea in misura inferiore rispetto a quanto richiesto nell'atto introduttivo e, dall'altro, il rifiuto ingiustificato di parte attrice di accettare la proposta conciliativa avanzata dalla controparte, la quale, come evidenziato, si è poi rivelata superiore al quantum riconosciuto in sentenza.
Del pari, le spese di c.t.u. rimangono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Non possono, invece, essere riconosciute le spese di c.t.p. atteso che non risulta prodotta alcuna fattura o nota spese del consulente di parte attrice in nessuno dei due gradi di giudizio.
8. Spese del giudizio.
In considerazione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito divergenti in relazione alla questione in esame, anche all'interno del medesimo Tribunale, deve dichiararsi l'integrale compensazione delle spese tra le parti anche del presente giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1
sentenza n. 285/2020, emessa dal Giudice di Pace di Pisa, condanna e CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 solido tra loro, a corrispondere all'appellante la somma di € 823,62, oltre interessi dalla data della domanda sino all'effettivo saldo, detratto quanto già versato a seguito della sentenza di primo grado;
- dichiara le spese di lite di entrambi i giudizi integralmente compensate tra le parti.
Pisa, 2/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2321/2020, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Bernardo Parte_1 C.F._1
Polese
- appellante
contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Oliva e dall'Avv. Lorenzo Ghelardi
- appellata
e
(C.F.: ) CP_2 C.F._2
- appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni
Per l'appellante: come da note scritte depositate il 7/11/2024, “- in via principale, in accoglimento dell'appello proposto, riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 285/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Pisa, in persona dell'Avv. Bruno Neri, emessa e depositata in cancelleria in data 05.06.2020, mai notificata, resa a definizione della causa iscritta al n. 358/18
R.G. e, pertanto: accertare e dichiarare esistente un danno biologico per l'attrice Parte_1
così come identificato nella CTU svolta nel giudizio di prime cure e dunque nella misura del 0% come danno biologico permanente;
un'inabilità temporanea pari a gg 15 al 75%; gg 15 al 50%; gg 30 al 25% nonché delle spese mediche conseguenti e ritenute congrue dal ridetto CTU in sede di relazione di parte medico legale, in conseguenza del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, - condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
nonché la SI.ra al risarcimento in favore della SI.ra dei danni fisici CP_2 Parte_1
e delle conseguenti spese mediche derivanti dal sinistro de quo, così come riconosciuti dal CTU Dr.
nel giudizio di primo grado pari, rispettivamente, alla somma di € 823,62 (quale residuo) Persona_1
o a quella alla diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi, nonché al pagamento integrale delle spese sostenute nella CTU medica di prime cure e pari ad € 427,00 e al pagamento della CTP pari ad € 400,00 e dunque per una cifra complessiva pari ad € 1.650,62 oltre interessi legali maturati e maturandi. Con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione dell'Ill.mo SI. Giudice del Tribunale”; per l'appellata costituita: come da note scritte depositate il 27/11/2024, “a) in via principale, rigettare l'appello proposto anche ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., in quanto inammissibile o comunque infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 285/2020 del Giudice di Pace di Pisa;
b) in ogni caso rigettare la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum;
c) in subordine, condannare gli appellati a corrispondere alla
SI.ra la minor somma ritenuta di giustizia, anche in applicazione dell'art. 1227, commi I e/o Pt_1
II c.c., nonché detratti gli importi già versati in fase stragiudiziale, pari ad Euro 2.336,00, ed a seguito della sentenza di primo grado, pari ad Euro 100,62; d) con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Motivi della decisione
1. Nel giudizio di prime cure, la SI.ra ha convenuto la SI.ra e la Parte_1 CP_2
compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 10/2/2017, alle ore 13:00 circa, in località Sant'Anna di Cascina.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Pisa ha emesso la sentenza n. 285/2020, emessa il 4/6/2020
e pubblicata il 9/6/2020, con la quale ha così statuito: “accoglie la domanda limitatamente alla differenza di euro 100,62, e per l'effetto condanna la Compagnia convenuta a pagare detta somma alla parte attrice;
compensa tra le parti le spese di giudizio e le spese di CTU”.
2. Avverso la citata sentenza, la SI.ra ha proposto appello, deducendo l'erroneità, Pt_1
contraddittorietà e carenza della motivazione, evidenziando come il Giudice di prime cure abbia ridotto l'importo delle spese mediche da lei sostenute a € 1.190,00, ritenendo che “esse non sono documentate da fatture o da ricevute, come annota il CTU, ma soltanto da notule proforma prive di valore amministrativo – fiscale, e in ogni caso risultano del tutto esorbitanti dalla effettiva lesione in esame”, discostandosi irragionevolmente dalle conclusioni del perito d'ufficio, il quale aveva ritenuto congruo l'importo di € 1.913,00 a titolo di spese mediche, e facendo impropriamente ricorso alla liquidazione in via equitativa. Tale erronea determinazione aveva, inoltre, inciso sulla decisione relativa alla compensazione tra le parti delle spese processuali, incluse quelle per la c.t.u., nonché sull'esclusione del rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame ed Controparte_3 eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., e, nel merito,
l'infondatezza.
4. Pur ritualmente evocata in giudizio, la SI.ra non si è costituita in giudizio e, con CP_2
ordinanza del 13/1/2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
5. La causa non ha richiesto attività istruttoria e, assegnata alla sottoscritta in data 21/5/2024, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
6. Questioni preliminari.
6.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
L'art. 348-bis c.p.c., nella versione antecedente al D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), ratione temporis applicabile, stabiliva che l'appello dovesse essere dichiarato inammissibile qualora non presentasse una ragionevole probabilità di essere accolto, individuando così il campo di applicazione dell'ordinanza di inammissibilità in “quello dell'impugnazione manifestamente infondata nel merito”
(ex multis, Cass. civ. n. 7273/2014).
Inoltre, il concetto di probabilità di accoglimento andava interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti a sostegno dei motivi di gravame, riconoscendosi l'ammissibilità anche in presenza di una sola probabilità di accoglimento (C.d.A. Milano n. 2869/2021); di contro, un appello privo di probabilità di accoglimento “non è quello che tale appare al Giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una lettura sbrigativa degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato” (C.d.A. Roma, 23/1/2013).
6.2. Nel caso di specie, le argomentazioni attoree introducono questioni giuridiche controvertibili, rispetto alle quali non può aprioristicamente ritenersi la “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello ex ante, fatta salva una valutazione più approfondita in ordine alla loro fondatezza in sede di merito;
ne consegue la necessità di doversi procedere all'esame del merito dell'impugnazione.
7. Nel merito.
7.1. Con l'unico motivo di gravame – se pur declinato anche in relazione alle spese di lite –,
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ridotto l'importo delle spese mediche sostenute dall'attrice a € 1.190,00, rispetto alla somma di € 1.913,00 ritenuta congrua dal consulente tecnico d'ufficio, dichiarando, di conseguenza, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
7.2. Giova preliminarmente rammentare che le spese mediche sostenute dal danneggiato a seguito del sinistro, costituendo un pregiudizio già verificatosi al momento della loro liquidazione e, dunque, configurandosi come danno emergente, non possono essere risarcite sulla base di criteri probabilistici o astratti, applicabili invece alla liquidazione del danno futuro. Esse devono essere specificamente allegate e provate dal danneggiato stesso, anche mediante presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. (Cass. civ. n. 29307/2024; Cass. civ. n. 8371/2024).
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno patrimoniale postula la prova documentale della relativa spesa, ma non richiede necessariamente la dimostrazione dell'avvenuto pagamento, che potrebbe non essere stato ancora effettuato al momento della decisione. In altri termini, la condanna del danneggiante alla rifusione delle spese che costituiscono conseguenza immediata e diretta del sinistro (quali, ad esempio, quelle mediche o le spese per l'assistenza di un consulente di parte) non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo sufficiente la dimostrazione dell'effettività delle prestazioni, ovvero che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass. civ. n. 3897/1985; Cass. civ. n.
4357/2003).
7.3. Applicando i principi sopra richiamati alla fattispecie in esame, deve riconoscersi, contrariamente rispetto a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il diritto della SI.ra al risarcimento del Pt_1
danno patrimoniale subito, anche con riferimento alle spese mediche documentate in giudizio mediante note pro-forma.
Invero, le pre-fatture prodotte dall'attrice non costituiscono meri “preventivi”, bensì veri e propri
“consuntivi”, come si evince chiaramente dalla dicitura riportata nelle notule, ove si fa riferimento a
“prestazione sanitaria effettuata” (cfr. doc. 5, fascicolo di parte attrice di primo grado).
Analogamente, risulta comprovata l'effettuazione della visita medico-legale espletata dal Dott.
come attestato dalla relativa relazione prodotta in giudizio (doc. 4). Pt_2 D'altra parte, il Giudice di prime cure non ha posto in dubbio che l'attrice si fosse effettivamente sottoposta ai trattamenti sanitari indicati, limitandosi a rilevare l'assenza di prova dell'effettivo pagamento delle somme ivi indicate, non essendo stata prodotta la relativa fattura.
Inoltre, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il perito incaricato ha ritenuto “congrue
e pertinenti” le spese mediche per un importo complessivo di € 1.913,00 (cfr. p. 4, c.t.u.), a nulla rilevando la successiva precisazione in merito alla necessità che le spese siano “sostenute da fatture regolarmente quietanzate”, trattandosi di valutazione squisitamente giuridica riservata al giudicante.
La riduzione dell'importo operata dal Giudice di primo grado non appare, pertanto, condivisibile, essendo comprovata l'effettività e la congruità delle spese mediche sostenute dall'appellante.
Parimenti, non può condividersi la valutazione in merito all'esorbitanza delle spese rispetto alla lesione subita dalla danneggiata, atteso che, pur vigendo nel nostro ordinamento il principio iudex peritus peritorum, che consente al Giudice di merito di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (Cass. civ. n. 18560/2024), ciò è possibile solo a fronte di un'adeguata motivazione, che nel caso di specie risulta assente, essendosi il Giudice limitato ad affermare apoditticamente che l'importo richiesto fosse “del tutto esorbitante rispetto all'effettiva lesione in esame”.
7.4. Alla luce delle considerazioni esposte, deve riconoscersi il diritto della SI.ra al Pt_1 risarcimento delle spese mediche sostenute a seguito del sinistro per l'importo complessivo di €
1.913,00.
Tale importo, sommato alla liquidazione del danno non patrimoniale già riconosciuto in primo grado
– e non oggetto di censura in sede di appello –, porta il totale del risarcimento dovuto alla SI.ra a € 3.159,62. Pt_1
Detraendo da tale importo la somma di € 2.336,00 già percepita dall'attrice (cfr. p. 2, atto di citazione, fascicolo di parte attrice), la somma residua da corrispondere da parte della compagnia assicurativa risulta pari a € 823,62, oltre agli interessi dalla data della domanda sino all'effettivo saldo.
A tale importo deve, poi, essere detratto quanto già versato dalla compagnia assicurativa a seguito della sentenza di primo grado (doc. 3, fascicolo di parte appellata).
7.5. La rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, tuttavia, non incide sulle statuizioni rese dal Giudice di primo grado in merito alle spese di lite.
Dagli atti di causa risulta, infatti, documentato – e non specificamente contestato dall'attrice – che la compagnia assicurativa convenuta aveva manifestato fin dalla sua costituzione in giudizio (cfr. comparsa di costituzione, fascicolo di primo grado) la propria disponibilità a corrispondere a parte attrice, a titolo di saldo e stralcio della pretesa azionata, un importo omnicomprensivo pari a €
1.000,00, ulteriore rispetto alle somme già versate in fase stragiudiziale. Tale somma si è poi rivelata superiore non solo all'importo riconosciuto dal Giudice di prime cure, ma anche a quello determinato nel presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., laddove il Giudice accolga la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa formulata dalla controparte, è tenuto a condannare la parte che abbia ingiustificatamente rifiutato tale proposta al pagamento delle spese processuali maturate successivamente alla sua formulazione, salvo che non ricorrano gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Corte Cost. n. 77/2018).
Ne consegue che, anche all'esito del presente giudizio di appello, le spese di lite relative al primo grado devono essere integralmente compensate tra le parti, tenendo in considerazione, da un lato,
l'accoglimento della domanda attorea in misura inferiore rispetto a quanto richiesto nell'atto introduttivo e, dall'altro, il rifiuto ingiustificato di parte attrice di accettare la proposta conciliativa avanzata dalla controparte, la quale, come evidenziato, si è poi rivelata superiore al quantum riconosciuto in sentenza.
Del pari, le spese di c.t.u. rimangono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Non possono, invece, essere riconosciute le spese di c.t.p. atteso che non risulta prodotta alcuna fattura o nota spese del consulente di parte attrice in nessuno dei due gradi di giudizio.
8. Spese del giudizio.
In considerazione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito divergenti in relazione alla questione in esame, anche all'interno del medesimo Tribunale, deve dichiararsi l'integrale compensazione delle spese tra le parti anche del presente giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1
sentenza n. 285/2020, emessa dal Giudice di Pace di Pisa, condanna e CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 solido tra loro, a corrispondere all'appellante la somma di € 823,62, oltre interessi dalla data della domanda sino all'effettivo saldo, detratto quanto già versato a seguito della sentenza di primo grado;
- dichiara le spese di lite di entrambi i giudizi integralmente compensate tra le parti.
Pisa, 2/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella