Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 28 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/12/2022, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 02071/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata in data 05.02.2021, con la quale il Comune di -OMISSIS-, Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Attività Produttive - S.U.A.P., Servizio Attività Produttive, in persona del Dirigente Arch. -OMISSIS-, ha ordinato al Sig. -OMISSIS- “la sospensione dell’attività dell’esercizio “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS- alla Via -OMISSIS-”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to R. Santoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - titolare di un’impresa individuale con attività principale di commercio al dettaglio di articoli promozionali e gadgets ed attività secondaria di internet point con (asserita) concessione del servizio di punto vendita ricarica per il tramite della società -OMISSIS- sita a -OMISSIS- in Via -OMISSIS- - con ricorso notificato il 06/04/2021 e depositato in giudizio il 05/05/2021, impugna l’ordinanza n. -OMISSIS- di sospensione dell’attività dell’esercizio “-OMISSIS-”, notificata in data 05.02.2021, con la quale il Comune di -OMISSIS- gli ha ordinato “la sospensione dell’attività dell’esercizio “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS- alla Via -OMISSIS-”.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1. In via preliminare - VIOLAZIONE DI LEGGE - ASSENZA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO RICHIESTO DALL’ART. 3 DELLA L. 689/81 - ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 6 DELLA L. 681/91 ED ILLEGITTIMA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA A SOGGETTO ESTRANEO ALLA CONDOTTA ILLECITA CONTESTATA.
NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO:
2.VIOLAZIONE DI LEGGE – OMESSA NECESSARIA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 7 DELLA L. 241/90 E MANCATA COMUNCIAZIONE DEI DATI ESSENZIALI RICHIESTI DALL’ART. 8 DELLA L. 241/1990.
NEL MERITO:
3. ILLEGITIMITÀ DELL’ORDINANZA DI SOSPENSIONE NOTIFICATA EMESSA IN VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA II DEL D.L. 19/2020.
4.VIOLAZIONE DI LEGGE: ERRATA ED ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.L. 19/2020.
Il 05/05/2021 il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di trattazione d’udienza da remoto.
Il 26/05/2021, si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, depositando una memoria difensiva, nella quale, in via preliminare, ha eccepito la irricevibilità del ricorso per tardività, asserendo che l’ordinanza ingiunzione risulta notificata il 5.2.2021 ed il ricorso risulta notificato a mezzo PEC in data 7 aprile 2021, ossia un giorno dopo la scadenza del termine di 60 giorni, e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di ricorso, chiedendo, quindi, di dichiarare il ricorso preliminarmente irricevibile in quanto tardivo, e, nel merito, di dichiarare il ricorso e la annessa istanza cautelare irricevibili e gradatamente infondati.
Il 14/11/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, contestando in toto le avverse deduzioni, eccezioni, e tutto quanto prodotto da parte resistente, e insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
Ad esito della Camera di Consiglio del 17/11/2021, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 657 del 18/11/2021 (non impugnata e alla quale non hanno fatto seguito scritti difensivi), ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso (pur se tempestivo) non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, ove si consideri che - a ben vedere - con il provvedimento comunale impugnato è stata disposta la sospensione “sine die” soltanto dell’attività svolta abusivamente (in difetto dell’autorizzazione di pubblica sicurezza del Questore) di raccolta di scommesse sportive, e non, invece, dell’attività commerciale assentita con la S.C.I.A. del 2018 (trattasi di attività principale - in concreto, peraltro, non svolta - di commercio al dettaglio di articoli promozionali e gadget e di attività secondaria di internet point), nell’esercizio dei poteri dell’A.C. in materia di pubblica sicurezza e non in applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020 (che prevede la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni di competenza del Prefetto).
Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare non possa essere accolta ”.
Il 18/11/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio un atto di costituzione di nuovi difensori, in sostituzione del precedente, nel quale si è riportato alle difese, deduzioni, argomentazioni, eccezioni, richieste (sia di merito che istruttorie) e conclusioni svolte e rassegnate dal precedente difensore nei precedenti scritti difensivi e verbali relativi al procedimento de quo e ne ha chiesto espressamente l’integrale accoglimento con ogni conseguenza di legge.
Il 09/12/2022, il difensore del Comune resistente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione senza discussione.
Nella pubblica udienza del 13/12/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Premesso che va, anzitutto, disattesa l’eccezione di irricevibilità del gravame per allegata tardività, sollevata dall’A.C. resistente, poiché lo stesso è stato notificato alla controparte il 06/04/2021 e non il 07/04/2021, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 657 del 18/11/2021 di questa Sezione, rimasta inoppugnata e a seguito della quale parte ricorrente non ha depositato ulteriori scritti difensivi.
1. - Parte ricorrente lamenta, con il primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 3 (“ Elemento soggettivo ”) e 6 (“ Solidarietà ”) della L. n. 689/1981, in quanto, essendo il ricorrente “ persona diversa dal trasgressore ed estranea alla condotta illecita contestata, non può essere attinto da alcuna sanzione accessoria ”; con il secondo motivo di ricorso, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990; con il terzo ed il quarto motivo di gravame, la violazione dell’art. 4, comma II, del D.L. n. 19/2020, in quanto l’ordinanza impugnata non quantificherebbe il termine di chiusura dell’attività del ricorrente, mentre la norma in questione prevede “ che la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività possa essere determinata tra i 5 e i 30 giorni ”, e sarebbe stata adottata in assenza dei presupposti applicativi richiesti dal sopra menzionato art. 4, nonché l’errata interpretazione e valutazione dei fatti operata dagli agenti intervenuti, in quanto l’attività svolta dal ricorrente non sarebbe un’“ agenzia di scommesse sportive “-OMISSIS-””, ma mera attività “ di rivendita di articoli promozionali e gadgets con attività secondaria di internet point con concessione del servizio di punto vendita ricarica per il tramite della società -OMISSIS- ”.
1.1. - Tutte le predette censure si rivelano infondate e mal calibrate, ove si consideri che - a ben vedere - con il provvedimento comunale impugnato, adottato a seguito della nota della Questura di -OMISSIS- del 15/12/2020, in cui si rappresenta che l’odierno ricorrente “ (titolare esclusivamente di Scia per commercia al dettaglio di articoli promozionali e gadget e internet point) ha svolto attività di raccolta di scommesse sportive senza licenza del Questore per conto della societa "-OMISSIS-" società registrata secondo le leggi di Curacao (isola caraibica olandese) con sede a Heelsumastraat 51 ”, è stata disposta la sospensione “sine die ” soltanto dell’attività svolta abusivamente (in difetto dell’autorizzazione di pubblica sicurezza del Questore) di raccolta di scommesse sportive on line -OMISSIS- (risultante dalle insegne esterne del locale e dagli accertamenti compiuti, in data 13.12.2020, dagli operatori della Volante della Questura di -OMISSIS-, come da relazione di servizio di pari data), e non, invece, dell’attività commerciale assentita con la S.C.I.A. del 2018 (trattasi di attività principale - in concreto, peraltro, non svolta - di commercio al dettaglio di articoli promozionali e gadget e di attività secondaria di internet point), nell’esercizio dei poteri spettanti all’A.C. in materia di pubblica sicurezza - art. 17 bis e 17 ter comma 3 del T.U. n. 773/1931 - e non in applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, che, invece, prevede la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni di competenza del Prefetto.
Anche il motivo incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento de quo è infondato, in quanto, nel caso di specie, sono presenti le “ particolari esigenze di celerità del procedimento ” che escludono la necessità della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge n. 241/1990, ove si consideri che, nel provvedimento comunale impugnato (di carattere rigorosamente vincolato), l’Amministrazione resistente richiama la nota della Questura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 15/12/2020, “ con cui si richiede l 'adozione di un 'ordinanza per la sospensione dell'attività dell'esercizio "-OMISSIS- ””e la “ necessità di agire in conseguenza, al fine di reprimere la segnalata violazione ” e, in ogni caso, poi, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, laddove (in ipotesi) considerata anche in questo caso dovuta, sarebbe comunque irrilevante ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, primo capoverso, della L. n. 241/1990, in base al quale “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente osservato, il ricorso deve essere respinto.
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.