Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5911 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 18 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
C.F. rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Parte_1 P.IVA_1
Rossi;
APPELLANTE
E
C.F. (già , rappresentata e CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Luigi Marotti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la società conveniva in giudizio il esponendo che: Parte_1 Controparte_2
-il 21.11.2007 aveva aperto presso la (ora il conto Controparte_3 Controparte_2 corrente ordinario distinto con il n. 119 (già n. 19);
-il 15.2.2008 la aveva concesso l'affidamento n. 7568 con scadenza indeterminata per € CP_3
150.000,00 utilizzabile per anticipo fatture e/o finanziamenti all'importazione;
-il 14.3.2013 la senza preavviso alcuno, aveva proceduto alla modifica unilaterale degli CP_3 affidamenti (contratto n. 116979) con conseguenziale revoca dell'affidamento di € 400.000,00 e nuova concessione di un affidamento per € 375.000,00, di ammontare pari all'esposizione debitoria nel frattempo maturata dalla sino a tale data;
Parte_1
-la aveva fissato la scadenza al 31.3.2013 per il rientro della somma di € 25.000,00, utilizzabile CP_3 solo per apertura di credito in conto corrente e/o finanziamenti all'importazione, e la scadenza al
30.4.2013 per il rientro della somma di € 350.000,00, utilizzabile solo per apertura di credito in conto corrente e/o finanziamenti all'importazione e/o anticipo fatture;
-la società attrice, quindi, aveva sollecitato un consolidamento del debito maturato sulla base di un piano di rientro e di un programma di rifinanziamento a 36 mesi, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
-la spirato il termine del 30.4.2013, si era limitata a concedere una apertura di credito su conto CP_3 corrente per € 325.000,00 (contratto n. 141872), importo coincidente col debito maturato, che l'attrice avrebbe dovuto onorare entro il 30.6.2013;
-scadute tutte le linee di credito e nelle more delle trattative volte alla ristrutturazione finanziaria del debito, la aveva provveduto a segnalare presso la Centrale Rischi il sopravvenuto CP_3 sconfinamento;
-nel settembre 2013, la aveva deliberato a suo favore una linea di credito per € 320.000,00 con CP_3 scadenza fissa al 30.9.2016 finalizzata al graduale ripianamento dell'esposizione debitoria sulla base di un programma di rientro articolato in 36 rate mensili pari a € 8.888,00 cadauna;
-la aveva contestato a mezzo diffida la determinazione di tale esposizione debitoria e Parte_1 la con lettera del 16.12.2013, aveva riconosciuto che -nella liquidazione delle competenze a CP_3 debito della società istante relative al mese di settembre 2013- aveva fatto erronea applicazione degli interessi moratori, sicché aveva accreditato sul c.c. della società la somma di € 5.224,28 a titolo di ristoro e aveva, altresì, precisato di aver richiesto la cancellazione delle segnalazioni di sconfinamento trasmesse alla Centrale dei Rischi;
-la condotta della scaturita nella segnalazione presso la Centrale Rischi e consistente CP_3 nell'improvvisa ed arbitraria trasformazione degli affidamenti operativi con scadenza indeterminata in affidamenti concessi ai soli fini del rientro dall'esposizione debitoria e tutti aventi scadenza breve e fissa –per di più nelle more della procedura di rifinanziamento a mezzo consolidamento– aveva costituito violazione dei canoni deontologici e di buona fede cagionando un grave pregiudizio patrimoniale nei rapporti commerciali della società con i fornitori, con gli altri istituti di credito e con le compagnie di assicurazioni;
-la società attrice aveva, quindi, proceduto alla verifica della legittimità dei rapporti intrattenuti con la convenuta riscontrando le seguenti irregolarità: applicazione di interessi usurari;
addebito di importi per spese, interessi capitalizzati, oneri e commissioni non dovuti perché illegittimi e/o illeciti;
-permanendo le segnalazioni di sconfinamento presso la Centrale Rischi e risultate infruttuose le diffide inviate alla convenuta finalizzate ad una composizione bonaria della controversia con richiesta di rimodulazione del saldo debitore, il 23.6.2014 si era vista costretta a sottoscrivere con il
[...] un piano per il rientro dell'esposizione pari ad € 275.000,00 mediante 11 rate Controparte_2 mensili di € 25.000,00 cadauna oltre interessi: piano, tuttavia, la cui invalidità derivata era rilevabile d'ufficio e che dunque non costituiva riconoscimento di debito, in quanto basato sull'illegittima/illecita contabilizzazione della pregressa esposizione debitoria indicata dalla CP_3
Premesso ciò, la parte attrice chiedeva di: accertare e dichiarare l'illiceità e/o illegittimità della revoca e/o modifica da parte della convenuta degli affidamenti bancari concessi in suo favore, nonché CP_3 ritenere la civile responsabilità dell'istituto di credito a titolo contrattuale e/o extracontrattuale per la suddetta revoca e/o modifica e per l'illecita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_3 patrimoniali derivati dalle condotte descritte;
accertare – previa declaratoria dell'illegittimità/illiceità/nullità dell'applicazione di interessi usurari, della commissione di massimo scoperto, dell'esercizio dello ius variandi, nonché di tutte le voci di spesa applicate dalla in CP_3 difetto di pattuizione – il diritto della alla rideterminazione dei saldi dei conti indicati, Parte_1 nonché il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava quanto affermato ex adverso Controparte_2 in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto nell'an e nel quantum di tutte le domande di controparte con conseguente condanna alle spese di lite, deducendo che:
-il contratto di c.c. n. 860/2011 era stato stipulato sotto la vigenza della delibera CICR 2000 alla quale la banca si era uniformata;
-le contestazioni svolte in ordine alla natura usuraria degli interessi applicati erano infondate posto che la parte attrice, nel calcolare il TEGM, non aveva applicato la formula pubblicata dalla Banca
d'Italia ed in quanto aveva applicato indiscriminatamente l'art. 2 comma 2 bis della L. 2/2009, che invece includeva la CMS nel calcolo del TEG solo a decorrere da gennaio 2012;
-le clausole relative alla CMS erano state oggetto di pattuizione ed erano altresì conformi a quanto previsto dall'art. 117 bis TUB;
-in tutti i contratti di concessione del credito era stato pattuito, in ossequio ai criteri di cui all'art. 1341
c.c., il diritto potestativo della banca e del cliente al recesso ed alla risoluzione del contratto: recesso che aveva l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso e di rendere esigibile il pagamento di tutto quanto fosse reciprocamente dovuto a vario titolo;
-gli atti di revoca e/o modifica degli affidamenti, avvenuti il 14.3.2013 e il 13.5.2013, erano stati conformi al canone della buona fede e fondati su giusta causa, in quanto ragioni di politica aziendale avevano imposto il contenimento del credito erogato alle imprese e in quanto le valutazioni si erano basate sull'andamento del bilancio della società attrice;
-la segnalazione alla Centrale Rischi nel luglio 2013 era stata legittimamente eseguita, in quanto la parte attrice si era resa inadempiente al piano di rientro dal debito del 14.03.2013 ed al successivo accordo di ristrutturazione del 13.5.2013, riportando quindi nel luglio 2012 un'importante esposizione debitoria per € 321.973,00, e visti altresì i dati economici del bilancio 2012;
-non corrispondeva al vero l'affermazione che la suddetta segnalazione aveva lasciato la società attrice priva della liquidità necessaria per esercitare la propria attività di impresa. Infatti nel settembre 2013 la banca, aderendo alle richieste di controparte, aveva concesso una sovvenzione a medio termine di
€ 320.000,00 con programma di rientro in 36 rate. In risposta alla sollecitazione di controparte, la banca aveva altresì accreditato sul conto corrente la somma di € 5.224,28, per riconosciuti addebiti illegittimi, e aveva provveduto a cancellare la segnalazione alla Centrale Rischi;
-i dati obiettivi risultanti dai bilanci del 2012 e del 2013 della e le date entro cui si Parte_1 erano succedute le varie revoche dei fidi da parte degli altri istituti di credito escludevano che la scelta di segnalare l'attrice alla Centrale Rischi fosse stata la causa di tali revoche;
-i danni che controparte aveva allegato (diminuzione del fatturato, mancato incameramento delle utilità, maggiori costi sopportati per l'allungamento dei tempi di giacenza delle merci in dogana, danno all'immagine) erano tutti infondati sia nell'an che nel quantum.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di TU contabile, ha così deciso:
“ a) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 2199/119 alla data del 16.05.2016, intestato alla società è pari ad € 89.860,66 a credito del correntista, anziché ad € Parte_1
102.914,00 a debito del correntista;
b) CONDANNA il convenuto lla restituzione, in favore della Controparte_2 società della somma di € 89.860,66, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
c) RIGETTA le ulteriori domande proposte dalla Parte_1
d) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
e) PONE le spese di TU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico della parte attrice, in ragione della metà, mentre la restante metà va posta definitivamente a carico della CP_3 convenuta”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…1 – Delimitazione del thema decidendum:
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la società attrice risulta titolare del rapporto di conto corrente n. 2199/119 aperto in data 21.11.2007 ed attualmente ancora in essere.
In data 9.6.2008, la ha sottoscritto su detto conto corrente un contratto di apertura Parte_1 di credito/variazione (n. 18440) a tempo indeterminato di € 400.000,00, articolato sui due conti tecnici nn. 2199/63 e 2199/64. In data 14.3.2013, la ha esercitato il diritto di recesso dal CP_3 contratto di affidamento citato con contestuale modifica unilaterale (contratto n. 116979).
Il presente giudizio è stato instaurato al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del menzionato recesso nonché l'applicazione, da parte della convenuta, di interessi e CP_3 commissioni illegittimi, allo scopo di ricalcolare l'effettivo saldo finale del rapporto e di sentir condannare la alla ripetizione delle somme indebitamente percepite. CP_3
In particolare, la parte attrice ha lamentato la contrarietà del recesso al canone della buona fede contrattuale, l'applicazione illegittima di interessi usurari ed anatocistici e l'addebito di commissioni di costo prive di causa, tra cui la commissione di massimo scoperto.
Per contro, la convenuta ha eccepito la conformità del recesso a quanto pattuito nel contratto CP_3
e la presenza di una giusta causa e, in generale, l'infondatezza delle avverse doglianze.
^^^^^^
2 – Normativa applicabile: L'odierna attrice ha lamentato il difetto di giusta causa a fondamento del recesso in contestazione.
Al riguardo giova premettere che l'art. 1845 c.c. -nel disciplinare il recesso dal contratto di apertura di credito bancario- ne differenzia i presupposti a seconda che l'apertura di credito sia o meno a tempo determinato. In particolare, ai sensi del primo comma, la banca -salvo patto contrario- non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Per contro, il terzo comma stabilisce che -se l'apertura di credito è a tempo indeterminato- ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Sicchè, il requisito della giusta causa è previsto solo qualora la banca intenda recedere dal contratto prima della scadenza del termine originariamente concordato. Tuttavia, anche in presenza di una apertura di credito a tempo determinato, è consentito alla autonomia privata di derogare alla disposizione codicistica, prevedendo la facoltà della banca di recedere ad nutum.
Per contro, il presupposto della giusta causa non è previsto per i rapporti di apertura di credito a tempo indeterminato.
Nello stesso senso, con riferimento al recesso dal rapporto di conto corrente sul quale siano state concesse e regolate aperture di credito “a revoca”, dispone l'art. 1855 c.c., a mente del quale “se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni”.
In tale ordine di concetti la Suprema Corte ha, quindi, rimarcato che “nel quadro della disciplina dettata dal codice civile, è consentito alla banca (così come al cliente) di recedere in qualsiasi momento da un rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato, con il solo obbligo di darne preavviso alla controparte entro un termine che, se non diversamente stabilito dal contratto o dagli usi, lo stesso codice fissa in quindici giorni. Per converso, solo in presenza di un'apertura di credito a tempo determinato, la banca, salvo patto contrario, ha potestà di recesso esclusivamente ove ricorra una giusta causa e deve, comunque, concedere al cliente un termine di quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza
n. 4538/1997).
La Corte di Cassazione, nella medesima pronuncia sopra richiamata – avente ad oggetto fattispecie relativamente alla quale la pronuncia gravata da ricorso non precisava se l'apertura di credito oggetto di recesso fosse a tempo determinato o “a revoca” - ha inoltre così argomentato: “Se
l'apertura di credito fosse stata pattuita a tempo indeterminato, infatti, un problema di legittimità del recesso della banca per difetto di giusta causa neppure si porrebbe, alla stregua di quanto è previsto nella disposizione di legge già sopra riferita”.
Ciò nondimeno è indubbio che, anche in presenza di una apertura di credito a tempo indeterminato, il recesso da parte della banca, ancorché non richieda la sussistenza ed allegazione di una giusta causa, va pur sempre esercitato nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede cui, a norma dell'art. 1375 c.c., deve essere sempre improntata la condotta delle parti nella esecuzione del contratto.
E così anche la Suprema Corte ha più volte evidenziato che –anche qualora, per la struttura dell'affidamento o per previsione pattizia, sia consentito alla banca il recesso ad nutum- ciò “non implica la totale insindacabilità del modo di esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca. Resta pur sempre da rispettare il fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede, alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari;
connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta” (in tal senso, Cass. Civ.,
Sez. I, 21 maggio 1997, n. 4538; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2016, n. 17291).
Resta, tuttavia, fermo che, nelle ipotesi di recesso della da un contratto di apertura di credito CP_3
a tempo indeterminato, grava sul debitore, che invochi l'illegittimità del recesso per contrarietà agli obblighi di buona fede, allegare in maniera specifica e dimostrare gli elementi indicativi della arbitrarietà ed imprevedibilità dell'avverso recesso ed, in particolare, l'insussistenza di condotte ed eventi significativi in sede di apprezzamento del suo “merito creditizio”.
Nel senso da ultimo indicato si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione la quale, dopo aver ribadito che “il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari” ha evidenziato, tra l'altro, che “è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto”. (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2016, n. 17291; Cass. Civ., Sez. I, 7 marzo 2008,
n. 6186).
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Sempre in apertura di motivazione va altresì rimarcato come lo stesso tenore dell'art. 1845, comma
3 c.c., renda palese la facoltà delle parti di fissare in contratto, per il recesso dall'apertura di credito, un termine di preavviso diverso – ed anche inferiore – rispetto a quello di quindici giorni indicato nella medesima norma.
Invero, la norma relativa al termine di preavviso, come trasfusa nel citato art. 1845, comma 3 c.c., ha all'evidenza carattere meramente dispositivo, essendo destinata ad operare solo laddove né il contratto né gli usi prevedano alcunchè in proposito.
Del resto anche la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art. 1845
c.c. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti e, laddove il debitore non sia un consumatore, ben può essere fissato in un solo giorno, salvo il rispetto della buona fede in executivis (in tal senso,
Cass. Civ., Sez. I, 21 febbraio 2003, n. 2642).
Infine va rammentato che, secondo autorevole dottrina e giurisprudenza, la norma di cui all'art. 1845, comma 2 c.c., a tenore della quale il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni al cliente per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori, ancorché dettata con riferimento all'ipotesi di recesso per giusta causa dall'apertura di credito a tempo determinato, deve ritenersi applicabile, per evidente identità di ratio, pure in caso di apertura di credito a tempo indeterminato, ogni qual volta, per effetto di pattuizione in tal senso intervenuta tra le parti, risulti ammessa anche per questo tipo di contratto la facoltà di recesso della banca ad nutum e senza preavviso (o, anche, con un termine di preavviso del tutto esiguo).
Tuttavia, sul punto, non può non rammentarsi che è principio da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale il diritto al termine di quindici giorni previsto dal comma 2 dell'art. 1845 c.c., in quanto inerente allo svolgimento di un rapporto di natura patrimoniale pienamente disponibile, può essere derogato per accordo delle parti. E la menzionata deroga - una volta riconosciutane la legittimità in virtù della piena possibilità di disporre dei rapporti in questione - può consistere tanto nella riduzione quanto nella soppressione del termine in questione
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 4538/1997; Cass. Civ., Sentenza n. 9943/1993).
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3 – L' asserita illegittimità del recesso e della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia:
Deve anzitutto rilevarsi che –per quanto incontestato tra le parti e, comunque, inferibile dalla documentazione contrattuale in atti– l'apertura di credito n. 18400 risulta essere stata contratta a tempo indeterminato (“con validità a revoca”).
Emerge inoltre dagli atti che con clausola trasfusa sia nel contratto di conto corrente n. 119 e nei conti anticipi nn. 63 e 64, sia in quello di apertura di credito n. 18400 le parti hanno provveduto a regolamentare espressamente il recesso, con previsioni difformi rispetto al regime codicistico in tema di preavviso e di termine dilatorio per il pagamento.
Segnatamente, nel contratto di conto anticipi n. 64 del 5.6.2008, con clausole fatte oggetto di separata e specifica approvazione in forma scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. –
e, peraltro, riportate anche nel prospetto contenente l'enunciazione delle “principali clausole contrattuali” - è stato previsto quanto segue: “La banca ha facoltà di recedere, in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla;
per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente...In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso”.
Analoga clausola - che risulta anch'essa approvata in ossequio a quanto previsto nel c.2 dell'art. 1341 c.c. - è prevista all'art. 5 cc.2 ss. del contratto conto anticipi n. 63 del 5.6.2008.
Per quanto riguarda il contratto di apertura di credito n. 18400 del 9.6.2008, è emerso che le parti hanno pattuito, con approvazione in forma scritta separata e specifica ex art. 1341 c.c., che “la
Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento anche con comunicazione verbale dall'affidamento, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo;
per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente per iscritto...un preavviso non inferiore ad un giorno...Analoga facoltà di recesso ha il cliente...In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso”.
Nel medesimo documento contrattuale si stipula inoltre che “nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della ..il cliente deve, senza necessità di ulteriori richieste, secondo i casi: - CP_3 rimborsare alla tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, in CP_3 dipendenza degli utilizzi per cassa;
-versare alla l'importo corrispondente all'intera sua CP_3 esposizione in dipendenza degli utilizzi per firma”.
Precisato quanto sopra, alla luce dell'inequivoco disposto dell'art. 1845, comma 3 c.c. –che, peraltro, costituisce mera specificazione di un principio operante in relazione a qualunque contratto a tempo indeterminato- è all'evidenza infondata la doglianza dell'attrice afferente l'omessa indicazione e comunicazione, da parte del di una giusta causa a Controparte_2 fondamento del recesso esercitato attraverso la contestuale pattuizione dell'apertura di credito n.116979 del 14.3.2013.
Ciò nondimeno, i principi giurisprudenziali dinanzi espressi impongono una verifica volta a stabilire se la condotta della banca, costituita dall'esercizio del diritto potestativo di recesso così come ad essa attribuito in base al contratto stipulato, possa essere qualificata alla stregua di un abuso del diritto.
Orbene, ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti –non adeguatamente contrastate da elementi di segno contrario– non sia dato ritenere il menzionato recesso del tutto arbitrario ed imprevedibile e, dunque, illegittimo per contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti su entrambi i contraenti in fase di esecuzione del contratto.
Ciò che merita rilievo è la valutazione complessiva della condotta posta in essere dall'Istituto di credito, non potendosi analizzare isolatamente lo specifico atto di recesso contestato.
La banca convenuta, infatti, non ha provveduto a revocare in modo definitivo tutte le linee di credito affidate alla società correntista, ma ha concesso -attraverso il medesimo accordo del 14.3.2013- un ulteriore affidamento ad utilizzo promiscuo, seppure di importo inferiore rispetto a quello inizialmente accordato.
Così facendo il non ha paralizzato, come invece dedotto da parte attrice, Controparte_2 la totale operatività della piuttosto ha rideterminato gli importi degli affidamenti Parte_1 dapprima concessi nel pieno e legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.
Del tutto inconferente appare quanto affermato dalla società attrice in ordine all'asserita brevità del termine di scadenza apposto per il rientro.
La possibilità di concedere affidamenti in conto corrente a tempo determinato rientra infatti pienamente nelle prerogative degli Istituti di credito. E tale discrezionalità operativa non può essere sottoposta a sindacato giudiziale, posto che costituisce il portato dell'autonomia contrattuale che l'ordinamento concede agli intermediari finanziari.
Del resto, nello stesso contratto di apertura di credito n. 18400 del 9.6.2008, le parti avevano espressamente pattuito –nel rispetto dell'art. 1341 c.c.- che, laddove la banca avesse esercitato la propria facoltà di recesso, il cliente avrebbe dovuto, senza necessità di ulteriori richieste, rimborsare alla tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, in dipendenza degli CP_3 utilizzi per cassa;
ovvero versare alla l'importo corrispondente all'intera sua esposizione in CP_3 dipendenza degli utilizzi per firma.
Peraltro, non è superfluo sottolineare che "Il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma;
è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buonafede) che ha l'onere di enunciare le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto" (Cassazione civile, sez. I, 7/3/2008, n. 6186).
Né può ritenersi che i connotati imprevisti ed arbitrari siano ravvisabili per il fatto, di per sé solo considerato, del recesso senza motivo, ipotesi espressamente consentita dal contratto. In tal modo si finirebbe per impugnare, in modo indiretto, la clausola contrattuale che prevede la facoltà di recesso, facendo svolgere al principio di buona fede un compito ad essa estraneo: quello di sindacare - non solo l'esecuzione del contratto (la fase dinamica del rapporto contrattuale) ma anche il regolamento contrattuale di per sé considerato, vale a dire la fase statica del rapporto (Tribunale di Palmi,
11.11.2015).
In tale ottica, non assume rilevanza la circostanza per cui il recesso ivi contestato non veda quale causa giustificativa delle negatività gestionali rilevabili in capo alla società attrice così come osservato dal ctu nella propria relazione integrativa.
Pertanto la ha revocato l'affidamento concesso il 9.8.2008 tenendo una condotta conforme CP_3 alle regole di buona fede e correttezza, nonché ossequiosa delle pattuizioni contrattuali.
La legittimità del comportamento tenuto dalla banca convenuta comporta altresì l'infondatezza della domanda di parte attorea di condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - che avrebbe subito per effetto della condotta di quest'ultimo. Nella fattispecie concreta, infatti, difetta il presupposto indefettibile per la configurabilità della responsabilità civile e della conseguente obbligazione risarcitoria, cioè la condotta non iure e contra ius del soggetto che si assume danneggiante.
^^^^^^
Va altresì respinta, in quanto infondata, la doglianza di parte attrice relativa all'asserita illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Sul punto la società correntista sostiene che – nel luglio 2013- il avrebbe Controparte_2 segnalato il nominativo della illegittimamente, pur nelle more di una trattativa volta Parte_1 alla ristrutturazione finanziaria del debito, essendo venute meno le precedenti linee di credito scadute il 30.6.2013.
Per contro, la banca convenuta sostiene di non aver mai segnalato “a sofferenza” la società ricorrente, avendo provveduto ad effettuare una segnalazione di “sconfino” presso la Centrale
Rischi: segnalazione dovuta in quanto, alla data di scadenza del piano di consolidamento, al
31.07.2013, l'esposizione debitoria superava la soglia di censimento indicata al paragrafo 5 della
Circ. 139/1191 della Banca d'Italia.
Orbene, giova premettere che il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi istituito con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 16.5.1962 e gestito dalla Banca d'Italia
è oggi disciplinato dalla delibera del CICR del 29 marzo 1994 e dalle istruzioni emanate dalla Banca
d'Italia trasfuse nella circolare dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti. La delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, c.1, lett. b), 67, c.1., lett. b) e 107 c.2 TUB: tali disposizioni conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 citato.
Le predette istruzioni distinguono la segnalazione a sofferenza da quella relativa allo sconfinamento, così esprimendosi con riferimento alla sofferenza: “Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.”.
Le stesse istruzioni qualificano, poi, l'insolvenza, come: “incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”.
Pertanto è certamente condivisibile, in linea di principio, l'affermazione secondo cui “l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza” (Cass. n. 7958/2009). Nondimeno, secondo quanto evidenziato dalla Corte di legittimità, ai fini dell'appostazione a sofferenza del credito rileva una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità.
In conclusione, la segnalazione a sofferenza deve considerarsi illegittima allorché non vi siano oggettive e ragionevoli opinioni per ritenere che il credito non verrà soddisfatto entro tempi congrui, sulla base di un sospetto qualificato dalla presenza di elementi sintomatici dell'inadempimento (Cass.
n. 15609/2014). E non può non rilevare, ai fini dell'indagine circa la legittimità della segnalazione, la sussistenza di elementi concreti per ritenere che il debitore sia incapace “di far fronte con mezzi normali alle sue obbligazioni” (Trib. Arezzo 18.6. 2013, De Jure).
Diversa dalla segnalazione a sofferenza è la segnalazione relativa allo sconfinamento. Invero sul punto, la Circolare della Banca d'Italia dell'11 febbraio 1991, come successivamente aggiornata, nel Cap. II, Sez. 2 (intitolata “Categorie di censimento della rilevazione mensile”), all'art. 1 (Crediti per cassa), par. 1.2, così dispone: “La categoria di censimento rischi a scadenza include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata”.
Il medesimo art. 1, al par. 1.3, prevede quanto segue: “Nella categoria di censimento rischi a revoca confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa”.
Orbene, dalla normativa suindicata emerge che nella Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia vengono effettuate segnalazioni di varia natura, aventi presupposti diversi, ciò al fine principale di centralizzare tutte le informazioni relative ai rischi del settore creditizio. In particolare, il presupposto per la segnalazione del debitore a sofferenza è la sussistenza di uno stato di insolvenza, da intendersi come incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte. La verifica della sussistenza di tale presupposto implica una valutazione discrezionale della Banca segnalante, la quale – alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato - è tenuta ad effettuare una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore inadempiente, verificando altresì se l'inadempimento sia limitato ad uno sporadico episodio, ovvero se sia protratto nel tempo ed ingiustificato.
Al contrario, la segnalazione di sconfinamento non presuppone alcuna valutazione discrezionale da parte della banca segnalante, la quale – come emerge dalle disposizioni suindicate - è tenuta ad iscrivere nelle categorie di censimento dei rischi “a revoca” o “a scadenza” tutte le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente ovvero le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa.
In tal caso, infatti, non è richiesta dalla normativa alcuna previa valutazione in ordine alla situazione patrimoniale del debitore.
Ciò posto, è pacifico che alla data del 31.7.2013 l'esposizione della società correntista verso l'istituto di credito convenuto ammontava ad € 321.973,00 e da nessun documento prodotto in atti emerge che la sia stata segnalata “a sofferenza” e che una segnalazione di tal tipo sia stata Parte_1 effettuata dal Controparte_2
Infatti, dalla visura della Centrale Rischi in atti, relativa alla data contabile di agosto 2013, risulta presente una segnalazione effettuata dal e relativa alla società ricorrente, Controparte_2 ma tale segnalazione attiene alla categorie “Rischi a revoca” e “Rischi a scadenza”. Peraltro nel documento viene dato atto che tali informazioni erano state in seguito rettificate dall'intermediario e che non erano più presenti nel sistema a partire dal 16.1.2014.
Né, del resto, parte attrice ha depositato documentazione atta a dimostrare una sua segnalazione a sofferenza;
anzi, nel proprio atto di citazione essa stessa riferisce che la Centrale Rischi, su segnalazione dell'istituto di credito convenuto, “attestava il sopravvenuto sconfinamento”.
Come sopra evidenziato, tale segnalazione di sconfinamento sta ad indicare esclusivamente che il soggetto segnalato ha utilizzato denaro in misura superiore rispetto all'affidamento concesso. Nel caso in esame, tale situazione appare pacifica e, comunque, risultante dalla documentazione in atti, atteso che, nel periodo afferente la segnalazione in disamina, era venuto a scadenza l'affidamento concesso con contratto n. 141872 alla ed avendo quest'ultima un'esposizione Parte_1 debitoria nei confronti della banca convenuta pari ad € 321.973,00. Tale segnalazione, tuttavia, differisce da quella “a sofferenza”, non implicando alcuna preventiva valutazione discrezionale da parte della banca segnalante in ordine alle condizioni patrimoniali del debitore.
Come sopra evidenziato, infatti, la segnalazione di sconfinamento deve essere effettuata automaticamente dalla banca e, nel caso in esame, è conseguita alla scadenza degli affidamenti in precedenza concessi.
Fermo restando che l'operato della banca convenuta deve essere considerato legittimo per le motivazioni appena esposte, è utile specificare che la segnalazione “a sofferenza” - anche sul fronte della potenzialità lesiva - merita di essere distinta dalle mere segnalazioni a carattere informativo.
Le segnalazioni inerenti all'insolvibilità del cliente possono essere considerate pacificamente idonee a ledere la reputazione del soggetto segnalato, a differenza di quelle da cui si ricava semplicemente l'esposizione del cliente.
Questo dato va considerato nella valutazione degli obblighi di buona fede e salvaguardia del cliente gravanti sugli istituti di credito, i quali assumono una particolare connotazione di intensità ogniqualvolta la banca si determini a segnalare presso il sistema informativo centralizzato l'insolvibilità di un cliente;
e, per converso, si attenuano laddove, come accade per le segnalazioni informative, la banca agisca in assenza di discrezionalità.
Con riferimento alle ulteriori domande di accertamento si osserva quanto segue.
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4 - Ripartizione dell'onere della prova: L'attrice ha agito, altresì, per far valere la nullità di clausole contrattuali e l'illegittimità degli addebiti in conto corrente in vista della ripetizione di somme richieste dalla in applicazione CP_3 delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime.
Ebbene, occorre mettere in rilievo che grava senz'altro sulla parte attrice, “cliente” correntista o mutuatario, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in caso di ripetizione di indebito la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del
14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Sicchè, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Nondimeno, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che, nell'ambito dei giudizi promossi dai correntisti, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.(Cass. Sez. I, 13 ottobre 2016, n.
20693).
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5 - Le risultanze della ctu:
Ciò premesso, considerato che nel corso del giudizio sono stati depositati gli estratti conto e la documentazione contrattuale, è stata disposta una ctu contabile.
Il consulente, per quanto riguarda i conti n. 2199/119 e n. 2199/63, ha riscontrato la presenza agli atti di tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto. Invece, per quanto concerne il conto n. 2199/64, non è risultato presente l'estratto conto iniziale con saldo zero, mentre è stata evidenziata la presenza di un primo estratto al 30.9.2008 con saldo iniziale pari ad € 1.761,75 a credito per il correntista. In ossequio a quanto indicato nel quesito, il ctu, nell'effettuare il conteggio, ha preso a riferimento il saldo risultante alla data dell'estratto conto più risalente, posto che è il correntista che agisce nel presente giudizio.
Tale conclusione è coerente con quanto sostenuto dall'ordinanza della Suprema Corte n. 33321 del
21 dicembre 2018, nella quale il problema è stato affrontato allo stesso tempo sia nel caso in cui l'azione venga proposta dalla sia nel caso in cui venga proposta dal correntista, adottando CP_3 un criterio analogo.
In tale pronuncia si è affermato il principio secondo cui la produzione degli estratti conto in misura solo parziale non conduce tout court al rigetto della domanda, ma ad un ricalcolo da effettuarsi solo sulla base della sequenza di movimentazioni documentate. Tale principio trova applicazione sia quando ad agire sia la sia quando l'azione venga proposta dal correntista, con l'unica CP_3 differenza che, nel primo caso, andrà azzerato il saldo (se negativo) risultante dal primo estratto conto disponibile, mentre nel secondo caso, il ricalcolo dovrà partire dal saldo così come risultante dagli estratti conto.
Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte anche nella recente pronuncia n. 11543 del
2 maggio 2019.
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6 – Usura originaria e sopravvenuta:
La società attrice deduce l'illegittima applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia di usura.
È noto che l'attuale disciplina in materia di usura, introdotta con la l. 108/1996, si caratterizza per la previsione di un'usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che inizialmente si identificava nel tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministero dell'economia, aumentato sino alla metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel D.L.
70/2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali). L'art. 644 c.p. stabilisce che, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Per quanto concerne i parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura, è stato indicato al TU di operare secondo i seguenti criteri: per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009 è stato chiesto all'ausiliare di computare nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, escluse le imposte, le tasse e le commissioni di massimo scoperto (salvo, per queste ultime, il caso in cui ne venisse ravvisata la nullità); per il periodo successivo all'1.1.2010 è stato chiesto al consulente di computare nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse.
In applicazione di detti criteri non sono state ravvisate ipotesi di usura originaria, al momento della stipula, con riferimento al contratto di conto corrente n. 2199/119 aperto in data 21.11.2007.
Conformemente a quanto richiesto nel quesito, il TU ha tuttavia riscontrato la presenza di sconfinamenti del tasso soglia verificatisi in seguito all'esercizio, da parte dell'Istituto di credito convenuto, dello ius variandi del TEG operato ai sensi dell'art. 118 TUB. I relativi interessi applicati sono stati dunque correttamente rimossi dal calcolo. Nel caso del conto n. 2199/63, il TU non ha riscontrato usura per quanto concerne il tasso debitore corrispettivo. Pur tuttavia il tasso di mora, calcolato separatamente e sottoscritto al 14,00%, è risultato usurario.
Di conseguenza i relativi interessi sono stati espunti dal ricalcolo in conformità ai principi espressi più volte dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. 6 marzo 2017, n. 5598; cfr. pure Cass.
9 gennaio 2013, n. 350; Cass. 11 gennaio 2013, n. 602; Cass. 11 gennaio 2013, n. 603; Cass. 22 aprile 2000, n. 5286).
Anche in relazione al conto corrente n. 2199/64 è stata verificata l'usurarietà dei tassi di mora applicati. Anche per quel che concerne tale rapporto i tassi applicati sono stati dunque azzerati.
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7 – L' asserita applicazione di interessi anatocistici non legittimi:
Il contratto di conto corrente n. 2199/119 risulta essere stato aperto in data 21.11.2007.
Il ctu, nell'operare il conteggio del saldo, ha correttamente applicato la capitalizzazione composta per l'intera durata del periodo in quanto nel contratto risulta pattuita la reciprocità del regime degli interessi passivi e attivi. In sostanza, è stato accertato che la si è comunque adeguata al CP_3 criterio della simmetria e periodicità nel calcolo degli interessi, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato.
E' noto, infatti, che l'art. 120 TUB, al comma 2 aggiunto dal D.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della citata delibera CICR, a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Per quel che concerne i conti n. 2199/63 e n. 2199/64, il ctu ha ritenuto condivisibilmente ininfluente il regime di capitalizzazione posto che, per i motivi già esposti al punto precedente della presente motivazione, gli interessi relativi a detti rapporti non sono stati inclusi nel conteggio.
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8 – Nullità della commissione di massimo scoperto:
Giova premettere che nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed,
a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti:
a) Un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione. Ex multis, in tal senso Tribunale
Chieti 22 ottobre 2013, secondo il quale “l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente”;
b) Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi. Ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009, secondo il quale “la
“commissione di massimo scoperto” contenuta nei contratti bancari, così denominata e senza altra specificazione, può quindi ritenersi sorretta da causa lecita – in ipotesi - solo in relazione allo scoperto di conto. Non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno “scoperto” e potendo riconoscere validità, per quanto sopra esposto, alle clausole contrattuali che prevedano
“commissioni di massimo scoperto”, solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l'illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa. Qualora la banca ritenga di dover richiedere una commissione anche per il credito affidato o per il credito utilizzato, la relativa pattuizione dovrà essere esplicita in tal senso, dimostrativa della causa giuridica che la sorregge, ed il relativo importo dovrà aggiungersi agli interessi pattuiti nel “costo” del finanziamento concesso”.
c) Un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013, secondo il quale “Quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la
Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa.
A maggior ragione, l'applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale, in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell'apertura di credito in esso regolata. La CMS va, dunque, ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull'utilizzato”;
d) Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la CMS priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato. Ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1° ottobre 2012.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L.
22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
-Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del
TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) quali Controparte_4 unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate. -Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n°
1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti
(che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il
2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta
“la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione. D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso.
Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al ctu il quesito nel senso di escludere la CMS nel caso di previsione ed applicazione della stessa sull'utilizzato, salvo nel caso in cui, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.1.2009 ed alla data dell'1.7.2012, la banca abbia adeguato le clausole alle nuove normative afferenti tale commissione.
Il consulente, conformemente ai parametri sopra evidenziati, ha effettuato il calcolo dei saldi eliminando le CMS laddove calcolate sull'utilizzato. E' comunque risultato che la ha poi CP_3 adeguato tali clausole a quanto disposto dall'art. 117 bis TUB e dall'art. 2 bis D.L. 185/2008, per cui sono state correttamente espunte le sole poste violative delle suddette norme.
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Di conseguenza, a seguito del complessivo ricalcolo dei rapporti oggetto di causa è risultato un saldo finale relativo al conto corrente n. 2199/119, alla data del 10.9.2015, pari ad € 192.727,46 a credito del correntista.
Come osservato dal TU, entrambe le aperture di credito n. 2199/63 e n. 2199/64 contabilizzano le relative competenze sul conto n. 2199/119 che quindi espone con medesima cadenza trimestrale le partite in questione oltre che quelle di propria pertinenza. Pertanto, il saldo esposto nelle due linee di credito evidenzia solo partite in conto capitale, in particolare:
Per il conto anticipi n. 2199/63, € 5.399,69 a debito del correntista;
Per il conto anticipi n. 2199/64, € 97.514,31 a debito del correntista
Gli addebiti risultati illegittimi per i motivi di cui sopra sono stati quindi eliminati dal saldo relativo al conto n. 2199/119.
La differenza finale complessiva, a credito per il correntista, alla data del 16.5.2016 è pari ad €
89.860,66.
Tali conclusioni del ctu appaiono corrette e scevre da errori, anche alla luce delle risposte pienamente condivisibili che l'ausiliare del giudice ha fornito alle osservazioni critiche sollevate dalle parti, in parte modificando le conclusioni che inizialmente aveva rassegnato.
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9 - L'azione di ripetizione dell'indebito: Merita accoglimento la domanda di ripetizione delle somme addebitate illegittimamente proposta dalla società correntista.
In linea generale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. L'indebito oggettivo - che legittima la proposizione dell'azione di ripetizione - opera non solo quando l'originaria causa di pagamento manchi sin dall'origine, ma anche quando essa sia venuta meno successivamente.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, al riguardo, ha precisato che “In tema di ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante, il quale è, pertanto, tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa, ovvero il successivo venir meno di questa. In particolare, l'attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, e cioè l'eccedenza di pagamento” (Cass. sent. n.
9604 del 21.7.00; Cass. n. 30713 del 27.10.2018).
Perché possa sorgere il diritto alla ripetizione e la correlata obbligazione in capo all'accipiens, è necessario che esista l'oggetto di tale restituzione e che sia stato trasferito nella sfera giuridica di quest'ultimo.
Le Sezioni Unite hanno individuato due requisiti in presenza dei quali l'esecuzione di una obbligazione possa definirsi tale e far sorgere il diritto alla restituzione ove indebita: deve verificarsi uno spostamento patrimoniale dalla sfera giuridica del solvens a quella dell'accipiens e nel contempo tale spostamento deve soddisfare l'interesse creditorio che ex art. 1174 c.c. sorregge sul piano funzionale l'obbligazione.
Come noto nell'ambito dei contratti bancari la questione assume connotati peculiari legati alla natura giuridica dei rapporti in questione.
Il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione ha fatto propria la tesi della natura meramente contabile del contratto di conto corrente, escludendo che le annotazioni passive (e le anteriori o successive annotazioni attive, che in tutto o in parte si annullano con le prime) possano essere qualificate quali “pagamento”, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca (Cass. Sez. Un. 2.12.2010, n. 24418).
Appurato ciò, deve ritenersi che la parte attrice abbia fornito la prova dei presupposti della sua pretesa restitutoria.
Tanto è dimostrato dalla presenza in atti dell'accordo di rinegoziazione del debito derivante dalle aperture di credito stipulate sul conto corrente n. 2199/119 ed oggetto di contestazione nell'odierno giudizio, sottoscritto il 23.6.2014.
Dal testo di tale documento è possibile inferire che fosse nelle intenzioni delle parti addivenire ad un accordo finalizzato alla totale estinzione del debito maturato in capo alla società correntista nel corso del rapporto. La fonte del menzionato debito è pacificamente rappresentata dall'esposizione in cui è incorsa parte attrice nell'esecuzione degli affidamenti in conto corrente pattuiti con la banca convenuta e culminata in data 30.6.2013.
Il giorno 13.5.2013, infatti, la banca ha concesso alla correntista un'apertura di credito di €
325.000,00 finalizzata al rientro dell'esposizione debitoria ed avente termine di scadenza fissato appunto al 30.6.2013. Alla data di sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione in disamina, dichiaratamente privo di efficacia novativa, le parti danno atto che il debito complessivo derivante dall'operazione scaduta il 30.6.2013 ammontava a € 275.000,00. Orbene, è incontestato nonché dimostrato per tabulas, stante l'analisi degli estratti conto versati agli atti, che dal 30.01.2014 al 03.06.2014 la ha effettuato n. 5 versamenti di € 8.888,00 Parte_1 cadauno;
un accredito di € 4.683,30 il 20.06.2014; dal 24.07.2014 al 1.6.2015 n. 9 versamenti di €
25.000,00 cadauno, un accredito di € 1.186,92, uno di € 26.500,00 e uno di € 26.600,00 e, da ultimo, il 1.6.2016 un ulteriore versamento di € 1.303,83, per complessivi € 329.714,05, a ripianamento della totale esposizione.
La natura solutoria delle elencate rimesse - oltreché incontestata - va desunta sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, secondo cui le rimesse intanto si traducono in pagamenti, in quanto esse valgano a ridurre lo scoperto di conto corrente non affidato o a ridurre l'esposizione debitoria eccedente l'affidamento.
Alla luce di quanto sopra argomentato in ordine alle risultanze della TU, è altresì logico affermare che la parte attrice abbia assolto il proprio onere probatorio dimostrando che una parte dei pagamenti effettuati fosse priva di una causa giustificativa in quanto derivante dall'addebito di importi fondati su clausole rivelatesi nulle per i motivi di cui sopra.
L'accordo di ristrutturazione del 23.6.2014 costituisce pacificamente una ricognizione di debito
(vedasi l'art. 2 del contratto in oggetto) che importa l'inversione dell'onere della prova, ma presuppone comunque l'esistenza di un rapporto sottostante valido. A questa ricognizione di debito, nel caso in esame, si è accompagnato un accordo di ristrutturazione del debito stesso, con reciproche concessioni, pertanto una transazione ai sensi degli artt. 1965 ss..
Tanto premesso, l'odierna parte attrice è stata in grado di dimostrare che gli originari rapporti di conto corrente e conto anticipi erano regolati da una pluralità di clausole viziate da nullità, di cui si
è dato conto nelle motivazioni di cui sopra.
In conseguenza, in presenza di una nullità plurima, anche se parziale, del rapporto contrattuale, tale ricognizione di debito non impedisce di operare una ricostruzione dei rapporti per cui è causa in termini di legittimità.
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10 – Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato che il saldo finale complessivo dei rapporti oggetto di causa (conto corrente n. 2199/119; conto anticipi n. 2199/63; conto anticipi n.
2199/64) alla data del 16.5.2016, intestati alla società è pari ad € 89.860,66 a credito Parte_1 del correntista, anziché ad € 102.914,00 a debito del correntista.
Va altresì accolta la domanda di ripetizione delle somme addebitate illegittimamente e, per l'effetto, il va condannato al pagamento in favore della della Controparte_2 Parte_1 somma di € 89.860,66, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili e chiedendo “…in accoglimento della spiegata impugnazione accogliere le domande tutte spiegate dalla con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e Parte_1 segnatamente:
a) previa ammissione delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. del
13.4.2017 e ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni giudizio di primo grado;
b) previa revoca dell'ordinanza del G.I. del Tribunale di Roma addì 15.10.2018 di diniego di acquisizione dei bilanci esercizi 2016 e 2017, ammetterne la produzione come da istanza Pt_1 del 27.9.2018 e da istanza di riesame del 17.10.2018;
c) accertare e dichiarare l'illiceità e/o la illegittimità della revoca e/o modifica, da parte del
[...]
(già , ora in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 rapp.te p.t., degli affidamenti bancari concessi in favore della nei conti correnti n.119 Parte_1
e nei collegati conti tecnici nn. 63 e 64, nonché ritenere la civile responsabilità, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, del (già ora Controparte_2 Controparte_3 CP_1 in persona del suo legale rapp.te p.t. per la revoca e/o la modifica degli affidamenti bancari e
[...] per l'illecita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; condannare il Controparte_2
(già ora in persona del suo legale
[...] Controparte_3 Controparte_1 rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalle sopra descritte condotte della banca convenuta, nella misura di € 809.602,00 ovvero nell'altra misura, minore o maggiore che sarà ritenuta equa e di giustizia anche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;
d) accertare - previa declaratoria dell'illegittimità / illiceità / nullità dell'applicazione di interessi passivi in misura superiore al tasso legale (o al tasso di cui all'art. 117 TUB) o convenzionale, della commissione di massimo scoperto, della conseguente capitalizzazione degli interessi passivi, dell'esercizio dello ius variandi, degli interessi superiori al tasso soglia usura ex l. 108/1996 e succ. modif., nonché di tutte le voci di spesa applicate dalla banca, anche eventualmente in difetto di pattuizione scritta e/o specifica nei rapporti dedotti e/o delle clausole negoziali - il diritto della alla rideterminazione dei saldi dei conti indicati in atti, previo ricalcolo dell'effettivo Parte_1 dare e avere, con storno delle annotazioni indebite a seguito della depurazione dei saldi dagli illeciti e/o illegittimi addebiti che li contemplassero, nonché il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal (già ora Controparte_2 Controparte_5 in persona del suo legale rapp.te p.t. per i titoli e le causali suddette;
per l'effetto, Controparte_1 condannare il (già ora Controparte_2 Controparte_5 CP_1 in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento a favore della della somma
[...] Parte_1 differenziale di € 102.914,00 (€ 192.727,46 come accertata dal Tribunale a pag. 21 della sentenza de qua, detratta la somma € 89.813,46 versata dalla controparte dopo il deposito della sentenza di primo grado), non sussistendo alcun debito della verso la banca appellata al tempo Parte_1 della proposizione della domanda, il tutto oltre interessi di legge dal dì della maturazione del credito al saldo, o della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dai singoli addebiti operati dalla convenuta al saldo”.
Ha resistito la appellata chiedendo il rigetto dell'appello ed opponendosi alle istanze istruttorie. CP_3
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12.7.2023.
Concessi alle parti termini per il deposito di memorie conclusionali anticipate, parte appellante depositava note di trattazione scritta chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 CPC.
Parte appellata ha depositato note cartolari, chiedendo anch'essa i termini ex art. 190 CPC.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 50 pagine, è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 6/39) – titolato “ a) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di rapporti di conto corrente ed affidamenti bancari inter partes;
illegittimità del recesso e/o della modifica in pejus delle condizioni di affidamento, in relazione al principio di buona fede oggettiva e di correttezza nell'esecuzione dei rapporti bancari;
segnatamente violazione e falsa applicazione degli artt. 1845 c.c. in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 2 Cost., 1175,
1374 e 1375 c.c.” - e con il secondo motivo – titolato “ b) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di inadempimento, nonché di concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Banca appellata per illecita pattuizione usuraria ex L.
108/1996 nei rapporti di conto corrente e di affidamento bancario, illecita contabilizzazione di poste a debito della società ed illegittimità / nullità, rilevabile d'ufficio, dell'accordo di Parte_1 ristrutturazione del debito addì 23.6.2014; illecita segnalazione di “sconfino” dall'accordato inter partes presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia, con conseguente responsabilità civile derivante da lesione alla sfera patrimoniale e non patrimoniale societaria e pregiudizio economico da perdita di “merito creditizio” della nei rapporti inter partes e con le altre banche Parte_1 finanziatrici, con i fornitori ed i terzi nell'ambito del mercato ittico di riferimento;
segnatamente violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 2043 c.c., 2059, nonché degli artt. 1226 e 2056 c.c. in tema di liquidazione equitativa del danno” - la società appellante devolve la questione del recesso operato dalla banca, reiterando in questa sede la tesi della sua illegittimità sotto il profilo di correttezza e buona fede contrattuale e prospettando, altresì, la “frode” della banca nell'accordo di ristrutturazione del 23.6.14, con la precisazione che alla data del 16.5.16 tutto il debito era stato azzerato.
In particolare la parte appellante deduce che il Tribunale non avrebbe valutato l'usura originaria posta in essere dalla banca nei contratti di conto corrente e quindi la contabilizzazione illegittima che la banca aveva effettuato delle somme poi richieste, sicchè avrebbe dovuto il primo giudice valutare complessivamente il comportato della banca e l'esercizio viziato, da parte di quest'ultima, dei suoi poteri proprio in ragione della pattuizione usuraria.
Secondo parte appellante, anche il TU nominato in primo grado, di fronte alla verifica dell'usura, avrebbe affermato che non vi erano i presupposti gestionali per la revoca delle linee di credito, stante il credito del correntista accertato in Euro 192.727,46 sul conto corrente n. 2199/119 al 10.9.15.
Richiamato, quindi, l'art. 115 CPC, parte appellante sostiene che la riduzione del fatturato nel 2015
– come pure emergente dai bilanci 2016 e 2017 di cui chiede l'acquisizione – sia ricollegabile a tale comportamento della banca, elencando poi tutti i danni patrimoniali anche sulla base della TU integrativa. Aggiunge l'appellante che la segnalazione alla Centrale Rischi effettuata dall'appellata – nonostante non vi fosse stato alcun superamento del limite di affidamento – aveva prodotto effetti sugli affidamenti presso altre banche, con conseguente “effetto domino” con danni patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi da comprovare con prova orale testimoniale di cui chiede l'ammissione in questa sede). Prosegue l'appellante deducendo che la cancellazione della segnalazione – effettuata a luglio ed agosto 2013 – era avvenuta solo a gennaio 2015, sicchè si erano determinati danni comprovati in via presuntiva e da liquidarsi in via equitativa.
§ 3.2 — Col terzo motivo – titolato “ c) Violazione dell'art. 153 2° co. c.p.c. ed illegittimità dell'ordinanza di diniego del G.I. del Tribunale di Roma addì 15.10.2018 di rigetto dell'istanza di acquisizione dei bilanci della relativi agli esercizi 2016 e 2017, bilanci Parte_1 rispettivamente depositati e resi pubblici presso la C.C.I.A.A. di Roma nelle date 4.7.2017 e
12.9.2018, ossia di documentazione contabile di formazione / approvazione e pubblicazione successiva alla scadenza del termine fissato per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, VI° co. n. 2 c.p.c. , per cui non ne era stata possibile la produzione nei pregressi termini, sicché il ritardo non costituiva causa imputabile all'odierna appellante” – parte appellante chiede l'integrazione documentale come indicata, respinta dal Tribunale.
§3.3 – Col quarto motivo – titolato “ d) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di onere della prova e fatti non contestati, nonché di presunzioni semplici e valutazione ed apprezzamento delle risultanze istruttorie ex artt. 2697 e 2729 e segg. c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.; illegittimità della decisione di primo grado conseguente all'omessa ammissione delle richieste istruttorie di parte attrice formulate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. e ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni”- invoca l'ammissione delle prove esclude dal Tribunale.
§3.4 – Col quinto motivo lamenta “e) Travisamento della fattispecie concreta ed ingiustizia manifesta”.
§ 4 — Va premesso che la Corte, ai fini della ragionevole durata del processo nonché del rispetto degli obiettivi del programma di gestione annuale unitamente a quelli del PNRR, ha concesso alle parti (con il decreto dispositivo della trattazione cartolare) anche termini anticipati per la redazione di memorie conclusionali che le parti, invero, hanno ritenuto di non utilizzare.
Parte appellante, nelle note di trattazione scritta, formulando le proprie istanze e conclusioni, ha chiesto la concessione dei termini ex art. 190 CPC , senza però fornire indicazioni né sul motivo (non imputabile) per il quale i termini anticipati non sono stati rispettati, né sulle ragioni per le quali vi è bisogno (nonostante la rinuncia alle note anticipate) di ulteriori attività difensive.
Eguale condotta ha tenuto parte appellata.
La Corte, a questo punto, non può che confermare il rito già prescelto, con conseguente delibazione nel merito e reiezione della detta istanza delle parti.
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
I motivi di gravame – che sono stati da parte appellante riepilogati a pag. 6 come premessa – possono essere congiuntamente delibati perché strettamente connessi tra loro.
Va, però, evidenziato che il gravame non cura di
contro
-argomentare – come dovrebbe ex art. 342 Cont
– avverso uno dei passaggi logico-giuridici fondamentali dell'impianto della sentenza , quello cioè relativo ai presupposti per la revoca/recesso da parte della banca.
Il Tribunale, infatti, ha ben spiegato la differenza tra contratti di apertura credito a tempo determinato e a tempo indeterminato e come il diritto di recesso/revoca si declini in modo altrettanto diverso per ciascuno di essi. Su questo profilo non vi è doglianza, mentre sembrerebbe che la società appellante vuole un riesame da parte della Corte circa il comportamento complessivo della banca, vale a dire che al di là della sussistenza dei presupposti, la situazione di base (da cui cioè la banca è partita per formulare il recesso) era ben diversa da quella prospettata, con la conseguenza che la banca stessa aveva posto in essere un comportamento “fraudolento” sì da far figurare una esposizione debitoria che, invece, non sarebbe esistita in ragione della usura originaria nei contratti intercorsi tra le parti.
Da qui, sostanzialmente, la società appellante fa derivare di essere stata di fatto “ingannata” dalla banca e costretta, quindi, a fare vari piani di rielaborazione e/o ristrutturazione di un debito che non esisteva.
La tesi, per quanto suggestiva, è del tutto destituita di fondamento.
La presenza di una pattuizione usuraria , seppure ha determinato una nullità parziale di quei contratti con la necessità di rideterminare i rapporti dare/avere, non ha alterato i detti rapporti in misura tale che non vi fosse – tempo per tempo – una esposizione bancaria di che neppure ricostruisce Pt_1 in tal senso la situazione nel tempo.
La sussistenza, cioè, di un credito per Euro 192.727,46 sul conto corrente principale alla data del
10.9.15 così come l'azzeramento nel 2016 totale delle esposizioni non significa affatto che dette esposizioni non vi fossero via via nel tempo. D'altro canto, vi sono stati atti chiaramente transattivi – seppur non novativi – nei quali, come ha spiegato il Tribunale, la correntista ha riconosciuto il proprio debito, anche quando la banca ha portato in detrazione una somma (in realtà modesta perché poco più di euro 5.000,00) per l'applicazione di interessi illegittimi, a dimostrazione invece della correttezza e della buona fede della banca stessa che ha sempre rinegoziato il debito, consentendo via via a di eliminare (anche usufruendo quest'ultima di finanziamenti da altre banche, a Pt_1 dimostrazione che non vi è stata alcuna lesione all'immagine o alla sua integrità patrimoniale) il detto debito di certo più consistente delle somme che poi il TU ha espunto per voci indebite.
Sfugge, infatti, all'appellante che l'esito finale dell'elaborato tecnico di primo grado è frutto di una rielaborazione dei rapporti dare/avere nella sua completezza ed attualità, con la conseguenza che l'esito finale dell'accertamento non significa affatto che al momento dei vari accordi l'esposizione non vi fosse.
Ciò vale anche per la segnalazione alla Centrale Rischi, giustificata da un effettivo superamento del limite di affidamento e rimasta tale per non più di 5/6 mesi: anche a voler ritenere che detta segnalazione, poi, fosse non corretta, era onere di parte oggi appellante (anche ex art. 342 CPC) allegare e dimostrare di aver subito danni (patrimoniali e non) da questa situazione. Ed invece è evidente, alla luce di tutti gli elementi probatori acquisiti al giudizio, che la (operante nel Pt_1 settore ittico senza una particolare patrimonializzazione e quindi mediante la liquidità messa a disposizione da molteplici banche) era esposta con vari istituti bancari e che, quindi, il prospettato
“effetto domino” non è affatto comprovato. In sostanza, non vi è rigorosa prova del nesso eziologico tra la permanenza di alcuni mesi nella segnalazione e la richiesta delle altre banche di rientrare dall'esposizione debitoria. Né vi è prova che sia stato negato altro credito proprio per tale segnalazione, atteso che l'azzeramento del debito con l'odierna appellata (è pacifico in giudizio) è avvenuto grazie anche all'apporto di altra banca.
Il danno, peraltro, non può essere in re ipsa – come sembrerebbe emergere dalle allegazioni di parte appellante – né in via presuntiva, se non sulla base (in quest'ultimo caso) di elementi gravi, precisi e soprattutto concordanti. Ebbene, come detto, vi sono elementi non univoci che conducono ad escludere sia il danno sia il nesso di causalità.
Sicchè bene ha fatto il Tribunale anche ad escludere la sussistenza di un danno ad opera di un comportamento della banca che oggi l'appellante ricostruisce addirittura come “doloso” anzi fraudolento, sì da invocare in sostanza un vizio del consenso per indotto errore.
Di qui la reiezione delle istanze istruttorie sia documentali sia per le prove orali, queste ultime incomprensibili rispetto alla loro effettiva conferenza e rilevanza ai fini di un convincimento diverso rispetto a quello espresso dal primo giudice.
Quanto, poi, alla richiesta di ottenere il pagamento di Euro 192.727,46 – senza cioè la detrazione delle due somme a credito contenute nei due conti anticipi “tecnici” 63 e 64 – questa risulta infondata perché non tiene conto della complessa rielaborazione del TU sull'intero svolgimento del rapporto contrattuale e si limita (senza spiegare) ad utilizzare un proprio conteggio che azzera , appunto, i due conti tecnici, sulla base peraltro di documentazione che neppure risulta acquisita tempestivamente e ritualmente nel giudizio, tanto è vero che il perito del Tribunale non ha ritenuto di esaminarla, così correttamente operando. Si tratterebbe, infatti, non di elementi secondari (che sarebbero stati ammissibili), bensì di fatti primari che, come tali, andavano allegati e dimostrati entro le preclusioni di rito.
Alla luce, allora, di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va respinto.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri massimi (in ragione della molteplicità di questioni) e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 3.777,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 2.498,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 5.529,00
Fase decisionale, valore massimo: € 6.431,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 18.235,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 6152/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in euro 18.235,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore