Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
1
2065/2023 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 26.05.2025
Alle ore 09.42, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il CP_1
procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. FRANCESCO STEFANO NANULA. Controparte_2
Nessuno è presente per Controparte_3
È presente per l'avv. ISABELLA PALMIOTTI Controparte_4
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. NANULA precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate, impugna e contesta la tardiva costituzione del comune e insiste nella illegittimità del provvedimento di decadenza perché adottato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge dovendo essere adottato eventualmente un provvedimento di annullamento soggetto ad altri presupposti.
L'avv. PALMIOTTI precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella propria comparsa di costituzione, insiste nella legittimità del provvedimento di decadenza emesso su proposta di
[...]
essendo venuti meno i requisiti per l'assegnazione dell'alloggio, conclude per il rigetto delle CP_3
avverse domande.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 26.05.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 26.5.2025 ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2065/2023 del Ruolo Generale
tra rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nanula in virtù di procura alle liti Controparte_2
in atti ed elettivamente domiciliato in presso il suo studio alla via Pappalettere n. 16, CP_4
-ricorrente-
e
in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv.
GI UC presso il quale è elettivamente domiciliata
-convenuta-
e
in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, rappresento e Controparte_4
difeso dall'avv. Giuseppe Caruso e dall'avv. Isabella Palmiotti dell'Avvocatura Comunale, giusta mandato alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale indicato in atti
convenuto
nonché
, in persona del Presidente p.t. Controparte_6
convenuta contumace
OGGETTO: decadenza da assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica
CONCLUSIONI: precisate dalle parti a verbale dell'odierna udienza di cui la sentenza deve 3
considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.05.2023, – premesso di essere risultato Controparte_2
assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) sito nel Comune di alla CP_4
via Gentileschi n. 42
in forza di provvedimento di assegnazione del 01.02.2001 dello IACP di Bari (oggi CP_3
) ed in virtù di contratto del 22.05.2001; avere ricevuto notifica in data 14.7.2017 della
[...]
determina dirigenziale n. 852 del 22.06.2017 di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) sito in alla via Gentileschi n. 42 per sopravvenuto CP_4
difetto del requisito della impossidenza ovvero perché risultato titolare di diritto di proprietà di un alloggio sito in alla Via della Costituzione, n. 9 piano 1 (identificato in catasto al fg. 139 CP_4
p.lla 336 sub 2) sin dal 30.3.2000, data del decesso dell'usufruttuaria; che la determina è stata adottata su proposta di decadenza dell' trasmessa al Controparte_3 CP_4
in data 23.05.2016 e su parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 10/2014
[...]
dalla Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica nella seduta del 16.05.2017; di avere invano trasmesso al le proprie osservazioni con le quali ha documentato Controparte_4
di avere donato alle figlie il 7.6.2016, l'immobile in questione;
di non essere più titolare del contratto di locazione, in forza di convenzione di separazione consensuale dal coniuge, CP_7
che ha avanzato formale istanza di subentro;
di avere proposto ricorso dinanzi al TA
[...]
, procedimento conclusosi con sentenza n. 1097/2022, pubblicata in data CP_3
26.07.2022,dichiarativa di difetto di giurisdizione del G.A.in favore del G.O. – tutto quanto premesso, riassunto il giudizio dinanzi al GO ex art. 11 CPA, ha chiesto: a) accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione n. 852 del 22.06.2017 con cui il Dirigente del Settore Servizi
sociali del Comune di ha dichiarato il ricorrente decaduto dall'assegnazione dell'alloggio CP_4
di edilizia residenziale pubblica (ERP) sito in alla via Gentileschi n. 42 per sopravvenuto CP_4 4
difetto del requisito della impossidenza;
accertare e dichiarare la persistente validità del contratto di locazione del 22.05.2001 e, conseguentemente, il diritto del a permanere nell'alloggio CP_2
sito in alla via Gentileschi n. 42 a lui assegnato dallo IACP di con provvedimento CP_4 CP_3
dell'01.02.2001, previa, ove occorra, disapplicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi illegittimi emessi nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Notificato il ricorso unitamente al pedissequo decreto, con comparsa del 24.7.2023 si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito Controparte_3
l'infondatezza delle domande che ha chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Dichiarata la contumacia delle altre parti convenute, rinviata la causa per discussione orale e decisione, il si è costituito con comparsa del 26.3.2025, deducendo Controparte_4
l'infondatezza delle domande che ha chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Disposto un altro rinvio per consentire all'opponete di replicare alle difese del CP_4
all'odierna udienza, al termine della discussione orale, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
***
Va revocata la dichiarazione di contumacia del costituitosi in giudizio il Controparte_4
26.3.2025.
Sempre in via preliminare va dichiarato il difetto di titolarità dal lato passivo di . CP_3
I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, precedentemente esercitate dagli I.A.C.P., che sono rimasti titolari di facoltà
di mera gestione del patrimonio immobiliare.
Ciò comporta non solo che il Comune, e non è competente ad adottare i provvedimenti CP_3
ablativi della disponibilità del bene (annullamento, decadenza e revoca dell'assegnazione degli 5
alloggi di edilizia residenziale pubblica), ma anche, sul piano più strettamente processuale, che spetta in via esclusiva al la legittimazione passiva in ordine ai ricorsi con cui l'assegnatario CP_4
si opponga a tali provvedimenti, potendo al più esercitare la mera facoltà di spiegare CP_3
intervento a sostegno delle ragioni del Comune (Sez. U, Sentenza n. 3606 del 06/04/1991; Sez. 1,
Sentenza n. 10477 del 26/11/1996).
La domanda di annullamento della determina dirigenziale nr. n. 852 del 22.06.2017 con cui il
Dirigente del Settore Servizi sociali del Comune di ha dichiarato CP_4 Controparte_2
decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) sito in alla CP_4
via Gentileschi n. 42 da intendersi quale domanda di accertamento della sussistenza in capo al del diritto soggettivo alla permanenza nell'alloggio in virtù della pregressa assegnazione, CP_2
è infondata e va rigettata.
È documentato che il 25.6.2016, il ha notificato al l'avvio del Controparte_4 CP_2
procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP di via Gentileschi, 42 a seguito di comunicazione di proposta di decadenza trasmessa da , a motivo del venire Controparte_3
meno del requisito dell'impossidenza.
ha cioè verificato che il sin dal 30.3.2000, dopo il decesso Controparte_3 CP_2
dell'usufruttuaria, è divenuto pieno proprietario di un immobile a , Via della Costituzione, 9 CP_4
di mq catastali 75.
Il , assegnatario di immobile ERP dall'1.2.2001, ha sottoscritto il contratto di locazione il CP_2
22.5.2001 (cfr. doc. 1 del fascicolo dell'appellante) mentre il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio ERP risale al 22.6.2017 e si fonda sulla mancanza del requisito dell'impossidenza accertata in seguito a controlli eseguiti nel 2016 da . CP_3
Come si evince dall'esame della documentazione allegata da (doc. sub 1-2), l'annotazione nei CP_3
pubblici registri del consolidamento in capo al della piena proprietà dell'alloggio, per CP_2
ricongiungimento di usufrutto verificatosi il 30.3.2000, risale al 25.1.2002 ovvero ad un momento 6
successivo rispetto all'assegnazione dell'immobile.
Alla data dell'1.2.2001, l'organo istruttore non avrebbe potuto rilevare la mancanza in capo al del requisito dell'impossidenza perché l'acquisto della piena proprietà dell'immobile è CP_2
stato da questi dichiarato e reso conoscibile solo successivamente.
Nei confronti dei terzi, quindi il fatto ostativo all'assegnazione e alla permanenza dei requisiti prescritti, segnatamente la disponibilità di altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare, è stato reso opponibile solo ad assegnazione già avvenuta.
In diritto,
l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato e l'impugnativa del provvedimento di decadenza emesso a seguito dell'esito sfavorevole della verifica per l'assegnatario appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché il provvedimento di decadenza si colloca non nella prima fase, pubblicistica, di assegnazione dell'alloggio, ma nella seconda fase, di eventuale estinzione del diritto, a seguito di verifica con esito negativo sulla permanenza dei requisiti, in cui la posizione del privato è ormai di diritto soggettivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione a condizioni agevolate e alla conservazione dell'alloggio>
(Cass. civile sez. III, 14/05/2024, n.13160).
La decadenza è conseguita all'accertamento della carenza di un requisito previsto per il diritto alla conservazione dell'alloggio, perciò costituente atto con valenza meramente ricognitiva incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico ( Cass., Sez. un., 30 marzo 2018, n. 8041 e, da ultimo, Cass.n.
4366/2021).
La titolarità di altro immobile, nello stesso comune di residenza dell'assegnatario, di dimensioni idonee ad un nucleo familiare di due persone, costituisce motivo ostativo alla permanenza dell'assegnazione, secondo il combinato disposto degli artt. 3, 16 e 17, lett. e) L.R. 10/2014, a mente del quale 7
non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località… la decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario perda i requisiti prescritti per l'assegnazione… Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio>.
La decadenza comminata dalla legge regionale n. 10/2014 in caso di accertata perdita del requisito di impossidenza non si pone in contrasto con i criteri generali dettati dal legislatore nazionale, in tal modo invadendo materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, trattandosi di regola di dettaglio che non trova indicazioni incompatibili nelle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett c),
del d.P.R. n. 1035 del 1972 e al punto 3, lett. c) e d), della delibera C.I.P.E. del 19 novembre 1981,
dalle quali si ricava l'espressa considerazione della rilevanza ostativa della titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio "in qualsiasi località" e il rilievo della permanenza dei requisiti richiesti "in costanza del rapporto" (Cass. 13160/24).
La ratio della disposizione regionale che prevede la decadenza dal diritto all'assegnazione in locazione di un alloggio economico e popolare in caso di acquisto di altra abitazione risponde all'esigenza oggettiva di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno;
tale ultima condizione è riconosciuta sussistere in via presuntiva dalla norma in capo a chi risulti titolare di un diritto di «proprietà,
usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1»;
norma che attribuisce rilievo ostativo al diritto nella sua dimensione prettamente estrinseca e patrimoniale e non in relazione al suo contenuto, sull'implicito, ma evidentemente intento di 8
considerarlo quale indice di una disponibilità economica incompatibile con l'accesso al regime di assistenza abitativa (Cass. n. 10017 del 2023).
Difatti, costituisce vero e proprio "diritto vivente" - nella giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa - il "principio dell'automatico dispiegarsi degli effetti della decadenza ed il carattere vincolato del provvedimento dell'amministrazione che riscontri il venir meno di uno dei requisiti di legge per il permanere dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica", avente come corollario "che la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali,
quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, costituisce atto con valenza dichiarativa di un fatto estintivo già verificatosi" (da ultimo, nella giurisprudenza amministrativa,
Cons. St. Sez. 5, sent. 7 agosto 2018, n. 4848; nello stesso senza, per la giurisprudenza di legittimità, si veda, in motivazione, Cass. Sez. Un., ord. 28 dicembre 2011,n. 29095).
Da quanto precede deriva che si accerta "ora per allora" il difetto dei presupposti per l'assegnazione dell'alloggio, essendo quello di decadenza un provvedimento dichiarativo "di un fatto estintivo già
verificatosi".
E nella vicenda in parola, l'istruttoria svolta da ha rilevato l'insussistenza del requisito CP_3
dell'impossidenza in capo al che ha reso conoscibile l'intestazione a sé di altra abitazione CP_2
in piena proprietà successivamente alla stipula del contratto.
Ma, come si legge in recenti arresti della Suprema Corte, il requisito della impossidenza deve permanere per tutto il corso del rapporto, con la conseguenza che la sua perdita sopraggiunta comporta la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio, a prescindere dal momento in cui l'autorità amministrativa accerti la (in)sussistenza dei requisiti, atteso che la pronuncia di decadenza ha valenza meramente dichiarativa dell'estinzione "di diritto" della precedente assegnazione, già
verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale (Cassazione civile sez.
III, 09/07/2024, n.18765). 9
A tale stregua, è irrilevante ai fini della verifica del diritto a permanere nell'alloggio, che il abbia donato l'immobile alle figlie, immediatamente dopo aver ricevuto comunicazione CP_2
di avvio del procedimento di decadenza.
La causa di decadenza risale infatti ad un momento anteriore e determina la perdita dei requisiti prescritti per l'assegnazione.
È poi del tutto ininfluente (l'apparente) stato di separazione personale dei coniugi, atteso che l'avere il sottoscritto il 21.12.2016 (dopo la comunicazione di avvio del procedimento di CP_2
decadenza) una convenzione di separazione personale, con assegnazione alla moglie della casa coniugale, in assenza di prole minore di età ovvero economicamente non autosufficiente, non potrebbe valere ad aggirare la decadenza già maturata allorquando è stata resa conoscibile la condizione di possidenza del . CP_2
E infatti, la domanda di voltura a sé dell'immobile avanzata dalla moglie del non ha CP_2
trovato accoglimento, pendendo procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
Del resto, appare contraddittoria e discutibile la difesa del che insiste per l'affermazione CP_2
del suo diritto a permanere assegnatario dell'immobile di edilizia residenziale pubblica, pur dichiarandosi legalmente separato dal coniuge cui ha accettato di lasciare l'immobile stesso.
La circostanza su cui le parti hanno contraddetto, relativa alla natura del provvedimento adottato, di decadenza in luogo di quello di annullamento come eccepito dal , è irrilevante, tenuto CP_2
conto che l'annotamento nei pubblici registri del consolidamento della piena proprietà di altro alloggio in capo al è circostanza sopravvenuta in costanza di rapporto e che in ogni caso, CP_2
a base dell'adozione del provvedimento vi è stata la verifica del fatto oggettivo e incontestato della mancanza del requisito dell'impossidenza sulla base di mendaci dichiarazioni del e in CP_2
aperta violazione degli interessi di rango pubblicistico volti ad evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno. 10
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica si connotano per la destinazione a finalità di carattere pubblicistico, con la conseguenza che l'Amministrazione può sempre esercitare i suoi poteri di autotutela.
Anche la fase "privatistica", espressa dal rapporto locativo instauratosi in forza dell'assegnazione, è
infatti preordinata all'attuazione degli scopi sociali e degli interessi pubblici che costituiscono il fondamento e l'obiettivo della normativa del settore, e, quindi, è soggetta alle disposizioni inderogabili di tale normativa.
Mentre la fase che precede l'assegnazione dell'alloggio funzionale all'individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione dovrà stipulare il contratto, è caratterizzata da atti amministrativi ed è
contraddistinta dall'esercizio di pubblici poteri, in quella successiva, nella quale si svolge un rapporto paritetico soggetto alle regole di diritto privato, sorgono posizioni di diritto soggettivo rispetto alle vicende del rapporto (quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell'alloggio).
E nella specie, la PA ha adottato un provvedimento di decadenza dall'assegnazione che opera non in termini di cancellazione ex tunc, bensì in senso terminativo, e quindi all'interno della fase di svolgimento, del rapporto locativo, incidendo su una situazione di diritto soggettivo costituita per effetto dell'assegnazione stessa (arg. ex Cass. sez. un., n.19858/2004).
In conclusione, la domanda di annullamento della determina dirigenziale nr. n. 852 del 22.06.2017
con cui il Dirigente del Settore Servizi sociali del ha dichiarato Controparte_4 CP_2
decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) sito in
[...]
alla via Gentileschi n. 42 per accertamento della mancanza del requisito dell'impossidenza, CP_4
è infondata e va rigettata.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza del nei confronti sia del CP_2 CP_4
che di .
[...] CP_3 11
P.Q.M
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2065/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda e per l'effetto, conferma la determina dirigenziale nr. n. 852 del
22.06.2017;
2. condanna alla rifusione in favore del in persona del Parte_1 Controparte_4
legale rappresentante p.t. e di , in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte in complessivi € 1.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
Trani, 26.5.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi