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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
LEONE, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art.429 cpc nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. Del Vecchio e De Parte_1
Rosis
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. E.C. Schiavone
Resistente
Oggetto: Differenze retributive tempo divisa
Fatto e diritto
Con ricorso del 17.10.24 la ricorrente di cui in epigrafe asseriva di essere dipendente della e di prestare servizio con mansioni di Ausiliario Socio Controparte_2
Sanitario inquadrato nel livello A2 CCNL Case di Cura AIOP. Tanto premesso, deduceva che in considerazione del ruolo professionale rivestito, aveva l'obbligo di rendere le prestazioni lavorative, dall'inizio alla fine di ciascun turno di servizio, utilizzando precipui indumenti di lavoro (casacche, pantaloni, calzature) tenuti presso i luoghi di lavoro, dove venivano obbligatoriamente indossati e dismessi rispettivamente subito prima e subito dopo ogni turno.
In particolare, la ricorrente asseriva di essere tenuto, prima dell'inizio del turno, a recarsi presso l'apposito locale spogliatoio, messogli a disposizione dall'Azienda, per munirsi della relativa divisa;
allo stesso modo era tenuto a riporla presso il medesimo locale dopo la fine del turno. L'effettivo orario in ingresso ed in uscita del lavoratore veniva poi rilevato dai cartellini marcatempo che i dipendenti sono tenuti a timbrare in ingresso ed in uscita dalla struttura ospedaliera. Per lo svolgimento di tali attività di vestizione/svestizione il ricorrente era costretto a essere presente in Azienda per almeno 14 minuti complessivi oltre il regolare orario di lavoro previsto.Tanto considerato, la ricorrente si doleva del fatto che la non aveva CP_1
riconosciuto il tempo occorrente alla vestizione/svestizione quale tempo di lavoro e, pertanto, non le aveva liquidato la relativa retribuzione.
Per tali ragioni agiva in giudizio chiedendo che l convenuta fosse CP_3
condannata per una somma complessivamente pari a € 3.537,42 a titolo di compenso per lavoro straordinario assertivamente espletato nel periodo dal 2020 al 2024, in relazione al tempo impiegato prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
Si costituiva la contestando quanto dedotto da parte ricorrente, CP_1
negando che vi fosse una etero-direzione che imponesse le modalità di vestizione/svestizione come dedotte in ricorso. Precisava che, in ogni caso, a far data da giugno 2019 l'Accordo Aziendale aveva previsto in favore del personale la fruizione di 10 minuti di tolleranza in entrata e che da ottobre 2020 il CCNL prevedeva che i tempi di vestizione e svestizione fossero ricompresi nell'orario di lavoro. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
La ricorrente chiede la retribuzione con riferimento al periodo gennaio 2020/ ottobre
2024.
Ebbene occorre distinguere il periodo da ottobre 2020 in poi per cui vi è la nuova previsione dell'art.18 CCNL che ricomprende espressamente nell'orario di lavoro il tempo di vestizione e svestizione, sicchè certamente più nulla è dovuto ai lavoratori a tale titolo, dal periodo da gennaio a settembre 2020, ossia prima del nuovo CCNL. Il tempo di vestizione deve essere ricompreso nell'orario di lavoro da disposizione contrattuale, per cui il lavoratore deve prima timbrare e poi cambiarsi, qualora non lo faccia e preferisca prima cambiarsi e poi timbrare non può chiedere al datore di lavoro di remunerare quei minuti in più. In altre parole l'attività di vestizione e svestizione va necessariamente collocata nel turno lavorativo e non può essere espletata prima o dopo lo stesso anticipando o posticipando l'orario di ingresso o di uscita dal lavoro a discrezione del lavoratore.
Tuttavia, fermo quanto chiarito sinora, deve ritenersi provato in quanto dedotto da parte resistente e non specificatamente contestato da parte ricorrente ex art. 115
c.p.c., che a far data da giugno 2019 il personale fruiva di 10 minuti di tolleranza in ingresso sull'orario del turno di lavoro. Tale arco temporale avrebbe consentito ai dipendenti di assolvere all'obbligo di vestizione senza dover anticipare l'ingresso e senza incorrere in pregiudizio in caso di ritardo nell'inizio del turno purchè in un arco temporale di dieci minuti.
Pertanto, da giugno 2019 il ricorrente poteva ritenersi autorizzato a collocare le attività di vestizione nell'ambito del turno lavorativo senza pregiudizio sotto il profilo retributivo e senza dover anticipare l'ingresso. Già da tale momento, dunque, si ritiene non spetti più alcun compenso per il tempo divisa potendo appunto i lavoratori compiere le operazioni di vestizione e svestizione in quei dieci minuti di tolleranza.
La novità e controvertibilità della questione legittimano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Taranto 30.10.25
Il Giudice dott.ssa Maria LEONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
LEONE, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art.429 cpc nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. Del Vecchio e De Parte_1
Rosis
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. E.C. Schiavone
Resistente
Oggetto: Differenze retributive tempo divisa
Fatto e diritto
Con ricorso del 17.10.24 la ricorrente di cui in epigrafe asseriva di essere dipendente della e di prestare servizio con mansioni di Ausiliario Socio Controparte_2
Sanitario inquadrato nel livello A2 CCNL Case di Cura AIOP. Tanto premesso, deduceva che in considerazione del ruolo professionale rivestito, aveva l'obbligo di rendere le prestazioni lavorative, dall'inizio alla fine di ciascun turno di servizio, utilizzando precipui indumenti di lavoro (casacche, pantaloni, calzature) tenuti presso i luoghi di lavoro, dove venivano obbligatoriamente indossati e dismessi rispettivamente subito prima e subito dopo ogni turno.
In particolare, la ricorrente asseriva di essere tenuto, prima dell'inizio del turno, a recarsi presso l'apposito locale spogliatoio, messogli a disposizione dall'Azienda, per munirsi della relativa divisa;
allo stesso modo era tenuto a riporla presso il medesimo locale dopo la fine del turno. L'effettivo orario in ingresso ed in uscita del lavoratore veniva poi rilevato dai cartellini marcatempo che i dipendenti sono tenuti a timbrare in ingresso ed in uscita dalla struttura ospedaliera. Per lo svolgimento di tali attività di vestizione/svestizione il ricorrente era costretto a essere presente in Azienda per almeno 14 minuti complessivi oltre il regolare orario di lavoro previsto.Tanto considerato, la ricorrente si doleva del fatto che la non aveva CP_1
riconosciuto il tempo occorrente alla vestizione/svestizione quale tempo di lavoro e, pertanto, non le aveva liquidato la relativa retribuzione.
Per tali ragioni agiva in giudizio chiedendo che l convenuta fosse CP_3
condannata per una somma complessivamente pari a € 3.537,42 a titolo di compenso per lavoro straordinario assertivamente espletato nel periodo dal 2020 al 2024, in relazione al tempo impiegato prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
Si costituiva la contestando quanto dedotto da parte ricorrente, CP_1
negando che vi fosse una etero-direzione che imponesse le modalità di vestizione/svestizione come dedotte in ricorso. Precisava che, in ogni caso, a far data da giugno 2019 l'Accordo Aziendale aveva previsto in favore del personale la fruizione di 10 minuti di tolleranza in entrata e che da ottobre 2020 il CCNL prevedeva che i tempi di vestizione e svestizione fossero ricompresi nell'orario di lavoro. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
La ricorrente chiede la retribuzione con riferimento al periodo gennaio 2020/ ottobre
2024.
Ebbene occorre distinguere il periodo da ottobre 2020 in poi per cui vi è la nuova previsione dell'art.18 CCNL che ricomprende espressamente nell'orario di lavoro il tempo di vestizione e svestizione, sicchè certamente più nulla è dovuto ai lavoratori a tale titolo, dal periodo da gennaio a settembre 2020, ossia prima del nuovo CCNL. Il tempo di vestizione deve essere ricompreso nell'orario di lavoro da disposizione contrattuale, per cui il lavoratore deve prima timbrare e poi cambiarsi, qualora non lo faccia e preferisca prima cambiarsi e poi timbrare non può chiedere al datore di lavoro di remunerare quei minuti in più. In altre parole l'attività di vestizione e svestizione va necessariamente collocata nel turno lavorativo e non può essere espletata prima o dopo lo stesso anticipando o posticipando l'orario di ingresso o di uscita dal lavoro a discrezione del lavoratore.
Tuttavia, fermo quanto chiarito sinora, deve ritenersi provato in quanto dedotto da parte resistente e non specificatamente contestato da parte ricorrente ex art. 115
c.p.c., che a far data da giugno 2019 il personale fruiva di 10 minuti di tolleranza in ingresso sull'orario del turno di lavoro. Tale arco temporale avrebbe consentito ai dipendenti di assolvere all'obbligo di vestizione senza dover anticipare l'ingresso e senza incorrere in pregiudizio in caso di ritardo nell'inizio del turno purchè in un arco temporale di dieci minuti.
Pertanto, da giugno 2019 il ricorrente poteva ritenersi autorizzato a collocare le attività di vestizione nell'ambito del turno lavorativo senza pregiudizio sotto il profilo retributivo e senza dover anticipare l'ingresso. Già da tale momento, dunque, si ritiene non spetti più alcun compenso per il tempo divisa potendo appunto i lavoratori compiere le operazioni di vestizione e svestizione in quei dieci minuti di tolleranza.
La novità e controvertibilità della questione legittimano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Taranto 30.10.25
Il Giudice dott.ssa Maria LEONE