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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 317/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Maria C.F._1
Tindara Sinagra, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
Alvaro Riolo presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 22 febbraio 2018 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 12 luglio 1993 in BA Controparte_1
CO (annotato al n. 8. , esponendo che dalla loro unione erano nati i CP_2 figli (il 25 maggio 1994) e (il 30 agosto 1995), entrambi Per_1 Per_2
1 maggiorenni;
che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale con sentenza non definitiva sul vincolo n. 289/2017 del 4 maggio 2017; che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla proponibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata.
Chiedeva, infine, che fossero revocati l'obbligo di corrispondere l'assegno per il mantenimento in favore dei figli, nonché l'assegnazione della casa familiare sita in
Patti, via Aldo Moro, n. 13 disposti in via provvisoria nel giudizio separativo.
Nella resistenza di costituitasi con comparsa dell'11 giugno Controparte_1
2018, all'udienza presidenziale del 13 giugno 2018 poi rinviata su richiesta di parte al
26 settembre 2018, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e dichiaravano di non essersi riconciliati dalla data della separazione. Quindi con ordinanza del 15 ottobre 2018 venivano adottati i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio dinnanzi al giudice istruttore.
Depositate le memorie integrative, con sentenza non definitiva n. 492/2019, emessa ai sensi dell'art. 4, comma 12, legge n. 898/70, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la prosecuzione del giudizio esclusivamente per la decisione delle altre questioni.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi al nuovo giudice relatore – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 25 maggio 2023 e, rifiutata la proposta conciliativa da parte del ricorrente, veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali all'udienza del 14 marzo 2024. Rinviata per le precisazione delle conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2 gennaio 2025, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione di venti giorni per lo scambio di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per il deposito di eventuali memorie di replica con contestuale comunicazione al Pubblico Ministero.
2 2. – Essendo stata già emessa sentenza non definitiva sul vincolo occorre esaminare esclusivamente le richieste di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e dell'assegnazione della casa familiare.
Il Collegio ritiene che le domande di parte ricorrente siano fondate, giacché “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto
a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass., n.
17183/2020).
Già con sentenza n. 1830/2011 la Suprema Corte aveva affermato che l'accertamento relativo alla permanenza del presupposto per il diritto a ricevere il mantenimento per i figli maggiorenni, “non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari” e che “la valutazione debba necessariamente essere condotta con «rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura»” (Cass., n. 12952/2016; Cass.,
n. 12477/2004) e che, oltre tali «ragionevoli limiti», l'assistenza economica protratta ad infinitum «potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani» (Cass., n. 4108/1993, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso e.g. da Cass., n. 12952/2016).
3 La Corte, invero, ha operato un'interpretazione del sistema normativo, che pone una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste «il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, “tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, “nel rispetto...”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione».
Dunque, concludono i Giudici di legittimità, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass., n.
18076/2014; nonché Cass., n. 12952/2016, in motivazione).
Deve dunque ritenersi ormai acquisita la funzione educativa del mantenimento in uno col principio di autoresponsabilità, anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti.
Infine, per verificare se spetti ancora al figlio il contributo al mantenimento, nessun rilievo ha la situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo in esame si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato.
Secondo la Suprema Corte, dunque, deve escludersi il diritto a ricevere il contributo al mantenimento qualora i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica e quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi.
Tenuto conto, dunque, dei superiori principi, valutati anche alla luce dell'acquisito principio della autoresponsabilità, deve ritenersi che entrambi i figli delle odierne parti processuali, di anni 30 (prossima ai 31) e di anni 29 (prossimo Per_1 Per_2
4 ai 30) non hanno diritto a ricevere il contributo, considerato, altresì che l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto e che “[l]a raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana,
e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento” (Cass., n.
17183/2020).
Dall'istruttoria orale espletata è infatti emerso che “ gira sempre...in questo Per_2 momento si trova in Belgio per ragioni di lavoro. Lavora a chiamata come croupier nei Casinò”
(v. interrogatorio formale di e che “fa il dealer. Ha frequentato Controparte_1 una accademia a Reggio Calabria che ora ha chiuso e lavora nei casinò. Ha preso un attestato per questo lavoro. Non ha un posto fisso, ma quando lo chiamano va. Il dealer dà le carte e il croupier si occupa del tavolo da gioco. Ha dovuto imparare l'inglese. ADR Con mio fratello ci sentiamo quasi tutti i giorni. Non lo sento da due giorni ed era ancora a Napoli. Lui nel giro di un giorno è probabile che si sposti presso altro casinò. ADR Anche lui si è aperto la partita IVA come professionista. Ha voluto rischiare perché sa che può farlo a questa età” (v. la deposizione testimoniale della sorella ). Testimone_1
Ne deriva che in ragione dell'età, dell'esperienza e delle conoscenze professionali medio tempore acquisite e maturate, nonché in virtù del principio di comune esperienza (peraltro non smentito dalla resistente) secondo cui il lavoro di croupier è sufficientemente remunerato – come indirettamente dimostrato dall'apertura della partita I.V.A., che presuppone razionalmente che i guadagni siano superiori ai costi
– è in grado di provvedere a se stesso, tant'è che egli si Parte_2 muove per ragioni lavorative in Europa (e.g. in Belgio e in Italia secondo quanto dichiarato dalla parte e dalla teste).
5 Anche rispetto a non sussistono i presupposti per disporre Testimone_1 alcun assegno di mantenimento.
Ella ha infatti dichiarato di avere lasciato l'università e di essersi “dedicata alla formazione in campo estetico. Ho frequentato una triennale di estetista e poi tanti Master di estetica specifica per ciglia, per viso, per massaggi, per consulenza di immagine ecc. Per ognuno di essi ho preso un attestato. L'ultimo di questi master l'ho concluso circa due settimane fa. Si trattava di approfondire la riflessologia plantare (massaggio solo per i piedi)”.
Ha aggiunto di avere aperto una partita I.V.A. e di svolgere anche attività di insegnamento nel suo campo professionale, precisando che, se riceve una richiesta di prestazione lavorativa fuori dalla città di Patti, “affitto una stanza in un locale medico, una parrucchieria etc.” e che lo studio del marketing all'università le permette di sponsorizzarsi “molto sui social in modo che le persone si incuriosiscano e mi contattino”.
Ha poi espresso apprezzamento per il proprio lavoro, frutto di una scelta consapevole e deliberata (“perché era quello che volevo fare. ADR Se continuo così penso di potere riuscire a farcela in questo settore”).
Anche in questo caso l'età, l'esperienza maturata nel settore di attività e i guadagni
(insieme al rilievo per cui il mantenimento di una partita I.V.A. postula che i ricavi siano superiori ai costi), anche se apparentemente non elevati, fanno ritenere che la stessa debba ormai provvedere in via autonoma alle proprie esigenze e non abbia più diritto a ricevere il mantenimento (“ADR Qualcuno su Messina già mi conosce, posso dire che questo mese non mi ha contattato nessuno. Due mesi fa mi hanno contattato per due corsi.
ADR Le mie lezioni di massaggio costano circa € 200/250. Infatti cerco di fare collaborazioni con scuole o da parrucchieri per incrementare le entrate”).
Va dunque disposta la revoca dell'obbligo in capo al ricorrente di versare il contributo per il mantenimento dei figli e Per_2 Testimone_1
con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, giacché è
[...] con l'accertamento compiuto in sede decisionale, all'esito di una compiuta istruttoria, che è emersa pacificamente l'insussistenza dei relativi presupposti.
Ritenuta la ormai raggiunta autonomia dei figli maggiorenni, deve altresì essere revocata la disposta assegnazione della casa coniugale alla resistente giacché, per
6 costante giurisprudenza, la “ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass., n. 21334/13).
Nella specie è peraltro emerso che né né – per ragioni diverse, ma, Per_1 Per_2 alla luce delle superiori considerazioni, in ogni caso irrilevanti – abitano nella casa familiare che viene utilizzata dalla resistente come punto di appoggio per recarsi a
Messina dove la stessa lavora (v. sul punto l'interrogatorio formale della parte e la deposizione della teste : “ADR La signora lavora a Testimone_2 CP_1
Messina e ogni tanto la vedo o sento tornare a casa in Aldo Moro a dormire. ADR Questa settimana è venuta due volte a dormire. La maggior parte delle volte, siccome rientra tardi, la sento perché le nostre camere da letto sono confinanti. ADR L'ultima volta che ho sentito la signora rincasare è stato all'inizio d questa settimana. Non vedo da tanto prima abitava là ora la Per_1 vedo passare solo ogni tanto. L'altro figlio non lo vedo da tanto tempo perché non abita a Patti”).
3. – L'adesione alla domanda di scioglimento del vincolo, la soccombenza (anche parziale) del ricorrente in merito alle istanze di modifica del provvedimento presidenziale presentate lungo tutta la pendenza del giudizio (v. ordinanza del 27 luglio 2019 e ordinanza del 23 agosto 2023) e il mutamento medio tempore delle circostanze fattuali connesso alla durata della causa costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 22 febbraio 2018 nei confronti di Controparte_1 nella causa n. 317/2018 R.G., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) revoca dalla data di pubblicazione della presente sentenza l'obbligo in capo al ricorrente di versare il contributo per il mantenimento dei figli e Per_2
; Testimone_1
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale ad Controparte_1
7 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
8
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 317/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Maria C.F._1
Tindara Sinagra, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
Alvaro Riolo presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 22 febbraio 2018 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 12 luglio 1993 in BA Controparte_1
CO (annotato al n. 8. , esponendo che dalla loro unione erano nati i CP_2 figli (il 25 maggio 1994) e (il 30 agosto 1995), entrambi Per_1 Per_2
1 maggiorenni;
che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale con sentenza non definitiva sul vincolo n. 289/2017 del 4 maggio 2017; che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla proponibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata.
Chiedeva, infine, che fossero revocati l'obbligo di corrispondere l'assegno per il mantenimento in favore dei figli, nonché l'assegnazione della casa familiare sita in
Patti, via Aldo Moro, n. 13 disposti in via provvisoria nel giudizio separativo.
Nella resistenza di costituitasi con comparsa dell'11 giugno Controparte_1
2018, all'udienza presidenziale del 13 giugno 2018 poi rinviata su richiesta di parte al
26 settembre 2018, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e dichiaravano di non essersi riconciliati dalla data della separazione. Quindi con ordinanza del 15 ottobre 2018 venivano adottati i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio dinnanzi al giudice istruttore.
Depositate le memorie integrative, con sentenza non definitiva n. 492/2019, emessa ai sensi dell'art. 4, comma 12, legge n. 898/70, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la prosecuzione del giudizio esclusivamente per la decisione delle altre questioni.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi al nuovo giudice relatore – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 25 maggio 2023 e, rifiutata la proposta conciliativa da parte del ricorrente, veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali all'udienza del 14 marzo 2024. Rinviata per le precisazione delle conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2 gennaio 2025, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione di venti giorni per lo scambio di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per il deposito di eventuali memorie di replica con contestuale comunicazione al Pubblico Ministero.
2 2. – Essendo stata già emessa sentenza non definitiva sul vincolo occorre esaminare esclusivamente le richieste di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e dell'assegnazione della casa familiare.
Il Collegio ritiene che le domande di parte ricorrente siano fondate, giacché “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto
a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass., n.
17183/2020).
Già con sentenza n. 1830/2011 la Suprema Corte aveva affermato che l'accertamento relativo alla permanenza del presupposto per il diritto a ricevere il mantenimento per i figli maggiorenni, “non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari” e che “la valutazione debba necessariamente essere condotta con «rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura»” (Cass., n. 12952/2016; Cass.,
n. 12477/2004) e che, oltre tali «ragionevoli limiti», l'assistenza economica protratta ad infinitum «potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani» (Cass., n. 4108/1993, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso e.g. da Cass., n. 12952/2016).
3 La Corte, invero, ha operato un'interpretazione del sistema normativo, che pone una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste «il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, “tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, “nel rispetto...”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione».
Dunque, concludono i Giudici di legittimità, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass., n.
18076/2014; nonché Cass., n. 12952/2016, in motivazione).
Deve dunque ritenersi ormai acquisita la funzione educativa del mantenimento in uno col principio di autoresponsabilità, anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti.
Infine, per verificare se spetti ancora al figlio il contributo al mantenimento, nessun rilievo ha la situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo in esame si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato.
Secondo la Suprema Corte, dunque, deve escludersi il diritto a ricevere il contributo al mantenimento qualora i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica e quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi.
Tenuto conto, dunque, dei superiori principi, valutati anche alla luce dell'acquisito principio della autoresponsabilità, deve ritenersi che entrambi i figli delle odierne parti processuali, di anni 30 (prossima ai 31) e di anni 29 (prossimo Per_1 Per_2
4 ai 30) non hanno diritto a ricevere il contributo, considerato, altresì che l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto e che “[l]a raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana,
e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento” (Cass., n.
17183/2020).
Dall'istruttoria orale espletata è infatti emerso che “ gira sempre...in questo Per_2 momento si trova in Belgio per ragioni di lavoro. Lavora a chiamata come croupier nei Casinò”
(v. interrogatorio formale di e che “fa il dealer. Ha frequentato Controparte_1 una accademia a Reggio Calabria che ora ha chiuso e lavora nei casinò. Ha preso un attestato per questo lavoro. Non ha un posto fisso, ma quando lo chiamano va. Il dealer dà le carte e il croupier si occupa del tavolo da gioco. Ha dovuto imparare l'inglese. ADR Con mio fratello ci sentiamo quasi tutti i giorni. Non lo sento da due giorni ed era ancora a Napoli. Lui nel giro di un giorno è probabile che si sposti presso altro casinò. ADR Anche lui si è aperto la partita IVA come professionista. Ha voluto rischiare perché sa che può farlo a questa età” (v. la deposizione testimoniale della sorella ). Testimone_1
Ne deriva che in ragione dell'età, dell'esperienza e delle conoscenze professionali medio tempore acquisite e maturate, nonché in virtù del principio di comune esperienza (peraltro non smentito dalla resistente) secondo cui il lavoro di croupier è sufficientemente remunerato – come indirettamente dimostrato dall'apertura della partita I.V.A., che presuppone razionalmente che i guadagni siano superiori ai costi
– è in grado di provvedere a se stesso, tant'è che egli si Parte_2 muove per ragioni lavorative in Europa (e.g. in Belgio e in Italia secondo quanto dichiarato dalla parte e dalla teste).
5 Anche rispetto a non sussistono i presupposti per disporre Testimone_1 alcun assegno di mantenimento.
Ella ha infatti dichiarato di avere lasciato l'università e di essersi “dedicata alla formazione in campo estetico. Ho frequentato una triennale di estetista e poi tanti Master di estetica specifica per ciglia, per viso, per massaggi, per consulenza di immagine ecc. Per ognuno di essi ho preso un attestato. L'ultimo di questi master l'ho concluso circa due settimane fa. Si trattava di approfondire la riflessologia plantare (massaggio solo per i piedi)”.
Ha aggiunto di avere aperto una partita I.V.A. e di svolgere anche attività di insegnamento nel suo campo professionale, precisando che, se riceve una richiesta di prestazione lavorativa fuori dalla città di Patti, “affitto una stanza in un locale medico, una parrucchieria etc.” e che lo studio del marketing all'università le permette di sponsorizzarsi “molto sui social in modo che le persone si incuriosiscano e mi contattino”.
Ha poi espresso apprezzamento per il proprio lavoro, frutto di una scelta consapevole e deliberata (“perché era quello che volevo fare. ADR Se continuo così penso di potere riuscire a farcela in questo settore”).
Anche in questo caso l'età, l'esperienza maturata nel settore di attività e i guadagni
(insieme al rilievo per cui il mantenimento di una partita I.V.A. postula che i ricavi siano superiori ai costi), anche se apparentemente non elevati, fanno ritenere che la stessa debba ormai provvedere in via autonoma alle proprie esigenze e non abbia più diritto a ricevere il mantenimento (“ADR Qualcuno su Messina già mi conosce, posso dire che questo mese non mi ha contattato nessuno. Due mesi fa mi hanno contattato per due corsi.
ADR Le mie lezioni di massaggio costano circa € 200/250. Infatti cerco di fare collaborazioni con scuole o da parrucchieri per incrementare le entrate”).
Va dunque disposta la revoca dell'obbligo in capo al ricorrente di versare il contributo per il mantenimento dei figli e Per_2 Testimone_1
con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, giacché è
[...] con l'accertamento compiuto in sede decisionale, all'esito di una compiuta istruttoria, che è emersa pacificamente l'insussistenza dei relativi presupposti.
Ritenuta la ormai raggiunta autonomia dei figli maggiorenni, deve altresì essere revocata la disposta assegnazione della casa coniugale alla resistente giacché, per
6 costante giurisprudenza, la “ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass., n. 21334/13).
Nella specie è peraltro emerso che né né – per ragioni diverse, ma, Per_1 Per_2 alla luce delle superiori considerazioni, in ogni caso irrilevanti – abitano nella casa familiare che viene utilizzata dalla resistente come punto di appoggio per recarsi a
Messina dove la stessa lavora (v. sul punto l'interrogatorio formale della parte e la deposizione della teste : “ADR La signora lavora a Testimone_2 CP_1
Messina e ogni tanto la vedo o sento tornare a casa in Aldo Moro a dormire. ADR Questa settimana è venuta due volte a dormire. La maggior parte delle volte, siccome rientra tardi, la sento perché le nostre camere da letto sono confinanti. ADR L'ultima volta che ho sentito la signora rincasare è stato all'inizio d questa settimana. Non vedo da tanto prima abitava là ora la Per_1 vedo passare solo ogni tanto. L'altro figlio non lo vedo da tanto tempo perché non abita a Patti”).
3. – L'adesione alla domanda di scioglimento del vincolo, la soccombenza (anche parziale) del ricorrente in merito alle istanze di modifica del provvedimento presidenziale presentate lungo tutta la pendenza del giudizio (v. ordinanza del 27 luglio 2019 e ordinanza del 23 agosto 2023) e il mutamento medio tempore delle circostanze fattuali connesso alla durata della causa costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 22 febbraio 2018 nei confronti di Controparte_1 nella causa n. 317/2018 R.G., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) revoca dalla data di pubblicazione della presente sentenza l'obbligo in capo al ricorrente di versare il contributo per il mantenimento dei figli e Per_2
; Testimone_1
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale ad Controparte_1
7 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
8