TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, (da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sposata ), (da sposata Persona_1 Parte_5 Parte_6
, (da sposata
[...] Parte_7 Parte_8 Persona_2
), , (da sposata
[...] Parte_9 Parte_10 Persona_3
, (da sposata ,
[...] Parte_11 Persona_4 Parte_12
(da sposata ), Parte_13 Persona_5 Parte_14 Persona_6
con l'avvocato Giovanni Bonato
[...] Parte_15 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
Per_7
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di (o o o o Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 [...]
, cittadino italiano, nato a [...], (provincia di Mantova) in data 24/03/1852 (v. all. Per_11
03). - (o o o o Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato Persona_11 cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal
Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 04). -
(o o o o Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 [...]
ha contratto matrimonio con (o o o Per_11 CP_2 Persona_12 CP_3 Per_13 ) nella città di Brusque (Brasile), in data 15/04/1879, come risulta dal certificato integrale
[...] di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 05). - dall'unione coniugale tra Persona_7
(o o o o e Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11 CP_2
(o o o ) è nato ● (o
[...] Persona_12 CP_3 Per_13 Persona_14
, nato in data [...], nella città di Nova Trento (Brasile), dove ha contratto Persona_15 matrimonio con (o ), in data 08/07/1911 (v. all. 06 e 07). Persona_16 Persona_17
- dall'unione coniugale tra (o e Persona_14 Persona_15 [...]
(o o è nato ● nato in [...]_16 Persona_17 Controparte_4 Parte_16
21/08/1916, nella città di Nova Trento (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con
[...]
(o , in data 21/08/1954, nella città di Rodeio, Persona_18 Persona_19 Persona_20
Brasile (v. all. 08 e 09). Successivamente al matrimonio, (o Persona_18 Per_18
o passerà a chiamarsi con il nome (o
[...] Persona_20 Parte_17 [...]
o . - dall'unione tra e (o Pt_17 Persona_21 Parte_16 Persona_18
o sono nati: ● nata in data [...], nella Persona_18 Persona_20 Persona_22 città di Rio do Sul (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con in data Persona_23
27/12/1958, nella città di Rodeio, Brasile (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio,
[...] passerà a chiamarsi con il nome (o . Per_22 Persona_24 Persona_24 Parte_18 nata in data [...], nella città di Rio do Sul (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con
(o o , in data 20/07/1963, nella città di Rodeio, Persona_25 Persona_26 Persona_26
Brasile (v. all. 12 e 13). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con Parte_18 il nome ● nato in data [...], nella città di Laurentino Per_27 Parte_19
(Brasile), il quale ha contratto matrimonio con , in data 12/10/1974, nella città di Persona_28
Rodeio, Brasile (v. all. 14 e 15). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_28 chiamarsi con il nome - dall'unione coniugale tra (o Persona_29 Persona_24 [...]
e sono nate: nata in data [...], nella città di Per_24 Persona_23 Persona_30
Rodeio, Brasile, dove ha contratto matrimonio con in data 21/05/1982 (v. Persona_31 all. 16 e 17). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_30
● la ricorrente, nata in data [...], nella città di Persona_32 Parte_4
Rodeio (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 27/10/1994 (v. Parte_7 all. 18 e 19). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_4
Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Ascurra (Brasile), in Persona_33 data 13/01/2017, tornerà a chiamarsi chiamarsi con il nome Persona_33 Pt_4
ha contratto nuovo matrimonio con ,
[...] Parte_4 Persona_34 in data 15/05/2019, nella città di Balneário Camboriú (Brasile), passerà a Parte_4 chiamarsi con il nome (v. all. 20). ● la ricorrente, Persona_1 Parte_14 nata in data [...], nella città di Rodeio (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con da Rocha, in data 12/07/2017, nella città di Indaial, Brasile (v. all. 21 e 22). Persona_35
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_14 [...] da Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Timbó (Brasile), in Parte_14 Per_6 data 22/03/2023, da tornerà a chiamarsi con il nome Parte_14 Per_6 Parte_14
- dall'unione coniugale tra e è nato: ●
[...] Persona_32 Persona_31 [...]
il ricorrente, nato in data [...], nella città di Rodeio (Brasile), il quale ha Parte_2 contratto matrimonio con in data 02/07/2013, nella città di Blumenau, Persona_36
Brasile (v. all. 23 e 24). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_36 chiamarsi con il nome Tuttavia, i coniugi hanno divorziato Persona_37 nella città di Blumenau (Brasile), in data 28/05/2014, Per_36 Persona_37 tornerà a chiamarsi chiamarsi con il nome ha Persona_36 Parte_2 contratto nuovo matrimonio con in data 22/07/2015, nella Persona_38 città di Blumenau (Brasile), passerà a chiamarsi con il nome Persona_38
(v. all. 25). - dall'unione tra e Persona_39 Persona_32 [...]
è nata: ● , la ricorrente, nata in data [...], nella CP_5 Parte_3 città di Timbó, Brasile (v. all. 26). -dall'unione coniugale tra e Parte_2 Per_38
è nata: ● nata in data [...], nella Persona_39 Testimone_1 città di Blumenau, Brasile (v. all. 27). - dall'unione tra e è Parte_4 Parte_7 nata: ● la ricorrente, nata in data [...], nella città di Timbó (Brasile), Parte_8 la quale ha contratto matrimonio con , in data 08/10/2016, nella città di Rodeio, Persona_40
Brasile (v. all. 28 e 29). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi Parte_8 con il nome . - dall'unione coniugale tra e Persona_2 Persona_33 sono nati: ● il ricorrente, nato in [...]_7 Parte_7
28/05/1995, nella città di Timbó, Brasile (v. all. 30). la ricorrente, nata Parte_20 in data 09/03/2000, nella città di Timbó (Brasile), dove ha contratto matrimonio con
[...]
in data 05/08/2022 (v. all. 31 e 32). Successivamente al matrimonio, Persona_41 [...] passerà a chiamarsi con il nome - dall'unione tra Parte_5 Parte_6
e è nata: ● , Parte_8 Controparte_6 Parte_9 la ricorrente, nata in data [...], nella città di Timbó, Brasile (v. all. 33). - dall'unione tra e è nato: ● , nato in [...]_8 Persona_40 Persona_42
31/08/2016, nella città di Timbó, Brasile (v. all. 34). dall'unione coniugale tra Persona_2
e è nato: ● , nato in [...]
[...] Persona_40 Persona_43
28/07/2021, nella città di Timbó, Brasile (v. all. 35). - dall'unione tra e Parte_14
è nata: ● il ricorrente, nato in data [...], nella città CP_7 Parte_15 di Timbó, Brasile (v. all. 36). - dall'unione tra e Parte_14 Persona_44 Per_6
è nata: ● da la ricorrente, nata in data [...], nella città di Indaial, Persona_6 Per_6
Brasile (v. all. 37). - dall'unione coniugale tra e Parte_21 Persona_44
[...
è nata: ● , nata in data [...], nella città di Timbó, Brasile (v. all. Per_6 Persona_45
38). - dall'unione coniugale tra e (o o Per_27 Persona_25 Persona_26 Persona_26 sono nati: ● la ricorrente, nata in data [...], nella città di Rodeio Parte_11
(Brasile), dove ha contratto matrimonio con (o , in Persona_46 Persona_46 data 23/09/1993 (v. all. 39 e 40). Successivamente al matrimonio, passerà a Parte_11 chiamarsi con il nome ● la ricorrente, nata in [...]_4 Parte_10
24/06/1971, nella città di Rodeio (Brasile), dove ha contratto matrimonio con Persona_47
in data 20/05/2000 (v. all. 41 e 42). Successivamente al matrimonio,
[...] Parte_10 passerà a chiamarsi con il nome - dall'unione tra
[...] Persona_3 [...]
e (o è nata: ● Parte_11 Persona_46 Persona_46 Parte_1 la ricorrente, nata in data [...], nella città di Blumenau (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con , in data 01/04/2021, nella città di Florianópolis, Brasile Persona_48
(v. all. 43 e 44). - dall'unione coniugale tra e Persona_4 Persona_46
(o è nata: ● la ricorrente, nata in data [...], nella Persona_46 Parte_12 città di Blumenau, Brasile (v. all. 45). - dall'unione coniugale tra e Parte_19 Persona_29
è nata: ● la ricorrente, nata in data [...], nella città di Ascurra Parte_13
(Brasile), la quale ha contratto matrimonio con WI BL, in data 14/04/2014, nella città di
Indaial, Brasile (v. all. 46 e 47). Successivamente al matrimonio, passerà a Parte_13 chiamarsi con il nome . - dall'unione coniugale tra Pt_13 Persona_5 Persona_5
e WI BL sono nati: ● nato in data [...], nella città di
[...] Persona_49
Blumenau, Brasile (v. all. 48). ● , nato in data [...], nella città di Blumenau, CP_8
Brasile, (v. all. 49). ● nata in data [...], nella città di Blumenau, Brasile (v. Persona_50 all. 50)”.
Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] (doc. 3 fasc. ric.), Persona_7 non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
(da sposata ), (da sposata
[...] Persona_1 Parte_5 Parte_6
, (da sposata
[...] Parte_7 Parte_8 Persona_2
), , (da sposata
[...] Parte_9 Parte_10 Persona_3
, (da sposata ,
[...] Parte_11 Pt_11 Persona_4 Parte_12
(da sposata ), Parte_13 Persona_5 Parte_14 Persona_6
sono cittadini italiani.
[...] Parte_15
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 3.7.25
Il giudice
Christian Colombo