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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 aprile
2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Stefania POLLICORO
- Ricorrente –
contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora
COLETTA
- Convenuto –
OGGETTO: “Aumento Indennizzo in Rendita Per Malattia Professionale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.03.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dall'aggravamento delle tecnopatie di cui è affetto e, conseguentemente, a conseguire il relativo adeguamento dell'indennizzo.
Assumeva, infatti, di aver già ottenuto il riconoscimento della malattia professionale, nella specie “tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite brachiale destro e sinistro”
(malattia professionale n.511501316, con postumiinvalidanti nella misura dell'8%), da
“ernia discale L3-L4 ed L4-L5” ( malattia n. 510147872,con postumi invalidanti nella misura del 6%) e da “ condropatia bilaterale” ( malattian.517913482, con postumi invalidanti nella misura del 3%) , con una riduzione complessivadella propria capacità lavorativa nella misura del 16%.
Sentenza 1 In data 13/06/2022 chiedeva alla sede di Taranto la revisione passiva delle anzidette CP_1 patologie, nella specie “tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite brachiale destro e sinistro” e “ernia discale L3-L4 ed L4-L5” atteso che le medesime avevano subito un considerevole aggravamento;
l' , tuttavia, riconfermava la riduzione CP_1 complessiva della capacità lavorativa del ricorrente nella misura del 13% ovvero nella misura del 8% per la“tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite brachiale destro e sinistro” e del 6% per“l'ernia discale L3-L4 ed L4-L5” ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs 38/2000 e D.M. 12/07/2000, non avendo presuntivamente accertato ai suoi danni alcun intervenuto aggravamento delle malattie professionali in questione.
Costituitasi ritualmente, l' contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa, istruita documentalmente e con apposita ctu, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******
Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento limitatamente a quanto di ragione.
Ebbene, dalle risultanze peritali del CTU dott. è emerso che attualmente il Persona_1 ricorrente è affetto da “esiti biofunzionali di pregressa lesione del cuffia dei rotatori della spalla destra e sinistra, operate, da discopatia multipla del tratto dorsale e da condropatia bilaterale delle ginocchia.”.
Di conseguenza il CTU, confermando le patologie da cui è affetto il ricorrente, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti e della documentazione medica in atti ha accertato l'aggravamento della sola tecnopatia “tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite brachiale destro e sinistro”, nella misura del 2 %, e quindi riconoscendone la misura complessiva del 10%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di aggravamento del 13/6/2022.
Dunque, il quadro clinico riscontrato, ha condotto il dott. a ravvisare e confermare Per_1 un peggioramento delle pregresse condizioni del ricorrente, riconducibile al persistente e già riconosciuto rischio lavorativo, tale da quantificare il danno in misura maggiore rispetto a quello determinato in sede amministrativa.
Di contro ha confermato il danno biologico nella misura 6% (sei per cento) per la M.P. n.
510147872 del 08/3/2011 “discopatia multipla del tratto dorsale”_ codice 213. CP_1
Sentenza 2 Pertanto, viste le tabelle di cui al D.lvo n. 38/2000, il CTU ha concluso che al Sig. possa riconoscersi, applicandosi la formula a scalare di Parte_1
Balthazard, un danno biologico permanente da valutarsi complessivamente in misura pari al 18% diciotto per cento (comprensivo del 3% per la M.P. n. 517913482 del 16/10/2020
- condropatia bilaterale delle ginocchia).
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr.
Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio
2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro le malattie pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio
2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura del 18 (diciotto)%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con rivalutazione CP_1
e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei limiti della stessa, e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo,
Sentenza 3 ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11 SETTEMBRE
2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55
(e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n.
1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio
1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 18
(diciotto) per cento, con decorrenza dal 13 giugno 2022, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1 300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 12 maggio 2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Sentenza 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 aprile
2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Stefania POLLICORO
- Ricorrente –
contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora
COLETTA
- Convenuto –
OGGETTO: “Aumento Indennizzo in Rendita Per Malattia Professionale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.03.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dall'aggravamento delle tecnopatie di cui è affetto e, conseguentemente, a conseguire il relativo adeguamento dell'indennizzo.
Assumeva, infatti, di aver già ottenuto il riconoscimento della malattia professionale, nella specie “tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite brachiale destro e sinistro”
(malattia professionale n.511501316, con postumiinvalidanti nella misura dell'8%), da
“ernia discale L3-L4 ed L4-L5” ( malattia n. 510147872,con postumi invalidanti nella misura del 6%) e da “ condropatia bilaterale” ( malattian.517913482, con postumi invalidanti nella misura del 3%) , con una riduzione complessivadella propria capacità lavorativa nella misura del 16%.
Sentenza 1 In data 13/06/2022 chiedeva alla sede di Taranto la revisione passiva delle anzidette CP_1 patologie, nella specie “tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite brachiale destro e sinistro” e “ernia discale L3-L4 ed L4-L5” atteso che le medesime avevano subito un considerevole aggravamento;
l' , tuttavia, riconfermava la riduzione CP_1 complessiva della capacità lavorativa del ricorrente nella misura del 13% ovvero nella misura del 8% per la“tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite brachiale destro e sinistro” e del 6% per“l'ernia discale L3-L4 ed L4-L5” ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs 38/2000 e D.M. 12/07/2000, non avendo presuntivamente accertato ai suoi danni alcun intervenuto aggravamento delle malattie professionali in questione.
Costituitasi ritualmente, l' contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa, istruita documentalmente e con apposita ctu, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******
Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento limitatamente a quanto di ragione.
Ebbene, dalle risultanze peritali del CTU dott. è emerso che attualmente il Persona_1 ricorrente è affetto da “esiti biofunzionali di pregressa lesione del cuffia dei rotatori della spalla destra e sinistra, operate, da discopatia multipla del tratto dorsale e da condropatia bilaterale delle ginocchia.”.
Di conseguenza il CTU, confermando le patologie da cui è affetto il ricorrente, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti e della documentazione medica in atti ha accertato l'aggravamento della sola tecnopatia “tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite brachiale destro e sinistro”, nella misura del 2 %, e quindi riconoscendone la misura complessiva del 10%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di aggravamento del 13/6/2022.
Dunque, il quadro clinico riscontrato, ha condotto il dott. a ravvisare e confermare Per_1 un peggioramento delle pregresse condizioni del ricorrente, riconducibile al persistente e già riconosciuto rischio lavorativo, tale da quantificare il danno in misura maggiore rispetto a quello determinato in sede amministrativa.
Di contro ha confermato il danno biologico nella misura 6% (sei per cento) per la M.P. n.
510147872 del 08/3/2011 “discopatia multipla del tratto dorsale”_ codice 213. CP_1
Sentenza 2 Pertanto, viste le tabelle di cui al D.lvo n. 38/2000, il CTU ha concluso che al Sig. possa riconoscersi, applicandosi la formula a scalare di Parte_1
Balthazard, un danno biologico permanente da valutarsi complessivamente in misura pari al 18% diciotto per cento (comprensivo del 3% per la M.P. n. 517913482 del 16/10/2020
- condropatia bilaterale delle ginocchia).
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr.
Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio
2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro le malattie pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio
2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura del 18 (diciotto)%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con rivalutazione CP_1
e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei limiti della stessa, e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo,
Sentenza 3 ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11 SETTEMBRE
2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55
(e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n.
1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio
1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 18
(diciotto) per cento, con decorrenza dal 13 giugno 2022, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1 300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 12 maggio 2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Sentenza 4