Versione
13 luglio 1999
13 luglio 1999
Art. 16. (Disposizioni finali).
1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo e' altresi' delegato:
a) ad adeguare l'importo minimo di cui all' articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravita' dell'illecito;
b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio;
c) ad individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo e' altresi' delegato:
a) ad adeguare l'importo minimo di cui all' articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravita' dell'illecito;
b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio;
c) ad individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 18/05/2000 n. 99 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. CentraleMin. Finanze · 18 maggio 2000 · 0.6251837
alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate alle Direzioni Regionali delle Entrate agli Uffici delle Entrate agli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette agli Uffici Provinciali IVA agli Uffici del Registro ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette e, per conoscenza, al Segretariato Generale Ufficio per l\'Informazione del Contribuente ------------------------------------------- Premessa - 1) La consulenza giuridica: attivita\' interpretativa generale e interpello - 2) l\'Interpello Ordinario - 2.1) Primo livello: Ufficio delle entrate - 2.2) Secondo livello: Direzione regionale delle entrate - 2.3) Terzo livello: Direzione centrale - 2.4) …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 03/05/2002, n. 150Provvedimento: […] Considerato che le norme censurate, collocate nel titolo VIII (Disposizioni transitorie e finali) del decreto legislativo n. 507 del 1999, dettano, in attuazione dell'art. 16 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), la disciplina transitoria relativa alla depenalizzazione dei reati minori realizzata dal predetto decreto;Leggi di più...
- sostituzione di sanzioni penali con sanzioni amministrative·
- reati e pene·
- manifesta infondatezza della questione.·
- disciplina transitoria·
- depenalizzazione di reati minori