Articolo 16 della Legge 25 giugno 1999, n. 205
Articolo 15Articolo 17
Versione
13 luglio 1999
Art. 16. (Disposizioni finali).
1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo e' altresi' delegato:
a) ad adeguare l'importo minimo di cui all' articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravita' dell'illecito;
b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio;
c) ad individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
Entrata in vigore il 13 luglio 1999
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