Art. 16. (Disposizioni finali).
1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo e' altresi' delegato:
a) ad adeguare l'importo minimo di cui all' articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravita' dell'illecito;
b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio;
c) ad individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo e' altresi' delegato:
a) ad adeguare l'importo minimo di cui all' articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravita' dell'illecito;
b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio;
c) ad individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.