Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 148
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illogicità della sentenza per vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione se pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Il fatto che la G.d.F. abbia lasciato all'Agenzia la valutazione delle operazioni contrassegnate dal cod. "6" rientra nella normale dinamica dell'iter amministrativo-tributario.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 32 del d.p.r. 600/73 in comb. disp. con l'art. 7, c. 5-bis: inoperatività presunzione invocata sui lavoratori autonomi

    La Corte ha riaffermato la piena applicabilità della presunzione legale ex articolo 32, primo comma, n. 2, Dpr n 600/1973, attinente ai versamenti su conto corrente, anche ai redditi di lavoro autonomo, sulla base di recenti pronunce della S.C.

  • Accolto
    Erroneità dell'asserita rilevanza fiscale delle operazioni sub cod. 6

    La Corte ha ritenuto che le somme identificate con il cod. 6, pur riferibili al conto del padre sulla cui operatività la contribuente aveva delega, non potessero essere ricondotte a compensi non dichiarati ma a regalie del padre per il mantenimento della figlia e dei suoi figli minori. In tal senso depone la dichiarazione resa dal padre e il vincolo di solidarietà familiare, soprattutto considerando la situazione economica della contribuente. L'Ufficio non ha provato il collegamento sostanziale tra la contribuente e il conto del padre, limitandosi ad ancorare la prova alla possibilità di operare sul conto.

  • Rigettato
    Violazione ex art. 16 in combinato disposto con l'art. 17 del d.lgs. n. 472/1997

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse adeguatamente motivato il provvedimento di irrogazione indicando le violazioni accertate, le misure sanzionatorie considerate ed esplicitando dettagliatamente la quantificazione delle stesse.

  • Rigettato
    Riconoscimento forfettario di costi in presenza di accertamento analitico e decisione indeterminata

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di ripresa a tassazione di compensi da lavoro autonomo (attività di geometra), non si capiva quali costi avrebbero dovuto essere considerati oltre quelli già dedotti relativi ai costi del personale dipendente e prestazione di terzi. L'indeterminatezza della statuizione la rendeva, di fatto, inutiliter data.

  • Rigettato
    Errata applicazione della recidiva ex art. 7, co. 3, D.Lgs. 72/97

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse correttamente applicato il moltiplicatore di cui all'art. 7, co. 3, D.Lgs. 72/97, trattandosi di violazioni già contestate per gli anni 2013, 2014 e 2015, la cui applicazione non era condizionata dalla definitività dell'accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 148
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 148
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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