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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente
NI LU BE, Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 492/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 1 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF01540 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF01540 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF01540 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF01540 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF01540 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'impugnazione ritualmente depositato Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. n. 77/2024, Sez. 1, pronunciata il 26/01/2024
e depositata il 22/02/2024 con la quale era stato respinto il suo ricorso contro l'avviso n. TQY01PF01540/2022 emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona - Ufficio Controlli – con cui era accertato per l'anno d'imposta 2016 un reddito imponibile di euro 28.417,00 rispetto a quello dichiarato di euro 12.017,00 con relativo recupero di maggiore imposte Irpef, Add. Reg. e Com. all'Irpef, Irap, Iva e relativi interessi e sanzioni.
In particolare nel verificare le movimentazioni sul c/c n. Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1, la G.di.F. individuava una serie di operazioni in addebito per € 9.841,19 e in accredito per € 23.300,00 assegnando:
- il cod. 1, alle movimentazioni in accredito per € 6.900,00, relative alla sfera personale;
- il cod. 5, alle movimentazioni in accredito per € 100,00;
- il cod. 6, alle movimentazioni in accredito per € 16.300,00, quali donazioni del padre (Sig. Nominativo_1) previo prelevamento dal c/c bancario personale n. 1990 acceso presso la banca Banca_2 che reputava tout court fiscalmente rilevanti unitamente a quelle con cod. 5 così accertando un presunto maggior imponibile di
€ 16.400,00.
La contribuente contestava la decisione di primo grado per i seguenti motivi:
1. Illogicità della sentenza per vizio di motivazione: l'a.e., pur discostandosi dal pvc, non ha esplicitato le ragioni per cui ha tassato le somme sub cod. 6.
2. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 32 del d.p.r. 600/73 in comb. disp. con l'art. 7, c.
5-bis : inoperatività presunzione invocata sui lavoratori autonomi
3. Erroneità dell'asserita rilevanza fiscale delle operazioni sub cod. 6
L'appellante censurava la decisione di primo grado in quanto in base all'assunto per cui “la ricorrente era munita di delega ad operare sul c/c del padre presso la Banca_2” “ogni singola movimentazione doveva essere giustificata e provata” e non poteva attribuirsi valenza probatoria alla dichiarazione con il quale il padre affermava di aver aiutato la figlia in difficoltà economica”
A ciò aggiungeva che i giudici di primo grado avevano disatteso ciò che era stato constatato dalla G.di F. in sede di PVC, trattandosi di meri versamenti previ prelevamenti e considerava solo le operazioni con cod. 5 come omessa dichiarazione di compensi e non anche quelle contraddistinte dal cod. 6.
4. Erroneità della sentenza sul vizio di motivazione delle sanzioni: violazione ex art. 16 in combinato disposto con l'art. 17 del d.lgs. n. 472/1997. L' Agenzia delle Entrate costituitasi formulava le seguenti controdeduzioni.
Controdeduzioni circa il punto 1)
L'appellata osservava come fosse pacifico che l'avviso di accertamento, stante il carattere di mera ”provocatio ad opponendum”, soddisfa l'obbligo della motivazione ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente “l'an” e il “quantum debeatur” sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (cfr. Cass. n. 25820 del 2022; n.
32773/2022).
Nel caso di specie tale finalità doveva ritenersi ampiamente conseguita, visto che controparte, nel censurare puntualmente ed in dettaglio l'avviso di accertamento, ha mostrato di conoscere esattamente i termini della pretesa fiscale ed ha quindi avuto la possibilità di difendersi compiutamente, come rilevato dalla Corte.
Il fatto che la G.d.F. abbia lasciato all'Agenzia la valutazione delle operazioni contrassegnate dal cod. “6”
(cfr. pag. 8 del Pvc) rientra nella normale dinamica dell'iter amministrativo-tributario che vede una prima fase istruttoria ed una successiva fase impositiva nella quale l'ente accertatore (Agenzia delle Entrate) valuta gli elementi raccolti e i rilievi constatati e decide se condividerli integrarli o archiviarli.
Controdeduzioni circa il punto 2)
Il regime probatorio previsto dall'art. 32, comma 1 n. 2 e 7, DPR 600/73 e dall'art. 51 DPR 633/72 ricade nel sistema delle presunzioni legali relative, con la conseguenza che l'ufficio è esonerato dalla prova che è trasferita in senso negativo a carico del contribuente.
L'appellante, sostenendo la non applicabilità della presunzione art. 32 DPR 600/73 in capo ai lavoratori autonomi, dà una lettura distorta della norma.
Osservava che dopo la sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale anche con le recenti ordinanze n.
21220 e 21214 pronunciate il 30 luglio 2024 la S.C. ha riaffermato la piena applicabilità della presunzione legale ex articolo 32, primo comma, n. 2, Dpr n 600/1973, attinente ai versamenti su conto corrente, non solo ai redditi d'impresa ma anche a quelli di lavoro autonomo.
Controdeduzioni circa il punto 3)
Ribadiva che erano stati legittimamente recuperati a tassazione, quali compensi non dichiarati, gli accrediti
(indicati con il codice “5” e “6”, allegato 2 al Pvc) che non avevano trovato puntuale riscontro (univoca corrispondenza con le date e gli importi fatturati) nelle scritture contabili, non riconducibili in modo inequivocabile ad operazioni estranee all'attività professionale svolta dalla contribuente.
Aggiungeva che non poteva essere condivisa la giustificazione secondo cui le somme provenienti dal c/c n. 1990 acceso presso la Banca_2 ed intestato al padre - sul quale la ricorrente aveva delega ad operare – dovevano essere ricondotte ad atti di liberalità da parte del genitore (operazioni identificate con il codice “6”).
Controdeduzioni circa il punto 4)
L'appellata contestava come pretestuosa e infondata la lamentela dell'appellante in ordine al vizio di motivazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni posto che l'Ufficio aveva adeguatamente motivato il provvedimento di irrogazione indicando le violazioni accertate, le misure sanzionatorie considerate ed esplicitando dettagliatamente la quantificazione delle stesse. Proponeva , altresì, appello incidentale avverso la parte della sentenza in cui si faceva riferimento al riconoscimento forfettario di costi in presenza di accertamento analitico e decisione indeterminata , oltre che in relazione all'errata applicazione della recidiva ex art. 7, co. 3, D.Lgs. 72/97.
Quanto al primo aspetto rilevava che trattandosi di ripresa a tassazione di compensi da lavoro autonomo
(attività di geometra) non si capiva quali costi avrebbero dovuto essere considerati oltre quelli già dedotti relativi ai costi del personale dipendente e prestazione di terzi senza considerare che l'indeterminatezza della statuizione la rendeva, di fatto, inutiliter data..
Quanto al secondo aspetto ribadiva che l'Ufficio aveva correttamente applicato il moltiplicatore di cui all'art. 7, co. 3, D.Lgs. 72/97 trattandosi di violazioni già contestate per gli anni 2013, 2014 e 2015 la cui applicazione non era condizionata dalla definitività dell'accertamento.
In esito all'udienza del 27 gennaio 2026 la causa era decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare, parzialmente, fondato e per quanto di ragione merita accoglimento.
In generale
Nel sistema tributario italiano l'Agenzia delle Entrate ha ampi poteri di controllo sui conti correnti bancari dei contribuenti per verificare la corrispondenza tra movimenti finanziari e redditi dichiarati. In virtù di una presunzione legale relativa, versamenti e prelievi non giustificati possono essere considerati “redditi in nero” sottratti a tassazione.
Questa presunzione, prevista dalla legge, fa sì che l'onere di provare la natura non reddituale di tali movimenti ricada sul contribuente, invertendo il normale principio secondo cui è chi vanta una pretesa (nella specie tributaria) a dover fornire le prove.
Un aspetto particolarmente delicato si presenta nel caso, come avvenuto nel presente procedimento, in cui il Fisco estende le indagini su conti intestati a familiari o terzi rispetto al contribuente sotto verifica. In questi casi, l'Amministrazione finanziaria presume che i movimenti sui conti dei familiari (nella specie il padre della contribuente) siano in realtà riferibili al contribuente controllato ritenendo che il conto del familiare (o di un prestanome) venga usato per occultare i propri ricavi.
Tali accertamenti finanziari “per interposta persona” rischiano, però, di imputare redditi presunti anche molto elevati, con conseguenti imposte, sanzioni e interessi , oltre alla possibile segnalazione penale nei casi più gravi di evasione. Tuttavia, si tratta pur sempre di presunzioni relative e sia la legge che la giurisprudenza tributaria prevedono precisi limiti e garanzie: la sola intestazione familiare o il mero legame di parentela non bastano di per sé a giustificare l'accertamento e spetta all'Agenzia provare concreti elementi di collegamento tra il contribuente e il conto del terzo.
Le presunzioni sui movimenti bancari traggono fondamento da disposizioni di legge risalenti ma tuttora determinanti: l'art. 32, co.1, n.2 del DPR 29 settembre 1973 n.600 (per le imposte sui redditi) e l'art. 51, co.2,
n.2 del DPR 633/1972 (per l'IVA) Tali norme autorizzano gli uffici fiscali a effettuare indagini finanziarie, ossia ad acquisire dagli istituti di credito, da Poste Italiane e altri intermediari i dati dei conti correnti e rapporti finanziari intestati (o cointestati) al contribuente sottoposto a verifica.
Grazie all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari – una banca dati centralizzata – l'Agenzia delle Entrate può ottenere l'elenco dei conti intestati a un dato codice fiscale e richiederne gli estratti conto e movimenti .
Scopo di tali controlli è confrontare entrate e uscite finanziarie con i redditi dichiarati dal contribuente, al fine di scoprire eventuali importi non dichiarati al Fisco.
La legge stabilisce che tutti i versamenti sul conto, se il contribuente non è in grado di giustificarli, si presumono ricavi o compensi non dichiarati (quindi redditi imponibili sottratti a tassazione) . Analogamente, tutti i prelievi non giustificati si presumono impiegati per spese “in nero” e quindi come indice di ricavi non dichiarati, ma con importanti limitazioni.
La portata originaria di queste norme è stata mitigata negli anni, in particolare per quanto riguarda i prelievi.
In passato, l'art. 32 DPR 600/73 consentiva di presumere ricavi occulti anche dai prelevamenti non giustificati di qualsiasi importo e per qualsiasi contribuente. Ciò era risultato problematico soprattutto per i lavoratori autonomi e privati non obbligati a tenuta di scritture contabili.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014, ha dichiarato l'illegittimità di tale presunzione sui prelievi nei confronti dei lavoratori autonomi, ritenendola irragionevole . In seguito a ciò, il legislatore è intervenuto
(L. 208/2015 e D.L. 193/2016) modificando l'art. 32: dal 2016 la presunzione sui prelievi opera solo per i titolari di reddito d'impresa, e solo per importi significativi.
È utile distinguere l'accertamento bancario basato su art. 32 (detto anche analitico-induttivo) dall'accertamento sintetico puro (redditometro) previsto dall'art. 38 DPR 600/73. Quest'ultimo ricostruisce il reddito in base al tenore di vita e alle spese sostenute.
L'accertamento bancario invece è puntuale: parte dai movimenti effettivi sul conto e considera in aumento di reddito esattamente l'importo dei versamenti non giustificati.
In tale ambito l'Agenzia delle Entrate può estendere le indagini finanziarie anche a conti formalmente intestati a soggetti terzi nella logica prospettiva di prevenire fittizie intestazioni: un evasore potrebbe infatti far transitare i propri proventi illeciti sul conto di un parente di fiducia o di un prestanome, confidando di sottrarsi ai controlli.
La normativa (art. 32 cit.) non menziona espressamente i conti di terzi, ma la giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'Amministrazione può utilizzare la presunzione anche su tali conti, purché dimostri preliminarmente che il conto di terzo è nella disponibilità di fatto del contribuente interessato .
Il punto centrale – ribadito di recente dalla Cassazione (ord. n. 5529/2025) – è che per avvalersi della presunzione legale sui movimenti di un conto intestato a terzi, il Fisco deve prima provare che quel conto era in realtà utilizzato dal contribuente.
Esempi tipici di indizi qualificati:
Delega o firma disgiunta: se il contribuente ha delega ad operare sul conto del familiare, o firma congiunta, ciò indica che ne ha effettiva disponibilità.
Conto cointestato: un conto intestato ad entrambi .
Movimentazioni incrociate o congiunte
Coincidenza con operazioni dell'attività
Incapacità economica del terzo Utilizzo per spese personali del contribuente
Solo una volta che l'ufficio abbia fornito elementi del genere – dimostrando che “pur senza titolarità formale, il conto era di fatto nella disponibilità del contribuente” – scatta la presunzione legale sui movimenti di quel conto.
Questo principio è di fondamentale tutela: evita che il cittadino debba difendersi “al buio” da movimenti di altri soggetti su cui magari non ha alcun controllo.
Se il Fisco prova la disponibilità del conto il contribuente dovrà fornire prova contraria sui movimenti contestati.
Il solo vincolo familiare non basta. Numerose sentenze hanno ormai cristallizzato il concetto che parentela o affetto, da soli, non costituiscono una presunzione qualificata idonea a giustificare l'accertamento Cfr. ord.
Cass. 7583/2025)
La Cassazione ha affermato chiaramente che “la sussistenza dello stretto vincolo familiare (o affettivo) tra contribuente e terzo non è elemento sufficiente a costituire presunzione qualificata della riferibilità delle movimentazioni al contribuente, in assenza di ulteriori indizi idonei” .
Un dibattito era sorto in dottrina sulla legittimità di combinare una presunzione legale (art. 32) con una presunzione semplice (conto di terzo), ipotizzando si violasse il divieto di “praesumptio de praesumpto” (una presunzione fondata su un'altra presunzione). La Cassazione ha risolto la questione negando che vi sia una doppia presunzione: nel caso dei conti di terzi si intrecciano una presunzione semplice qualificata
(disponibilità del conto provata per indizi solidi) e una presunzione legale (sui movimenti) . La prima abilita la seconda, ma non si tratta di costruire un'inferenza interamente su un'altra inferenza: c'è comunque un fatto-base provato (la disponibilità di fatto del conto).
In sintesi, l'Agenzia delle Entrate può controllare i conti dei familiari e usare i relativi movimenti per ricostruire redditi non dichiarati, ma a condizione di provare che quei conti erano sostanzialmente del contribuente.
La presunzione dell'art. 32 DPR 600/73 è legale ma relativa: ciò significa che una volta attivata (ossia una volta che l'ufficio ha accertato movimenti non giustificati su conti propri del contribuente, o su conti di terzi a lui riconducibili), tocca al contribuente l'onere di provare il contrario. Questa inversione dell'onere della prova è stata più volte confermata dalla Corte di Cassazione (cfr di recente , Cass., Sez. V, sent. 161/2025) che ha ribadito che gli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72 “prevedono una presunzione legale in favore dell'Erario” superabile solo con prova analitica per ogni movimento . In altri termini, il contribuente deve indicare la fonte di ogni versamento e dimostrare che non si tratta di reddito tassabile.
Va, però, rilevato che accanto alla classica prova documentale, la giurisprudenza ha ammesso in qualche caso la possibilità di utilizzare presunzioni semplici a favore del contribuente.
Il caso di specie
Quanto fin qui detto a livello generale consente di ritenere fondato l'accertamento per tutto quanto concernei motivi di doglianza di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'atto di appello avendo la decisione di primo grado fatto corretta applicazione dell'art. 32 cit. e dovendo pienamente condividersi da parte del Collegio le argomentazioni svolte dall'appellata in sede di contodeduzioni.
Quanto al punto 3) dell'impugnazione giova premettere per la migliore comprensione della questione che per ogni operazione bancaria relativa ai conti attenzionati riconducibili alla contribuente o al padre della stessa sui quali la contribuente operava con delega di firma la G.di.F. assegnava un codice che va da 1 a
6 a seconda della natura delle movimentazioni e solo quelle con cod. 5 e cod. 6 hanno costituito la base della rettifica di imponibile nell'avviso di accertamento e sono state oggetto di ricorso.
Ciò premesso il Collegio mentre, da un lato, ritiene , del tutto condivisibile, la sentenza di primo grado quanto all'accertamento di un maggior reddito di euro 6.900,00 relativo a movimentazioni relative alla sfera personale
(cod. 1) ed euro 100,00 relative a movimentazioni in accredito non giustificate (cod.5) non ritiene congruo , dall'altro, ricondurre nell'ambito della presunzione legale di cui al cit. art. 32 il maggior reddito accertato di euro 16.300,00 che la contribuente, pur non riuscendo a ricostruirne con precisione i flussi finanziari in quanto riferibili al conto corrente sul quale pur avendo delega di firma operava, evidentemente, anche il padre, ritiene di doverli ricondurre non a compensi non dichiarati ma a regalie fattele dal padre per contribuire al suo mantenimento e a quello dei suoi te figli minori avuti da un precedente matrimonio e da una successiva relazione.
In tal senso depone espressamente anche la dichiarazione resa dal padre della stessa ai militari della
Guardia di Finanza il cui valore probatorio non può essere sottovalutato non foss'altro perché di rilevanza fiscale per il dichiarante.
Come già precedentemente osservato resta il fatto che i conti dei familiari non sono automaticamente riconducibili al contribuente sulla base della presunzione di cui all'art. 32 cit. ma la stessa opera ove connotata da gravità, precisione e concordanza.
Ciò vale a dire che la parentela non può essere una prova immediata di evasione , soprattutto in un caso come quello di specie dove la situazione personale della ricorrente doveva apparire economicamente necessitare degli aiuti del padre per il mantenimento di un tenore di vita suo e dei suoi figli dignitoso posto che nessun contributo era previsto da parte del coniuge divorziato.
Si vuole , in altri termini, affermare che non è possibile tassare gli aiuti familiari come reddito ovvero riqualificare come compensi eventuali prestiti o rimborsi ricevuti.
È essenziale ribadire che i conti dei familiari non si presumono automaticamente del contribuente e l'Ufficio
è tenuto a provare il collegamento sostanziale e non appare sufficiente ancorare tale prova alla possibilità che la contribuente potesse operare sui conti del padre, posto che una simile evenienza ha, in sé, un significato del tutto neutro se non addirittura evocativo della circostanza che il padre, come dallo stesso dichiarato, le avesse consentito di attingervi al bisogno.
Va , infatti, sottolineato come cause lecite dei movimenti sui conti familiari possono derivare da aiuti economici tra familiari, da prestiti infrafamiliari da donazioni non formali, da redditi propri del familiare.
Ignorare completamente tali evenienze falsa la ricostruzione fiscale che, coerentemente con i principi costituzionali che l'assistono, deve sempre essere ispirata alla capacità contributiva del soggetto passivo dell'accertamento.
Nella specie non può revocarsi in dubbio che il padre della contribuente avesse redditi propri nettamente superiori a quelli della figlia e le somme versate o prelevate dai suoi conti appaiono coerenti con la sua capacità economica e con i bisogni della figlia.
La sussistenza dello stretto vincolo familiare fra il contribuente e il terzo non è un dato sufficiente per assurgere a prova presuntiva qualificata delle riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, occorrendo che tale vincolo sia accompagnato dalla indicazioni di altri elementi, il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto è incompatibile o, comunque, non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettuale del contribuente accertato. A sostegno di una simile ricostruzione non vi è solo quanto rilevato dalla G.di F. e quanto dichiarato dal padre della contribuente ma anche la ragionevole presunzione che può trarsi dal vincolo di solidarietà familiare che comunemente connota i rapporti tra genitori e figli, soprattutto, in un caso come quello di specie in cui la contribuente ha dovuto affrontare le difficoltà economiche derivante dallo scioglimento del proprio vincolo coniugale caratterizzato dalla presenza di due figli minori cui se ne era aggiunto un terzo avuto da un'altra relazione.
L'appello nei suddetti limiti merita, pertanto, accoglimento nel senso che va dichiarato illegittimo l'accertamento n. TQY01PF01540/2022 limitatamente alle somme identificate nell'allegato al pvc della
Guardia di Finanza con il cod.6 con integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio ferma restando la condanna a quelle di primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l' appello e compensa le spese. Così deciso in Ancona, il 27 gennaio
2026 Il Giudice rel. ed est. Dott. Roberto Sereni Lucarelli Il Presidente Dott. Raffaele Agostini
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente
NI LU BE, Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 492/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 1 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF01540 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF01540 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF01540 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF01540 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF01540 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'impugnazione ritualmente depositato Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. n. 77/2024, Sez. 1, pronunciata il 26/01/2024
e depositata il 22/02/2024 con la quale era stato respinto il suo ricorso contro l'avviso n. TQY01PF01540/2022 emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona - Ufficio Controlli – con cui era accertato per l'anno d'imposta 2016 un reddito imponibile di euro 28.417,00 rispetto a quello dichiarato di euro 12.017,00 con relativo recupero di maggiore imposte Irpef, Add. Reg. e Com. all'Irpef, Irap, Iva e relativi interessi e sanzioni.
In particolare nel verificare le movimentazioni sul c/c n. Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1, la G.di.F. individuava una serie di operazioni in addebito per € 9.841,19 e in accredito per € 23.300,00 assegnando:
- il cod. 1, alle movimentazioni in accredito per € 6.900,00, relative alla sfera personale;
- il cod. 5, alle movimentazioni in accredito per € 100,00;
- il cod. 6, alle movimentazioni in accredito per € 16.300,00, quali donazioni del padre (Sig. Nominativo_1) previo prelevamento dal c/c bancario personale n. 1990 acceso presso la banca Banca_2 che reputava tout court fiscalmente rilevanti unitamente a quelle con cod. 5 così accertando un presunto maggior imponibile di
€ 16.400,00.
La contribuente contestava la decisione di primo grado per i seguenti motivi:
1. Illogicità della sentenza per vizio di motivazione: l'a.e., pur discostandosi dal pvc, non ha esplicitato le ragioni per cui ha tassato le somme sub cod. 6.
2. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 32 del d.p.r. 600/73 in comb. disp. con l'art. 7, c.
5-bis : inoperatività presunzione invocata sui lavoratori autonomi
3. Erroneità dell'asserita rilevanza fiscale delle operazioni sub cod. 6
L'appellante censurava la decisione di primo grado in quanto in base all'assunto per cui “la ricorrente era munita di delega ad operare sul c/c del padre presso la Banca_2” “ogni singola movimentazione doveva essere giustificata e provata” e non poteva attribuirsi valenza probatoria alla dichiarazione con il quale il padre affermava di aver aiutato la figlia in difficoltà economica”
A ciò aggiungeva che i giudici di primo grado avevano disatteso ciò che era stato constatato dalla G.di F. in sede di PVC, trattandosi di meri versamenti previ prelevamenti e considerava solo le operazioni con cod. 5 come omessa dichiarazione di compensi e non anche quelle contraddistinte dal cod. 6.
4. Erroneità della sentenza sul vizio di motivazione delle sanzioni: violazione ex art. 16 in combinato disposto con l'art. 17 del d.lgs. n. 472/1997. L' Agenzia delle Entrate costituitasi formulava le seguenti controdeduzioni.
Controdeduzioni circa il punto 1)
L'appellata osservava come fosse pacifico che l'avviso di accertamento, stante il carattere di mera ”provocatio ad opponendum”, soddisfa l'obbligo della motivazione ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente “l'an” e il “quantum debeatur” sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (cfr. Cass. n. 25820 del 2022; n.
32773/2022).
Nel caso di specie tale finalità doveva ritenersi ampiamente conseguita, visto che controparte, nel censurare puntualmente ed in dettaglio l'avviso di accertamento, ha mostrato di conoscere esattamente i termini della pretesa fiscale ed ha quindi avuto la possibilità di difendersi compiutamente, come rilevato dalla Corte.
Il fatto che la G.d.F. abbia lasciato all'Agenzia la valutazione delle operazioni contrassegnate dal cod. “6”
(cfr. pag. 8 del Pvc) rientra nella normale dinamica dell'iter amministrativo-tributario che vede una prima fase istruttoria ed una successiva fase impositiva nella quale l'ente accertatore (Agenzia delle Entrate) valuta gli elementi raccolti e i rilievi constatati e decide se condividerli integrarli o archiviarli.
Controdeduzioni circa il punto 2)
Il regime probatorio previsto dall'art. 32, comma 1 n. 2 e 7, DPR 600/73 e dall'art. 51 DPR 633/72 ricade nel sistema delle presunzioni legali relative, con la conseguenza che l'ufficio è esonerato dalla prova che è trasferita in senso negativo a carico del contribuente.
L'appellante, sostenendo la non applicabilità della presunzione art. 32 DPR 600/73 in capo ai lavoratori autonomi, dà una lettura distorta della norma.
Osservava che dopo la sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale anche con le recenti ordinanze n.
21220 e 21214 pronunciate il 30 luglio 2024 la S.C. ha riaffermato la piena applicabilità della presunzione legale ex articolo 32, primo comma, n. 2, Dpr n 600/1973, attinente ai versamenti su conto corrente, non solo ai redditi d'impresa ma anche a quelli di lavoro autonomo.
Controdeduzioni circa il punto 3)
Ribadiva che erano stati legittimamente recuperati a tassazione, quali compensi non dichiarati, gli accrediti
(indicati con il codice “5” e “6”, allegato 2 al Pvc) che non avevano trovato puntuale riscontro (univoca corrispondenza con le date e gli importi fatturati) nelle scritture contabili, non riconducibili in modo inequivocabile ad operazioni estranee all'attività professionale svolta dalla contribuente.
Aggiungeva che non poteva essere condivisa la giustificazione secondo cui le somme provenienti dal c/c n. 1990 acceso presso la Banca_2 ed intestato al padre - sul quale la ricorrente aveva delega ad operare – dovevano essere ricondotte ad atti di liberalità da parte del genitore (operazioni identificate con il codice “6”).
Controdeduzioni circa il punto 4)
L'appellata contestava come pretestuosa e infondata la lamentela dell'appellante in ordine al vizio di motivazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni posto che l'Ufficio aveva adeguatamente motivato il provvedimento di irrogazione indicando le violazioni accertate, le misure sanzionatorie considerate ed esplicitando dettagliatamente la quantificazione delle stesse. Proponeva , altresì, appello incidentale avverso la parte della sentenza in cui si faceva riferimento al riconoscimento forfettario di costi in presenza di accertamento analitico e decisione indeterminata , oltre che in relazione all'errata applicazione della recidiva ex art. 7, co. 3, D.Lgs. 72/97.
Quanto al primo aspetto rilevava che trattandosi di ripresa a tassazione di compensi da lavoro autonomo
(attività di geometra) non si capiva quali costi avrebbero dovuto essere considerati oltre quelli già dedotti relativi ai costi del personale dipendente e prestazione di terzi senza considerare che l'indeterminatezza della statuizione la rendeva, di fatto, inutiliter data..
Quanto al secondo aspetto ribadiva che l'Ufficio aveva correttamente applicato il moltiplicatore di cui all'art. 7, co. 3, D.Lgs. 72/97 trattandosi di violazioni già contestate per gli anni 2013, 2014 e 2015 la cui applicazione non era condizionata dalla definitività dell'accertamento.
In esito all'udienza del 27 gennaio 2026 la causa era decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare, parzialmente, fondato e per quanto di ragione merita accoglimento.
In generale
Nel sistema tributario italiano l'Agenzia delle Entrate ha ampi poteri di controllo sui conti correnti bancari dei contribuenti per verificare la corrispondenza tra movimenti finanziari e redditi dichiarati. In virtù di una presunzione legale relativa, versamenti e prelievi non giustificati possono essere considerati “redditi in nero” sottratti a tassazione.
Questa presunzione, prevista dalla legge, fa sì che l'onere di provare la natura non reddituale di tali movimenti ricada sul contribuente, invertendo il normale principio secondo cui è chi vanta una pretesa (nella specie tributaria) a dover fornire le prove.
Un aspetto particolarmente delicato si presenta nel caso, come avvenuto nel presente procedimento, in cui il Fisco estende le indagini su conti intestati a familiari o terzi rispetto al contribuente sotto verifica. In questi casi, l'Amministrazione finanziaria presume che i movimenti sui conti dei familiari (nella specie il padre della contribuente) siano in realtà riferibili al contribuente controllato ritenendo che il conto del familiare (o di un prestanome) venga usato per occultare i propri ricavi.
Tali accertamenti finanziari “per interposta persona” rischiano, però, di imputare redditi presunti anche molto elevati, con conseguenti imposte, sanzioni e interessi , oltre alla possibile segnalazione penale nei casi più gravi di evasione. Tuttavia, si tratta pur sempre di presunzioni relative e sia la legge che la giurisprudenza tributaria prevedono precisi limiti e garanzie: la sola intestazione familiare o il mero legame di parentela non bastano di per sé a giustificare l'accertamento e spetta all'Agenzia provare concreti elementi di collegamento tra il contribuente e il conto del terzo.
Le presunzioni sui movimenti bancari traggono fondamento da disposizioni di legge risalenti ma tuttora determinanti: l'art. 32, co.1, n.2 del DPR 29 settembre 1973 n.600 (per le imposte sui redditi) e l'art. 51, co.2,
n.2 del DPR 633/1972 (per l'IVA) Tali norme autorizzano gli uffici fiscali a effettuare indagini finanziarie, ossia ad acquisire dagli istituti di credito, da Poste Italiane e altri intermediari i dati dei conti correnti e rapporti finanziari intestati (o cointestati) al contribuente sottoposto a verifica.
Grazie all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari – una banca dati centralizzata – l'Agenzia delle Entrate può ottenere l'elenco dei conti intestati a un dato codice fiscale e richiederne gli estratti conto e movimenti .
Scopo di tali controlli è confrontare entrate e uscite finanziarie con i redditi dichiarati dal contribuente, al fine di scoprire eventuali importi non dichiarati al Fisco.
La legge stabilisce che tutti i versamenti sul conto, se il contribuente non è in grado di giustificarli, si presumono ricavi o compensi non dichiarati (quindi redditi imponibili sottratti a tassazione) . Analogamente, tutti i prelievi non giustificati si presumono impiegati per spese “in nero” e quindi come indice di ricavi non dichiarati, ma con importanti limitazioni.
La portata originaria di queste norme è stata mitigata negli anni, in particolare per quanto riguarda i prelievi.
In passato, l'art. 32 DPR 600/73 consentiva di presumere ricavi occulti anche dai prelevamenti non giustificati di qualsiasi importo e per qualsiasi contribuente. Ciò era risultato problematico soprattutto per i lavoratori autonomi e privati non obbligati a tenuta di scritture contabili.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014, ha dichiarato l'illegittimità di tale presunzione sui prelievi nei confronti dei lavoratori autonomi, ritenendola irragionevole . In seguito a ciò, il legislatore è intervenuto
(L. 208/2015 e D.L. 193/2016) modificando l'art. 32: dal 2016 la presunzione sui prelievi opera solo per i titolari di reddito d'impresa, e solo per importi significativi.
È utile distinguere l'accertamento bancario basato su art. 32 (detto anche analitico-induttivo) dall'accertamento sintetico puro (redditometro) previsto dall'art. 38 DPR 600/73. Quest'ultimo ricostruisce il reddito in base al tenore di vita e alle spese sostenute.
L'accertamento bancario invece è puntuale: parte dai movimenti effettivi sul conto e considera in aumento di reddito esattamente l'importo dei versamenti non giustificati.
In tale ambito l'Agenzia delle Entrate può estendere le indagini finanziarie anche a conti formalmente intestati a soggetti terzi nella logica prospettiva di prevenire fittizie intestazioni: un evasore potrebbe infatti far transitare i propri proventi illeciti sul conto di un parente di fiducia o di un prestanome, confidando di sottrarsi ai controlli.
La normativa (art. 32 cit.) non menziona espressamente i conti di terzi, ma la giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'Amministrazione può utilizzare la presunzione anche su tali conti, purché dimostri preliminarmente che il conto di terzo è nella disponibilità di fatto del contribuente interessato .
Il punto centrale – ribadito di recente dalla Cassazione (ord. n. 5529/2025) – è che per avvalersi della presunzione legale sui movimenti di un conto intestato a terzi, il Fisco deve prima provare che quel conto era in realtà utilizzato dal contribuente.
Esempi tipici di indizi qualificati:
Delega o firma disgiunta: se il contribuente ha delega ad operare sul conto del familiare, o firma congiunta, ciò indica che ne ha effettiva disponibilità.
Conto cointestato: un conto intestato ad entrambi .
Movimentazioni incrociate o congiunte
Coincidenza con operazioni dell'attività
Incapacità economica del terzo Utilizzo per spese personali del contribuente
Solo una volta che l'ufficio abbia fornito elementi del genere – dimostrando che “pur senza titolarità formale, il conto era di fatto nella disponibilità del contribuente” – scatta la presunzione legale sui movimenti di quel conto.
Questo principio è di fondamentale tutela: evita che il cittadino debba difendersi “al buio” da movimenti di altri soggetti su cui magari non ha alcun controllo.
Se il Fisco prova la disponibilità del conto il contribuente dovrà fornire prova contraria sui movimenti contestati.
Il solo vincolo familiare non basta. Numerose sentenze hanno ormai cristallizzato il concetto che parentela o affetto, da soli, non costituiscono una presunzione qualificata idonea a giustificare l'accertamento Cfr. ord.
Cass. 7583/2025)
La Cassazione ha affermato chiaramente che “la sussistenza dello stretto vincolo familiare (o affettivo) tra contribuente e terzo non è elemento sufficiente a costituire presunzione qualificata della riferibilità delle movimentazioni al contribuente, in assenza di ulteriori indizi idonei” .
Un dibattito era sorto in dottrina sulla legittimità di combinare una presunzione legale (art. 32) con una presunzione semplice (conto di terzo), ipotizzando si violasse il divieto di “praesumptio de praesumpto” (una presunzione fondata su un'altra presunzione). La Cassazione ha risolto la questione negando che vi sia una doppia presunzione: nel caso dei conti di terzi si intrecciano una presunzione semplice qualificata
(disponibilità del conto provata per indizi solidi) e una presunzione legale (sui movimenti) . La prima abilita la seconda, ma non si tratta di costruire un'inferenza interamente su un'altra inferenza: c'è comunque un fatto-base provato (la disponibilità di fatto del conto).
In sintesi, l'Agenzia delle Entrate può controllare i conti dei familiari e usare i relativi movimenti per ricostruire redditi non dichiarati, ma a condizione di provare che quei conti erano sostanzialmente del contribuente.
La presunzione dell'art. 32 DPR 600/73 è legale ma relativa: ciò significa che una volta attivata (ossia una volta che l'ufficio ha accertato movimenti non giustificati su conti propri del contribuente, o su conti di terzi a lui riconducibili), tocca al contribuente l'onere di provare il contrario. Questa inversione dell'onere della prova è stata più volte confermata dalla Corte di Cassazione (cfr di recente , Cass., Sez. V, sent. 161/2025) che ha ribadito che gli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72 “prevedono una presunzione legale in favore dell'Erario” superabile solo con prova analitica per ogni movimento . In altri termini, il contribuente deve indicare la fonte di ogni versamento e dimostrare che non si tratta di reddito tassabile.
Va, però, rilevato che accanto alla classica prova documentale, la giurisprudenza ha ammesso in qualche caso la possibilità di utilizzare presunzioni semplici a favore del contribuente.
Il caso di specie
Quanto fin qui detto a livello generale consente di ritenere fondato l'accertamento per tutto quanto concernei motivi di doglianza di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'atto di appello avendo la decisione di primo grado fatto corretta applicazione dell'art. 32 cit. e dovendo pienamente condividersi da parte del Collegio le argomentazioni svolte dall'appellata in sede di contodeduzioni.
Quanto al punto 3) dell'impugnazione giova premettere per la migliore comprensione della questione che per ogni operazione bancaria relativa ai conti attenzionati riconducibili alla contribuente o al padre della stessa sui quali la contribuente operava con delega di firma la G.di.F. assegnava un codice che va da 1 a
6 a seconda della natura delle movimentazioni e solo quelle con cod. 5 e cod. 6 hanno costituito la base della rettifica di imponibile nell'avviso di accertamento e sono state oggetto di ricorso.
Ciò premesso il Collegio mentre, da un lato, ritiene , del tutto condivisibile, la sentenza di primo grado quanto all'accertamento di un maggior reddito di euro 6.900,00 relativo a movimentazioni relative alla sfera personale
(cod. 1) ed euro 100,00 relative a movimentazioni in accredito non giustificate (cod.5) non ritiene congruo , dall'altro, ricondurre nell'ambito della presunzione legale di cui al cit. art. 32 il maggior reddito accertato di euro 16.300,00 che la contribuente, pur non riuscendo a ricostruirne con precisione i flussi finanziari in quanto riferibili al conto corrente sul quale pur avendo delega di firma operava, evidentemente, anche il padre, ritiene di doverli ricondurre non a compensi non dichiarati ma a regalie fattele dal padre per contribuire al suo mantenimento e a quello dei suoi te figli minori avuti da un precedente matrimonio e da una successiva relazione.
In tal senso depone espressamente anche la dichiarazione resa dal padre della stessa ai militari della
Guardia di Finanza il cui valore probatorio non può essere sottovalutato non foss'altro perché di rilevanza fiscale per il dichiarante.
Come già precedentemente osservato resta il fatto che i conti dei familiari non sono automaticamente riconducibili al contribuente sulla base della presunzione di cui all'art. 32 cit. ma la stessa opera ove connotata da gravità, precisione e concordanza.
Ciò vale a dire che la parentela non può essere una prova immediata di evasione , soprattutto in un caso come quello di specie dove la situazione personale della ricorrente doveva apparire economicamente necessitare degli aiuti del padre per il mantenimento di un tenore di vita suo e dei suoi figli dignitoso posto che nessun contributo era previsto da parte del coniuge divorziato.
Si vuole , in altri termini, affermare che non è possibile tassare gli aiuti familiari come reddito ovvero riqualificare come compensi eventuali prestiti o rimborsi ricevuti.
È essenziale ribadire che i conti dei familiari non si presumono automaticamente del contribuente e l'Ufficio
è tenuto a provare il collegamento sostanziale e non appare sufficiente ancorare tale prova alla possibilità che la contribuente potesse operare sui conti del padre, posto che una simile evenienza ha, in sé, un significato del tutto neutro se non addirittura evocativo della circostanza che il padre, come dallo stesso dichiarato, le avesse consentito di attingervi al bisogno.
Va , infatti, sottolineato come cause lecite dei movimenti sui conti familiari possono derivare da aiuti economici tra familiari, da prestiti infrafamiliari da donazioni non formali, da redditi propri del familiare.
Ignorare completamente tali evenienze falsa la ricostruzione fiscale che, coerentemente con i principi costituzionali che l'assistono, deve sempre essere ispirata alla capacità contributiva del soggetto passivo dell'accertamento.
Nella specie non può revocarsi in dubbio che il padre della contribuente avesse redditi propri nettamente superiori a quelli della figlia e le somme versate o prelevate dai suoi conti appaiono coerenti con la sua capacità economica e con i bisogni della figlia.
La sussistenza dello stretto vincolo familiare fra il contribuente e il terzo non è un dato sufficiente per assurgere a prova presuntiva qualificata delle riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, occorrendo che tale vincolo sia accompagnato dalla indicazioni di altri elementi, il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto è incompatibile o, comunque, non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettuale del contribuente accertato. A sostegno di una simile ricostruzione non vi è solo quanto rilevato dalla G.di F. e quanto dichiarato dal padre della contribuente ma anche la ragionevole presunzione che può trarsi dal vincolo di solidarietà familiare che comunemente connota i rapporti tra genitori e figli, soprattutto, in un caso come quello di specie in cui la contribuente ha dovuto affrontare le difficoltà economiche derivante dallo scioglimento del proprio vincolo coniugale caratterizzato dalla presenza di due figli minori cui se ne era aggiunto un terzo avuto da un'altra relazione.
L'appello nei suddetti limiti merita, pertanto, accoglimento nel senso che va dichiarato illegittimo l'accertamento n. TQY01PF01540/2022 limitatamente alle somme identificate nell'allegato al pvc della
Guardia di Finanza con il cod.6 con integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio ferma restando la condanna a quelle di primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l' appello e compensa le spese. Così deciso in Ancona, il 27 gennaio
2026 Il Giudice rel. ed est. Dott. Roberto Sereni Lucarelli Il Presidente Dott. Raffaele Agostini