Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R R.G. 15926/2024
( Controparte_1
) Controparte_2
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Verbale di udienza
(art. 437 del c.p.c.)
All'udienza del 23 maggio 2025 innanzi al giudice dott. G. Rende, sono comparsi: 1) per la parte appellante l'avvocato Francesco Controparte_1
Foglio, in sostituzione dell'avvocato Massimiliano Rollo, giusta delega verbale, nonché ai fini della pratica forense i dottori , Persona_1 Per_2
e ;
[...] Persona_3
2) per la parte appellata , Controparte_2 nessuno compare. Si procede alla discussione della causa ex artt. 436 bis e 437 del c.p.c.. Il procuratore della parte appellante ( contesta Controparte_1 integralmente la memoria di costituzione avversaria e si richiama agli atti ed a tutte le deduzioni e argomentazioni contenute nell'atto di appello;
chiede quindi accogliersi l'appello con riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso avanzato in primo grado, richiamando le conclusioni già formulate in atti. Il Giudice dato atto, riserva la pronuncia del provvedimento nelle forme degli articoli 436 bis e 437 del c.p.c. all'esito della Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza con esonero delle parti dal comparire Il Giudice dott. Guglielmo Rende
All'esito della Camera di Consiglio, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia nelle forme di cui agli articoli 436 bis e 437 del c.p.c. la sentenza che segue a pagina 2 del presente verbale.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex art. 437 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 15926/2024 tra:
Controparte_1
(già (p. i.v.a. ) Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Rollo del Foro di Palmi nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cittanova
(RC) alla via Sirio n. 20 parte appellante
e
Controparte_4
[...]
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di _2
presso il cui Ufficio in alla via Arsenale n. 21 è domiciliata ex lege _2
parte appellata
OGGETTO: appello ex artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150/2011 nonché ex artt.
433 e seguenti del c.p.c. avverso sentenza del Giudice di Pace;
violazione dell'articolo 126 bis comma 2 del D. Lgs. n. 285/1992 (c.d.
Codice della Strada); omessa comunicazione da parte del proprietario del veicolo dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte appellante Controparte_1
“Chiede che l'On.le Tribunale adito, in accoglimento dell'appello proposto, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia riformare l'impugnata Sentenza 634/2024 del 21/02/2024 emessa dal Giudice di Pace di , Avv. Laura Maria Rivello, depositata in Cancelleria il _2
27/02/2024, non notificata, e, per l'effetto: In via preliminare:
- considerata la ricorrenza di gravi motivi, per le ragioni esposte in premessa, disporre, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 150/2011, la immediata sospensione dell'esecutività delle ordinanze-ingiunzione impugnate e dei sottesi Verbali di Contravvenzione al Codice della Strada;
In via principale, nel merito:
- annullare le opposte Ordinanze ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC 00179460 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC 00179459 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00179461 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00179462 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00179464 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00179465 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00179466 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC 00179429 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC 00179432 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC 00179443 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC 00179450 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00179455 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00179456 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT C.F._1
00179457 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00179458 del 02/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC 00182492 del 09/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC 00182492 del 09/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00183338 del 12/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00183339 del 12/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00183340 del 12/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00183341 del 12/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00183342 del 12/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00183343 del 12/12/2022; Ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_TOSPC
00183344 del 12/12/2022, ed i sottesi verbali di contravvenzione ID n. 8805422, 805447 notificati in data 27/04/2022, ID n. 806144, 806145,
3 806146, 806147, 806148, 806188, 806189, 806190, 806191, 806192, 806193, 806194; n. 806195, 806196, 806197, 806198, 806199, 806200, 806201, 806202, 806203 notificati in data 29/04/2022, n. 1260001071446 – ID numero 807061; n. 1260001071447 – ID numero 807062; n. 1260001071448 – ID numero 807063; n. 1260001071449
– ID numero 807064; n. 1260001071450 – ID numero 807065; n. 1260001071451 – ID numero 807066; n. 1260001071452 – ID numero 807067; n. 1260001071453 – ID numero 807068; n. 1260001071454
– ID numero 807069, nonché di ogni ulteriore atto, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché incognito alla ricorrente, e l'archiviazione di ogni consecutiva sanzione pecuniaria e sanzione accessoria;
In subordine
- in via subordinata ridurre le sanzioni irrogate in ragione della natura seriale delle violazioni commesse ed in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 8 della Legge 689/81 e dell'art. 198 C.d.S. nella misura di un'unica sanzione nel limite minimo edittale pari nel caso di specie ad Euro 292,00 aumentata sino al triplo;
In ogni caso,
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte appellata Controparte_4
:
[...]
“- Respingere l'appello in quanto infondato, confermare le sentenze di primo grado e, al definitivo, la legittimità delle 24 ordinanze ingiunzione impugnate.
- In ogni caso con favore di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo di I grado”.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e la sentenza di primo grado.
Per chiarezza espositiva si riportano le premesse in fatto rassegnate nell'atto di appello proposto dall'odierna società appellante:
“1) In data 27/04/2022 la società oggi Controparte_3 [...]
riceveva da parte della Sezione Polizia Stradale di , Settore II, Ufficio Controparte_1 _2
Verbali/Notifiche la notifica, a mezzo pec, dei verbali di contravvenzione ID n. 805422,
805447, tutti elevati in data 07/04/2022, con i quali veniva alla stessa contestata presunta la violazione dell'art. 126 bis, comma 2, del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 per non avere ottemperato all'invito di fornire le informazioni richieste rispettivamente con i verbali di contravvenzione:
1) n. 176/0383221 redatto il 04/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 10/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 07/12/2021;
2) n. 176/0383220 redatto il 04/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 08/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 07/12/2021;
2) Ancora, in data 29/04/2022 la società oggi Controparte_3 [...]
riceveva da parte della Sezione Polizia Stradale di , Settore II, Controparte_1 _2 [...]
la notifica, a mezzo pec, degli ulteriori verbali di contravvenzione ID n. Controparte_5
806144, 806145, 806146, 806147, 806148, 806188, 806189, 806190, 806191, 806192, 806193,
806194, 806195, 806196, 806197, 806198, 806199, 806200, 806201, 806202, 806203 tutti elevati in data 13/04/2002, con i quali veniva alla stessa contestata presunta la violazione dell'art. 126 bis, comma 2, del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 per non avere ottemperato all'invito di fornire le informazioni richieste rispettivamente con i verbali di contravvenzione:
1) n. 176/0391670 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 22/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
2) n. 176/0391669 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 22/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 22/12/2021;
3) n. 176/0391668 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 21/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
4) n. 176/0391667 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 21/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
5) n. 176/0391666 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 21/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
6) n. 176/0391686 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 30/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
5 7) n. 176/0391685 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 29/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
8) n. 176/0391684 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 29/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
9) n. 176/0391683 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 28/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
10) n. 176/0391682 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 28/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
11) n. 176/0391681 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 27/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
12) n. 176/0391680 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 27/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
13) n. 176/0391579 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 26/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
14) n. 176/0391678 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 25/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
15) n. 176/0391677 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 25/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
16) n. 176/0391676 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 24/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
17) n. 176/0391675 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 24/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
18) n. 176/0391674 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 24/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
19) n. 176/0391673 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 23/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
20) n. 176/0391672 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 23/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
21) n. 176/0391671 redatto il 24/11/2021 per la violazione dell'art. 176/21 del codice della strada commessa il 23/09/2021 ed alla stessa asseritamente notificato in data 21/12/2021;
3) Ancora, in data 09/05/2022 la società oggi Controparte_3 [...]
ha ricevuto da parte del Dipartimento della P.S., Controparte_1 Controparte_4
Sezione Polizia Stradale di , la notifica degli ulteriori verbali di contravvenzione n. _2
1260001071446 – ID numero 807061; n. 1260001071447 – ID numero 807062; n.
1260001071448 – ID numero 807063; n. 1260001071449 – ID numero 807064; n.
1260001071450 – ID numero 807065; n. 1260001071451 – ID numero 807066; n.
1260001071452 – ID numero 807067; n. 1260001071453 – ID numero 807068; n.
6 1260001071454 – ID numero 807069, sopra meglio emarginati, con i quali veniva alla stessa contestata la violazione dell'art. 126 bis, comma 2, del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 per non avere ottemperato all'invito di fornire le informazioni richieste rispettivamente con i verbali di contravvenzione:
1) n. 790684 elevato in data 02/12/2021 dal , Dipartimento della Controparte_4
P.S., Sezione di Polizia Stradale di , e notificato all'interessata a mezzo pec in data _2
10/01/2022;
2) n. 790685 elevato in data 02/12/2021 dal , Dipartimento della Controparte_4
P.S., Sezione di Polizia Stradale di , e notificato all'interessata a mezzo pec in data _2
10/01/2022;
3) n. 790686 elevato in data 02/12/2021 dal , Dipartimento della Controparte_4
P.S., Sezione di Polizia Stradale di , e notificato all'interessata a mezzo pec in data _2
10/01/2022;
4) n. 790687 elevato in data 02/12/2021 dal , Dipartimento della Controparte_4
P.S., Sezione di Polizia Stradale di , e notificato all'interessata a mezzo pec in data _2
10/01/2022;
5) n. 790688 elevato in data 02/12/2021 dal , Dipartimento della Controparte_4
P.S., Sezione di Polizia Stradale di , e notificato all'interessata a mezzo pec in data _2
10/01/2022;
6) n. 790689 elevato in data 02/12/2021 dal , Dipartimento della Controparte_4
P.S., Sezione di Polizia Stradale di , e notificato all'interessata a mezzo pec in data _2
10/01/2022;
7) n. 790690 elevato in data 02/12/2021 dal , Dipartimento della Controparte_4
P.S., Sezione di Polizia Stradale di , e notificato all'interessata a mezzo pec in data _2
10/01/2022;
8) n. 790691 elevato in data 02/12/2021 dal , Dipartimento della Controparte_4
P.S., Sezione di Polizia Stradale di , e notificato all'interessata a mezzo pec in data _2
10/01/2022;
9) n. 790692 elevato in data 02/12/2021 dal , Dipartimento della Controparte_4
P.S., Sezione di Polizia Stradale di , e notificato all'interessata a mezzo pec in data _2
10/01/2022;
4) Avverso i sopra indicati verbali di contravvenzione la società odierna appellante in data 27/06/2022 e 01/07/2022 proponeva separati e tempestivi ricorso innanzi al Prefetto di
Torino ai sensi dell'art. 203 C.d.S. al fine di sentirlo pronunciare ordinanza di archiviazione rilevando, in particolare, (Motivo n. 1 di ricorso) la nullità e/o illegittimità dei verbali di contravvenzione impugnati violazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 126 bis C.d.S. poiché emessi e notificati alla società ricorrente prima della definitività dei rimedi
7 giurisdizionali proposti avverso i verbali di contravvenzione presupposti, nonché (Motivo n. 2 di ricorso) la nullità dei verbali di contravvenzione impugnati per violazione del disposto di cui al comma 1 dell'art. 198 C.d.S. ed all'art. 8 L 689/81 in applicazione delle quali disposizioni, trattandosi nel caso di specie di più violazioni della medesima disposizione commesse con un'unica condotta omissiva si sarebbe dovuta irrogare la sanzione minima prevista dall'art. 126 bis C.d.S., pari ad € 292,00 aumentata fino al triplo;
5) Con separati provvedimenti adottati in data 02/12/2022, 09/12/2022 e 12/12/2022, tutti cumulativamente notificati alla società ricorrente in data 11/01/2023, la di _2 _2 rigettava i ricorsi ex art. 203 C.d.S. proposti nell'interesse della società odierna appellante emettendo le ordinanze ingiunzione oggetto della odierna opposizione con le quali veniva alla stessa ingiunto di pagare, per ciascuna separata ordinanza ingiunzione, la somma di Euro €
591,60 per un totale complessivo di € 14.198,40 (€ 591,60 x n. 24 ordinanze ingiunzione);
6) Con successivo ricorso ex art. 205 C.d.S. e 6 D.lgs. n. 150/2011 depositato in data
09/02/2023 la società già Controparte_1 Controparte_3 proponeva tempestiva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Palmi nei confronti della avverso le sopra indicate ordinanze ingiunzioni eccependo, quali motivi di Controparte_2 opposizione, in via preliminare, (Punto n. 1 dei Motivi) la nullità delle ordinanze ingiunzione impugnate perché emesse oltre il termine perentorio di 120 giorni tassativamente fissato dall'art. 204, comma 1, del novellato codice della strada e, nel merito, (Punto n. 2 dei Motivi) la nullità
e/o l'illegittimità dei verbali di contravvenzione ex art. 126 bis C.d.S. oggetto di impugnazione poiché emessi e notificati alla società ricorrente prima della definitività dei rimedi giurisdizionali proposti avverso i verbali di contravvenzione presupposti in violazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 126 bis C.d.S. nonché (Punto n. 3 dei Motivi) la nullità dei verbali di contravvenzione impugnati per violazione del disposto di cui al comma 1 dell'art. 198
C.d.S. ed all'art. 8 L 689/81 in applicazione delle quali disposizioni, trattandosi nel caso di specie di più violazioni della medesima disposizione commesse con un'unica condotta omissiva si sarebbe dovuta irrogare la sanzione minima prevista dall'art. 126 bis C.d.S., pari ad € 292,00 aumentata fino al triplo;
7) Il procedimento veniva iscritto al numero 353/2023 di R.G. ed assegnato per la trattazione al Giudice di Pace Dott. Antonino Delfino il quale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 07/04/2023 ore 09:30;
8) Dichiarata la contumacia della , regolarmente intimata ma non Controparte_2 comparsa all'udienza del 07/04/2023, con successiva Sentenza n. 565/2023 Reg. Sent. del
19/05/2023, depositata in cancelleria in pari data e notificata alle parti a mezzo pec in data
22/05/2023, il Giudice di Pace di Palmi, Avv. Antonio Delfino, dichiarava la propria incompetenza per territorio a decidere sulla predetta controversia in favore del Giudice di Pace di assegnando alle parti il termine di “giorni 90 dalla comunicazione del deposito _2
8 della…sentenza per la riassunzione della causa davanti al Giudice di Pace competente per territorio”;
9) Con successivo ricorso ex artt. 50 c.p.c. e 316 e 281 decies c.p.c. ritualmente depositato in data 18/09/2023 la società provvedeva alla tempestiva Controparte_1 riassunzione del predetto ricorso innanzi al Giudice di Pace di ritenuto territorialmente _2 competente;
10) Il procedimento veniva iscritto al numero 17199/2023 di R.G. ed assegnato per la trattazione al Giudice di Pace Avv. Laura Maria Rivello la quale fissava per la comparizione delle parti l'udienza figurata, non in presenza del 15 febbraio 2024 con concessione di termine alle parti sino al 10 febbraio 2023 per il deposito di “note scritte” in sostituzione di udienza;
11) Con memoria difensiva depositata in data 22/01/2024 si costituiva in giudizio la
, per il tramite del Funzionario incaricato Dott.ssa Antonella Cortese, Controparte_2 instando per il rigetto del ricorso proposto dalla società Controparte_1
12) Acquisite le note conclusive autorizzate depositate in data 10/02/2023 nell'interesse della società il Giudice di Pace di tratteneva la causa in Controparte_1 _2 decisione;
13) Con successiva Sentenza n. 634/2024 emessa in data 21/02/2024 e depositata in
Cancelleria il 27/02/2024, non notificata, il Giudice di Pace di ritenendo le “ordinanze _2 ingiunzioni…opposte…emesse nei termini di legge” e nulla disponendo in relazione ai Motivi n.
2 e 3 del ricorso proposto nell'interesse della società ritenuti Controparte_1
“assorbiti” nelle considerazioni formulate in relazione al Motivo n. 1 di ricorso, respingeva il ricorso proposto nell'interesse della società odierna appellante convalidando, per l'effetto, i provvedimenti impugnati e compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio”
Più sinteticamente la Difesa Erariale ha così esposto l'oggetto del contendere nella propria comparsa di costituzione e risposta:
“La presente controversia attiene alla complessiva sanzione amministrativa di euro
14.198,40 (E 591 per 24 violazioni) in relazione alla ripetuta e reiterata omessa comunica- zione dei dati personali e della patente di guida dei conducenti della Società, in relazione a sanzioni relative al mancato pagamento di pedaggi autostradali, rilevate dalla Polizia Stra- dale di (ed implicanti la decurtazione di punti dalla patente); ebbene, nonostante la _2
Società appellante fosse stata invitata a dare comunicazione dei conducenti che, in occa- sione dei vali illeciti amministrativi, guidavano gli automezzi, la stessa non ha mai ottem- perato: da qui la reiterata violazione dell'art 126 bis cds di cui alle 24 Ordinanze ingiun- zione impugnate.
9 La controversia attiene alla esatta individuazione del termine rispetto al quale la
Amministrazione deve emettere il provvedimento sanzionatorio e che, il giudice di Pace ha correttamente individuato in 180 giorni e non 120, come sostiene l'appellante”.
Il giudizio di prime cure è stato definito con la sentenza qui gravata n. 634/2024 con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso _2
in opposizione e confermato le ordinanze ingiunzione opposte.
In particolare, la motivazione resa dal Giudice di Pace di è la _2
seguente:
La società ricorrente ha riassunto avanti questo giudice, competente per territorio, l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni emesse dalla di : _2 _2
1) M_IT PR_TOSPC 00179459 02/12/2022 Area III bis,
2) M_IT PR_TOSPC 00179460 02/12/2022 Area III bis,
3) M_IT PR_TOSPC 00179461 02/12/2022 Area III bis,
4) M_IT PR_TOSPC 00179462 02/12/2022 Area III bis,
5) M_IT PR_TOSPC 00179464 02/12/2022 Area III bis,
6) M_IT PR_TOSPC 00179465 02/12/2022 Area III bis,
7) M_IT PR_TOSPC 00179466 02/12/2022 Area III bis,
8) M_IT PR_TOSPC 00179429 02/12/2022 Area III bis,
9) M_IT PR_TOSPC 00179432 02/12/2022 Area III bis,
10) M_IT PR_TOSPC 00179443 02/12/2022 Area III bis,
11) M_IT PR_TOSPC 00179450 02/12/2022 Area III bis,
12) M_IT PR_TOSPC 00179455 02/12/2022 Area III bis,
13) M_IT PR_TOSPC 00179456 02/12/2022 Area III bis,
14) M_IT PR_TOSPC 00179457 02/12/2022 Area III bis,
15) M_IT PR_TOSPC 00179458 02/12/2022 Area III bis,
16) M_IT PR_TOSPC 00182492 09/12/2022 Area III bis,
17) M_IT PR_TOSPC 00183338 12/12/2022 Area III bis,
18) M_IT PR_TOSPC 00183339 12/12/2022 Area III bis,
19) M_IT PR_TOSPC 00183340 12/12/2022 Area III bis,
20) M_IT PR_TOSPC 00183341 12/12/2022 Area III bis,
21) M_IT PR_TOSPC 00183342 12/12/2022 Area III bis,
10 22) M_IT PR_TOSPC 00183343 12/12/2022 Area III bis,
23) M_IT PR_TOSPC 00183344 12/12/2022 Area III bis.
assumendo che le stesse, relative a n. 23 verbali redatti dalla Polizia Stradale di a carico della stessa ricorrente per la violazione dell'art. 126 bis co 2 CdS, _2
fossero state emesse in violazione dei termini previsti dall'art. 204 CdS.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso. _2
---o0o---
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è necessario accertare il fondamento della pretesa sanzionatoria, e tale giudizio investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato,
eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Con le produzioni versate in atti, la ha adempiuto al Controparte_2
proprio onere probatorio, dimostrando che le ordinanze ingiunzioni qui opposte sono state emesse nei termini di legge.
I verbali impugnati con ricorsi avanti il Prefetto, erano stati elevati in quanto la società ricorrente non aveva fornito i dati dei conducenti responsabili dei mancati pagamenti dei pedaggi autostradali, sanzionati dalla Polizia Stradale di . _2
11 La , con le produzioni versate in atti, ha dimostrato che i Controparte_2
termini stabiliti dagli artt. 203/204 del CdS per l'emanazione delle ordinanze opposte sono stati rispettati: i ricorsi risultano essere stati presentati tramite PEC agli Uffici
della Prefettura di in data 27 giugno 2022 e 1 luglio 2022 (circostanza peraltro _2
pacifica in quanto non contestata da parte ricorrente) e le ordinanze ingiunzioni qui opposte sono state emesse in data 2 dicembre, 9 dicembre 2022 e 12 dicembre 2022
(anche tale circostanza pacifica in quanto non contestata).
La Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 12219 del 06/06/2011 ha stabilito che
“In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il
termine entro il quale il prefetto deve emettere l´ordinanza ingiunzione - vigenti gli artt. 203,
comma 2, e 204 del codice della strada, come modificati dal d.l. n. 151 del 2003, conv., con
modificazioni, nella legge n. 214 del 2003 - è complessivamente di 180 giorni, giacchè al termine
di 120 giorni, previsto dall´art. 204, deve essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilità dal
precedente art. 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando accertatore al
quale viene presentato il ricorso. Ai fini del rispetto del termine entro cui il prefetto deve
emettere l´ordinanza ingiunzione è, poi, sufficiente la semplice emissione - e non la notifica -
dell´ordinanza suddetta (Cass., Sez. II, 2 1 aprile 2009, n. 9420)”.
Inoltre: “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del
codice della strada cui sia applicabile la nuova disciplina introdotta dal d.l. 27 giugno 2003, n.
151, conv., con modif., nella legge 1° agosto 2003, n. 214, la nuova disposizione prevista dal
comma 1-bis dell'art. 204 del codice della strada — secondo cui i termini di cui ai commi 1-bis e
2 dell'art. 203 e al comma 1 dello stesso art. 204 sono perentori e si cumulano fra loro ai fini
della valutazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione — deve intendersi
nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al prefetto di usufruire — per il
complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione — del tempo massimo
previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e
le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della
sanzione amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180
giorni l'eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo
prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore”. (Cass.
Civ. Sez. II, sentenza n. 13303 9.6.2009).
12 Tale motivo risulta in grado di definire il procedimento e le ulteriori istanze,
eccezioni e difese delle parti risultano assorbite nelle considerazioni che precedono.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M
Visto l'art. 6 del Decreto Legislativo 1/9/2011 n. 150, così provvede:
- Respinge il ricorso e per l'effetto convalida provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio”.
2. I motivi di appello.
L'odierna appellante (già Controparte_1 [...]
ha proposto appello ex artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. Controparte_3
150/2011 nonché ex artt. 433 e seguenti del c.p.c. avverso la cennata sentenza n. 634/2024 del Giudice di Pace di censurando la _2
decisione impugnata sulla base dei seguenti cinque motivi:
1) illogicità manifesta della motivazione;
motivazione inesistente e/o solo apparente e insufficiente (v. pagg. 6, 7 e 8 dell'atto di appello);
2) contraddittorietà e insufficienza della motivazione ex art. 339
c.p.c.; omessa decisione su un punto decisivo della controversia relativo alla eccepita nullità e/o illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte per violazione dell'articolo 204 comma 1 del C.d.S. (v. pagg. 8 e 9 dell'atto di appello);
3) contraddittorietà e insufficienza della motivazione ex art. 339
c.p.c.; omessa decisione su un punto decisivo della controversia relativo alla eccepita nullità e/o illegittimità delle ordinanze ingiunzioni impugnate per violazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 126 bis del
C.d.S. (v. pagg. da 10 a 16 dell'atto di appello);
4) contraddittorietà e insufficienza della motivazione ex art. 339
c.p.c.; omessa valutazione su un punto decisivo della controversia relativo all'avvertimento contenuto nei verbali di contravvenzione opposti
(v. pagg. da 16 a 18 dell'atto di appello);
13 5) contraddittorietà e insufficienza della motivazione ex art. 339
c.p.c.; omessa valutazione su un punto decisivo della controversia relativo alla dedotta applicazione del combinato disposto di cui all'art. 8 della legge n. 689/81 e al comma 1 dell'articolo 198 del C.d.S. (v. pagg. da 18 a 20 dell'atto di appello).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito della causa.
L'appello non è fondato e, pertanto, deve essere respinto.
4.1. Sul primo motivo di appello.
La parte appellante si duole in primo luogo dell'asserita illogicità manifesta della motivazione, deducendo la ricorrenza di una fattispecie di motivazione inesistente o solo apparente e insufficiente (v. pagg. 6, 7 e 8 dell'atto di appello).
In particolare, la parte appellante lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe esaminato i motivi nn. 2 e 3 del ricorso in riassunzione.
Il motivo è infondato e, pertanto, va disatteso.
Sul punto è infatti sufficiente osservare come il giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda, sia qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa, sia ove venga in rilievo una pronuncia viziata perché adottata in un procedimento conclusosi con una sentenza l'annullamento della quale non comporti l'obbligo di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 del c.p.c. (v. Cass., Sez.
2, ord. n. 10744/2019).
Dunque, la formulazione del presente motivo di appello (omessa pronuncia) è di per sé inammissibile in quanto carente di interesse, atteso che la doglianza di parte appellata si identifica sostanzialmente con il tenore dei motivi nn. 2 e 3 del ricorso in riassunzione, puntualmente riproposti nel presente giudizio di appello e infra delibati.
14
4.2. Sul secondo motivo di appello.
La parte appellante eccepisce la nullità o illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte per violazione dell'articolo 204 comma 1 del C.d.S. (v. pagg. 8 e 9 dell'atto di appello).
La Difesa appellante ha così illustrato il motivo di appello in oggetto:
“In sede di ricorso si era rilevata la nullità delle ordinanze ingiunzione impugnate perché emesse oltre il termine perentorio di 120 giorni tassativamente fissato dall'art. 204, comma 1, del novellato codice della strada ai fini della adozione dei relativi provvedimenti amministrativi decisori da parte della adita Prefettura di . _2
A fronte di tale specifica eccezione, l'unica peraltro oggetto di valutazione da parte del
Giudice di prime cure con la Sentenza gravata, il Giudice di Pace di , questa la scarna _2 motivazione addotta sul punto, ha ritenuto che “La , con le produzioni Controparte_2 versate in atti, ha dimostrato che i termini stabiliti dagli artt. 203/204 del CdS per l'emanazione delle ordinanze opposte sono stati rispettati”.
E ciò, chiosa sinteticamente il Giudice di Pace di Torino, in ragione della circostanza che “i ricorsi risultano essere stati presentati tramite PEC agli Uffici della Prefettura di in _2 data 27 giugno 2022 e 1 luglio 2022 (circostanza peraltro pacifica in quanto non contestata da parte ricorrente) e le ordinanze ingiunzioni qui opposte sono state emesse in data 2 dicembre, 9 dicembre 2022 e 12 dicembre 2022 (anche tale circostanza pacifica in quanto non contestata)”.
Al contrario di quanto, tuttavia, apoditticamente ritenuto dal Giudice di Pace di _2 nella sentenza gravata, sono proprio le stesse difese effettuate dalla a Controparte_2 dimostrare la assoluta tardività delle impugnate ordinanze che non potranno, pertanto, che essere doverosamente annullate.
Per come, difatti, già debitamente rilevato nel ricorso introduttivo, ai sensi di quanto specificamente sul punto disposto dall'art. 204, comma 1, del vigente Codice della Strada "Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma
2".
Alla luce del chiaro dettato normativo sopra riportato il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione è, al contrario di quanto erroneamente ritenuto sul punto dal Giudice
15 di Pace di , di centoventi giorni, che decorrono dalla data in cui il Prefetto riceve gli atti _2 dall'ufficio accertatore.
Nel caso di specie, come detto, la stessa Prefettura di afferma che le ordinanze _2 ingiunzione opposte sono state emesse “in data 2 dicembre, 9 dicembre 2022 e 12 dicembre
2022” rispettivamente “a 158 o 164 giorni dalla ricezione del ricorso” e, quindi, ben oltre il termine di 120 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'organo accertatore fissato dal citato art. 204, comma 1, del vigente Codice della Strada.
Come ha precisato al riguardo la Suprema Corte, “in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada, qualora avverso il verbale di accertamento dell'infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, questi, salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti, deve emettere l'ordinanza- ingiunzione entro il termine previsto dall'art. 204, cod. strada che decorre dalla data in cui egli ha ricevuto in trasmissione, dall'ufficio o dal comando accertatore, gli atti previsti dall'art.
203, comma secondo, cod. strada, e ciò anche se il ricorso sia stato presentato direttamente al suo ufficio, anziché, come stabilisce l'art. 203, comma secondo, cod. strada, all'ufficio o al comando al quale appartiene l'organi accertatore” (Cass. 20/12/2002 n. 18150; 13/05/2005 n.
10038).
Ed ancora, da ultimo si confronti quanto statuito dal Tribunale di Bari, Sez. III, sentenza del 13-04-2016, secondo cui “Stante quanto disposto dagli artt. 203 e 204 del C.d.S. (D.Lgs. n.
285 del 1992), il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione è di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il prefetto riceve gli atti dall'ufficio accertatore”.
Orbene, nel caso di specie le ordinanze impugnate sono state pacificamente emesse dalla , e per stessa ammissione della Amministrazione resistente, ben oltre il Controparte_2 termine perentorio previsto dall'art. 204, comma 1, C.d.S..
Con la conseguenza che, poiché al momento della loro emissione si era già formato, ai sensi del disposto di cui al richiamato art. 204 c.d.s., il silenzio-accoglimento, il Prefetto non avrebbe più potuto emettere le ordinanze impugnate che non potranno, pertanto, che essere doverosamente annullate.
Totalmente erronea risulta, pertanto, la motivazione addotta dal Giudice di Pace di in relazione a tale Motivo di ricorso - peraltro impropriamente ed apoditticamente _2 ritenuto “assorbente” rispetto agli ulteriori motivi di ricorso proposti - con conseguente erroneità della sentenza impugnata non potrà che essere, anch'essa, doverosamente annullata”.
16 Il motivo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Correttamente la Difesa Erariale ha così argomentato sul punto:
“La Società appellante insiste sulla tardività delle ordinanze ingiunzione, in applicazione del termine di 120 giorni previsto dall'art 204 comma 1 cds, dimenticando tuttavia che il termine è di 180 giorni e che ad esso va aggiunto l'ulteriore termine di 30 giorni per la trasmissione all'Organo accertatore del ricorso, come previsto dall'art 203 comma 1 bis cds.”
La parte appellante – nell'atto di appello - si è limitata a ribadire la tesi della cogenza del termine di 120 giorni senza far alcun riferimento al testo normativo di cui all'articolo 204 comma 1 bis del D. Lgs. n.
285/1992, pur chiaramente citato dal giudice di prime cure, e senza esporre le ragioni per le quali non si dovrebbe applicare al caso in esame la predetta disposizione di cui al comma 1 bis dell'articolo 204.
La mera applicazione al caso di specie della menzionata norma esclude di per sé la fondatezza delle doglianze avanzate dalla parte appellante.
La Corte Suprema di Cassazione ha infatti chiarito che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del Codice della Strada, cui sia applicabile la nuova disciplina introdotta dal D.L. n.
151/2003, convertito con modifiche con la legge n. 214/2003, la nuova disposizione prevista dal comma 1 bis dell'art. 204 del Codice della
Strada (secondo cui i termini di cui ai commi 1 bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 dello stesso art. 204 sono perentori e si cumulano fra loro ai fini della valutazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione) deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al
Prefetto di usufruire, per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione, del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza che, a tal
17 fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore (si veda, per tutte, Cass., Sez. 2, sent. n.
13303/2009).
4.3. Sul terzo motivo di appello.
La parte appellante si duole del mancato accoglimento in primo grado dell'eccezione di nullità o illegittimità delle ordinanze - ingiunzione impugnate per violazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 126 bis del C.d.S. (v. pagg. da 10 a 16 dell'atto di appello).
La parte appellante ha dedotto quanto segue nell'atto di appello:
“Al punto n. 2 dei motivi di opposizione proposti innanzi al Giudice di Pace Palmi, prima, ed innanzi allo stesso Giudice di Pace di Torino (innanzi al quale la causa era stata tempestivamente riassunta) poi, si era debitamente eccepita la evidente nullità e/o illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte in ragione della altrettanto evidente violazione, da parte della amministrazione resistente, del disposto di cui al citato comma 2 dell'art. 126 bis C.d.S..
E ciò in ragione della circostanza che, per come debitamente rilevato nel ricorso introduttivo, al momento della notifica degli impugnati verbali irrogativi della sanzione accessoria di cui all'art. 126 bis C.d.S. tutti i ricorsi proposti avverso i verbali presupposti risultavano ancora pendenti innanzi allo stesso Prefetto di , organo amministrativo _2 funzionalmente e territorialmente competente, non essendosi ancora concluso l'iter procedimentale fissato dall'art. 203 C.d.S. per la definizione dei relativi ricorsi amministrativi.
Con la conseguenza che non risultando, al momento della notifica dei verbali irrogativi della sanzione accessoria di cui all'art. 126 bis C.d.S., ancora concluso l'iter procedimentale relativo al ricorso amministrativo proposto dalla società ricorrente avverso i verbali di contravvenzione presupposti, la contestazione delle impugnate sanzioni accessorie, aventi ad oggetto la mancata comunicazione dei dati dei conducenti dei veicoli contravvenzionati con tali verbali presupposti, risultava, e risulta, essere stata effettuata in palese violazione del disposto di cui al più volte richiamato comma 2 dell'art. 126 bis C.d.S..
A fronte di tale specifica, autonoma e dettagliata censura, alcuna risposta è stata, al contrario, fornita dal Giudice di Pace di che si è sul punto limitato, in modo _2 assolutamente apodittico, a richiamare le osservazioni, peraltro totalmente erronee per come già esposto al paragrafo precedente, dallo stesso formulate in relazione al Motivo n. 1 del ricorso.
(…)
18 Trattandosi di sanzione accessoria, la contestazione di cui all'art. 126 bis C.d.S. discende, pertanto, dall'irrogazione della sanzione principale, che a sua volta non può concretizzarsi prima che la vicenda sia definitivamente chiusa: non prima, cioè, che il proprietario del veicolo abbia avuto l'opportunità di contestare la sanzione principale, e che l'eventuale giudizio si sia concluso a suo sfavore.
Il presupposto del sopra indicato obbligo, dunque, è che la responsabilità del conducente riguardo all'infrazione non sia più contestabile: se la comunicazione è finalizzata a punire l'autore dell'infrazione, infatti, essa non può essere pretesa prima che la violazione sia accertata in modo definitivo.
In particolare, secondo quanto espressamente previsto dal richiamato comma 2 dell'art. 126 bis C.d.S. la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano definitivamente decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Nel caso di specie come detto - circostanza debitamente rilevata sia nel ricorso
Prefettizio che nel successivo ricorso ex art. 204 C.d.S. proposto innanzi al Giudice di Pace di ma dallo stesso totalmente ignorata - al momento della notifica degli impugnati verbali _2 irrogativi della sanzione accessoria di cui all'art. 126 bis C.d.S. per omessa comunicazione dei dati dei conducenti dei veicoli contravvenzionati, risultavano ancora pendenti innanzi al Prefetto di , organo amministrativo funzionalmente e territorialmente competente, tutti ricorsi _2 amministrativi ex art. 203 C.d.S. proposti dalla società avverso i Controparte_1 prodromici verbali di contravvenzione al Codice della Strada ex art. 176 comma 21 del C.d.S. non essendosi ancora concluso l'iter procedimentale fissato dall'art. 203 C.d.S. per la definizione dei relativi ricorsi amministrativi.
Peraltro, si osserva - circostanza anch'essa già debitamente rilevata dalla scrivente difesa sia nel ricorso prefettizio ex art. 203 C.d.S. che nel ricorso introduttivo del presente giudizio ma anch'essa totalmente ignorata dal Giudice di Pace di - in tutti verbali di _2 contravvenzione ex art. 176 comma 21 del C.d.S., prodromici alle successive contestazioni dell'art. 126 bis C.d.S. per omessa comunicazione dei dati dei conducenti, oggetto delle opposte ordinanze ingiunzione, la Polizia Stradale di , quale organo accertatore delle rilevate _2 contravvenzioni, alla sezione “decurtazione di punti dal titolo di guida” avvertiva espressamente la società odierna ricorrente, in ottemperanza a quanto sul punto fissato dalla citata Circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011 del , che Controparte_4
“L'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo
126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso” il verbale oggetto di notifica sarebbe decorso “dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge”.
19 Avendo ritualmente e tempestivamente proposto ricorso avverso i sopra detti verbali di contravvenzione ex art. 176 comma 21 del C.d.S. alcun obbligo aveva, pertanto, la società ricorrente di provvedere a comunicare all'organo accertatore i dati dei conducenti dei veicoli contravvenzionati entro il termine di 60 giorni dalla notifica dei verbali presupposti atteso che tale obbligo avrebbe cominciato a decorrere, in capo alla stessa, in ottemperanza al chiaro disposto del cit. comma 2 dell'art. 126 bis C.d.S., oltre che della testuale avvertenza espressamente riportata dagli stessi accertatori nel corpo dei sopra detti verbali, solo dopo la notifica del provvedimento di conclusione dei rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge.
Con la conseguenza che, in ottemperanza peraltro allo stesso esplicito avvertimento dalla stessa riportato nel corpo degli stessi contestati verbali, la Polizia Stradale di , in _2 pendenza dei ricorsi amministrativi proposti dalla società ricorrente avverso tali prodromici verbali di contravvenzione, avrebbe necessariamente dovuto attendere la conclusione dei relativi ricorsi amministrativi ovvero del successivo eventuale ricorso giudiziario, inviare all'esito alla società ricorrente un nuovo invito alla trasmissione dei dati del conducente e, solo alla scadenza di tale rinnovato termine, procedere, in caso di mancata trasmissione dei dati, alla eventuale elevazione delle contestate sanzioni ex art. 126 bis C.d.S.
Al contrario, come detto, la Polizia Stradale di pur in pendenza dei ricorsi _2 amministrativi ex art. 203 C.d.S. proposti avverso tali prodromici verbali di contravvenzione ex art. 176 comma 21 del C.d.S. ha provveduto, senza attendere l'esito dei proposti ricorsi ed in evidente violazione dell'avvertimento dalla stessa formulato nei medesimi verbali, alla elevazione dei contestati verbali ex art. 126 bis C.d.S. in ragione della ritenuta omessa comunicazione, da parte della società ricorrente, dei dati dei conducenti dei veicoli contravvenzionati con i suddetti verbali ex art. 176 comma 21 del C.d.S. entro il termine di 60 giorni dalla notifica dei medesimi verbali.
La violazione, da parte della Polizia Stradale di e della stessa resistente _2
, del disposto di cui al citato comma 2 dell'art. 126 bis C.d.S. è, quindi, Controparte_2 assolutamente evidente.
Al momento della notifica degli impugnati verbali irrogativi della sanzione accessoria di cui all'art. 126 bis C.d.S. tutti i sopra detti ricorsi risultavano, come detto, ancora pendenti innanzi al Prefetto di , non essendosi ancora concluso l'iter procedimentale fissato _2 dall'art. 203 C.d.S. legittimante la successiva richiesta di comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S..
Con la conseguenza che non risultando, al momento della notifica dei verbali irrogativi della sanzione accessoria di cui all'art. 126 bis C.d.S., ancora concluso l'iter procedimentale relativo al ricorso amministrativo proposto dalla società ricorrente avverso i verbali di contravvenzione presupposti, la contestazione delle impugnate sanzioni accessoria risulta essere
20 stata effettuata in palese violazione del disposto di cui al più volte richiamato comma 2 dell'art. 126 bis C.d.S..”
Il motivo è infondato e, perciò, va disatteso.
Va preliminarmente evidenziato che sul punto sussistono due indirizzi giurisprudenziali divergenti, come ben compendiato e illustrato nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 24012/2022:
“(…) sulla prospettata questione non esiste un orientamento univoco nella giurisprudenza della Corte (in senso conforme alla soluzione recepita dal giudice di appello v., oltre alle pronunce già riportate, anche Cass. n. 15542/2015; in senso difforme cfr., però, Cass.
n. 20974 del 2014).
Secondo l'indirizzo maggioritario (a cui si è uniformato il Tribunale barese), il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.
Ad avviso, invece, dell'indirizzo contrapposto (riconducibile, soprattutto, alla menzionata sentenza n. 20974/2014), ancorché l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. debba considerarsi attinente ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, il correlato obbligo, ove non siano stati definiti
i procedimenti conseguenti alla proposizione dei ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali, resta, tuttavia, sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole di detti ricorsi, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.” (v. Cass., Sez. 2, ordinanza n. 24012/2022).
21 Va anche precisato che in quest'ultimo pronunciamento la Corte
Suprema di Cassazione ha ritenuto di uniformarsi all'orientamento minoritario sopra menzionato sulla base delle seguenti motivazioni:
“Il collegio – valorizzate sia l'interpretazione del dato letterale dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., sia la “ratio” della violazione da detta norma prevista (che si pone, peraltro, in linea anche con la circolare – in materia - del n. 3971 del 29 aprile 2011, Controparte_4 opportunamente richiamata dal ricorrente) – intende aderire a questo secondo orientamento.
Va osservato che - pur se la natura di illecito istantaneo della violazione contemplata da detta norma e la tutela pubblicistica dalla stessa perseguita sono indiscutibili - la sola valorizzazione degli stessi comporta un'elisione del dato letterale della norma in questione ed un'obliterazione del suo fondamento logico-razionale, oltre a trascurare la necessaria correlazione, di cui bisogna tener conto, tra il procedimento di opposizione avverso il verbale riferito alla violazione presupposta e
l'insorgenza della effettiva cogenza dell'obbligo di comunicazione imposto dallo stesso art. 126-bis, comma 2, c.d.s. .
Invero, il condizionamento – di cui alla controversa norma che viene qui in rilievo - è da riferirsi “all'esito del relativo giudizio instaurato (o dell'eventuale – alternativo - rimedio gerarchico attivato in sede amministrativa)”, ossia all'esito dell'opposizione, dal momento che solo un risultato negativo per l'opponente determina la reviviscenza dell'obbligo in capo al medesimo, mentre un esito opposto – eventualmente maturato in sede di gravame – appare idoneo a produrre la caducazione dell'obbligo stesso.
In sostanza, la sospensione – riferita all'”obbligo”, anziché al termine di sessanta giorni per adempiere – si configura, in realtà, come una sorta di interruzione, tanto che tale termine “inizia a decorrere nuovamente” dal momento in cui sopravviene l'evento qualificabile come
“esito negativo del giudizio”, nella concettualizzazione del quale deve
22 essere ricompreso anche l'esito del primo grado di giudizio, non perché pur sempre di giudizio si tratta, ma perché “la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti”.
Questo approccio ermeneutico si pone in sintonia anche con il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, secondo la quale “in nessun caso ... il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali
e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione”.
8. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, i primi tre motivi del ricorso devono essere accolti (da cui deriva
l'assorbimento delle altre tre, subordinate, censure), con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio al Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che, oltre a provvedere anche sulle spese del presente giudizio, nell'assumere la nuova decisione della causa si uniformerà al seguente principio di diritto: al fine della configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. 1992, consistente nella mancata comunicazione – nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione - da parte dell'obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell'invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento. Da ciò consegue che per poter applicare le sanzioni contemplate dal citato art.
126-bis, comma 2, c.d.s., dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi a cui si è fatto ricorso, con esito sfavorevole per il ricorrente, l'organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a carico dell'obbligato, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dalla stessa disposizione
23 normativa. Diversamente, ove l'esito dei citati rimedi sia favorevole al ricorrente (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dall'art. 126- bis, comma 2, c.d.s. a carico dell'obbligato in esso individuato
(proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196
c.d.s.)”.
Si tratta dunque di questione controversa sul quale si sono formati due distinti e contrapposti orientamenti (l'uno qui di fatto invocato dalla
Difesa appellante nell'atto di appello, l'altro invocato dall'Avvocatura dello
Stato nella propria comparsa di costituzione).
A prescindere da ciò risulta dirimente osservare che nel caso in esame, a monte della questione di diritto ora esposta, vi è un difetto di prova circa la deduzione contenuta in atto di appello in ordine l'asserita effettiva pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali avverso i provvedimenti presupposti (di contestazione della fattispecie di cui all'articolo 176 comma 21 del D. Lgs. n. 285/1992) al momento della notifica dell'avviso ex art. 126 bis comma 2 del D. Lgs. n. 285/1992 dalla quale decorre il termine di 60 giorni per la comunicazione (ad opera del proprietario del mezzo) dei dati personali e della patente del conducente.
Invero, parte appellante nel ricorso innanzi Controparte_1
al Giudice di Pace di Palmi ha dedotto che erano stati proposti ricorsi ex art. 203 del D. Lgs. n. 285/1992 innanzi al Prefetto di Lecco, senza tuttavia produrre né i verbali di contestazione della violazione ex art. 176 comma 21 D. Lgs. n. 285/1992 né i cennati ricorsi ex art. 203 del D. Lgs.
n. 285/1992 (si veda il relativo indice recato in calce al ricorso).
24 Nel ricorso presentato innanzi al Giudice di Pace di Palmi, la cui declaratoria di incompetenza territoriale ha dato corso alla riassunzione innanzi al Giudice di Pace di Torino che ha emesso la sentenza poi qui impugnata, la parte appellante ha invero scritto quanto segue:
Nonostante ciò non è stata prodotta alcuna prova dell'esistenza e dell'avvenuta effettiva presentazione dei ricorsi.
Non è stato prodotto alcune verbale presupposto, alcun ricorso al
Prefetto, alcun ricorso giurisdizionale avverso i verbali di contestazione della violazione ex art. 176 comma 21 D. Lgs. n. 285/1992.
Tali produzioni non si sono avute neanche in allegato al ricorso in riassunzione, che ha dato corso al giudizio di primo grado, né nel presente giudizio di appello.
Nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio la parte appellante ha poi ribadito quanto segue (muta solo il riferimento al
Prefetto, non più di Lecco, bensì di ): _2
“al momento della notifica degli impugnati verbali irrogativi della sanzione accessoria di cui all'art. 126 bis C.d.S. per omessa comunicazione dei dati dei conducenti dei veicoli contravvenzionati, risultavano ancora pendenti innanzi al Prefetto di , organo _2 amministrativo funzionalmente e territorialmente competente, tutti ricorsi amministrativi ex art. 203 C.d.S. proposti dalla società avverso i prodromici verbali di Controparte_1
25 contravvenzione al Codice della Strada ex art. 176 comma 21 del C.d.S. non essendosi ancora concluso l'iter procedimentale fissato dall'art. 203 C.d.S. per la definizione dei relativi ricorsi amministrativi”.
Va però ribadito che parte appellante, neanche nel presente giudizio, nulla ha provato al riguardo:
- poiché non è stato prodotto alcun verbale di contestazione ex art. 176 comma 21 del D. Lgs. n. 285/1992;
- poiché non è stato prodotto alcun ricorso ex art. 203 del D. Lgs. n.
285/1992 in merito alle predette violazioni;
- poiché non è stato prodotto alcun provvedimento di definizione del procedimento ex art. 203 del D. Lgs. n. 285/1992;
- poiché non è stato prodotto alcun ricorso ricorso giurisdizionale in ordine alle cennate violazioni presupposte ex art. 176 comma 21 del D.
Lgs. n. 285/1992.
Allo stato attuale il presupposto di fatto posto a base dell'appello
(ovverosia il mancato esaurimento dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali) (che parte appellante aveva l'onere di provare) risulta - dunque - del tutto indimostrato.
Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello ora delibato è quindi infondato e va perciò disatteso.
4.4. Sul quarto motivo di appello.
La parte appellante ha così illustrato il motivo di appello in parola:
“Per come rilevato al paragrafo precedente - circostanza peraltro, come detto, già debitamente rilevata dalla scrivente difesa sia nel ricorso prefettizio ex art. 203 C.d.S. che nel ricorso introduttivo del presente giudizio ma anch'essa totalmente ignorata dal Giudice di Pace di - in tutti verbali di contravvenzione ex art. 176 comma 21 del C.d.S., presupposti delle _2 corrispondenti violazioni dell'art. 1226 bis C.d.S. per omessa comunicazione dei dati dei conducenti, oggetto delle opposte ordinanze ingiunzione, la Polizia Stradale di , quale _2 organo accertatore delle rilevate contravvenzioni, alla sezione “decurtazione di punti dal titolo di guida” avvertiva espressamente la società odierna ricorrente, in ottemperanza a quanto sul punto fissato dalla citata Circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011 del
[...]
, che “L'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai CP_4 sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso” il
26 verbale oggetto di notifica sarebbe decorso “dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge”.
Gli stessi verbali di accertamento prodromici a quelli oggetto della odierna impugnazione offrivano, quindi, la prova documentale che la società appellante era stata esonerata dalla stessa Polizia Stradale di dall'obbligo di comunicare i dati del conducente _2 fino alla conclusione dei ricorsi amministrativi proposti avverso i verbali prodromici.
Tale circostanza avrebbe dovuto di per sé sola indurre il Giudice di prime cure a ritenere sussistente l'incolpevole affidamento della società appellante in ordine alle modalità e alle tempistiche della dovuta comunicazione dei dati relativi ai conducenti dei veicoli nel momento della infrazione, differito per espressa indicazione dell'organo accertatore sino alla conclusione dei ricorsi amministrativi proposti, con l'effetto che la condotta omissiva oggetto delle rilevate contestazioni avrebbe, già all'esito del giudizio di primo grado, dovuto essere ritenuta scusata, in quanto mancante dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo al destinatario della sanzione.
Da tanto consegue che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere decisivo l'accertamento sulla pendenza o meno del ricorso in opposizione avverso i verbali presupposti innanzi al Prefetto di Torino alla data di irrogazione delle consecutive sanzioni ex art. 126 bis
C.d.S., al fine di valutare la buona fede della società ricorrente”.
Il motivo è infondato, sia perché la parte appellante, come detto, non ha prodotto alcun verbale di contravvenzione ex art. 176 comma 21 del D. Lgs. n. D. Lgs. n. 285/1992, così omettendo di provare il presupposto fattuale dedotto, sia in forza delle considerazioni e delibazioni sopra svolte in punto di violazione dell'articolo 126 bis comma
2 del D. Lgs. n. 285/1992, le quali, a ben vedere, assorbono ed esauriscono ogni ulteriore profilo e questione.
4.5. Sul quinto motivo di appello.
La parte appellante si lamenta - da ultimo - della asserita contraddittorietà e insufficienza della motivazione ex art. 339 c.p.c. in riferimento alla violazione del combinato disposto di cui all'art. 8 della legge n. 689/81 e al comma 1 dell'articolo 198 del C.d.S. (v. pagg. da 18
a 20 dell'atto di appello).
In altri termini parte appellante si duole della mancata applicazione del c.d. cumulo giuridico.
27 Anche questo motivo è infondato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 comma 2 del c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo (v.
Cass., Sez. 2, sent. 20129/2022).
Nel caso in esame si è in presenza di condotte distinte (omessa comunicazione di dati riferiti a singole violazioni compiute in giorni e momenti temporali diversi) (si tratta di mancati pagamenti di pedaggi autostradali che evidentemente si sono verificati in giorni e frangenti temporali diversi), ciò che esclude di per sé la ricorrenza del necessario presupposto dell'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni.
5. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida,
l'appello qui proposto deve essere rigettato con conseguente conferma delle ordinanze ingiunzione opposte e dei presupposti verbali di contestazione.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
28 “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da
€ 5.200,01 a € 26.000,01) (valore di causa pari ad € 14.198,40), opportunamente modulati in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, così come dell'attività processuale concretamente svolta, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase decisionale → € 1.200,00
- per un totale di € 3.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla parte appellante
[...]
Controparte_1
2) Condanna la parte appellante alla Controparte_1
rifusione, in favore della parte appellata
[...]
, delle spese di lite che liquida Controparte_4
in € 3.200,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15% come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1- quater dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte
29 della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza pronunciata nelle forme di cui agli articoli 436 bis e 437 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 23 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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