Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01156/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Loriano Maccari, Enrico Maccari, Giuseppe Nicosia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti del Prefetto della Provincia di Grosseto Area I Prot. n°-OMISSIS-del -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, conseguente, ancorché ignoto, se lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A seguito di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 703 e 635 c.p. per aver esploso, in data -OMISSIS- “alcuni colpi di fucile ad aria compressa., (danneggiando) l’antenna delle trasmissioni in remoto di una telecamera di un vicino di casa con il quale intercorrono annose questioni di vicinato” (procedimento poi definito dal decreto di archiviazione per intervenuta oblazione -OMISSIS- del G.I.P. di Grosseto), il Prefetto di Grosseto, con decreto -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, faceva divieto al ricorrente, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, richiamando il comportamento fattuale posto a base della vicenda penale (ritenuto sintomatico di un possibile abuso delle armi), la situazione di conflittualità esistente con un vicino (che ha originato due procedimenti penali ed uno civile) e tre segnalazioni della Polizia locale di Monza e della Stazione Carabinieri di Pitigliano relative ai reati di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, lesioni personali colpose e danneggiamento (risalenti agli anni 2006, 2018 e 2022).
Il provvedimento di divieto era notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, unitamente al decreto -OMISSIS- del Questore di Como che disponeva la revoca della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo in possesso del ricorrente (da ultimo, rinnovata fino al -OMISSIS-).
Il solo divieto di detenere armi era impugnato dal ricorrente che articolava censure di: 1) errata, falsa e contraddittoria rappresentazione dei fatti che hanno originato il provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti del Prefetto della Provincia di Grosseto Area I Prot. n°-OMISSIS-del -OMISSIS-, eccesso di potere per errato presupposto e carenza di motivazione; 2) errata e falsa applicazione della norma di cui all’art. 39 del T.U. R.D. n°773/1931, violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97 e 27 Cost. e del principio di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione pubblica, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e dei presupposti, violazione degli artt. 1, 3, 7, 10 e segg. della l. n° 241/1990; con il ricorso era altresì richiesta la “declaratoria della fondatezza della pretesa (del ricorrente) al conseguimento dell’autorizzazione alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti”.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente controdeducendo sul merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2025, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
A questo proposito, deve essere preliminarmente richiamato il tradizionale indirizzo giurisprudenziale che ha rilevato come, “a fronte dell'assenza di un obbligo per l'Amministrazione, in generale, di provvedere in ordine alle istanze di riesame del privato, tale obbligo invece si rinviene nei casi in cui un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente. Si tratta propriamente del caso del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. Detta previsione normativa, infatti, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto. Tuttavia, deve ritenersi che il provvedimento inibitorio adottato non possa avere una efficacia sine die , non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso. Ne discende che l'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo deve condurre ad affermare che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 27 febbraio 2024, n. 717; sez. IV, 19 luglio 2023, n. 2250; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 15 maggio 2023, n. 1603).
Per quello che riguarda le valutazioni da porre in essere ai fini dell’eventuale revoca del divieto di detenere armi, deve poi trovare applicazione la pacifica giurisprudenza che, con riferimento al divieto di detenere armi, ha poi più volte rilevato come il “porto d'armi non costituisc(a) oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività; il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici” (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565; 9 febbraio 2024, n. 1335; 5 febbraio 2024, n. 1141; T.A.R. Sardegna, sez. I, 2 dicembre 2023, n. 901; T.A.R. Toscana, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 1297).
In termini più decisamente sistematici, occorre pertanto concludere che “il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l'interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della p.a., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza” (Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604).
Sotto il profilo applicativo, il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi importa poi la legittimità del ricorso a valutazioni prognostiche in cui “il pericolo di abuso delle armi viene valutato attraverso un ragionamento induttivo e probabilistico, che non esige un grado di certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come nella valutazione della responsabilità penale, ma richiede una previsione supportata da un grado attendibile di probabilità in modo da far ritenere "più probabile che non" l'eventualità di abuso delle armi” ( Cons. Stato sez. III, 13 gennaio 2025, n. 194; 31 maggio 2024, n. 4914; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 marzo 2024, n. 641).
Nel caso di specie, le valutazioni compiute dalla Prefettura di Grosseto costituiscono appunto espressione di quella valutazione puramente probabilistica (e cautelativa) richiesta dalla giurisprudenza e non presentano certamente quegli aspetti di evidente illogicità o di travisamento dei fatti che potrebbero legittimarne l’annullamento giurisdizionale.
In particolare, assolutamente rilevanti e decisivi, nella prospettiva dell’emanazione del divieto di detenere armi nei confronti del ricorrente, risultano i fatti posti a base della vicenda penale (che indubbiamente evidenziano una situazione di conflittualità con il vicino e comportamenti aggressivi del ricorrente incompatibili con la sicura detenzione delle armi) ed il fatto stesso che detti comportamenti non possano essere ritenuti meramente episodici (come nella prospettazione minimizzante del ricorrente), essendo stati preceduti da precedenti episodi nel 2006, 2018 e 2020.
Manifestamente irrilevante è poi il fatto che i procedimenti penali siano stati definiti con oblazione (avendo la Prefettura di Grosseto operato un riferimento ai comportamenti posti a base delle vicende penali e non l’esito dei relativi procedimenti) o il fatto che, in sede procedimentale, la Stazione Carabinieri di Pitigliano non abbia ritenuto di fornire ulteriori precisazioni o riscontri in ordine ai comportamenti posti in essere dal ricorrente già precedentemente ed esaurientemente segnalati.
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese di giudizio dell’Amministrazione resistente devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate, in mancanza di nota spese, nella somma di € 3.000,00 (tremila/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, come da motivazione.
Condanna il ricorrente alla corresponsione all’Amministrazione resistente della somma di € 3.000,00 (tremila/00), a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.