Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5219/2016 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 31.1.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 5219/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Foggia al viale Giuseppe C.F._2 di Vittorio n. 86, presso lo studio dell'avv. Alessia Maccione, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE -
E
, c.f. elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Foggia alla via Grecia n. 38, presso lo studio dell'avv.
Giandonato La Salandra, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
- PARTE APPELLATA CONTUMACE–
Avverso: la sentenza del Giudice di Pace di Foggia n. 1787/2015,
- Seconda Sezione civile -
depositata in data 23.12.2015, non notificata
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e hanno interposto appello avverso la sentenza indicata Controparte_1 in epigrafe, chiedendone la riforma e, per l'effetto, la condanna della appellata al risarcimento dei danni, stimati nella somma di € 10.000,00, o nella misura minore o maggiore ritenuta equa.
ancorché ritualmente convenuto, non si è mai Controparte_2 costituito e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Gli odierni appellanti hanno agito in primo grado, lamentando di esser rimasti senz'acqua nelle loro abitazioni dal 28 maggio al 10 giugno 2014, nonché anche negli anni precedenti, per alcuni giorni e, pertanto, hanno chiesto la condanna di al risarcimento del danno Controparte_2 per lesione del loro diritto costituzionale ex art. 2059 cod. civ.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, considerando i testi escussi inattendibili siccome conviventi con gli attori e ritenendo che non fosse configurabile la lesione di alcun diritto di rango costituzionale, avendo comunque potuto gli attori godere dell'acqua (con l'ausilio di amici, parenti, autobotti, ecc.) ed essendosi le conseguenze sostanziate solo in una diversa fruizione del bene acqua.
Con un unico motivo gli appellanti hanno censurato la violazione dell'art. 2059 cod. civ., per avere il giudice di primo grado negato la lesione di un bene costituzionalmente garantito, nonché la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., per avere il giudice di primo grado erroneamente considerato i testi inattendibili, nonostante le loro deposizioni coerenti e non
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- Seconda Sezione civile -
contraddittorie.
L'appello va rigettato per l'unica ragione assorbente secondo cui rimanere senza acqua per dodici giorni, o anche per più giorni, non integra la lesione di nessun bene costituzionalmente garantito, ma causa solo un disagio ed un fastidio che ben può essere risolto mediante organizzazione di mezzi e persone.
La stessa Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, con le sent. n. 26972
e 26973 del 2008, ha affermato che la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n. 16265/2002).
Gli appellanti, nel caso in esame, non hanno allegato nessun effettivo e serio pregiudizio dagli stessi subiti per la mancanza d'acqua, potendosi quindi presumere che gli stessi siano incorsi in un mero disagio e fastidio per non aver potuto usufruire della comodità moderna dell'acqua nelle abitazioni, senza lesione di nessun diritto costituzionalmente garantito, quale la salute, la libertà personale, l'autodeterminazione, il diritto al lavoro, o altri.
Ne deriva il rigetto dell'appello.
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- Seconda Sezione civile -
Nella per le spese in favore dell'appellata contumace.
Si dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R. 30.5.02 n. 115
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla per le spese;
c) si dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R.
30.5.02 n. 115.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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