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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/10/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione civile
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa DE ON, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2767/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Pa) il 17 maggio 1941, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Di Giorgio ed elettivamente domiciliato presso il studio sito in Chiusa Sclafani, Piazza Castello,
n.4, giusta procura in atti ( ; Email_1 parte attrice
CONTRO
1) nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
); 2) 3) C.F._2 Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...], ivi residente Parte_2 nella via Salita Manzoni n.2 (c.f. ); 4) FU C.F._3 CP_3
, di dati anagrafici, residenza, domicilio e dimora sconosciuti, 5) Parte_2
nata a [...] il [...], ivi residente CP_4 nella via Franco n. 5 (c.f. ) 6) nata a [...] C.F._4 CP_5
MA LV il 24/01/1949; 7) nata a [...] Parte_3
MA LV;
8) nata a [...] Parte_4
LV il 19/10/1949 ); 9) , CodiceFiscale_5 CP_6 nato a [...] il [...] ); CodiceFiscale_6
10) nata a [...]; 11) PARISI Controparte_7
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
nato a [...] il [...] CP_3
); 12) nata a [...] CodiceFiscale_7 Parte_5
LV; 13) , nato a [...] il Parte_6
08/08/1957 ); 14) CodiceFiscale_8 C.F._9 CP_8
nato a [...] il [...]
[...]
); 15) nata a [...] CodiceFiscale_10 Parte_7
LV; 16) , nato a [...] Parte_8 il 19/04/1945 ; 17) nato a [...] CodiceFiscale_11 CP_9
MA LV il 03/08/1963 e ivi residente nella via Cavour n. 37
); 18) nata a [...] CodiceFiscale_12 Controparte_10
MA LV SAN MA LV il 16/01/1965 (c.f.
e ivi residente nella via Cavour n.37; 19) C.F._13 CP_11
nata a [...] il [...] (c.f. )* (1)
[...] C.F._14
Proprieta' per 1/6 in regime di comunione dei beni con , Controparte_12
20) nato a [...] il Controparte_12
01/09/1956 (c.f. ); 21) FU C.F._15 CP_13
, di dati anagrafici, residenza, domicilio e dimora sconosciuti, 22) Per_1
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_9 [...]
nella Salita Manzoni n. 5; 23) fu CP_2 Controparte_14
di dati anagrafici, residenza, domicilio e dimora sconosciuti, 24) CP_2 [...]
, di dati anagrafici, residenza, domicilio e dimora Controparte_15 sconosciuti, 25) fu , di dati anagrafici, residenza, Parte_1 CP_6 domicilio e dimora sconosciuti, 26) nata a [...] Controparte_16
MA LV il 28/01/1913 (c.f. ); 27) C.F._16
nata a [...] il Parte_10
31/08/1905 (c.f. ); 28) nata C.F._17 Parte_11
a SAN MA LV il 20/11/1911 ); 29) CodiceFiscale_18
nato a [...] il Parte_12
25/10/1918 (c.f. ); 30) nata a C.F._19 Parte_13
SAN MA LV il 11/05/1922 ); 31) CodiceFiscale_20
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
nata a [...] il Parte_14
20/12/1924; 32) nato a [...] CodiceFiscale_21 Parte_15
MA LV il 24/07/1916 (c.f. ); 33) C.F._22
nata a [...] il [...]; Parte_16
34) nata il [...]; 35) , nata a Parte_17 CP_14 il 17.05.1941 ) 36) Controparte_2 CodiceFiscale_23 [...]
, nato a [...] [...] (c.f. Pt_18 Controparte_2
); 37) nato a [...] C.F._24 CP_17 Controparte_2
21.11.1946 ); 38) FU CodiceFiscale_25 CP_3
, di dati anagrafici, residenza, domicilio e dimora sconosciuti, 39) Pt_1
nato a [...] il [...] (c.f. CP_18
); 40) nato a [...] C.F._26 Parte_19
LV il 16/01/1912 (c.f. ); 41) C.F._27 [...]
FU NATO A SAN MA, di dati anagrafici, residenza, Pt_19 Pt_19 domicilio e dimora sconosciuti, 42) , nata Parte_20 Parte_21
a SAN MA LV il 27/09/1890; 43) , nata a Parte_22
SAN FRATELLO il 09/11/1952, residente a nella Salita Controparte_2
Rosmini n.7 ); 44) nata a [...] il CodiceFiscale_28 Parte_23
27/04/1989, residente a [...]n.7 (c.f. Controparte_2
); 45) nata a [...] il [...] C.F._29 CP_4 residente a [...]n.7 (c.f. ); Controparte_2 C.F._30
46) FU , di dati anagrafici, residenza, CP_19 Per_1 domicilio e dimora sconosciuti;
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
***
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
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- lascia le spese a carico di parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 29 ottobre 2020, ha Parte_1 adito il Tribunale di Termini Imerese e, premettendo di aver posseduto per oltre venti anni i terreni meglio indicati in ricorso, ha concluso chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà degli stessi per usucapione.
In seguito alla fissazione della data d'udienza, parte ricorrente ha effettuato la notifica ai convenuti tramite pubblici proclami, con la pubblicazione per estratto nella GURI in data 7 luglio 2022.
Con provvedimento del 6 ottobre 2022 è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.
Con ordinanza del 26 gennaio 2023, il giudice, rilevando la necessità di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, e dunque l'attuale proprietà dei beni in capo ai soggetti indicati come convenuti, ha invitato parte attrice a produrre: 1.
l'estratto del catasto e delle mappe censuarie nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni (a favore e contro) relative agli immobili oggetto del giudizio, idonei a coprire il ventennio antecedente alla proposizione della domanda di usucapione relativi agli attuali proprietari ovvero, certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari con riferimento al citato ventennio;
2. certificato storico di famiglia dei proprietari, in caso di morte di uno di essi.
In data 6 aprile 2023 l'attore ha provveduto a depositare le ispezioni ipotecarie degli immobili indicati in ricorso disattendendo tuttavia il deposito dell'ulteriore documentazione;
hanno fatto seguito alcune udienze di rinvio, anche ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Sostituito il giudice per ragioni di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Occorre rilevare che la domanda di usucapione deve essere rivolta nei confronti del proprietario o del possessore del bene oggetto di causa ed è onere dell'attore fornire la predetta prova in giudizio.
Ne consegue che l'attore che agisca per la dichiarazione di acquisto della proprietà di bene immobile per usucapione deve convenire in giudizio una persona
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specifica e, pertanto, deve provare di avere fatto tutto il possibile secondo ordinari criteri di diligenza (anche in base al principio della vicinanza della prova) per individuare compiutamente il convenuto, il soggetto nei confronti del quale deve essere svolta la domanda.
Nel caso di specie, nonostante parte attrice sia stata sollecitata in udienza e siano stati all'uopo concessi numerosi rinvii, non risulta fornita in giudizio prova della titolarità del diritto di proprietà in capo ai soggetti evocati in giudizio;
al di là delle genericità dei dati identificativi dei convenuti - alcuni indicati solo con nome, cognome e paternità - non risulta prodotta idonea documentazione dalla quale poter verificare che i soggetti evocati in giudizio figurano come attuali e effettivi intestatari.
Proprio in ragione del rigore formale prescritto per i diritti reali, le visure catastali non hanno alcun valore probatorio al fine di determinare la titolarità dei beni immobili, essendo le risultanze catastali preordinate a fini essenzialmente fiscali.
L'ispezione ipotecaria prodotta, inoltre, non consente di ricostruire la storia giuridica di tutti gli immobili oggetto di domanda (trascrizioni e iscrizioni) e verificare la sussistenza del diritto dominicale in capo a tutti i litisconsorti necessari, con la conseguenza che difetta la prova del diritto di proprietà formale per l'intero in capo agli odierni chiamati in causa. Da tale deposito si evince, peraltro, la trascrizione di atti per causa di morte, rendendo evidente, dunque, che alcuni proprietari sono deceduti ma non vi è alcuna indicazione degli eredi eventualmente legittimati a resistere in giudizio.
In un tale contesto, soltanto la completa documentazione ipocatastale sarebbe stata in grado di eliminare ogni margine di dubbio circa l'integrità del contraddittorio instaurato e l'assenza di altri soggetti interessati dalla domanda, al fine di evitare una sentenza inutiliter data perché pronunciata in assenza di contraddittorio con gli effettivi o altri titolari di proprietà o diritti reali sui beni oggetto di usucapione.
La documentazione in atti non consente quindi di ritenere provata la titolarità del bene in capo ai convenuti, restando non provata la loro legittimazione passiva rispetto alla domanda di usucapione.
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Pertanto, la domanda non merita accoglimento.
*
Tenuto conto della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, le spese vanno lasciate a carico dell'attore.
Termini Imerese, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE
DE ON
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