Articolo 199 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 198Articolo 200
Versione
1 gennaio 1993
>
Versione
19 dicembre 1996
Art. 199.
(Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore)
1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonche' le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all'appendice II al presente titolo.
2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione.
3. Il limite massimo di velocita' prescritta viene verificato con prova da effettuarsi secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di unificazione.
4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate ((o integrate)) dal Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996