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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 4655/2024 promossa da:
ed rappresentati e difesi dall' Avv. Stefano Parte_1 Parte_2
Marzatico
-attore contro
, rappresentato e difeso dagli Avv. Annalisa Falco e Gianluigi Falco CP_1
- resistente nonché
CP_2
-resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente va dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
In via pregiudiziale, si osserva che sulla richiesta di estinzione del giudizio deve pronunciarsi con sentenza, essendo il relativo provvedimento emesso da questo giudice quale organo giudicante monocratico ed avendo natura sostanziale di sentenza
(Cass.Civ., Sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Si dà atto, sul punto, che con istanza depositata telematicamente in data 13 marzo pagina 1 di 2 2025, il difensore di parte ricorrente provvedeva a depositare rinuncia agli atti del giudizio.
Pertanto, va dato atto della rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., sussistendone i presupposti di legge (la procura alle liti è stata conferita anche con facoltà di rinunciare agli atti del giudizio, l' unica parte costituita non risulta avere un interesse alla prosecuzione del giudizio, secondo quanto dispone l' art. 306, 1° co.
c.p.c.).
Quanto alle spese di lite, stante la rinuncia dell' unica parte costituita (v. note di trattazione del 28.3.2025), ne va disposta la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Nola, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 4655/2024 promossa da:
ed rappresentati e difesi dall' Avv. Stefano Parte_1 Parte_2
Marzatico
-attore contro
, rappresentato e difeso dagli Avv. Annalisa Falco e Gianluigi Falco CP_1
- resistente nonché
CP_2
-resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente va dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
In via pregiudiziale, si osserva che sulla richiesta di estinzione del giudizio deve pronunciarsi con sentenza, essendo il relativo provvedimento emesso da questo giudice quale organo giudicante monocratico ed avendo natura sostanziale di sentenza
(Cass.Civ., Sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Si dà atto, sul punto, che con istanza depositata telematicamente in data 13 marzo pagina 1 di 2 2025, il difensore di parte ricorrente provvedeva a depositare rinuncia agli atti del giudizio.
Pertanto, va dato atto della rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., sussistendone i presupposti di legge (la procura alle liti è stata conferita anche con facoltà di rinunciare agli atti del giudizio, l' unica parte costituita non risulta avere un interesse alla prosecuzione del giudizio, secondo quanto dispone l' art. 306, 1° co.
c.p.c.).
Quanto alle spese di lite, stante la rinuncia dell' unica parte costituita (v. note di trattazione del 28.3.2025), ne va disposta la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Nola, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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