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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 581/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 581/2023 R.G. promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(c.f./p. iva: ) con sede in Montecastrilli (TR), Voc. Torre di Picchio n. 117, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Picciolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Petroni n. 40, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: Controparte_1
), con sede in Todi (PG), Zona Industriale Loc. Badoglie Pian di Porta n. P.IVA_2
148/T, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Antonini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Barbarasa n. 23, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado;
pagina 1 di 9 =Appellata=
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Pt_1 Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 237/2022 –
[...]
R.g. n. 464/2022 emesso dal Tribunale di Terni su istanza di Controparte_1
con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'istante, della
[...]
somma di €.87.347,27, per la fornitura di prodotti alimentari, oltre interessi come da domanda, spese e competenze della procedura monitoria
A fondamento dell'opposizione l'esponente eccepiva l'insussistenza parziale del credito,
non conforme all'effettivo dovuto dalla società opponente, e l'insussistenza degli interessi commerciali di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002.
In conformità delle deduzioni svolte la cooperativa attrice chiedeva: - l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
-
l'accertamento del corretto rapporto dare-avere tra le parti, con applicazione della compensazione legale, ex art. 1243 c.c..
Con comparsa del 11.05.2022 si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando integralmente l'opposizione, in quanto infondata sia in fatto sia in
[...]
diritto, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto ed autorizzato il deposito delle pagina 2 di 9 memorie 183, comma 6, c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 603/2023, pubblicata il 08.09.2023 rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 603/2023 ha interposto appello
[...]
, per i seguenti motivi: Parte_3
1) “Violazione e fallace applicazione degli artt. 1241, 1252, 1175, 1193 c.c., nonché
dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002, in relazione agli art. 132, 113, 116 e 653 c.p.c.. Omessa e/o
insufficienza e comunque contraddittorietà della motivazione.
Parte appellante lamenta che il Tribunale di Terni, tralasciando di considerare l'accordo compensativo tra le parti, abbia ritenuto di certa applicazione la norma di cui all'art. 5
D.Lgs 231/2002, così confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Sostiene che, in virtù dell'accordo compensativo tra le parti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare una voce economica unica, pari ad €.87.347,27, rappresentativa del totale del debito residuo ancora a carico della società appellante, quindi confermare solo parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, escludendo la partita relativa agli interessi che - a suo dire – vanno conteggiati sul totale della somma pretesa (id est €.87.347,27)
dalla data della domanda monitoria, e non da quella di scadenza delle fatture originariamente emesse dalla creditrice, in misura pari al saggio legale e non di mora, ai sensi dell'art. 5 D.lgs 231/2002.
2) “Violazione ed erronea applicazione dell'art. 91 e dell'art. 92 c.p.c. Mancato
pagamento dell'assegno di € 20.804,12 per cause avulse alla volontà della appellante.
Omessa e/o insufficienza della motivazione sul punto”.
La sentenza impugnata risulta errata anche in punto di liquidazione delle spese di lite,
determinata dal giudice di prime cure in € 11.268,00 oltre oneri di legge.
pagina 3 di 9 Parte appellante sostiene che il primo giudice non ha considerato che l'assegno di
€.20.804,12, rilasciato dall'appellante in favore dell'appellata a saldo della fattura n.
2238/2021, è andato impagato non per insolvenza della emittente, bensì per errori commessi dalla beneficiaria in sede di girata del titolo, e di ciò si sarebbe dovuto tener conto così da sgravare l'appellante degli oneri delle spese di lite.
3) “Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza
gravata ex art. 283 c.p.c.”
L'appellante chiede, inoltre, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la fondatezza dei motivi di impugnazione e il grave pregiudizio che la società potrebbe subire dalla sua esecuzione.
Sulla base dei proposti motivi di impugnazione Parte_3
ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, accertarsi l'erroneo
[...]
calcolo degli interessi da applicare sulle somme a debito della medesima;
- accertarsi i presupposti per la compensazione integrale e/o parziale delle spese di lite del precedente grado di giudizio;
- riformare la sentenza di prime cure stabilendo che sulla somma a credito della società appellata debbano applicarsi gli interessi legali, in luogo di quelli di cui al D.Lgs 231/2002, dalla data della domanda.
Con comparsa di risposta del 15.2.2024 si è costituito il Controparte_1
contestando integralmente l'appello avversario ed eccependone
[...]
preliminarmente l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c.; in ogni caso l'appellata ha chiesto che fosse il gravame venisse respinto nel merito, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite e rimettendo altresì alla valutazione della Corte di condannare l'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 21.2.2024 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione pagina 4 di 9 della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, quindi il Consigliere istruttore, in assenza di attività istruttoria ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 15.01.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Per ragioni di priorità logica vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità
dell'appello sollevate dal ai sensi degli artt. Controparte_1
342 e 348 bis c.p.c., con la costituzione in giudizio.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c., giacché i motivi dedotti consentono di enucleare le ragioni di censura mosse alla sentenza impugnata e contengono una compiuta contestazione della sentenza e l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-
bis c.p.c, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, richiedendo le questioni dedotte attività valutativa ed interpretativa su cui è possibile controvertere.
L'appello è, dunque, ammissibile.
****
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante si duole della decisione del giudice di prime cure che, nel confermare il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, riconoscendo l'esistenza e la misura del credito azionato in via monitoria dall'odierna parte appellata,
ha pure confermato la debenza degli interessi moratori domandati dal
[...]
a far data dalla scadenza delle singole fatture azionate, fino Controparte_1
pagina 5 di 9 al saldo effettivo.
Sostiene per contro l'appellante che, a fronte dell'accordo compensativo raggiunto, le parti avrebbero inteso estinguere le reciproche partite coinvolte dalla compensazione,
individuando e riconoscendo una voce unica di debito ancora a carico della società
appellante pari a €.87.347,27.
Ciò posto la somma in questione dovrebbe considerarsi produttiva di interessi dalla data della domanda monitoria e non da quella di scadenza delle fatture originariamente emesse dalla creditrice, in misura pari al tasso legale e non di mora, ai sensi dell'art. 5
D.Lgs. 231/2002.
Ritiene questa Corte che il motivo di appello non sia fondato.
Al proposito occorre innanzitutto rilevare che parte appellante ha espressamente riconosciuto di essere debitrice dell'appellata della complessiva somma di €.87.347,27
di cui alla sorte del decreto ingiuntivo opposto (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
Ciò premesso, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che detto importo non costituisce - come vorrebbe l'appellante – una (nuova) voce unitaria di debito, frutto dell'accordo ricognitivo tra le parti, accordo di cui, per il vero, non vi è traccia alcuna,
bensì, è il risultato aritmetico dell'operata compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c.,
delle rispettive poste, attive e passive, tra le parti.
Né supporta la tesi dell'appellante il documento datato 31.12.2021 proveniente dal
- prodotto dall'odierna appellata sin dalla fase Controparte_1
monitoria (cfr. Doc. 4 fascicolo monitorio) e riprodotto dall'odierno appellante con l'opposizione (cfr. Doc. 3 in fascicolo di primo grado di parte appellante) - che, a ben vedere, non è nemmeno sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa . Pt_3
Detto documento costituisce unicamente il riepilogo aggiornato alla data del 31.12.2021
delle fatture rispettivamente emesse dalle parti, con l'indicazione del saldo risultante a pagina 6 di 9 credito dell'odierna parte appellata.
Alla luce di ciò, a fronte della pluralità delle rispettive poste debitorie tra le parti, operata la compensazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1243 e 1249 c.c., le somme risultanti a credito portate dalle fatture residue, restano produttive di interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002.
In buona sostanza il “patto” contenuto nella citata scrittura non costituisce una transazione, ma rappresenta un semplice riepilogo (peraltro non contestato negli importi)
del rapporto dare-avere intercorrente tra le parti, al quale non è possibile attribuire natura novativa o transattiva.
Del tutto correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha confermato il decreto ingiuntivo opposto anche in punto di interessi moratori, legittimamente richiesti in sede monitoria dalla società istante.
In motivo è dunque infondato e pertanto viene respinto.
****
Con il secondo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, sulla cui determinazione (€.11.268,00) - a suo dire - avrebbe pesato l'errata valutazione da parte del primo giudice della vicenda dell'assegno emesso da in favore del in pagamento della Parte_3 Controparte_1
fattura n. 2238/2021, risultato impagato - a dire dell'appellante - non per mancanza di provvista, bensì per errore commesso dalla beneficiaria in sede di girata del titolo stesso.
In ragione di ciò, sostiene l'appellante che la sentenza debba essere riformata così da sgravare l'appellante degli oneri e delle spese di lite.
Il motivo di appello non coglie nel segno.
Osserva la Corte che la condanna dell'odierna parte appellante alle spese di lite del primo grado di giudizio è stata correttamente disposta dal Tribunale in ragione del pagina 7 di 9 principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) su cui per nulla ha inciso la dedotta questione dell'assegno che, comunque, la stessa parte appellante riconosce impagato
(cfr. pag 3 e pag. 7 dell'atto di appello).
Quanto alla liquidazione delle spese essa è stata correttamente operata dal primo giudice in base ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022) in ragione del relativo scaglione di riferimento, sicché non risulta censurabile sotto alcun profilo, fermo restando che il giudice di prime cure ha persino ridotto il compenso riferito alla fase istruttoria (€.2.835,00 anziché € 5.670,00).
Il motivo anche in questo caso è dunque infondato e viene respinto.
*****
Le questioni sin qui definite esauriscono la controversia, rimanendo assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e di resistenza.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di Parte_3
contrariis reiectis, così provvede: Controparte_2
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 603/2023
emessa dal Tribunale di Terni il 08.09.2023);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata costituita che liquida in €.7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di pagina 8 di 9 legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 581/2023 R.G. promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(c.f./p. iva: ) con sede in Montecastrilli (TR), Voc. Torre di Picchio n. 117, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Picciolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Petroni n. 40, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: Controparte_1
), con sede in Todi (PG), Zona Industriale Loc. Badoglie Pian di Porta n. P.IVA_2
148/T, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Antonini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Barbarasa n. 23, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado;
pagina 1 di 9 =Appellata=
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Pt_1 Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 237/2022 –
[...]
R.g. n. 464/2022 emesso dal Tribunale di Terni su istanza di Controparte_1
con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'istante, della
[...]
somma di €.87.347,27, per la fornitura di prodotti alimentari, oltre interessi come da domanda, spese e competenze della procedura monitoria
A fondamento dell'opposizione l'esponente eccepiva l'insussistenza parziale del credito,
non conforme all'effettivo dovuto dalla società opponente, e l'insussistenza degli interessi commerciali di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002.
In conformità delle deduzioni svolte la cooperativa attrice chiedeva: - l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
-
l'accertamento del corretto rapporto dare-avere tra le parti, con applicazione della compensazione legale, ex art. 1243 c.c..
Con comparsa del 11.05.2022 si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando integralmente l'opposizione, in quanto infondata sia in fatto sia in
[...]
diritto, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto ed autorizzato il deposito delle pagina 2 di 9 memorie 183, comma 6, c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 603/2023, pubblicata il 08.09.2023 rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 603/2023 ha interposto appello
[...]
, per i seguenti motivi: Parte_3
1) “Violazione e fallace applicazione degli artt. 1241, 1252, 1175, 1193 c.c., nonché
dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002, in relazione agli art. 132, 113, 116 e 653 c.p.c.. Omessa e/o
insufficienza e comunque contraddittorietà della motivazione.
Parte appellante lamenta che il Tribunale di Terni, tralasciando di considerare l'accordo compensativo tra le parti, abbia ritenuto di certa applicazione la norma di cui all'art. 5
D.Lgs 231/2002, così confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Sostiene che, in virtù dell'accordo compensativo tra le parti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare una voce economica unica, pari ad €.87.347,27, rappresentativa del totale del debito residuo ancora a carico della società appellante, quindi confermare solo parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, escludendo la partita relativa agli interessi che - a suo dire – vanno conteggiati sul totale della somma pretesa (id est €.87.347,27)
dalla data della domanda monitoria, e non da quella di scadenza delle fatture originariamente emesse dalla creditrice, in misura pari al saggio legale e non di mora, ai sensi dell'art. 5 D.lgs 231/2002.
2) “Violazione ed erronea applicazione dell'art. 91 e dell'art. 92 c.p.c. Mancato
pagamento dell'assegno di € 20.804,12 per cause avulse alla volontà della appellante.
Omessa e/o insufficienza della motivazione sul punto”.
La sentenza impugnata risulta errata anche in punto di liquidazione delle spese di lite,
determinata dal giudice di prime cure in € 11.268,00 oltre oneri di legge.
pagina 3 di 9 Parte appellante sostiene che il primo giudice non ha considerato che l'assegno di
€.20.804,12, rilasciato dall'appellante in favore dell'appellata a saldo della fattura n.
2238/2021, è andato impagato non per insolvenza della emittente, bensì per errori commessi dalla beneficiaria in sede di girata del titolo, e di ciò si sarebbe dovuto tener conto così da sgravare l'appellante degli oneri delle spese di lite.
3) “Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza
gravata ex art. 283 c.p.c.”
L'appellante chiede, inoltre, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la fondatezza dei motivi di impugnazione e il grave pregiudizio che la società potrebbe subire dalla sua esecuzione.
Sulla base dei proposti motivi di impugnazione Parte_3
ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, accertarsi l'erroneo
[...]
calcolo degli interessi da applicare sulle somme a debito della medesima;
- accertarsi i presupposti per la compensazione integrale e/o parziale delle spese di lite del precedente grado di giudizio;
- riformare la sentenza di prime cure stabilendo che sulla somma a credito della società appellata debbano applicarsi gli interessi legali, in luogo di quelli di cui al D.Lgs 231/2002, dalla data della domanda.
Con comparsa di risposta del 15.2.2024 si è costituito il Controparte_1
contestando integralmente l'appello avversario ed eccependone
[...]
preliminarmente l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c.; in ogni caso l'appellata ha chiesto che fosse il gravame venisse respinto nel merito, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite e rimettendo altresì alla valutazione della Corte di condannare l'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 21.2.2024 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione pagina 4 di 9 della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, quindi il Consigliere istruttore, in assenza di attività istruttoria ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 15.01.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
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Per ragioni di priorità logica vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità
dell'appello sollevate dal ai sensi degli artt. Controparte_1
342 e 348 bis c.p.c., con la costituzione in giudizio.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c., giacché i motivi dedotti consentono di enucleare le ragioni di censura mosse alla sentenza impugnata e contengono una compiuta contestazione della sentenza e l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-
bis c.p.c, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, richiedendo le questioni dedotte attività valutativa ed interpretativa su cui è possibile controvertere.
L'appello è, dunque, ammissibile.
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Con il primo motivo di impugnazione l'appellante si duole della decisione del giudice di prime cure che, nel confermare il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, riconoscendo l'esistenza e la misura del credito azionato in via monitoria dall'odierna parte appellata,
ha pure confermato la debenza degli interessi moratori domandati dal
[...]
a far data dalla scadenza delle singole fatture azionate, fino Controparte_1
pagina 5 di 9 al saldo effettivo.
Sostiene per contro l'appellante che, a fronte dell'accordo compensativo raggiunto, le parti avrebbero inteso estinguere le reciproche partite coinvolte dalla compensazione,
individuando e riconoscendo una voce unica di debito ancora a carico della società
appellante pari a €.87.347,27.
Ciò posto la somma in questione dovrebbe considerarsi produttiva di interessi dalla data della domanda monitoria e non da quella di scadenza delle fatture originariamente emesse dalla creditrice, in misura pari al tasso legale e non di mora, ai sensi dell'art. 5
D.Lgs. 231/2002.
Ritiene questa Corte che il motivo di appello non sia fondato.
Al proposito occorre innanzitutto rilevare che parte appellante ha espressamente riconosciuto di essere debitrice dell'appellata della complessiva somma di €.87.347,27
di cui alla sorte del decreto ingiuntivo opposto (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
Ciò premesso, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che detto importo non costituisce - come vorrebbe l'appellante – una (nuova) voce unitaria di debito, frutto dell'accordo ricognitivo tra le parti, accordo di cui, per il vero, non vi è traccia alcuna,
bensì, è il risultato aritmetico dell'operata compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c.,
delle rispettive poste, attive e passive, tra le parti.
Né supporta la tesi dell'appellante il documento datato 31.12.2021 proveniente dal
- prodotto dall'odierna appellata sin dalla fase Controparte_1
monitoria (cfr. Doc. 4 fascicolo monitorio) e riprodotto dall'odierno appellante con l'opposizione (cfr. Doc. 3 in fascicolo di primo grado di parte appellante) - che, a ben vedere, non è nemmeno sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa . Pt_3
Detto documento costituisce unicamente il riepilogo aggiornato alla data del 31.12.2021
delle fatture rispettivamente emesse dalle parti, con l'indicazione del saldo risultante a pagina 6 di 9 credito dell'odierna parte appellata.
Alla luce di ciò, a fronte della pluralità delle rispettive poste debitorie tra le parti, operata la compensazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1243 e 1249 c.c., le somme risultanti a credito portate dalle fatture residue, restano produttive di interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002.
In buona sostanza il “patto” contenuto nella citata scrittura non costituisce una transazione, ma rappresenta un semplice riepilogo (peraltro non contestato negli importi)
del rapporto dare-avere intercorrente tra le parti, al quale non è possibile attribuire natura novativa o transattiva.
Del tutto correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha confermato il decreto ingiuntivo opposto anche in punto di interessi moratori, legittimamente richiesti in sede monitoria dalla società istante.
In motivo è dunque infondato e pertanto viene respinto.
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Con il secondo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, sulla cui determinazione (€.11.268,00) - a suo dire - avrebbe pesato l'errata valutazione da parte del primo giudice della vicenda dell'assegno emesso da in favore del in pagamento della Parte_3 Controparte_1
fattura n. 2238/2021, risultato impagato - a dire dell'appellante - non per mancanza di provvista, bensì per errore commesso dalla beneficiaria in sede di girata del titolo stesso.
In ragione di ciò, sostiene l'appellante che la sentenza debba essere riformata così da sgravare l'appellante degli oneri e delle spese di lite.
Il motivo di appello non coglie nel segno.
Osserva la Corte che la condanna dell'odierna parte appellante alle spese di lite del primo grado di giudizio è stata correttamente disposta dal Tribunale in ragione del pagina 7 di 9 principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) su cui per nulla ha inciso la dedotta questione dell'assegno che, comunque, la stessa parte appellante riconosce impagato
(cfr. pag 3 e pag. 7 dell'atto di appello).
Quanto alla liquidazione delle spese essa è stata correttamente operata dal primo giudice in base ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022) in ragione del relativo scaglione di riferimento, sicché non risulta censurabile sotto alcun profilo, fermo restando che il giudice di prime cure ha persino ridotto il compenso riferito alla fase istruttoria (€.2.835,00 anziché € 5.670,00).
Il motivo anche in questo caso è dunque infondato e viene respinto.
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Le questioni sin qui definite esauriscono la controversia, rimanendo assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e di resistenza.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di Parte_3
contrariis reiectis, così provvede: Controparte_2
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 603/2023
emessa dal Tribunale di Terni il 08.09.2023);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata costituita che liquida in €.7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di pagina 8 di 9 legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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