Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1121 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Piergiacomo Serra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
17/08/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Piergiacomo Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/12/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i signori e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte onde consentire l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri genitoriali.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali continueranno a provvedere alla sua cura, educazione ed istruzione, ex art. 155 c.c., e a mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, con collocazione abitativa presso la casa coniugale sita in Selargius (CA) in
Località Bì e Mesu snc, la quale, in ragione di ciò, verrà assegnata al Padre, mentre la sig.ra abiterà, come tutt'ora, in un'altra abitazione ubicata in Pt_1
Iglesias (SU) nella Via La Spezia n. 13.
3) La figlia maggiorenne invece, se lo vorrà potrà continuare a risiedere Per_2 presso l'abitazione coniugale o trasferirsi ad abitare presso la madre.
4) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore tra cui scelte educative, percorsi scolastici, cure mediche, Per_1 la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, viaggi di istruzione e attività di svago, quali ad esempio quelle sportive e ricreative, tenendo conto, quanto più possibile dei particolari interessi espressi dal minore.
I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la potestà anche separatamente.
5) Nel determinare le modalità di presenza del minore presso ciascun genitore, questi ultimi concordano che la madre potrà vedere e tenere con se il figlio, salvo diverso accordo, ogni giorno della settimana dalle ore 8:30 (in cui provvederà ad accompagnarlo a scuola) e alle ore 13:30 provvederà a riprenderlo per potarlo presso l'abitazione in Selargius ove starà con il piccolo
Pag. 2 di 4 per accudirlo sino alle ore 18:30 allorquando provvederà ad accompagnarlo per svolgere l'attività sportiva.
Alle ore 19:30/20:00 andrà, invece, a riprenderlo il padre per riportarlo presso la propria abitazione ove starà per mangiare e dormire, così sino al venerdì.
A settimane alterne, nel fine settimana il bambino starà con la madre dalle ore
20:00 del venerdì sino alle ore 8:30 del lunedì mattina, giorno in cui la madre provvederà anche a portarlo a scuola.
6) In attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali il minore, per le vacanze natalizie, ad anni alterni, passerà con la madre la vigilia di Natale e i giorni compresi tra il 30 e il 31 dicembre e dal 4 al 6 gennaio, con il padre i giorni compresi tra il 25 e il 27 dicembre e dall'1 al 3 gennaio.
Allo stesso modo, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre.
Nondimeno, i genitori pattuiscono che il figlio trascorrerà la giornata del Per_1 suo compleanno per metà con la madre e per metà col padre.
7) Per il periodo estivo, il padre e la madre si obbligano a trascorrere con il figlio la metà delle proprie ferie. Per_1
Tutte le altre festività (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre) saranno trascorse dai genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale.
8) Gli istanti concordano, altresì, che se per esigenze particolari di lavoro dei ricorrenti i turni stabiliti ai capi che precedono non potessero essere rispettati dall'uno o dall'altra, le variazioni dovranno essere comunicate, per quanto possibile, con un preavviso minimo di almeno ventiquattro ore.
9) I genitori pattuiscono che, settimanalmente, concorderanno le modalità con cui ciascuno di essi provvederà, anche con l'ausilio dei propri ascendenti ed agnati, ad accompagnare e riprendere il figlio a scuola e alle attività sportive.
10) I genitori, inoltre, si occuperanno in via esclusiva dei bisogni alimentari di entrambi i figli quando essi abiteranno presso ciascuno di loro, mentre contribuiranno altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese effettuate nell'interesse del bambino (e della figlia maggiore fintanto che non diventi economicamente indipendente) sia ordinarie (tra cui a titolo esemplificativo quelle per il vestiario, sanitarie e scolastiche) e sia straordinarie, tra cui quelle mediche specialistiche, quelle scolastiche relative all'acquisto dei libri e del corredo scolastico, tasse di iscrizione, corsi e viaggi d'istruzione, eventuali ripetizioni, quelle sportivo/ricreative che dovessero essere ritenute opportune per il figlio minore da entrambi i genitori.
Tutte le spese dovranno essere sempre preventivamente concordate tra le parti, salvo che siano assolutamente indispensabili ed urgenti, tanto da non consentire alcuna comunicazione preventiva, neppure telefonica, con l'altro genitore e, se anticipate da uno dei genitori, verranno rimborsate dall'altro nella quota di
Pag. 3 di 4 spettanza, previa esibizione e consegna di copia della fattura e/o ricevuta di spesa.
11) L'assegno unico familiare, attualmente versato per intero alla madre, verrà percepito direttamente, a far data dalla sentenza di omologazione della separazione, per intero dal padre che provvederà anche a richiederne l'assegnazione.
12) I sig.ri e concordano che, considerato il paritetico tempo di Pt_1 Pt_2 permanenza del minore con entrambi i genitori, nessuno corrisponderà Per_1 all'altro alcun assegno di mantenimento provvedendo ognuno in proprio per le esigenze del figlio quando questi starà presso di loro.
13) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento l'uno verso l'altro essendo entrambi economicamente indipendenti.
14) I coniugi danno atto di aver suddiviso e ripartito, secondo accordi tra loro intercorsi, alcuni beni mobili presenti nella casa coniugale, ad eccezione degli arredi e dei corredi che rimarranno all'interno della medesima abitazione.
15) I ricorrenti sono proprietari ognuno d'una autovettura: la sig.ra Parte_1
d'una Fiat Tipo targata FL528LM, mentre il sig. d'una
[...] Parte_2
Dacia Duster targata GT348CG, pertanto, ognuno provvederà in via esclusiva ed autonoma ad adempiere a tutti i correlati obblighi civili e fiscali ad essa afferenti, quali l'assicurazione per la r.c., il bollo e le ulteriori occorrende.
16) I coniugi, infine, prestano sin d'ora reciprocamente il proprio consenso per l'espatrio, il rilascio del passaporto e della carta di identità valevole per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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