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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1246 del R.G.A.C. per l'anno 2023 e promossa da
elettivamente domiciliata in Sassari, Parte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. GRATANI MASSIMO ), che la C.F._1
rappresenta e la difende
ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
VIA ROMA N. 41 07100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv. PEZZATI PIETRO
PAOLO ), che la rappresenta, giusta procura a margine C.F._2
dell'atto di citazione e la difende
CONVENUTA
E elettivamente domiciliata in VIALE UMBERTO N. Controparte_2
106 07100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv. CONTI FRANCO
( ), che la rappresenta e la difende C.F._3
CONVENUTA
Oggetto: Mediazione.
All'udienza del 23/10/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Parte_1
Condannarsi la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per i titoli di cui all'espositiva di questo atto, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma Parte_1
di 10.980,00 euro ( di cui 1.980,00 euro per IVA) oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito ex art. 1284, 4° c.c. dalla data della domanda sino al saldo;
2) condannarsi la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, per i titoli di cui all'espositiva di questo atto, al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma Parte_1
di 7.320,00 euro (di cui 1.320,00 euro per IVA) oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito ed ex art.1284, 4° c.c. dalla data della domanda sino al saldo;
3) sempre con vittoria di onorari e di spese.
Per Reietta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) Controparte_1
rigettarsi per quanto in espositiva la domanda attrice, assolvendo la convenuta da ogni avversa pretesa;
3) con vittoria di spese, Controparte_1
competenze legali, rimborso forfetario spese generali e ulteriori accessori.
Per Il Tribunale Ill.mo, adversiis rejectis, voglia: 1) rigettare Controparte_2
integralmente tutte le domande proposte dalla società attrice nei confronti di
[...]
dichiarandole del tutto prive di fondamento in fatto e in diritto: 2) Controparte_2
con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto esponeva che, in data 9.3.2021, Parte_1 Controparte_1
le conferiva incarico di reperire acquirenti per la vendita di tre unità immobiliari
[...]
di sua proprietà site in Sassari, di cui due locali commerciali e un locale destinato a
2 deposito, dal prezzo di 70.000,00 euro per i primi due e 60.000,00 per il deposito.
L'Agenzia veniva altresì incaricata della mediazione per la vendita di una quarta unità immobiliare, successivamente alienata e comunque estranea al presente giudizio.
L'attrice allegava di aver espletato il mandato pubblicizzando le vendite mediante vari canali e che aveva mostrato interesse all'acquisto degli Controparte_2
immobili, dapprima domandando alla venditrice dettagliate informazione sui medesimi e, successivamente, effettuando la visita dei locali in questione.
asseriva poi che i contatti con erano proseguiti sino al Parte_1 _2
mese di marzo 2022 e che solo successivamente aveva appreso della compravendita occorsa il 21.9.2022, mediante la quale l'originaria società mandante aveva alienato alla prima i tre locali detti per il prezzo complessivo di 200.000,00 euro.
In conclusione, l'attrice rappresentava che il patto concluso dalle parti prevedeva l'esclusività e irrevocabilità dell'incarico, con un compenso provvigionale di
3.000,00 euro più IVA per la mediazione di ciascuna delle unità immobiliari su indicate e domandava a questo Tribunale la condanna delle società convenute al pagamento delle provvigioni maturate e non corrisposte che quantifica pari a 9000 euro nei confronti di e di 6000 euro per Controparte_1 Controparte_2
[...]
Con comparsa del 29.9.2023 si costituiva in giudizio Controparte_2
asserendo che, presa visione dell'annuncio sugli immobili, aveva contattato l'attrice e aveva concordato con la medesima la visita dei beni.
Allegava di aver ammonito la controparte circa la necessità di subordinare la propria proposta d'acquisto alla concessione di un mutuo bancario e che Parte_1
aveva rifiutato siffatta condizione asserendo che non fosse ammessa dalla politica societaria e che, per tali motivi, i rapporti con l'attrice si erano conclusi in tale occasione.
Esponeva che, nell'agosto del 2022, il legale rappresentante della società si era imbattuto nell'amministratore della dal quale aveva Controparte_1
3 appreso che gli immobili di cui è causa erano ancora disponibili per la vendita nonché della intervenuta revoca del mandato conferito a . Parte_1
rappresentava quindi di aver acquistato, in seguito a concessione in suo _2
favore di mutuo bancario e, in considerazione di quanto esposto, ha domandato l'integrale rigetto delle pretese avanzate dalla società attrice.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'irritualità della Controparte_1
notifica per erronea individuazione dell'indirizzo di residenza del proprio legale rappresentante.
Nel merito allegava che l'attrice mai l'aveva portata a conoscenza della proposta d'acquisto formulata da e che la compravendita poi conclusa con Controparte_2
quest'ultima non poteva considerarsi esito della mediazione intrapresa dalla società attrice ma piuttosto dell'incontro casualmente occorso tra le parti.
La causa veniva tenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024.
In diritto
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione sollevata da Controparte_1
che, in ordine all'irritualità della propria chiamata in giudizio, assume che la società attrice abbia errato nell'indicazione dell'indirizzo di residenza del proprio legale rappresentante, il sig. . CP_3
Sul punto si rileva anzitutto che la contestazione detta risulta generica poiché la parte resistente non ha indicato diverso indirizzo di residenza né ha dato prova dell'assunta difformità in altro modo mentre, per converso, ha provveduto alla Parte_1
produzione in giudizio di apposita certificazione del Comune di Sassari dalla quale emerge la corretta individuazione del luogo di residenza del legale rappresentante della società convenuta.
Si veda a ogni modo che la funzione tipica della notificazione degli atti di vocatio in ius è attuare il principio del contraddittorio sicché tale finalità può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, comportamento che, secondo
4 consolidato principio di legittimità, sana con effetto retroattivo qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa (ex multis Cass. civ. n. 3240/2018).
L'eccezione in esame risulta quindi priva di fondamento e, per l'effetto, deve esser respinta.
Nel merito, ha lamentato il mancato pagamento delle Parte_1
provvigioni che assume dovute in conseguenza dell'attività di mediazione da lei svolta in favore delle due società convenute.
L'attrice, in particolare, ha rappresentato di esser stata incaricata da CP_1
della vendita di n. 3 locali di sua proprietà e ha allegato di aver messo
[...]
quest'ultima in contatto con che aveva manifestato il proprio _2 _2
interesse all'acquisto degli immobili.
La ricorrente ha poi esposto che, a seguito della sua visita dei locali, le trattative con l'aspirante acquirente si erano interrotte e che, trascorsi alcuni mesi, era venuta a conoscenza della conclusione di compravendita a mezzo della quale la società mandante aveva alienato a gli immobili oggetto di causa per il _2
medesimo prezzo stabilito con l'attrice.
Le difese spiegate in giudizio dalle convenute convergono sull'infondatezza della pretesa avanzata da nella parte in cui riconducono all'incontro casuale Parte_1
dei rispettivi legali rappresentanti l'evento che ha consentito loro di intraprendere e concludere in via autonoma le trattative di compravendita dei locali.
Tra le contestazioni sollevate in via ulteriore da deve Controparte_1
essere evidenziata quella relativa all'asserita revoca del mandato alla vendita conferito alla società attrice.
Orbene, deve primariamente dirsi che risultano incontestate, nonché documentalmente provate, le allegazioni attoree circa la condizioni dell'accordo stipulato con che non ha operato disconoscimento la Controparte_1
sottoscrizione attribuitale.
In ordine alla eccepita revoca dell'incarico deve invece osservarsi che dall'esame del documento contrattuale in atti si evince come, all'art. 5, le parti abbiano previsto
5 espressamente che, in assenza di contraria comunicazione scritta da comunicarsi 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il mandato si intende confermato per un periodo di durata pari al precedente incarico.
Ciò osservato e ribadito che il contratto detto non ha formato oggetto di contestazione neanche con riferimento alla clausola su indicata, si rileva che Controparte_1
non ha fornito prova di aver provveduto a revocare l'incarico con le modalità ivi pattuite sicché il rapporto delle parti, a seguito della data di scadenza originariamente concordata per il 31.3.2022, doveva intendersi tacitamente rinnovato per un periodo pari a un altro anno circa.
Stante il tacito rinnovo dell'incarico, alla data di conclusione della compravendita di cui è causa (21.9.2022) dovevano senz'altro considerarsi efficaci tra le originarie parti le clausole negoziali quali, tra le altre, quella contenente il divieto di vendita diretta degli immobili da parte del proprietario (art. 7) nonché quella indicata all'art. 8, ai sensi della quale il compenso provvigionale è dovuto anche nel caso di conclusione dell'affare, anche successiva alla scadenza dell'incarico, con soggetti messi in relazione con il venditore dall'agente immobiliare.
A ciò si aggiunga che, dall'esame del contratto di vendita, si evince che, in data
9.5.2022, era stato versato un acconto di euro 10.000 a mezzo assegno bancario.
Si deve concludere che, in pendenza del contratto di mediazione (anche in data anteriore al tacito rinnovo), le parti avevano in corso trattative dirette per la vendita e dunque in violazione delle disposizioni contrattuali.
In tema di mediazione la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla provvigione in capo all'intermediario per le ipotesi in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività da esso svolta, ossia, quando il mediatore abbia messo in relazione le parti così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
La Corte Suprema ha precisato che “La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre
6 che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. Civ. n. 11443/2022).
Con riferimento al caso di cui trattasi deve ritenersi che l'attività di mediazione realizzata da abbia rappresentato presupposto fattuale della successiva Parte_1
stipula del contratto di compravendita intervenuto tra le convenute.
Dalle risultanze in atti emerge che ha appreso della vendita dei Controparte_2
locali compravenduti mediante la pubblicità realizzata dalla società mandataria, sicché la messa in relazione delle odierne convenute è senz'altro da ascriversi all'attività posta in essere dalla società attrice in esecuzione del mandato conferitole.
Rimangono invece prive di pregio le contestazioni sollevate da in _2
merito alle modalità di pagamento del prezzo di compravendita poiché non idonee a incidere sul nesso di causalità appena evidenziato.
Circa il quantum richiesto da deve dirsi che la somma di 9000 euro Parte_1
più IVA domandata nei confronti di coincide con il Controparte_1
corrispettivo complessivamente dovuto per la vendita delle proprietà della società mandante poiché, come espressamente previsto all'art. 8 del contratto, le parti avevano indicato in 3000 euro la provvigione all'attrice spettante per la vendita di ogni unità immobiliare.
Allo stesso modo appare fondata la pretesa avanzata nei confronti di _2
.
[...]
Pacifico che tra la convenuta e la società attrice non sia intervenuto alcun mandato e che, per espressa ammissione della medesima, si è comunque avvalsa _2
dell'attività di intermediazione svolta dalla società attrice, si ritiene che il rapporto tra le parti sia ascrivibile alla fattispecie della mediazione “tipica”, con la conseguenza che troverà applicazione la relativa disciplina codicistica.
Deve dunque considerarsi legittimamente richiesta la provvigione determinata da ai sensi dell'art. 1755 c.c. e dell'art. 6 della Legge n. 39/1989 e Parte_1
7 quantificata nell'importo di 6.000 euro, pari al 3% del prezzo indicato per la compravendita dei 3 locali oggetto di causa.
Per tutte le ragioni esposte accoglie la domanda di e condanna Parte_1
al pagamento in suo favore della somma di 10.980 euro Controparte_1
(di cui 1980 euro per IVA); condanna altresì alla corresponsione _2
dell'importo di 7.320 euro (di cui 1320 euro per IVA) in favore della società attrice.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- Accoglie la domanda di Parte_1
- Condanna a corrispondere alla società attrice la Controparte_1
somma di 9.000 euro più IVA a titolo di provvigioni, oltre interessi ex art 1284 co I dalla costituzione in mora e fino alla domanda, ex art 1284 co IV cc dalla domanda al saldo;
- Condanna alla corresponsione, in favore di Controparte_2 Pt_1
dell'importo di 6000 euro oltre IVA, oltre interessi ex art 1284 co I
[...]
dalla costituzione in mora alla domanda, ex art 1284 co IV cc dalla domanda al saldo;
- Condanna altresì le convenute a rifondere delle spese di Parte_1
lite che si liquidano come di seguito indicato:
Quanto a Controparte_1
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
8 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 4.237,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Quanto a Parte_1
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 24/01/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M. Mossa)
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