Articolo 1249 del Codice civile
Articolo 1248Articolo 1250
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19 aprile 1942
Art. 1249.

(Compensazione di piu' debiti).

Quando una persona ha verso un'altra piu' debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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