Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 779/23 RG
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 779/2023 R.G. promossa in sede d'appello nell'interesse di
elettivamente domiciliato in Torino, Via San Quintino n. Parte_1
40, presso lo studio degli Avv.ti Chiara Alisa Serra e Stefania Bertacchi che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti;
Appellante nei confronti di elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Adriano Controparte_1
n. 12, presso lo studio dell'Avv. Elena Gavrilakos che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Appellata
e con il Curatore Speciale dei minori , nato a [...] il Persona_1
15.11.2012 e , nato a [...] il [...], ammessi al Persona_2
Patrocinio a spese dello Stato, in persona dell'Avv. Magda N. NAGGAR che li rappresenta e difende per nomina del Tribunale Ordinario di Torino con il decreto 29.04/02.05.2022 avverso la sentenza n. 1932/2023 del Tribunale di Torino pubblicata il 08.05.2023 nella causa iscritta al n. 1831/2020 R.G., notificata il 15.05.2023
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica di Torino in persona del Sost. Proc. Dott. Carlo Maria PELLICANO
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI
Parte appellante:
“In riforma della sentenza di primo grado:
…… omissis
-disporre l'affidamento in via condivisa dei figli minori e Per_2 Per_1
ad entrambi i genitori per i motivi indicati in narrativa;
[...] la domanda di ripristino degli incontri;
- accoglie la proposta di avviare un sostegno psicologico per i figli chiede che tale proposta dei servizi sociali sia inserita in sentenza come obbligo;
- accoglie la proposta di un percorso di mediazione familiare. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i giudizi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA”.
Parte appellata:
“Alla luce della relazione del 13.05.2024 dell'educatrice dott.ssa CP_2 [...]
della relazione del 23.05.2024 dell'assistente social a Per_3 Per_4 azione del servizio di neuropsichiatria infantile del 27.05. a dalla dott.ssa , Persona_5
Voglia l'Ecc.m llo di Torino, respinta ogni diversa e contraria istanza eccezione e deduzione:
• Confermare l'affido esclusivo rafforzato ex art.337 quater c.c. di entrambi i minori
e alla madre con Persona_2 Persona_1 Controparte_1 residenza anagrafica e collocazione presso la stessa;
• Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Controparte_1
che ivi abita con i figli minori;
[...]
• Confermare la cessazione degli incontri dei minori e con il Per_2 Per_1 padre;
• Disporre la cessazione della presa in carico dei minori e da Per_2 Per_1 parte del Servizio Sociale e di Psicologia /NPI territorialment te
• Confermare il contributo al mantenimento dei due figli minori da parte del sig.
per la somma mensile di euro 500,00 annualmente rivalutabile secondo Per_1
AT oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Torino (esclusa la retta annuale della scuola privata dei due figli minori della quale la madre continuerà a farsi carico in via esclusiva)
• Con vittoria di spese di giudizio ed onorari di patrocinio, oltre CPA ed IVA”.
Curatore Speciale dei minori:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, a) rigettare l'appello proposto dal sig. ; Per_1
b) disporre l'interruzione degli incontr ontri dei minori con il padre anche in video o chiamate e conseguentemente disporre l'interruzione di ogni intervento pubblico in favore dei minori. Spese come per legge.”
Per il Procuratore Generale:
“Esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo;
in subordine supplemento di CTU”.
MOTIVI DELLA DECISIONE PREMESSO:
CHE i GNi e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario nel Comune di Roletto (TO), in data 18.07.2009; dal matrimonio sono nati due figli: il 15.07.2010 e il 15.11.2012; Per_2 Per_1
CHE con la sentenza riportata in epigrafe il Tribunale di Torino ha disposto l'affido esclusivo rafforzato ex art.337 quater c.c. di entrambi i minori, e Per_2
, alla madre, la quale potrà assumere le decisioni di maggior interesse Per_1 relativamente agli aspetti scolastici, ludico-sportivi e medici, relativi ai figli, con residenza anagrafica e collocazione presso la stessa;
ha confermato l'assegnazione della casa coniugale alla GNa che vi abita con i figli minori;
ha disposto CP_1 allo stato l'interruzione degli incontri dei minori e con il padre, Per_2 Per_1 prevedendo che – previa attivazione di tutti gli strumenti necessari – i Servizi incaricati favoriscano la ripresa degli incontri di e con il padre, Per_2 Per_1 tenuto conto, in ogni caso, della loro situazione psico-emotiva e del loro superiore interesse, disponendo, fin da ora che i tempi e le modalità degli incontri dovranno essere individuati dai Servizi;
ha confermato la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e di anche al fine di supportare entrambe le CP_3 parti nell'acquisizione delle rispettive capacità genitoriali;
ha invitato le parti alla massima fattiva collaborazione per il superiore interesse dei figli, ha disposto che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli minori versando, entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese alla madre collocataria, la somma di euro 500,00 (250,00 euro a figlio) annualmente rivalutabile secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dal Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Torino (esclusa la retta annuale della scuola privata dei minori della quale la GNa continuerà a farsi carico in via esclusiva); ha posto le CP_1 spese di CTU (come da ordinanza di conferimento incarico alla dott.ssa Per_6 del 23.10.2020 che ha accolto l'incarico in data 05.11.2020), liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale delle parti;
ha condannato i GNi e al pagamento in favore della Curatrice Speciale delle Per_1 CP_1 spese di giudizio;
ha infine condannato il sig. al pagamento in favore Per_1 della sig.ra di 1/3 delle spese di giudizio;
CP_1
CHE avverso la sentenza ha tempestivamente interposto gravame il GN
chiedendone la parziale riforma e formulando le conclusioni in epigrafe Per_1 riportate sulla base dei seguenti motivi di gravame: lamenta, in particolare, l'appellante l'omessa valutazione delle risultanze della Ctu e il conseguente regime di affidamento esclusivo dei minori alla madre, ciò in considerazione del fatto che il Tribunale, dopo aver richiesto l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio per valutare le condizioni psicologiche dei minori e il loro rapporto con i genitori, si è completamente discostato dalle conclusioni assunte dalla consulente incaricata (dott.ssa e dalle risultanze fattuali successive alla Per_6 medesima, che invece aveva espresso la mancanza di ragioni ostative ad un affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
CHE il secondo motivo di appello ( erroneità delle dichiarazioni del minore
, estensione al fratello , interruzione degli incontri con il padre e Per_2 Per_1 richiesta di supplemento di CTU) è stato espressamente rinunciato all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 7.6.24;
CHE la GNa , costituitasi in giudizio con comparsa Controparte_1 del 20.09.2023, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado. Parte appellata ha anzitutto evidenziato che il Tribunale, in ordine al regime di affidamento dei minori, ha tenuto correttamente conto, non solo delle risultanze della CTU (ormai risalenti nel tempo), ma anche di tutte le attività istruttorie successive (compresa la nomina del Curatore Speciale dei minori in data 29.04.22) e dell'articolato percorso intrapreso con i Servizi sociali e di psicologia/NPI;
CHE la Curatrice Speciale dei minori, costituitasi in giudizio con comparsa del 15.11.23, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado. Secondo la Curatrice Speciale, l'articolata istruttoria svolta in primo grado, nonché la consulenza tecnica sulle capacità genitoriali ed il monitoraggio da parte dei Servizi di territorio, hanno confermato l'esistenza di un'aspra conflittualità genitoriale con significative ricadute sull'equilibrio dei minori, il cui comportamento risulta adesivo verso la madre e di rifiuto verso il padre.
***
Occorre preliminarmente dare atto della intervenuta rinuncia da parte del sig.
– avvenuta il 7.6.24 in sede di udienza di precisazione delle conclusioni Per_1
-alla domanda di ripristino degli incontri con i propri figli, rinuncia accettata dal Curatore speciale così risultando confermata la disposizione di interruzione degli stessi prevista nella sentenza del Tribunale. Conseguentemente non si prendono in considerazione le doglianze in merito alla presunta erroneità nell'aver ritenuto autentiche le dichiarazioni del figlio minore
, e di aver, di conseguenza, interrotto gli incontri padre-figli dal mese di Per_2 dicembre 2022 (dopo l'audizione di ) ( cfr. capo B) pagg 17-20 dell'atto di Per_2 appello) perché assorbite dalla rinuncia .
La questione devoluta in appello è, dunque, circoscritta al regime di affidamento dei figli minori e e, in particolare, alla richiesta di affido Per_2 Per_1 condiviso avanzata dal sig. , nonché alla richiesta di interventi Per_1 psicologici per i figli. L'appello deve essere rigettato per i motivi che seguono. In punto affidamento dei minori la Corte condivide e richiama integralmente le considerazioni effettuate dal primo giudice, evidenziandone la puntualità motivazionale rispetto alle emergenze istruttorie. Le doglianze esposte nell'atto di appello dal GN non sono in grado Per_1 di scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, la quale ha puntualmente dato atto dell'esistenza dei presupposti di legge, in base ai quali è stato disposto l'affidamento dei minori alla madre in via esclusiva rafforzata. Secondo l'appellante la decisione assunta dal Tribunale in ordine al regime di affidamento dei minori si basa su presupposti fattuali totalmente errati, posto che l'elaborato peritale, in più battute, ha evidenziato che la madre non riesce “ad aiutare i figli a parlare col padre di ciò che li fa star male o a mediare nel rapporto con lui, in cui invece aggiunge il proprio carico ulteriore di rivendicatività. Li induce quindi a ritenere di poter star bene anche senza di lui, trasmettendo il messaggio consumistico che una “cosa” possa esser buttata via e sostituita da un'altra, insegnamento che non va nella direzione di aiutare i bambini a risolvere i problemi e che finisce per supportare anche la loro posizione di chiamare il padre per nome, di non parlargli, di ritenere di poter evitare di incontrarlo a tempo indeterminato, ecc. La GNa si è resa quindi poco tutelante verso la figura paterna ed il rapporto padre-figli, al di là degli aspetti obiettivamente critici riscontrati” (cfr. p. 38 della Ctu). La figura genitoriale materna, quindi, ad avviso dell'appellante, è un
“genitore alienante” che ha creato un rapporto gruppale con i due figli tendente ad escludere il padre. Precisa invero l'appellante che egli, se da un lato non è stato in grado di creare un rapporto intimo con i figli, dall'altro, però, si è sempre attivato nell'interesse dei minori: i suoi dinieghi a fronte di richieste materne per conto dei figli, infatti, sono sempre stati motivati dal sig. con l'intento di perseguire l'interesse Per_1 superiore di e . Aggiunge, pertanto, l'appellante che manca, nel Per_2 Per_1 caso di specie, “la concreta inidoneità del genitore” a svolgere il ruolo di padre, non potendo lo stesso essere “punito” solo per aver domandato, nel giudizio di primo grado, l'inserimento in Comunità dei figli minori. Il primo giudice ( cfr. pag 6 della sentenza) chiarisce che in un primo momento sembrava esservi la volontà delle parti di attivare un lavoro personale e familiare volto a superare le criticità; tuttavia terminato il lavoro di rete e intrapreso un percorso autonomo, vi è stato un netto e repentino peggioramento esitato in una brusca interruzione dei rapporti del padre ed in un crescente disagio dei ragazzi nel volerlo incontrare e frequentare. Ebbene da tutta l'istruttoria agli atti è pacificamente emerso che il contesto familiare materno, sebbene presenti delle fragilità, si è sinora mostrato complessivamente adeguato e non pregiudizievole per i minori. La relazione con la madre ed il contesto materno, rappresentano quindi la cornice che meglio soddisfa le esigenze psico-affettive e di accudimento di cui necessitano e Per_2
. Per_1
Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia deciso nella piena consapevolezza di derogare al diritto dei minori al principio della bigenitorialità, che costituisce il regime ordinario da disporsi in via preferenziale e non certo in via punitiva per il padre. Siffatto regime, che non potrebbe ragionevolmente ritenersi precluso da una mera conflittualità, è stato disposto sulla base di ragioni dettagliate e convincenti, prima fra tutte la modalità del padre di esercitare la genitorialità tradottasi in un ostacolo alla crescita dei figli. In particolare nell'elaborato peritale depositato la sigra viene descritta CP_1 come figura collaborativa, che accompagna puntualmente i figli agli incontri concordati e adeguandosi senza discutere ai tempi del padre e agli impegni con gli operatori. Inoltre la madre si è sempre occupata adeguatamente dei ragazzi provvedendo a tutte le necessità materiali emotive scolastiche e sportive. Diverso il comportamento del GN , il quale non si è realmente Per_1 interessato alle attività dei figli, ai loro progressi scolastici ( e' pacifico che egli non abbia mai attivato l'accesso al registro elettronico e che non si mai recato ai colloqui con gli insegnanti). Emerge, inoltre, dalle relazioni che egli non abbia mai prestato spontaneamente consensi per viaggi o gite seppure organizzate dalla scuola e pagate dalla madre o documenti), bensì si sia attivato positivamente solo dopo l'intervento del Curatore ( d'altro canto i vari giudizi ex art. 709 ter cpc attivati in primo grado comprovano tali assunti). Dal contenuto della relazioni e dagli esiti degli incontri emerge, altresì, che il GN abbia sempre anteposto sia il proprio lavoro che i propri orari Per_1 agli incontri con i figli. Questi ultimi non hanno mancato di rilevare che in occasione degli incontri stessi si faceva ciò che piaceva al padre e non ciò che piaceva a loro. La stessa CTU evidenzia in capo al padre che “l'assenza di risorse introspettive non facilitano il suo accesso ad una posizione di autocritica ne' lo aiutano a contattare ciò che prova ad accogliere ciò che prova l'altro…. tale aspetto purtroppo ha disastrosamente connotato le sue condotte anche nell'ambito del rapporto con i figli” ( cfr. relazione peritale pagg. 40 e 41). Ha ritenuto, quindi, il Giudicante di fronte alle gravi criticità paterne, di dover accogliere la domanda formulata dalla ricorrente e della stessa Parte_2
di affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre ai sensi dell'art.
[...]
337 quater c.c., posto che l'affidamento condiviso rappresenterebbe – al momento
– “una cornice giuridica fonte di ulteriore stress tra le parti adulte e di potenziali ulteriori delusioni dei ragazzi”. I ragazzi , di fatto, hanno radicalizzato il rifiuto del padre e il distacco tra genitore e figli nel corso del tempo si è ancora approfondito. Non vi sono, dunque, motivi attuali per discostarsi dal regime previsto dal primo giudice, tenuto conto, anzi del peggioramento della situazione ( compreso dallo stesso padre che rinuncia agli incontri con i ragazzi).
Il sig chiede che i minori abbiano un sostegno psicologico privato e Per_1 che tale sostegno sia inserito in sentenza come obbligo. Anche tale richiesta deve essere rigettata. Decisiva appare, infine, la relazione del servizio territoriale a firma della responsabile dell'equipe minori e famiglia in data 23.5.24 secondo cui:” al momento non c'è margine di lavoro per riavviare gli incontri padre figli in quanto i tentativi esperiti dagli operatori ad oggi sono stati vissuti come una forzatura ed uno stress da e . Pertanto il lavoro tecnico si ritiene esaurito, non Per_2 Per_1 prefigurando tt camente sostenibile raggiungibile per i ragazzi.” Deve, infatti, osservarsi che all'epoca della Ctu, i minori avevano solo 8 e 10 anni, mentre oggi ne hanno 10 e 14 e ad entrambi è stata riconosciuta una notevole maturità di giudizio.
e sono oramai adolescenti, vanno bene a scuola e dopo avere Per_2 Per_1 seguito costantemente gli incontri con gli psicologi e con l'educatrice, hanno ora il diritto di essere lasciati tranquilli . La Corte ritiene, dunque, che nessun percorso psicologico possa essere loro imposto, pur auspicandosi l'attivazione di un eventuale percorso psicologico privato. Cosi' suggerisce anche la relazione psicologica di aggiornamento pervenuta in data 27.5.24 : “ si ritiene auspicabile un percorso psicologico individuale per entrambi i minori che possa sostenerli nell'elaborazione dei sentimenti e pensieri connessi alla figura paterna… indipendentemente dai contatti con il padre”. Deve, altresi, disporsi la revoca - allo stato - della presa in carico dei Servizi che potrà essere ripresa qualora i minori o il genitore affidatario lo richiedano. In punto spese la parte appellante, sig. soccombente, va Parte_1 condannata al pagamento delle spese del presente grado sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra e dal Curatore speciale dei Controparte_1 minori Avv. Naggar, spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 4.996,00 (€ 1.029,00 per fase studio, € 709 per fase introduttiva, € 1523 per la fase istruttoria ed € 1735,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. L'appellante dovrà versare le spese di lite sostenute dal Curatore speciale avv.
[...] all'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. CP_4
Si dichiara, inoltre, tenuta la parte soccombente a versare Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c. Rigetta l'appello presentato da e conferma l'appellata Parte_1 sentenza;
Conferma allo stato l'interruzione degli incontri e con il padre Per_2 Per_1 disponendo che possano essere ripresi se i minori ne faranno richiesta.
Revoca allo stato la presa in carico dei Servizi che potrà essere ripresa qualora i minori o il genitore affidatario lo richieda.
Condanna la parte appellante, sig. al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra Controparte_1
e dal Curatore speciale dei minori Avv. Naggar, spese che vengono
[...] liquidate per ciascuna delle parti appellate in importo pari ad € 4.996,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. , disponendo il versamento delle spese di lite sostenute dal Curatore speciale avv. all'Erario, stante l'ammissione CP_4 al patrocinio a spese dello Stato.
Dichiara, inoltre, tenuta la parte soccombente a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in data 22.11. 2024 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Cons. est. Dott. Roberta Collidà Il Presidente Dottssa Carmela Mascarello