Sentenza 3 maggio 2016
Massime • 1
In materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister") non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.
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Il direttore dei lavori, che è anche progettista, risponde per la mancata verifica del lavoro quando emergono vizi nell'esecuzione dell'opera IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli. Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è …
Leggi di più… - 2. Appalto in condominio: la guida completaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 1 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2016, n. 8700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8700 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2016 |
Testo completo
0008700/1 6 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *APPALTO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 16868/2011 Cron. 8700 SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Cl Dott. ETTORE BUCCIANTE Presidente - Ud. 02/03/2016 Rel. Consigliere PU Dott. LORENZO ORILIA Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO Dott. ANTONINO SCALISI Consigliere Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16868-2011 proposto da: RESIDENCE QUADRIFOGLIO 91011140209, IN PERSONA DELL'AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO ARRIA;
- ricorrente 2016 contro 487 IO [...], elettivamente FERRARI domiciliato in ROMA, VIA DURAZZO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SCAPATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE BIASE FILIPPO, COSTANZA GERALDINA DE BIASE FREZZA;
- controricorrente -
Nonché da: EREDI MONTANI CORRADO & C SAS 00152790200, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso 10 studio dell'avvocato VINCENZO SINOPOLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO BINELLI, MATTEO BINELLI;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
FERRARI IO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DURAZZO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SCAPATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE BIASE FILIPPO, COSTANZA GERALDINA DE BIASE FREZZA;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 413/2010 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/05/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito 1'Avvocato Pecora Francesco con delega depositata in udienza dell'Avv. Guido Francesco Romanelli difensore del ricorrente che si riporta هم alle difese in atti;
udito l'Avv. Sinopoli Francesco con delega depositata in udienza dell'Avv. Sinopoli Vincenzo difensore della controricorrenre e ricorrente incidentale che si riporta alle difese in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, e per il rigetto del ricorso incidentale. 9 3 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 Con atto 1.2.1995 il Condominio Residence Quadrifoglio convenne davanti al Tribunale di Mantova l'impresa costruttrice- venditrice ER TA & C sas per ottenere il risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni d'acqua e umidità in varie parti degli edifici. costituitasi nel giudizio, contestò L'impresa convenuta, rilevando che i danni, ove sussistenti, erano la pretesa ascrivibili alla esclusiva responsabilità del progettista- direttore dei lavori ing. Mario AR e chiese pertanto di chiamarlo in causa perché fosse tenuto al risarcimento in sua vece. Il AR, chiamato in causa, negò a sua volta ogni responsabilità e il Tribunale adito, dopo aver disposto una consulenza tecnica, con sentenza del 3.1.2006 condannò in solido l'impresa e il AR al risarcimento dei danni in favore del ritenendoli Condominio nella misura di €. 80.110,26, solidalmente responsabili. 2 La decisione, impugnata dai soccombenti, venne integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Brescia, che, previa riunione delle impugnazioni, con sentenza depositata il - per quanto ancora 6.5.2010 rigettò tutte le domande osservando interessa che il diritto al risarcimento danni nei confronti - dell'impresa si era prescritto e che l'assenza di responsabilità (di natura extracontrattuale) del progettista/direttore dei lavori nominato dall'impresa poteva ritenersi sufficientemente accertata in giudizio sulla scorta delle espletate consulenze e della presenza in loco dell'appaltatore tramite un responsabile di cantiere. 3 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Condominio Residence Quadrifoglio sulla base di due motivi a cui resiste la ER TA sas con controricorso contenente ricorso incidentale. L'ing. AR resiste con separati controricorsi al ricorso principale del Condominio e a quello incidentale proposto dalla ER TA sas. Il ricorrente e la società hanno depositato memorie ex art. 378 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Con il primo motivo il Condominio ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 115 e ss cpc e 118 disp. att. cpc e 111 Cost. dolendosi dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Impresa. Premessa una ricostruzione delle regole sulla decadenza e sulla prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti dell'appaltatore per i vizi di cui all'art. 1669 CC il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello, se avesse sull'interruzione dellacorrettamente applicato le regole prescrizione di cui all'art. 2943 CC, avrebbe dovuto rigettare 5 l'eccezione perché agli atti vi erano validi atti interruttivi rispettivamente del rappresentati da tre raccomandate, 26.2.1993, 16.6.1993 e 9.6.1994. Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite - ed oggi ribadito la deduzione di un vizio di - motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno ° all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (0 insufficiente) esame di punti decisivi della : controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 RV. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del - Ordinanza5, n. 91 del 27/12/1997 RV. 511208; Sez. 6 07/01/2014 Rv. 629382). Ebbene, nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge un evidente ed insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione. l'affermazione circa laEd infatti, pur condividendosi proponibilità in appello dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 345 cpc nella precedente versione (trattandosi di causa di vecchio rito), appare illogico il successivo ragionamento: mentre a pagina 8 la Corte d'Appello dà atto di una lettera del 26.2.2003 (con cui il Condominio denunziava le infiltrazioni all'impresa) e di una successiva raccomandata del 16.6.2003 (con cui il Condominio ribadiva le doglianze già esposte circa i lamentati difetti costruttivi "e costituiva in mora l'Impresa perché provvedesse agli opportuni interventi"), poi, inspiegabilmente a pag. 9 afferma che "l'unico atto potenzialmente interruttivo sarebbe individuabile nella raccomandata 9.6.1994 dell'avv. Messori, peraltro intervenuta 7 già decorso l'anno dalla denunzia dei vizi, come visto risalente alla raccomandata 9.2.2003 e quindi a prescrizione già dimenticando, così, di prendere in esame la maturata", raccomandata 19.6.2003, di cui in precedenza aveva invece riconosciuto l'esistenza. La frattura nel percorso logico-argomentativo è evidente ed assai rilevante ai fini della decisione perché la seconda raccomandata del 16.6.1993 (prima menzionata e poi inspiegabilmente ignorata), contenendo costituzione in mora e quindi valevole certamente come atto interruttivo, avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 2945 primo comma cc, l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione (annuale, ex art. 1669 comma 2 cc), termine che sarebbe stato ancora in corso al 9.6.1994, data della terza raccomandata, che faceva nuovamente decorrere l'inizio del termine annuale, con gli inevitabili riflessi alla data di promovimento del giudizio risarcitorio (31.1.1995). Inoltre, il ragionamento della Corte d'Appello si rivela anche giuridicamente errato laddove addebita al Condominio di non avere versato in atti "alcun elemento da cui potere desumere 1'intervento di qualche fattore che abbia, in qualche modo, interrotto, la prescrizione...": con tale rilievo la Corte territoriale mostra chiaramente di ignorare il principio generale, affermato anche dalle sezioni unite, secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, D O8 può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005 Rv. 583491; Sez. L, Sentenza n. 16542 del 14/07/2010 Rv. 614525; Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013 Rv. 627483; Sez. 3, Sentenza n. 13335 del 30/06/2015 Rv. 635919 non massimata). Ebbene, nel caso di specie, proprio dagli atti emergevano come si è visto, dallegli atti interruttivi rappresentati, raccomandate 26.2.1993, 16.6.1993 e 26.2.1993, tutte menzionate dalla Corte d'Appello, ma poi, come si è visto, illogicamente valutate.
1.2. Con il secondo motivo, riguardante l'esclusione di responsabilità del direttore di lavori (che non aveva eccepito prescrizione), il Condominio lamenta ancora vizio dila ش ك motivazione e in subordine violazione dell'art. 1669 CC. ر Richiamati principi di diritto che disciplinano la responsabilità del direttore dei lavori, rileva che dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico erano emersi difetti (mancanza di manto impermeabilizzante sul solaio di copertura, cattiva esecuzione dei pozzetti esterni, intonaco non realizzato con stabilitura di calce aerea, unicità dello strato di tinteggiatura, porosità del calcestruzzo utilizzato per la trave di fondazione, rigonfiamenti dell'intonaco) che non avrebbero potuto sfuggire al direttore dei lavori e che pertanto ne avrebbero giustificato la affermazione di responsabilità per 9 i danni conseguenti. Ritiene di avere assolto l'onere probatorio a lui spettante (dimostrazione della qualifica rivestita dal AR, tipologia e gravità dei difetti tramite CTU e collegamento tra i difetti e il comportamento del direttore lavori/progettista). Anche questo motivo è fondato per quanto di ragione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, configurando l'art. 1669 C.C. una sorta di responsabilità extracontrattuale, analoga a quella aquiliana, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (v., tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 17874 del 23/07/2013 Rv. 627344;, Cass. nn. 19868/09, 3406/06, 13158/02, 4900/93). Ebbene, nel caso di specie, (in cui è pacifica l'avvenuta estensione della originaria domanda del Condominio anche nei confronti dell'ingegnere nella duplice veste di progettista e direttore dei lavori), la Corte territoriale ha affermato che "a seguito delle espletate CTU.....nessuno dei difetti effettivamente riscontrati sugli immobili era riconducibile a vizi di 10 progettazione o comunque riferibili al progettista/direttore dei lavori e quindi la prova dell'as senza di responsabilità del AR era da ritenersi sufficientemente accertata in giudizio, sì da potersi ritenere superata la ritenuta presunzione di corresponsabilità". (v. pag. 12 sentenza impugnata). Un simile passaggio argomentativo appare logicamente coerente e giuridicamente corretto ai fini dell'esclusione della responsabilità del tecnico in veste di progettista (perché frutto di apprezzamento in fatto sulla scorta di accertamenti peritali). Non altrettanto può dirsi, però, con riferimento alla figura del direttore dei lavori. E ' stato affermato in giurisprudenza che la natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell'appaltatore - da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile - per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall'esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell'appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei 11 lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte (v. Sez. 3, Sentenza n. 15789 del 22/10/2003 RV. 567581; Sez. 2, Sentenza n. 11359 del 29/08/2000 Rv. 539873). Per quanto attiene in particolare al direttore dei lavori dell'appaltatore è' stato(ed è il caso che qui interessa) altresì precisato che egli risponde del fatto dannoso verificatosi sia se non si è accorto del pericolo, percepibile in base alle norme di perizia e capacità tecnica esigibili nel caso concreto, che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione delle opere, sia se ha omesso di impartire le opportune direttive al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza, al contempo manifestando il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi ed astenendosi dal continuare la propria opera di و direttore se non venissero adottate le cautele disposte (v. Sentenza n. 15789/2003 cit. in motivazione). Si rivela pertanto erronea in diritto l'affermazione della Corte d'Appello laddove (pagg. 13 e 14) ritiene una minore incisività della attività di controllo del direttore dei lavori sull'andamento degli stessi sol perché vi erano ditte sulla base subappaltatrici ė, soprattutto laddove e di un responsabile di dell'esistenza dell'appaltatore cantiere, tale OS (di cui neppure ha verificato le specifiche mansioni o il titolo professionale), ha di fatto spogliato il direttore di lavori di ogni responsabilità nella verifica della 12 corretta esecuzione dell'opera ("era da ritenersi del tutto sostituito dallo stesso imprenditore che eseguiva 0 faceva eseguire, su sua esclusiva iniziativa, i lavori"). Il salto logico è evidente e si somma all'errore di diritto sopra evidenziato. 2.1-2.2. Resta a questo punto da esaminare il ricorso incidentale dell'impresa che si articola in quattro motivi. Col primo di essi si denunzia violazione degli artt. 1669 CC, 6 legge 47/1985, 2229, 2232 cc, 19 legge n. 143/1949. Criticando responsabilità dell'ingegnere anche comel'esclusione di direttore dei lavori, l'impresa osserva invece che gli oneri e i compiti in tale veste assunti non possono ridurlo ad una figura assimilabile a quella del lavoratore subordinato perché contrasta i modo insuperabile con le competenze e responsabilità del professionista: di conseguenza non si applica alla figura del direttore dei lavori quella giurisprudenza in tema di appalto che prevede la figura del "nudus minister" e la conseguente esclusione di responsabilità dell'appaltatore. Richiama la giurisprudenza sui compiti e responsabilità del direttore dei lavori. Col secondo motivo di ricorso incidentale l'impresa deduce vizi di motivazione, sulla ritenuta esclusione di responsabilità dell'ing. AR: l'illogicità dell'argomentazione che esclude la responsabilità del direttore di lavori per la mera presenza di un direttore di cantiere sta nel fatto che una tale presenza 13 non esonera affatto il direttore dei lavori dai propri compiti, stante la differenza delle mansioni del responsabile di cantiere (organizzazione del lavoro delle manovalanze, dell'uso dei materiali, della speditezza delle lavorazioni), mansioni neppure esaminate dai giudici bresciani. Inoltre la Corte avrebbe di ufficio ravvisato una sostituzione del direttore dei lavori da parte del responsabile di cantiere senza che neppure la difesa dell'ingegnere l'avesse mai dedotto. Insomma, ad avviso della ricorrente incidentale, la Corte d'Appello, dalla semplice presenza di un responsabile di cantiere deduce, con un salto logico incolmabile, lo svuotamento della figura del direttore dei lavori e ciò nonostante abbia riconosciuto il riconoscimento di alcune opere da parte di imprese dell'esecuzione subappaltatrici. Queste due censure entrambe collegate alla domanda proposta dall'impresa convenuta nei confronti dell'ing. AR e suscettibili di trattazione unitaria sono fondate. Il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (cd. "nudus minister") si attaglia, ricorrendone determinate condizioni, alla figura dell'appaltatore, ma non a quella del direttore dei lavori il quale come si è visto assume, per le sue peculiari capacità tecniche, precisi doveri di vigilanza correlati alla particolare diligenza richiestagli: ragionare diversamente significa negare in radice la figura del direttore 14 dei lavori. Costituisce infatti obbligazione del direttore dei lavori della conformità sia della progressiva l'accertamento dell'opera al progetto, sia delle modalità realizzazione al capitolato e/o alle regole della dell'esecuzione di essa tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 2008 non massimata;
Cass., n. 11359 del 2000; Cass., n. 15124 del 2001; Cass., n. 15255 del 2005; Cass., n. 10728 del 2008). La Corte d'Appello, come si è visto, nell'esame del secondo motivo di ricorso principale, non si è attenuta a tale principio e pertanto anche sotto tale profilo la sentenza meritevole di censura.
2.3 Col terzo motivo di ricorso incidentale si deduce ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, violazione degli artt. 112 e 194 cpc rimproverandosi alla Corte d'Appello di avere escluso la responsabilità dell'ingegner AR quale progettista. Si rileva che il rapporto tra 1'impresa e il professionista è di natura contrattuale per cui spettava a costui di dimostrare l'esatto adempimento. Si ritiene nulla la seconda consulenza nella prima (come eccepito sin dal giudizio di prime cure dell'atto di udienza successiva al deposito e poi a pag. 15 appello), per avere il CTU dato corso alle indagini necessarie a dare risposta ai quesiti integrativi posti dal Tribunale senza in alcun modo dare avviso ai consulenti di parte. Si ritiene inoltre che la redazione di un computo metrico dettagliato come quello allegato alla seconda relazione implicava necessariamente nuovi accertamenti di fatto e pertanto si ripropone la questione del mancato avviso, stante l'implicito rigetto da parte della Corte d'Appello. In definitiva, dalla nullità della seconda consulenza discende, ad avviso della ricorrente incidentale, 1'impossibilità di porla a base dell'esclusione di responsabilità del AR. La censura è infondata. Innanzitutto, deve ritenersi che la Corte d'Appello, richiamando il contenuto della consulenza tecnica per escludere la responsabilità dell'ingegnere quale progettista (v. pag. 12), abbia implicitamente disatteso l'eccezione di nullità della relazione integrativa, come del resto la stessa ricorrente incidentale ammette: pertanto non si è in presenza di omessa pronuncia, ma al più di un vizio motivazionale che, però, non risulta dedotto. L'eccezione di nullità della consulenza tecnica qui - è infondata. riproposta Il riesame della documentazione e la nuova valutazione critica dei risultati degli accertamenti già compiuti dal consulente nel contraddittorio delle parti non possono essere 16 ricondotti alla categoria delle operazioni peritali alle quali si fa riferimento nelle disposizioni degli artt. 90 e 91 disp. att. c.p.c. Ciò esclude la necessità della comunicazione, alle parti (tra le varie, v. Sez. 3, Sentenza n. 5762 del 17/03/2005 Rv. 581144 in motivazione sub 8.1; Sez. 2, Sentenza n. 15926 del 17/07/2007 Rv. 599345 non massimata). La censura pertanto non coglie nel segno e in ogni caso si limita solo ad ipotizzare, richiamando il motivo di appello, che il CTU abbia proceduto a nuovi accertamenti in fatto (per avere proceduto ad un dettagliato computo metrico), ma non offre alcun concreto elemento per supportare tale affermazione, che resta pertanto una mera alternativa supposizione. Per il resto, sull'esclusione della responsabilità del progettista valgono le considerazioni esposte nella trattazione del secondo motivo di ricorso principale a cui per evidenti ragioni di sintesi espositiva si fa rinvio anche perché il motivo in esame non contiene alcuna altra doglianza.
2.4 In conclusione, accolto il ricorso principale nonché i primi due motivi di quello incidentale e respinto il terzo incidentale, la sentenza impugnata devemotivo del ricorso essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia che riesaminerà la vicenda attenendosi ai principi esposti. Resta così logicamente assorbito l'esame del quarto motivo di ricorso incidentale proposto dalla società ER TA, con 17 cui si censura (sotto il profilo della violazione degli artt. 91 e 92 cpc) la Corte d'Appello per averla condannata a rifondere le spese di lite all'ingegner AR.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso principale e i primi due motivi del incidentale;
rigetta il terzo motivo del ricorsoricorso incidentale e dichiara assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia. Roma, 2.3.2016. Il cons. est Il Presidente Ettore Faucevants Oily Il Funzionario Giudiziarie Valik NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 03 MAG. 2016 Il Funzionario Giudiziach Valeria NERI 18