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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1018 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. COLELLA SALVATORE, con elezione di domicilio presso il difensore, al seguente indirizzo pec:
Email_1 parte attrice – parte opponente;
contro
(C.F. , quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. MINGOLLA FABRIZIO, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta – opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto e agli atti esecutivi (art. 615 e 617, l' comma c.p.c.) CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte in sostituzione d'udienza, alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il precetto con cui Parte_1
quale procuratrice di gli ha intimato Controparte_1 Controparte_2 il pagamento della somma di € 239.674,10, oltre interessi (a far data dal 14.03.2014), compensi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 1845 emesso dal Tribunale di Taranto il 25.09.1991. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto:
che il credito è prescritto e che il creditore non può giovarsi dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla procedura esecutiva immobiliare n. 16 del 1992, in quanto tale procedura non si
1 è definita con l'approvazione del piano di riparto, ma con la declaratoria di improcedibilità per la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento;
che nell'atto di precetto non sono indicati i criteri di calcolo per la determinazione dell'importo precettato, che contesta anche in ragione del fatto che il creditore ha già ricevuto la somma di € 106.421,04 al termine della procedura esecutiva immobiliare n. 16 del 1992, a fronte di un credito precisato in quella sede nella misura di € 110.875,98;
che il precetto è nullo perché manca l'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo. Pertanto ha concluso chiedendo di:
“accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inammissibilità del precetto stante la intervenuta prescrizione del titolo costituito da decreto ingiuntivo n. 1845/91; in via subordinata accertare e dichiarare la nullità del precetto per la omessa indicazione della data di notifica del titolo costituito da decreto ingiuntivo n. 1845/91 e/o per la errata determinazione del credito;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., l'opponente ha eccepito la nullità ex art. 1815 c.c. della clausola convenzionale per gli interessi di mora determinati al 21%. Con note del 29 gennaio 2025, ha precisato le conclusioni nel seguente modo:
“accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inammissibilità del precetto stante la intervenuta prescrizione del titolo costituito da decreto ingiuntivo n. 1845/91; in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del precetto per la omessa indicazione della data di notifica del titolo costituito da decreto ingiuntivo n. 1845/91 e/o per la errata determinazione del credito, stante anche la nullità, rilevabile d'Ufficio, della clausola convenzionale per gli interessi di mora determinati al 21%,; con vittoria di spese e compensi del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Costituitasi in giudizio, quale procuratrice di Controparte_1 CP_2
ha rilevato l'infondatezza degli assunti di controparte, insistendo per
[...] il rigetto delle spiegate domande. Preliminarmente, dalla disamina degli atti risulta:
che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto è costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Taranto n. 1845, emesso il 25 settembre 1991 e dichiarato definitivamente esecutivo il 12 novembre 1991;
2 che di tale decreto è stata rilasciata una copia esecutiva per lo smarrimento del documento originario da parte del creditore;
che, con tale decreto, il Presidente del Tribunale di Taranto ha ingiunto al debitore principale e, tra gli altri, all'odierno Parte_2 opponente , quale fideiussore, il pagamento, in Parte_1 favore di Citibank Italia S.p.a., della somma di Lire 98.169.981, di cui Lire 22.376.466 per scoperto di conto corrente, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 21%, e Lire 75.793.515 per portafoglio insoluti, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 21%;
che, in forza dell'azionato precetto, , in qualità di CP_1 procuratrice di , cessionaria dell'originario credito Controparte_2 vantato da Citibank Italia S.p.a., ha chiesto il pagamento della somma di € 239.674,10, oltre interessi con decorrenza dal 14.03.2014. Tanto premesso, va osservato:
che l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente è priva di fondamento, in quanto:
o il termine di prescrizione è stato interrotto dall'intervento spiegato dal quale Controparte_3 successore universale dell'originario creditore Citibank, in data 13.10.1992 (cfr. atto di precetto e relazione dell'ausiliario) nell'ambito della procedura esecutiva portante n.r.g.e 16 del 19921;
o la procedura esecutiva è stata definita con l'approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate il 21 marzo 2017;
o la procedura esecutiva è stata dichiarata parzialmente improcedibile, per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, solo con riferimento al lotto 3), essendo stati alienati tutti gli altri lotti;
o la procedura esecutiva, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, ha quindi raggiunto il suo scopo, con la conseguenza che, nel caso di specie, trovano applicazione gli
3 artt. 2943 e 2945, secondo comma, c.c., a mente del quale, se l'interruzione è avvenuta (tra le altre) con la domanda di partecipazione ad un procedimento esecutivo, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio;
disposizione, questa, che, rapportata al processo esecutivo, va intesa nel senso che l'atto di pignoramento o l'atto di intervento comportano l'interruzione del termine di prescrizione fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo;
2
o l'effetto interruttivo della prescrizione si è protratto fino alla data di chiusura della procedura, nell'anno 2017, e la prescrizione ha ripreso a decorrere fino alla notifica dell'atto di precetto;
o il termine di prescrizione è stato altresì interrotto dalla domanda con cui il Controparte_3 cessionario dei crediti già vantati da Citibank Italia S.p.A., si è insinuato al passivo del fallimento n. 4495/1993 a carico di
“ NONCHÉ Controparte_4
Controparte_5
”, debitori in via solidale con l'odierno
[...] opponente;
o la domanda di ammissione al passivo fallimentare è equiparabile ad una richiesta di pagamento ed i suoi effetti interruttivi, in punto di prescrizione, sono opponibili anche nei confronti degli altri condebitori solidali ex art. 1310 c.c., a
4 tenore del quale: “gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido…. hanno effetto riguardo agli altri debitori….”;
o non vi è prova del fatto che l'odierno opponente (come da lui sostenuto) fosse legato agli altri condebitori da un vincolo derivante da un contratto autonomo di garanzia3;
che l'eccezione di nullità del precetto per mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo è priva di fondamento, in quanto:
o come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile , sez. III , 28/01/2020 , n. 1928):
“Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva ( ex art. 654, comma 2, c.p.c. ), nonché della data di notifica dell'ingiunzione ( ex art. 480, comma 2, c.p.c. ). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.”;
o nel caso di specie, pur mancando nel precetto l'indicazione della data di notifica, l'opponente è stato messo nelle condizioni di conoscere quale fosse la pretesa creditoria avanzata dal creditore, essendo stati indicati i seguenti
5 elementi: gli estremi identificativi del decreto ingiuntivo, l'originario titolare del credito e i successivi trasferimenti, la data di emissione del decreto, la data di emissione del decreto di esecutorietà e di rilascio della seconda copia esecutiva;
o il creditore ha, inoltre, prodotto la documentazione volta a comprovare l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo nelle mani dell'opponente l'8 ottobre 1991;
che risultano del pari infondate le doglianze relativa all'ammontare del credito, in quanto:
o come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione civile , sez. III , 18/03/2022 , n. 8906; Cassazione civile , sez. III , 19/02/2013 , n. 4008): “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell' art. 480, comma 1, c.p.c. , non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.”;
o il credito di € 110.875,98 precisato da , quale CP_1 procuratrice di per l'originaria linea di Controparte_2 credito vantata da Citibank in forza del decreto ingiuntivo per cui è causa (cfr. pag. 10 della relazione del consulente ausiliaro della procedura esecutiva) non corrisponde all'intero ammontare del credito, in quanto non tiene conto di tutte le somme dovute a titolo di interessi convenzionali (21%); nel credito precisato nel corso della procedura esecutiva sono state, infatti, scomputate, ex art. 2855 c.c., le somme dovute a titolo di interessi ma non coperte dalla garanzia ipotecaria;
o il decreto ingiuntivo, con statuizione passata in giudicato, quantifica l'importo del credito in Lire 98.169.981, pari ad € 50.700,56, oltre interessi dal 1 luglio 1991 al tasso convenzionale del 21%; tale importo, sulla base di un calcolo aritmetico (partendo dalla data di emissione del decreto ingiuntivo – 25 settembre 1991), corrisponde, alla data del 14 marzo 2014 indicata in precetto (da cui calcolare gli ulteriori interessi), alla somma totale di € 290.071,10, di gran lunga superiore a quella indicata nello stesso precetto e nella nota di precisazione del credito della procedura esecutiva;
o nell'ambito della citata procedura esecutiva, , quale CP_1 procuratrice di , per il decreto ingiuntivo per Controparte_2
6 cui è causa, ha partecipato alla distribuzione del ricavato sul solo lotto 1, per una somma residua da distribuire pari ad € 37.855,72, con la conseguenza che le ipotesi di calcolo avanzate dall'opponente, secondo cui dall'importo precettato andrebbe detratta l'intera somma di € 106.421,04, si rivelano prive di riscontri probatori;
al riguardo, va osservato che
, quale procuratrice di , pur avendo CP_1 CP_1 ricevuto in sede di distribuzione la somma di € 106.421,04, ha partecipato al riparto anche per altre linee di credito, che facevano capo (vedi relazione del consulente) a CP_6
e Intesa Gestione Crediti (lotti 4) e 5)), sicché detto importo non è imputabile per intero al soddisfacimento del credito originariamente vantato da Citibank;
che del pari prive di fondamento sono le censure relative alla supposta usura sopravvenuta, atteso:
o che la normativa antiusura (1996) è successiva alla data di conclusione dei contratti da cui trae origine il decreto ingiuntivo;
o che la rilevanza dell'usura sopravvenuta, quale motivo di nullità del contratto, è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. I , 16/04/2018 , n. 9380) e la portata del principio è stata estesa dalla giurisprudenza di merito a tutti i contratti bancari ( Tribunale , Milano , sez. VI , 14/09/2018 , n. 9107; Tribunale , Arezzo , 08/01/2020 , n. 17; Tribunale , Pisa , sez. I , 22/01/2020 , n. 70; Tribunale , Lecce , sez. II , 12/05/2020 , n. 1124; Corte appello , Milano
, sez. I , 26/07/2021 , n. 2429; Tribunale , Firenze , sez. III , 03/12/2021 , n. 3099). Le spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri minimi, data la non particolare complessità dei profili sollevati), seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 7.052,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
7 Così deciso in Taranto, in data 08/04/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. III , 09/07/2020 , n. 14602 Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla domanda proposta nel corso di un giudizio idonea, a mente dell' art. 2943, comma 2, c.c. , ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita. 2 Cassazione civile , sez. VI , 24/03/2021 , n. 8217 In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c. , si protrae, agli effetti dell' art. 2945, comma 2, c.c. , fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. 3 Cassazione civile , sez. lav. , 30/08/2016 , n. 17412 La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.; Cassazione civile , sez. III , 17/07/2014 , n. 16408 La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310 comma 1 c.c.
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. COLELLA SALVATORE, con elezione di domicilio presso il difensore, al seguente indirizzo pec:
Email_1 parte attrice – parte opponente;
contro
(C.F. , quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. MINGOLLA FABRIZIO, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta – opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto e agli atti esecutivi (art. 615 e 617, l' comma c.p.c.) CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte in sostituzione d'udienza, alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il precetto con cui Parte_1
quale procuratrice di gli ha intimato Controparte_1 Controparte_2 il pagamento della somma di € 239.674,10, oltre interessi (a far data dal 14.03.2014), compensi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 1845 emesso dal Tribunale di Taranto il 25.09.1991. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto:
che il credito è prescritto e che il creditore non può giovarsi dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla procedura esecutiva immobiliare n. 16 del 1992, in quanto tale procedura non si
1 è definita con l'approvazione del piano di riparto, ma con la declaratoria di improcedibilità per la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento;
che nell'atto di precetto non sono indicati i criteri di calcolo per la determinazione dell'importo precettato, che contesta anche in ragione del fatto che il creditore ha già ricevuto la somma di € 106.421,04 al termine della procedura esecutiva immobiliare n. 16 del 1992, a fronte di un credito precisato in quella sede nella misura di € 110.875,98;
che il precetto è nullo perché manca l'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo. Pertanto ha concluso chiedendo di:
“accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inammissibilità del precetto stante la intervenuta prescrizione del titolo costituito da decreto ingiuntivo n. 1845/91; in via subordinata accertare e dichiarare la nullità del precetto per la omessa indicazione della data di notifica del titolo costituito da decreto ingiuntivo n. 1845/91 e/o per la errata determinazione del credito;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., l'opponente ha eccepito la nullità ex art. 1815 c.c. della clausola convenzionale per gli interessi di mora determinati al 21%. Con note del 29 gennaio 2025, ha precisato le conclusioni nel seguente modo:
“accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inammissibilità del precetto stante la intervenuta prescrizione del titolo costituito da decreto ingiuntivo n. 1845/91; in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del precetto per la omessa indicazione della data di notifica del titolo costituito da decreto ingiuntivo n. 1845/91 e/o per la errata determinazione del credito, stante anche la nullità, rilevabile d'Ufficio, della clausola convenzionale per gli interessi di mora determinati al 21%,; con vittoria di spese e compensi del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Costituitasi in giudizio, quale procuratrice di Controparte_1 CP_2
ha rilevato l'infondatezza degli assunti di controparte, insistendo per
[...] il rigetto delle spiegate domande. Preliminarmente, dalla disamina degli atti risulta:
che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto è costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Taranto n. 1845, emesso il 25 settembre 1991 e dichiarato definitivamente esecutivo il 12 novembre 1991;
2 che di tale decreto è stata rilasciata una copia esecutiva per lo smarrimento del documento originario da parte del creditore;
che, con tale decreto, il Presidente del Tribunale di Taranto ha ingiunto al debitore principale e, tra gli altri, all'odierno Parte_2 opponente , quale fideiussore, il pagamento, in Parte_1 favore di Citibank Italia S.p.a., della somma di Lire 98.169.981, di cui Lire 22.376.466 per scoperto di conto corrente, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 21%, e Lire 75.793.515 per portafoglio insoluti, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 21%;
che, in forza dell'azionato precetto, , in qualità di CP_1 procuratrice di , cessionaria dell'originario credito Controparte_2 vantato da Citibank Italia S.p.a., ha chiesto il pagamento della somma di € 239.674,10, oltre interessi con decorrenza dal 14.03.2014. Tanto premesso, va osservato:
che l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente è priva di fondamento, in quanto:
o il termine di prescrizione è stato interrotto dall'intervento spiegato dal quale Controparte_3 successore universale dell'originario creditore Citibank, in data 13.10.1992 (cfr. atto di precetto e relazione dell'ausiliario) nell'ambito della procedura esecutiva portante n.r.g.e 16 del 19921;
o la procedura esecutiva è stata definita con l'approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate il 21 marzo 2017;
o la procedura esecutiva è stata dichiarata parzialmente improcedibile, per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, solo con riferimento al lotto 3), essendo stati alienati tutti gli altri lotti;
o la procedura esecutiva, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, ha quindi raggiunto il suo scopo, con la conseguenza che, nel caso di specie, trovano applicazione gli
3 artt. 2943 e 2945, secondo comma, c.c., a mente del quale, se l'interruzione è avvenuta (tra le altre) con la domanda di partecipazione ad un procedimento esecutivo, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio;
disposizione, questa, che, rapportata al processo esecutivo, va intesa nel senso che l'atto di pignoramento o l'atto di intervento comportano l'interruzione del termine di prescrizione fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo;
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o l'effetto interruttivo della prescrizione si è protratto fino alla data di chiusura della procedura, nell'anno 2017, e la prescrizione ha ripreso a decorrere fino alla notifica dell'atto di precetto;
o il termine di prescrizione è stato altresì interrotto dalla domanda con cui il Controparte_3 cessionario dei crediti già vantati da Citibank Italia S.p.A., si è insinuato al passivo del fallimento n. 4495/1993 a carico di
“ NONCHÉ Controparte_4
Controparte_5
”, debitori in via solidale con l'odierno
[...] opponente;
o la domanda di ammissione al passivo fallimentare è equiparabile ad una richiesta di pagamento ed i suoi effetti interruttivi, in punto di prescrizione, sono opponibili anche nei confronti degli altri condebitori solidali ex art. 1310 c.c., a
4 tenore del quale: “gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido…. hanno effetto riguardo agli altri debitori….”;
o non vi è prova del fatto che l'odierno opponente (come da lui sostenuto) fosse legato agli altri condebitori da un vincolo derivante da un contratto autonomo di garanzia3;
che l'eccezione di nullità del precetto per mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo è priva di fondamento, in quanto:
o come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile , sez. III , 28/01/2020 , n. 1928):
“Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva ( ex art. 654, comma 2, c.p.c. ), nonché della data di notifica dell'ingiunzione ( ex art. 480, comma 2, c.p.c. ). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.”;
o nel caso di specie, pur mancando nel precetto l'indicazione della data di notifica, l'opponente è stato messo nelle condizioni di conoscere quale fosse la pretesa creditoria avanzata dal creditore, essendo stati indicati i seguenti
5 elementi: gli estremi identificativi del decreto ingiuntivo, l'originario titolare del credito e i successivi trasferimenti, la data di emissione del decreto, la data di emissione del decreto di esecutorietà e di rilascio della seconda copia esecutiva;
o il creditore ha, inoltre, prodotto la documentazione volta a comprovare l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo nelle mani dell'opponente l'8 ottobre 1991;
che risultano del pari infondate le doglianze relativa all'ammontare del credito, in quanto:
o come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione civile , sez. III , 18/03/2022 , n. 8906; Cassazione civile , sez. III , 19/02/2013 , n. 4008): “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell' art. 480, comma 1, c.p.c. , non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.”;
o il credito di € 110.875,98 precisato da , quale CP_1 procuratrice di per l'originaria linea di Controparte_2 credito vantata da Citibank in forza del decreto ingiuntivo per cui è causa (cfr. pag. 10 della relazione del consulente ausiliaro della procedura esecutiva) non corrisponde all'intero ammontare del credito, in quanto non tiene conto di tutte le somme dovute a titolo di interessi convenzionali (21%); nel credito precisato nel corso della procedura esecutiva sono state, infatti, scomputate, ex art. 2855 c.c., le somme dovute a titolo di interessi ma non coperte dalla garanzia ipotecaria;
o il decreto ingiuntivo, con statuizione passata in giudicato, quantifica l'importo del credito in Lire 98.169.981, pari ad € 50.700,56, oltre interessi dal 1 luglio 1991 al tasso convenzionale del 21%; tale importo, sulla base di un calcolo aritmetico (partendo dalla data di emissione del decreto ingiuntivo – 25 settembre 1991), corrisponde, alla data del 14 marzo 2014 indicata in precetto (da cui calcolare gli ulteriori interessi), alla somma totale di € 290.071,10, di gran lunga superiore a quella indicata nello stesso precetto e nella nota di precisazione del credito della procedura esecutiva;
o nell'ambito della citata procedura esecutiva, , quale CP_1 procuratrice di , per il decreto ingiuntivo per Controparte_2
6 cui è causa, ha partecipato alla distribuzione del ricavato sul solo lotto 1, per una somma residua da distribuire pari ad € 37.855,72, con la conseguenza che le ipotesi di calcolo avanzate dall'opponente, secondo cui dall'importo precettato andrebbe detratta l'intera somma di € 106.421,04, si rivelano prive di riscontri probatori;
al riguardo, va osservato che
, quale procuratrice di , pur avendo CP_1 CP_1 ricevuto in sede di distribuzione la somma di € 106.421,04, ha partecipato al riparto anche per altre linee di credito, che facevano capo (vedi relazione del consulente) a CP_6
e Intesa Gestione Crediti (lotti 4) e 5)), sicché detto importo non è imputabile per intero al soddisfacimento del credito originariamente vantato da Citibank;
che del pari prive di fondamento sono le censure relative alla supposta usura sopravvenuta, atteso:
o che la normativa antiusura (1996) è successiva alla data di conclusione dei contratti da cui trae origine il decreto ingiuntivo;
o che la rilevanza dell'usura sopravvenuta, quale motivo di nullità del contratto, è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. I , 16/04/2018 , n. 9380) e la portata del principio è stata estesa dalla giurisprudenza di merito a tutti i contratti bancari ( Tribunale , Milano , sez. VI , 14/09/2018 , n. 9107; Tribunale , Arezzo , 08/01/2020 , n. 17; Tribunale , Pisa , sez. I , 22/01/2020 , n. 70; Tribunale , Lecce , sez. II , 12/05/2020 , n. 1124; Corte appello , Milano
, sez. I , 26/07/2021 , n. 2429; Tribunale , Firenze , sez. III , 03/12/2021 , n. 3099). Le spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri minimi, data la non particolare complessità dei profili sollevati), seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 7.052,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
7 Così deciso in Taranto, in data 08/04/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. III , 09/07/2020 , n. 14602 Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla domanda proposta nel corso di un giudizio idonea, a mente dell' art. 2943, comma 2, c.c. , ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita. 2 Cassazione civile , sez. VI , 24/03/2021 , n. 8217 In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c. , si protrae, agli effetti dell' art. 2945, comma 2, c.c. , fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. 3 Cassazione civile , sez. lav. , 30/08/2016 , n. 17412 La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.; Cassazione civile , sez. III , 17/07/2014 , n. 16408 La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310 comma 1 c.c.