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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 4431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4431 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/16130
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 16130/2024 promossa da:
nata a [...], Minnesota (Stati Uniti d'America) l' 11.07.1969; Parte_1
nato a [...], Londra (Regno Unito) il 26.05.2009; Parte_2 [...]
(precedentemente noto come Controparte_1 Controparte_2
) nato a [...], Londra (Regno Unito) il 06.12.1996, tutti
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Marco ER del Foro di Rovigo [C.F. ], CodiceFiscale_1
E p.e.c. ' , unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea ER del Email_1
ER del Foro di Bologna [c.f. , p.e.c. CodiceFiscale_2 ed elettivamente domiciliati in Rovigo – Corso del Popolo Email_3
222 presso lo studio dell'Avv. Marco ER, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. come da procura in atti Email_4 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:
pagina 1 di 8 “
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata a [...]
Hibbing, Minnesota (Stati Uniti d'America) il 11.07.1969 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Monastero di AN (TO) come comune di riferimento per di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_1
Stato Civile di Monastero di AN (TO);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Controparte_1
(precedentemente noto come ) nato a [...], Londra (Regno Unito) il Controparte_2
06.12.1996 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino Persona_1 italiano che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Monastero di AN (TO) come comune di riferimento per di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_1
Stato Civile di Monastero di AN (TO);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...]
Battersea, Londra (Regno Unito) il 26.05.2009 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza Persona_1 italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Monastero di AN (TO) come comune di riferimento per di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_1
Stato Civile di Monastero di AN (TO)”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_1
AN (TO) il 28.09.1855, figlio di e di (cfr. doc. in atti n. 1), emigrato Persona_2 Persona_3 negli Stati Uniti dopo essersi sposato il 26.02.1881 a Monastero di AN (TO) con (cfr. CP_4 doc. in atti n. 3) quest'ultima nata a [...] il [...] ( cfr. doc. n.2 in atti).
Inoltre, l'avo cittadino italiano decedeva in data 11.08.1926 (cfr. doc. in atti n. 10) senza essersi mai naturalizzato cittadino americano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Dipartimento di Sicurezza interna degli Stati Uniti - Ufficio cittadinanza e immigrazione degli Stati
Uniti, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati pagina 2 di 8 - nel quale si legge che “… A seguito di una ricerca approfondita in questi sistemi di banca dati, non è stata rilevata l'esistenza di alcun documento relativo al soggetto specificato di seguito…
[...]
conosciuto anche come , nato il : 28/09/1855-Nazione di nascita: Per_1 Per_1 Parte_3
Italia.” (cfr. doc. in atti n. 7-8-9).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_5 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 02/10/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 25/09/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo e nasceva a Coal City, Illinois (Stati Uniti Persona_1 CP_4
d'America) il 13.10.1891 , altrimenti conosciuta come (cfr. Parte_4 Parte_5 doc. in atti n. 4, 5, 6);
- In data 02.03.1920, / contraeva matrimonio con Parte_4 Parte_5 [...]
(altrimenti conosciuto come ) a Caselle Torinese (TO), – (cfr. Persona_4 Persona_5 doc. in atti n. 11), quest'ultimo cittadino italiano nato il [...] in [...]
(cfr. doc. in atti n.12), naturalizzatosi statunitense in data precedente al matrimonio, ovvero in data 16.09.1919 presso il tribunale distrettuale della contea di St. Louis a Hibbing, Minnesota pagina 3 di 8 (Stati Uniti), (cfr. doc. in atti n. 13). Dall'unione coniugale, nasceva Persona_6
(altrimenti conosciuto come ) il Persona_7
18.07.1925 a Hibbing, Minnesota (Stati Uniti) (cfr. doc. in atti n. 14). La discrepanza del nome di emerge dal certificato di battesimo dello stesso (altrimenti conosciuto Persona_6 come / ), (cfr. doc. in atti n. 15). Persona_7 Persona_8
- In data 22.06.1977 alias decedeva a Hibbing, Minnesota (Stati Parte_4 Parte_5
Uniti d'America (cfr. doc. in atti n. 16).
- In data 24.07.1948 (altrimenti conosciuto come / Persona_6 Persona_7
) contraeva matrimonio con nella Contea Persona_8 Parte_6 CP_6 di Saint Louis, Minnesota (Stati Uniti d'America (cfr. doc. in atti n. 17) e dall'unione coniugale nasceva il 19.08.1949 a Duluth, Minnesota (Stati Uniti d'America), Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 18).
- - In data 26.12.1968 contraeva matrimonio con Persona_9 Persona_10
a Hibbing, Minnesota (Stati Uniti d'America) (cfr. doc. in atti n.19) e dall'unione
[...] coniugale nasceva l'11.07.1969 a Hibbing, Minnesota (Stati Parte_1
Uniti d'America) (cfr. doc. in atti n. 20), odierna ricorrente.
- In data 26.06.1989 contraeva matrimonio con Parte_1 CP_7 in Northampton (Regno Unito) (cfr. doc. in atti n. 21), il quale veniva sciolto tramite
[...] sentenza di divorzio dell'Alta Corte di Giustizia in data 14.04.1994 (Regno Unito), (cfr. doc. in atti n. 22). Al di fuori dal vincolo matrimoniale, partoriva il Parte_1 figlio biologico , il 06.12.1996 a Chelsea, Londra Persona_11
(Regno Unito), (cfr. doc. in atti n. 23), odierno ricorrente. Il riconoscimento di paternità da parte del padre biologico di risulta dal suo atto di nascita (cfr. Persona_11 doc. in atti n. 24).
- In data 20.12.2003 a Duluth, Minnesota (Stati Uniti d'America) Parte_1 contraeva nuovamente matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 25) e da tale Controparte_8 unione nasceva in data 26.05.2009 a Battersea, Londra Parte_2
(Regno Unito), (cfr. doc. in atti n. 26), odierno ricorrente.
- In data 24.01.2023 diveniva Persona_11 Controparte_9
, giusto decreto di cambio nome, emesso dalla Corte Suprema di Inghilterra e
[...]
ES (Regno Unito), (cfr. doc. in atti n.doc. 27).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di pagina 4 di 8 nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Il capostipite era nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la data Persona_1 della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del
31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato il [...] (cfr.doc. in atti n..1), ovvero prima della Persona_1 nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno
d'Italia.
Sussiste altresì l'interesse del ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna, circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
pagina 5 di 8 A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si legge che Persona_1 fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 01). In quanto italiano, dunque, trasmetteva Persona_1
pagina 6 di 8 “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia nata a [...], Illinois (Stati Parte_4
Uniti d'America) il 13.10.1891 (cfr. doc. in atti n. 4, 5, 6), la quale, in data 02.03.1920, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 11) e, dall'unione coniugale nasceva il Persona_4
18.07.1925 a Hibbing, Minnesota (Stati Uniti d'America) (cfr. doc. in atti n. 14). Persona_6
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_1
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure sanguinis, Parte_4 potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Parte_4
trasmetteva, a sua volta, la cittadinanza al proprio figlio e anche ai relativi discendenti, Persona_1 compresi gli odierni ricorrenti.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti;
Parte_1
; cittadini italiani e Parte_2 Controparte_1 disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 7 di 8 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata a Parte_1
Hibbing, Minnesota (Stati Uniti d'America) l'11.07.1969; nato a Parte_2
Battersea, Londra (Regno Unito) il 26.05.2009; Controparte_1
(precedentemente noto come ) nato a [...], Londra (Regno Controparte_2
Unito) il 06.12.1996 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 2.10.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 16130/2024 promossa da:
nata a [...], Minnesota (Stati Uniti d'America) l' 11.07.1969; Parte_1
nato a [...], Londra (Regno Unito) il 26.05.2009; Parte_2 [...]
(precedentemente noto come Controparte_1 Controparte_2
) nato a [...], Londra (Regno Unito) il 06.12.1996, tutti
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Marco ER del Foro di Rovigo [C.F. ], CodiceFiscale_1
E p.e.c. ' , unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea ER del Email_1
ER del Foro di Bologna [c.f. , p.e.c. CodiceFiscale_2 ed elettivamente domiciliati in Rovigo – Corso del Popolo Email_3
222 presso lo studio dell'Avv. Marco ER, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. come da procura in atti Email_4 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:
pagina 1 di 8 “
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata a [...]
Hibbing, Minnesota (Stati Uniti d'America) il 11.07.1969 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Monastero di AN (TO) come comune di riferimento per di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_1
Stato Civile di Monastero di AN (TO);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Controparte_1
(precedentemente noto come ) nato a [...], Londra (Regno Unito) il Controparte_2
06.12.1996 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino Persona_1 italiano che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Monastero di AN (TO) come comune di riferimento per di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_1
Stato Civile di Monastero di AN (TO);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...]
Battersea, Londra (Regno Unito) il 26.05.2009 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza Persona_1 italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Monastero di AN (TO) come comune di riferimento per di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_1
Stato Civile di Monastero di AN (TO)”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_1
AN (TO) il 28.09.1855, figlio di e di (cfr. doc. in atti n. 1), emigrato Persona_2 Persona_3 negli Stati Uniti dopo essersi sposato il 26.02.1881 a Monastero di AN (TO) con (cfr. CP_4 doc. in atti n. 3) quest'ultima nata a [...] il [...] ( cfr. doc. n.2 in atti).
Inoltre, l'avo cittadino italiano decedeva in data 11.08.1926 (cfr. doc. in atti n. 10) senza essersi mai naturalizzato cittadino americano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Dipartimento di Sicurezza interna degli Stati Uniti - Ufficio cittadinanza e immigrazione degli Stati
Uniti, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati pagina 2 di 8 - nel quale si legge che “… A seguito di una ricerca approfondita in questi sistemi di banca dati, non è stata rilevata l'esistenza di alcun documento relativo al soggetto specificato di seguito…
[...]
conosciuto anche come , nato il : 28/09/1855-Nazione di nascita: Per_1 Per_1 Parte_3
Italia.” (cfr. doc. in atti n. 7-8-9).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_5 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 02/10/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 25/09/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo e nasceva a Coal City, Illinois (Stati Uniti Persona_1 CP_4
d'America) il 13.10.1891 , altrimenti conosciuta come (cfr. Parte_4 Parte_5 doc. in atti n. 4, 5, 6);
- In data 02.03.1920, / contraeva matrimonio con Parte_4 Parte_5 [...]
(altrimenti conosciuto come ) a Caselle Torinese (TO), – (cfr. Persona_4 Persona_5 doc. in atti n. 11), quest'ultimo cittadino italiano nato il [...] in [...]
(cfr. doc. in atti n.12), naturalizzatosi statunitense in data precedente al matrimonio, ovvero in data 16.09.1919 presso il tribunale distrettuale della contea di St. Louis a Hibbing, Minnesota pagina 3 di 8 (Stati Uniti), (cfr. doc. in atti n. 13). Dall'unione coniugale, nasceva Persona_6
(altrimenti conosciuto come ) il Persona_7
18.07.1925 a Hibbing, Minnesota (Stati Uniti) (cfr. doc. in atti n. 14). La discrepanza del nome di emerge dal certificato di battesimo dello stesso (altrimenti conosciuto Persona_6 come / ), (cfr. doc. in atti n. 15). Persona_7 Persona_8
- In data 22.06.1977 alias decedeva a Hibbing, Minnesota (Stati Parte_4 Parte_5
Uniti d'America (cfr. doc. in atti n. 16).
- In data 24.07.1948 (altrimenti conosciuto come / Persona_6 Persona_7
) contraeva matrimonio con nella Contea Persona_8 Parte_6 CP_6 di Saint Louis, Minnesota (Stati Uniti d'America (cfr. doc. in atti n. 17) e dall'unione coniugale nasceva il 19.08.1949 a Duluth, Minnesota (Stati Uniti d'America), Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 18).
- - In data 26.12.1968 contraeva matrimonio con Persona_9 Persona_10
a Hibbing, Minnesota (Stati Uniti d'America) (cfr. doc. in atti n.19) e dall'unione
[...] coniugale nasceva l'11.07.1969 a Hibbing, Minnesota (Stati Parte_1
Uniti d'America) (cfr. doc. in atti n. 20), odierna ricorrente.
- In data 26.06.1989 contraeva matrimonio con Parte_1 CP_7 in Northampton (Regno Unito) (cfr. doc. in atti n. 21), il quale veniva sciolto tramite
[...] sentenza di divorzio dell'Alta Corte di Giustizia in data 14.04.1994 (Regno Unito), (cfr. doc. in atti n. 22). Al di fuori dal vincolo matrimoniale, partoriva il Parte_1 figlio biologico , il 06.12.1996 a Chelsea, Londra Persona_11
(Regno Unito), (cfr. doc. in atti n. 23), odierno ricorrente. Il riconoscimento di paternità da parte del padre biologico di risulta dal suo atto di nascita (cfr. Persona_11 doc. in atti n. 24).
- In data 20.12.2003 a Duluth, Minnesota (Stati Uniti d'America) Parte_1 contraeva nuovamente matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 25) e da tale Controparte_8 unione nasceva in data 26.05.2009 a Battersea, Londra Parte_2
(Regno Unito), (cfr. doc. in atti n. 26), odierno ricorrente.
- In data 24.01.2023 diveniva Persona_11 Controparte_9
, giusto decreto di cambio nome, emesso dalla Corte Suprema di Inghilterra e
[...]
ES (Regno Unito), (cfr. doc. in atti n.doc. 27).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di pagina 4 di 8 nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Il capostipite era nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la data Persona_1 della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del
31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato il [...] (cfr.doc. in atti n..1), ovvero prima della Persona_1 nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno
d'Italia.
Sussiste altresì l'interesse del ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna, circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
pagina 5 di 8 A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si legge che Persona_1 fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 01). In quanto italiano, dunque, trasmetteva Persona_1
pagina 6 di 8 “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia nata a [...], Illinois (Stati Parte_4
Uniti d'America) il 13.10.1891 (cfr. doc. in atti n. 4, 5, 6), la quale, in data 02.03.1920, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 11) e, dall'unione coniugale nasceva il Persona_4
18.07.1925 a Hibbing, Minnesota (Stati Uniti d'America) (cfr. doc. in atti n. 14). Persona_6
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_1
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure sanguinis, Parte_4 potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Parte_4
trasmetteva, a sua volta, la cittadinanza al proprio figlio e anche ai relativi discendenti, Persona_1 compresi gli odierni ricorrenti.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti;
Parte_1
; cittadini italiani e Parte_2 Controparte_1 disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 7 di 8 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata a Parte_1
Hibbing, Minnesota (Stati Uniti d'America) l'11.07.1969; nato a Parte_2
Battersea, Londra (Regno Unito) il 26.05.2009; Controparte_1
(precedentemente noto come ) nato a [...], Londra (Regno Controparte_2
Unito) il 06.12.1996 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 2.10.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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