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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di AR,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 308 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 15.1.2025
tra rappresentato e difeso dagli avv. Manuela Malavasi e Parte_1
Roberto Perrone, giusta procura allegata all'atto di appello nonché depositata in data 23.1.2024 Appellante
e rappresentato e difeso dall' avv Pietro Montemurro, Controparte_1
giusta procura allegata alla citazione in primo grado Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. Malavasi e Perrone per la società appellante hanno chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il totale rigetto delle domande attoree, con condanna alla restituzione di quanto spontaneamente versato in adempimento della pronunzia di primo grado, pari ad
E 9.014,20, e con vittoria delle spese dell'intero giudizio . L'avv. Montemurro per l'appellato ha eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di procura e nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado,
vittoria delle spese del presente giudizio ed ulteriore condanna della controparte ex art 96 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 22.9.2023, interponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1872/2023, emessa dal Tribunale di AR il 20-21.7.2023, con cui, in parziale accoglimento delle domande proposte da in relazione al finanziamento stipulato il Controparte_1
26.7.2010, aveva dichiarato l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese per violazione del divieto di interessi anatocistici, condannandola al pagamento della somma di E 4497,66 oltre interessi, spese di lite e rimborso di quelle di CT .
In particolare l'appellante, citando sul punto ampia giurisprudenza favorevole alla sua tesi,
ribadiva la piena legittimità del sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, criticando l'opposta opinione espressa dal CT e dal Giudice di prime cure, che avevano sostenuto la violazione nel caso di specie del precetto di cui all'art 1283 cc sul divieto di anatocismo nel calcolo degli interessi
Si costituiva l'appellato, eccependo innanzitutto l'inammissibilità del gravame per difetto di procura, facendo riferimento il mandato difensivo allegato all'atto di appello alla procura gestoria rilasciata dalla finanziaria alla dott.ssa con scrittura privata autenticata dal Controparte_2
notaio ( mai prodotta in atti ) ed al giudizio promosso da ( e non Persona_1 Parte_2
); nel merito chiedeva la conferma della pronunzia impugnata, ritenendo Controparte_1
addirittura temerario l'appello spiegato da che aveva riscosso maggiori ed Parte_1
illegittimi interessi anatocistici in base al sistema di ammortamento alla francese .
All'udienza ex art 352 cpc del 15.1.2025 la causa passava in decisione, dopo il deposito degli scritti conclusivi .
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di procura, dal momento che quella allegata all'atto di appello ( così come quella relativa alla costituzione in primo grado, mai opposta dal difensore dell'attore ) appare chiaramente affetta da errore materiale nell'indicazione del notaio che ha autenticato il mandato gestorio rilasciato da alla dott.ssa Parte_1 [...]
nonché nel nominativo della controparte, indicata con il nome di battesimo di CP_2 Pt_2
anzichè . CP_1
Quanto al primo errore va notato che la data della procura ( 27.6.2019 ), così come gli estremi dell'autentica notarile ( rep. 7745 e racc. 4028 ) sono esatti, mentre è errata unicamente la menzione del notaio che ha autenticato l'atto gestorio, indicato come e non Persona_1 [...]
( per altro correttamente indicato nell'intestazione dell'atto di appello ); la procura Per_2
gestoria in effetti rilasciata alla dott.ssa ( che ha poi nominato i costituiti difensori di CP_2
gli avv. Manuela Malavasi e Roberto Perrone ) è stata inoltre allegata all'atto Parte_1
introduttivo del presente grado sub C e nel suo incipit menziona una precedente procura rilasciata con atto autenticato dal notaio nella differente data del 17.1.2019 ed avente n. rep. Persona_1
42267, procura che in premessa viene revocata e sostituita con quella appunto autenticata dal notaio ( il che spiega la ragione del rilevato errore materiale riscontrato nel Persona_2
mandato difensivo ) .
Ad ogni buon conto l'appellante, a fronte dell'eccezione di controparte, si è subito premurata di depositare in data 23.1.2015, con il suo primo atto difensivo successivo al deposito della comparsa di costituzione dell'appellato e prima ancora dell'udienza di prima comparizione del 7.2.2024, un nuovo mandato difensivo che questa volta correttamente indica sia il nominativo del notaio
[...]
che quello di sicchè il Presidente istruttore, prendendone atto, Per_2 Controparte_1
non ha dovuto nemmeno far ricorso al rituale invito alla regolarizzazione di eventuali difetti di rappresentanza di cui all'art 182 cpc ( norma che, così come modificata per effetto della c.d.
Riforma Cartabia, applicabile ratione temporis al caso di specie, consente persino la sanatoria della procura mancante, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ) . Nel merito l'appello proposto dal è fondato e va pertanto accolto, con conseguente Parte_3
parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato al Parte_1
pagamento dell'importo di E 4497,66, oltre ad interessi ed alle spese di lite e di CT, essendo invece già passata in giudicato la stessa pronunzia relativamente alla accertata assenza di interessi usurari, per acquiescenza della controparte .
Viene qui in rilievo la dibattuta questione della legittimità o meno del sistema di ammortamento,
comunemente adottato da banche e finanziarie, c.d. “alla francese” , secondo cui la rata costante comprende all'inizio una maggior quota di interessi rispetto al capitale, mentre via via che si procede nel rimborso tale proporzione viene ribaltata .
E bene in primo luogo osservare che tale modalità di calcolo degli interessi, come è avvenuto anche nella specie, viene sempre espressamente approvata dal mutuatario mediante presa visione ed approvazione del piano di ammortamento e presenta l'indubbio vantaggio di determinare il rimborso al mutuante di una rata fissa, con conseguente costante impegno economico della controparte, che ha così ben presente il numero delle rate ed il loro preciso ammontare con cui adempiere alla sua obbligazione restitutoria .
Così correttamente inteso nella sua essenza e ragione, il mutuo alla francese non viola alcuna norma imperativa, ma anzi dà piena attuazione a quanto previsto dall' art 1194 cc, secondo cui senza il consenso del creditore il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi, e dell'art 1283 cc, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi ( corrispettivi ) di pieno diritto .
Risulta altresì rispettato il divieto ( salvo patto contrario ) di interessi anatocistici, di cui al secondo comma del citato art 1283 cc, poiché, come efficacemente dimostrato nell'atto di appello, nel caso di specie non vi è stato alcun illegittimo calcolo di interessi sugli interessi scaduti, avendo il
[...]
sempre corrisposto interessi sulla quota residua di capitale . CP_1 Ed invero, essendo pari ad E 21.792,05 il capitale finanziato e da rimborsare in 360 rate mensili con il tasso concordato di interesse del 9% annuo , la prima rata di ammortamento di E 276,00 è
composta da E 163,36 per interessi calcolati sull'intero capitale mutuato ( E 21792,05 x 9/100 x
30/360) ed E 112,64 per sorte capitale;
la seconda rata, sempre pari a complessivi E 276,00, è
invece composta da E 162,52 per interessi ( importo decrescente rispetto alla prima rata ) , così
calcolati ( E 21.679,41 x 9/100 x 30/360 ) sul capitale residuo ( E 21792,05 – E 112,64 =
E 21.679,41 ) , e da E 113,48 per sorte capitale ( importo invece crescente ), e così via sino all'ultima rata, che viene determinata con una minima quota di interessi e quella massima di capitale .
Le contrarie ed apodittiche conclusioni tratte dal CT nominato in primo grado e poi fatte proprie dal Giudice in modo altrettanto immotivato non reggono a fronte di una così chiara dimostrazione dell'assenza nel caso di specie di qualsiasi forma di anatocismo nel calcolo degli interessi .
Del resto la recente ed assolutamente prevalente giurisprudenza sia di legittimità ( cfr Cass SU n.
15130/2024 e Cass n. 34677/2022 – 16221/2022 ) che di merito ( cfr questa stessa CA sent n.
47/2024 – CA L'Aquila sent 2.2.2022 n. 175 – Trib Roma sent 24.2.2022 n. 3019 – Trib Torino
sent 11.2.2020 n. 580 – Trib Milano sent 21.1.2022 n. 204 ) è costante nel ritenere perfettamente legittimo il c.d. mutuo “alla francese” a rata costante e non vi è qui ragione alcuna per discostarsi da tale orientamento .
L'appello va quindi accolto, con integrale rigetto della domanda formulata da CP_1
anche in ordine all'assunta violazione del divieto di anatocismo;
ne consegue la parziale
[...]
riforma dell'impugnata sentenza n. 1872/2023, con eliminazione della condanna di Parte_1
al pagamento dell'importo di E 4497,66 oltre interessi, spese di lite e di CT .
Avendo l'appellante documentalmente dimostrato di aver corrisposto alla controparte la somma complessiva di E 9.014,20 in spontaneo adempimento della sentenza di primo grado ( cfr all 18- 19-20 ), così come dettagliata a pag 29 dell'atto di appello, va condannato Controparte_1
alla restituzione del relativo importo, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al OD .
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, non possono che seguire la soccombenza ed essere poste a carico del nominato attore-appellato, che ha infondatamente tratto a giudizio la sua finanziatrice .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di AR - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
AR n. 1872/2023 del 20-21.7.2023, rigetta totalmente le domande proposte nei confronti di da parte di che condanna al pagamento Parte_1 Controparte_1
delle spese del primo grado, liquidate in E 4835,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CAP e RSG al 15% ed al rimborso di quanto eventualmente anticipato dalla finanziaria per costo dell'espletata CT;
2. Condanna alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di E 9.014,20 dalla stessa versatagli in adempimento della riformata sentenza, oltre ad interessi legali dal pagamento e sino al OD;
3. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in E 382,50 per esborsi ed E 4.000,00 per compensi professionali,
oltre ad IVA, CAP e RSG al 15% .
Così deciso in AR in data 22.1.2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di AR .
Il Presidente estensore - dott. Pietro Genoviva