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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito della trattazione scritta della causa e scambio di note, all'udienza dell' 1\7\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6040\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza ,vertente
TRA
, rappr.ta e difesa come in atti. Parte_1
E
CP_
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. E. Nannucci, elett.nte domiciliato come in atti.
Nonchè
, in persona del legale rappr.nte , rappr.to e difeso Controparte_2 dall'avv. N. Lavorgna, elett.nte domiciliato come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 27\11\22 la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. CP_ 07120229001713831000, notificata il 19\10\22, relativa a contributi dovuti all' gestione commercianti in riferimento agli anni 2012 e 2015, oltre accessori, e riferita all'avviso di addebito n. 37120160001818258000.
A sostegno della domanda è stata eccepita l' inesistenza\irregolarità\illegittimità della notifica, nonchè la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione.
CP_ L' si è regolarmente costituita , contestando la fondatezza del ricorso sotto tutti gli aspetti
.
Pari posizione, seppur con ovvie diverse eccezioni , ha assunto l' CP_3 Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va preliminarmente esaminato l'aspetto della procedibilità della domanda in base alle eccezioni avanzate dall'opponente.
Essa è da ritenersi tempestiva per un verso ed intempestiva per l'altro, atteso che contiene eccezioni afferenti dati formali quali l'irregolarità\illegittimità della notifica ed eccezioni sostanziali come la decadenza e la prescrizione.
Or'è che, tenuto conto della già indicata data di notifica dell'atto e di deposito della relativa impugnativa, mentre il secondo tipo di eccezioni sollevate ( quelle sostanziali) sono da ritenersi rituali e tempestive, così non lo sono le prime ( quelle formali) e tanto alla luce del disposto di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. , per come espressamente richiamati dagli artt. 24 e 29 d.lvo
46\99, che sanciscono, a pena di decadenza, rispettivamente i termini di quaranta e venti gg.
Più in particolare la problematica affrontata nell'atto introduttivo relativamente al procedimento notificatorio ,alla carenza di motivazione ed al difetto di supposti elementi fondamentali del titolo, attiene al quomodo executionis e pertanto qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ragion per cui alla data del deposito del ricorso il termine di venti gg. – ritenuto pacificamente perentorio- era irrimediabilmente decorso e tanto determina l'inammissibilità delle sollevate eccezioni.
Siffatte assorbenti considerazioni esonerano questo giudicante da ogni altra valutazione sui punti.
Venendo alle pur sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione va osservato quanto segue.
La S.C. con l'ordinanza n. 27726\19, nonché con la recente sentenza n. 11348\21, ha così statuito : “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale
CP_ e l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per
l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
In definitiva alcuna decadenza è ravvisabile nel caso di specie.
Per quanto attiene la prescrizione va innanzitutto rilevato che dalla produzione dell' Istituto risulta il rituale recapito dell'avviso di addebito sottostante l'atto impugnato ed innanzi richiamato in data 10\11\16 all'indirizzo pec Email_1
Detta notifica deve ritenersi rituale, atteso che nessun rilievo può essere riconosciuto ad un unilaterale presunto “disconoscimento” di siffatto recapito ufficiale avanzato dall'odierna opponente e prodotto all'udienza del 7\5\24, cui non ha fatto seguito alcuna comunicazione del gestore.
In ogni caso, considerando l'efficacia di tale notifica e pur valutando la sospensione dei termini dettata dalla normativa emergenziale, che, nel caso di specie, va ritenuta applicabile nel suo complesso pari a 311 gg. il termine ultimo andava a scadere al 17\9\22.
Pertanto alla data di notifica dell'atto impugnato , si ripete 19\10\22, il termine quinquennale, maggiorato del periodo di sospensione previsto ex lege ( cfr art. 37 c. 2 d.l. 18\20 convertito in l. 27\20 – sospensione stabilita in 129 gg.- ed art. 11 c. 9 d.l. 183\20 convertito in l. 21\21 – sospensione stabilita in 182 gg -) era prescritto.
Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va accolto e le spese, tenuto conto dell' esito della disione, della natura documentale della causa e dell'assenza di attività istruttoria, vanno interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott.
Maurizio Ricigliano, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :
- Accoglie la domanda e dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa portata dal titolo impugnato;
- Compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, 1\7\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito della trattazione scritta della causa e scambio di note, all'udienza dell' 1\7\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6040\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza ,vertente
TRA
, rappr.ta e difesa come in atti. Parte_1
E
CP_
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. E. Nannucci, elett.nte domiciliato come in atti.
Nonchè
, in persona del legale rappr.nte , rappr.to e difeso Controparte_2 dall'avv. N. Lavorgna, elett.nte domiciliato come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 27\11\22 la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. CP_ 07120229001713831000, notificata il 19\10\22, relativa a contributi dovuti all' gestione commercianti in riferimento agli anni 2012 e 2015, oltre accessori, e riferita all'avviso di addebito n. 37120160001818258000.
A sostegno della domanda è stata eccepita l' inesistenza\irregolarità\illegittimità della notifica, nonchè la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione.
CP_ L' si è regolarmente costituita , contestando la fondatezza del ricorso sotto tutti gli aspetti
.
Pari posizione, seppur con ovvie diverse eccezioni , ha assunto l' CP_3 Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va preliminarmente esaminato l'aspetto della procedibilità della domanda in base alle eccezioni avanzate dall'opponente.
Essa è da ritenersi tempestiva per un verso ed intempestiva per l'altro, atteso che contiene eccezioni afferenti dati formali quali l'irregolarità\illegittimità della notifica ed eccezioni sostanziali come la decadenza e la prescrizione.
Or'è che, tenuto conto della già indicata data di notifica dell'atto e di deposito della relativa impugnativa, mentre il secondo tipo di eccezioni sollevate ( quelle sostanziali) sono da ritenersi rituali e tempestive, così non lo sono le prime ( quelle formali) e tanto alla luce del disposto di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. , per come espressamente richiamati dagli artt. 24 e 29 d.lvo
46\99, che sanciscono, a pena di decadenza, rispettivamente i termini di quaranta e venti gg.
Più in particolare la problematica affrontata nell'atto introduttivo relativamente al procedimento notificatorio ,alla carenza di motivazione ed al difetto di supposti elementi fondamentali del titolo, attiene al quomodo executionis e pertanto qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ragion per cui alla data del deposito del ricorso il termine di venti gg. – ritenuto pacificamente perentorio- era irrimediabilmente decorso e tanto determina l'inammissibilità delle sollevate eccezioni.
Siffatte assorbenti considerazioni esonerano questo giudicante da ogni altra valutazione sui punti.
Venendo alle pur sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione va osservato quanto segue.
La S.C. con l'ordinanza n. 27726\19, nonché con la recente sentenza n. 11348\21, ha così statuito : “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale
CP_ e l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per
l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
In definitiva alcuna decadenza è ravvisabile nel caso di specie.
Per quanto attiene la prescrizione va innanzitutto rilevato che dalla produzione dell' Istituto risulta il rituale recapito dell'avviso di addebito sottostante l'atto impugnato ed innanzi richiamato in data 10\11\16 all'indirizzo pec Email_1
Detta notifica deve ritenersi rituale, atteso che nessun rilievo può essere riconosciuto ad un unilaterale presunto “disconoscimento” di siffatto recapito ufficiale avanzato dall'odierna opponente e prodotto all'udienza del 7\5\24, cui non ha fatto seguito alcuna comunicazione del gestore.
In ogni caso, considerando l'efficacia di tale notifica e pur valutando la sospensione dei termini dettata dalla normativa emergenziale, che, nel caso di specie, va ritenuta applicabile nel suo complesso pari a 311 gg. il termine ultimo andava a scadere al 17\9\22.
Pertanto alla data di notifica dell'atto impugnato , si ripete 19\10\22, il termine quinquennale, maggiorato del periodo di sospensione previsto ex lege ( cfr art. 37 c. 2 d.l. 18\20 convertito in l. 27\20 – sospensione stabilita in 129 gg.- ed art. 11 c. 9 d.l. 183\20 convertito in l. 21\21 – sospensione stabilita in 182 gg -) era prescritto.
Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va accolto e le spese, tenuto conto dell' esito della disione, della natura documentale della causa e dell'assenza di attività istruttoria, vanno interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott.
Maurizio Ricigliano, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :
- Accoglie la domanda e dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa portata dal titolo impugnato;
- Compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, 1\7\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano