Versione
7 maggio 1980
7 maggio 1980
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (C.S.C.E.).
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.
E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (C.S.C.E.).
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.