Articolo 1 della Legge 31 marzo 1980, n. 143
Articolo 2
Versione
7 maggio 1980
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (C.S.C.E.).
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.
Entrata in vigore il 7 maggio 1980