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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9969/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 02/04/2025
TRA
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. LABATTAGLIA ANTONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CIMMINO ADRIANA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente _1
in Bari in data 04/05/2002, unione dalla quale sono
[...]
nati i figli , di anni 22, , di anni 20 e , di anni Per_1 Per_2 Per_3
10.
Con sentenza n. 2562/2023 del 13.6.2023, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca di detto provvedimento, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio, ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge e regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, come meglio specificato in ricorso, condanni parte resistente, in caso di opposizione, al pagamento delle spese processuali.
In particolare, per quel che attiene la regolamentazione dei
2 rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, chiede che: sia eliso il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile, già riconosciuto con la sentenza di separazione;
sia confermata la misura pari ad € 1.000,00 dell'assegno di mantenimento disposto sempre in sede di separazione in favore dei figli e , maggiorenni, e , minorenne, Persona_4 Per_2 Per_3
chiedendone la modifica per i primi due figli in ordine alle modalità di pagamento, ovvero prevedendo il versamento diretto in loro favore;
sia confermata la ripartizione delle spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa siglato con il C.O.A., in ragione del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
sia confermata l'assegnazione provvisoria della casa familiare in favore della madre, presso la quale sono collocati i figli;
sia parzialmente modificato il regime delle visite, incontri e permanenza del figlio presso di lui, aggiungendo una notte Per_3
di permanenza col padre, preferibilmente il mercoledì o altro giorno da concordare con la madre, nella settimana nel cui week end il minore non pernotta da lui.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non contesta la domanda di divorzio ma le restanti richieste del ricorrente. In particolare, si oppone alla richiesta del ricorrente di tenere un giorno in più a settimana il minore , chiede Per_3
l'aumento del contributo al mantenimento per i figli ad € 1.300,00 ed un assegno divorzile in suo favore di € 2.000,00, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati
3 opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, confermando le statuizioni regolanti lo stato di separazione e, non necessitando d'istruttoria, alla medesima udienza le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione
4 materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di confermare il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi, ove sono stati confermate le disposizioni che regolano lo stato di separazione tra i coniugi, salva la modifica di cui si dirà infra.
Sul punto giova osservare che non sono stati provati fatti nuovi, rispetto all'epoca della separazione, che giustifichino una modifica delle relative statuizioni, né sono state prospettate situazioni nuove in tal senso.
In particolare, per quel che attiene l'assegno divorzile in favore della resistente, per il quale quest'ultima ha richiesto un aumento, nessuna variazione della situazione reddituale risulta dimostrata al riguardo, né sono state prospettate situazioni nuove.
Analoga la conclusione per il contributo al mantenimento,
5 assegno mensile e partecipazione alle spese straordinarie, per i figli, tutti collocati in maniera prevalente presso la madre.
Va disattesa la richiesta del ricorrente di versare direttamente ai figli e , maggiorenni, le somme da lui Persona_4 Per_2
dovute a titolo di contributo al mantenimento degli stessi. Il genitore collocatario del figlio maggiorenne, quando conviva con lo stesso, ha diritto un iure proprio a ricevere l'assegno di mantenimento sino a quando il figlio non raggiunga l'autosufficienza economica. Tale diritto persiste anche quando il figlio, non ancora economicamente autosufficiente, per motivi di studio o di lavoro si assenti dall'abitazione del genitore collocatario, rimanendo comunque stabilmente collegato alla stessa facendovi ritorno ogni volta che gli impegni glielo consentano.
A diversa conclusione deve giungersi quando per il figlio sorge la necessità di ricevere direttamente l'assegno per far fronte alle proprie spese quotidiane, sostenute per motivi di studio e permanenza fuori sede prevalente rispetto alla dimora familiare, perché in tal caso il genitore collocatario non anticipa le spese per il suo mantenimento e viene quindi meno il suo diritto nei termini sopra descritti.
Nel caso in esame non vi è prova che i sopra citati figli delle parti abbiano necessità di ricevere direttamente l'assegno previsto a carico del ricorrente per il loro mantenimento, essendo essi ancora studenti, per cui la richiesta va rigettata.
Il ricorrente ha chiesto di tenere con sé il minore una notte Per_3
in più a settimane alterne e, segnatamente, nella settimana in cui il figlio non pernotta da lui il weekend, richiesta alla quale la resistente si è opposta assumendo che nel periodo scolastico il
6 minore necessita di stabilità, mentre il dover dormire dal padre durante la settimana gli comporterebbe un cambio di orari e abitudini.
Ritiene il collegio che la richiesta avanzata dal ricorrente sia accoglibile limitatamente al periodo non scolastico, quando il minore lo vorrà, mentre nel periodo scolastico tale ulteriore pernotto potrebbe configurarsi non ottimale per le sue esigenze di studio.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostanziale mancanza di opposizione della resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla soccombenza reciproca nelle restanti rispettive richieste) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 01/10/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BARI in data 04/05/2002 tra Parte_1
nato in [...] in data [...], e
[...] _1
, nata in [...] in data [...], trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI
7 al n. 194, parte II, serie A, anno 2002;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni regolanti lo stato della separazione, così come esplicitate nella sentenza di questo Tribunale n.
2562/2023, con parziale modifica degli incontri padre/figlio che, ove lo vorrà, nelle settimane nel cui nel weekend Per_3
non incontra il padre potrà pernottare con lo stesso una notte infrasettimanale nel periodo non scolastico;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9969/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 02/04/2025
TRA
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. LABATTAGLIA ANTONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CIMMINO ADRIANA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente _1
in Bari in data 04/05/2002, unione dalla quale sono
[...]
nati i figli , di anni 22, , di anni 20 e , di anni Per_1 Per_2 Per_3
10.
Con sentenza n. 2562/2023 del 13.6.2023, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca di detto provvedimento, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio, ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge e regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, come meglio specificato in ricorso, condanni parte resistente, in caso di opposizione, al pagamento delle spese processuali.
In particolare, per quel che attiene la regolamentazione dei
2 rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, chiede che: sia eliso il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile, già riconosciuto con la sentenza di separazione;
sia confermata la misura pari ad € 1.000,00 dell'assegno di mantenimento disposto sempre in sede di separazione in favore dei figli e , maggiorenni, e , minorenne, Persona_4 Per_2 Per_3
chiedendone la modifica per i primi due figli in ordine alle modalità di pagamento, ovvero prevedendo il versamento diretto in loro favore;
sia confermata la ripartizione delle spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa siglato con il C.O.A., in ragione del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
sia confermata l'assegnazione provvisoria della casa familiare in favore della madre, presso la quale sono collocati i figli;
sia parzialmente modificato il regime delle visite, incontri e permanenza del figlio presso di lui, aggiungendo una notte Per_3
di permanenza col padre, preferibilmente il mercoledì o altro giorno da concordare con la madre, nella settimana nel cui week end il minore non pernotta da lui.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non contesta la domanda di divorzio ma le restanti richieste del ricorrente. In particolare, si oppone alla richiesta del ricorrente di tenere un giorno in più a settimana il minore , chiede Per_3
l'aumento del contributo al mantenimento per i figli ad € 1.300,00 ed un assegno divorzile in suo favore di € 2.000,00, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati
3 opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, confermando le statuizioni regolanti lo stato di separazione e, non necessitando d'istruttoria, alla medesima udienza le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione
4 materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di confermare il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi, ove sono stati confermate le disposizioni che regolano lo stato di separazione tra i coniugi, salva la modifica di cui si dirà infra.
Sul punto giova osservare che non sono stati provati fatti nuovi, rispetto all'epoca della separazione, che giustifichino una modifica delle relative statuizioni, né sono state prospettate situazioni nuove in tal senso.
In particolare, per quel che attiene l'assegno divorzile in favore della resistente, per il quale quest'ultima ha richiesto un aumento, nessuna variazione della situazione reddituale risulta dimostrata al riguardo, né sono state prospettate situazioni nuove.
Analoga la conclusione per il contributo al mantenimento,
5 assegno mensile e partecipazione alle spese straordinarie, per i figli, tutti collocati in maniera prevalente presso la madre.
Va disattesa la richiesta del ricorrente di versare direttamente ai figli e , maggiorenni, le somme da lui Persona_4 Per_2
dovute a titolo di contributo al mantenimento degli stessi. Il genitore collocatario del figlio maggiorenne, quando conviva con lo stesso, ha diritto un iure proprio a ricevere l'assegno di mantenimento sino a quando il figlio non raggiunga l'autosufficienza economica. Tale diritto persiste anche quando il figlio, non ancora economicamente autosufficiente, per motivi di studio o di lavoro si assenti dall'abitazione del genitore collocatario, rimanendo comunque stabilmente collegato alla stessa facendovi ritorno ogni volta che gli impegni glielo consentano.
A diversa conclusione deve giungersi quando per il figlio sorge la necessità di ricevere direttamente l'assegno per far fronte alle proprie spese quotidiane, sostenute per motivi di studio e permanenza fuori sede prevalente rispetto alla dimora familiare, perché in tal caso il genitore collocatario non anticipa le spese per il suo mantenimento e viene quindi meno il suo diritto nei termini sopra descritti.
Nel caso in esame non vi è prova che i sopra citati figli delle parti abbiano necessità di ricevere direttamente l'assegno previsto a carico del ricorrente per il loro mantenimento, essendo essi ancora studenti, per cui la richiesta va rigettata.
Il ricorrente ha chiesto di tenere con sé il minore una notte Per_3
in più a settimane alterne e, segnatamente, nella settimana in cui il figlio non pernotta da lui il weekend, richiesta alla quale la resistente si è opposta assumendo che nel periodo scolastico il
6 minore necessita di stabilità, mentre il dover dormire dal padre durante la settimana gli comporterebbe un cambio di orari e abitudini.
Ritiene il collegio che la richiesta avanzata dal ricorrente sia accoglibile limitatamente al periodo non scolastico, quando il minore lo vorrà, mentre nel periodo scolastico tale ulteriore pernotto potrebbe configurarsi non ottimale per le sue esigenze di studio.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostanziale mancanza di opposizione della resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla soccombenza reciproca nelle restanti rispettive richieste) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 01/10/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BARI in data 04/05/2002 tra Parte_1
nato in [...] in data [...], e
[...] _1
, nata in [...] in data [...], trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI
7 al n. 194, parte II, serie A, anno 2002;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni regolanti lo stato della separazione, così come esplicitate nella sentenza di questo Tribunale n.
2562/2023, con parziale modifica degli incontri padre/figlio che, ove lo vorrà, nelle settimane nel cui nel weekend Per_3
non incontra il padre potrà pernottare con lo stesso una notte infrasettimanale nel periodo non scolastico;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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