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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 577/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Cristina Bandiera ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 577/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. CASAGRANDE SONIA e l'avv. CALIANDRO MARCO
- EL - contro
(c.f. ), in proprio e in qualità di legale rappresentante della CP_1 C.F._1
P.I.: ) Controparte_2 P.IVA_2
Con l'avv. CARRIERI FRANCESCA
- appellato -
In punto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per parte EL: “voglia l'Intestato Tribunale, in totale/parziale riforma della sentenza n. 622/22 del Giudice di
Pace di Treviso pubblicata il 18/07/2022, cron. 4681/22 emessa nella causa civile R.G. 3895/2019, mai notificata, per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e specificano: respingersi tutte le domande avversarie perché infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa riaffermando l'esistenza del credito di nei confronti di Pt_1 [...]
(C.F.: ) nato a AM (BG) il [...] in [...] e quale legale CP_1 C.F._1 rappresentante di (P.I.: Controparte_2
) con sede in Via Ettore Monti n. 65 – 23851 Galbiate (LC), e, per l'effetto, confermare integralmente P.IVA_2
(o parzialmente stante il riconoscimento in atti della somma non contestata di € 1.707,50) il decreto ingiuntivo n.
555/19 emesso dal Giudice di Pace di Treviso il l'01.03.2019 per l'importo di € 3.708,10 (o quella di versa somma che sarà ritenuta di giustizia) e, conseguentemente, condannare (C.F.: CP_1
1 ) nato a AM (BG) il [...] in [...] e quale legale rappresentante di C.F._1
P.I.: con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Via Ettore Monti n. 65 – 23851 Galbiate (LC), al pagamento all'esponente della somma in linea capitale di €
3.708,10 oltre agli interessi moratori dalla data degli inadempimenti al saldo, oltre alle spese di lite liquidate in sede monitoria e le successive occorrende (ivi comprendendosi anche la tassa di registro liquidata in € 412,00), o quella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia. Nell'ipotesi di revoca, di dichiarazione di nullità e/o di inefficacia e/o di annullamento del decreto ingiuntivo opposto, respingersi, comunque, tutte le domande ed eccezioni avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'esistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto da parte di nella somma di € Pt_1
3.708,10, o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare CP_1
(C.F.: ) nato a AM (BG) il [...] in [...] e quale legale rappresentante di C.F._1
P.I.: con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Via Ettore Monti n. 65 – 23851 Galbiate (LC), al pagamento della somma di € 3.708,10 in linea capitale oltre interessi moratori dagli inadempimenti al saldo, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso: spese e compensi del procedimento monitorio, del procedimento di primo grado e del procedimento di secondo grado interamente rifusi.
In via istruttoria: ammettersi tutte le prove dedotte in primo grado nelle memorie autorizzate ex art. 320 c.p.c. a prova diretta del 18/11/2019 e di replica del 11/12/2019, rigettandosi le prove dedotte da controparte per i motivi dedotti nella memoria di replica del 11/12/2019.”
Per parte appellata: “1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Parte_1
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
− Con atto di citazione in appello notificato il 25.1.2023 Parte_2
chiedeva la riforma della sentenza n. 622/2022 del Giudice di Pace di Treviso,
[...] depositata il 18.7.2022 a definizione del procedimento R.G. 3895/2019 con cui veniva accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 555/2019, con dichiarazione di nullità dello stesso e condanna dell'odierna EL al pagamento delle spese di giudizio.
Allegava:
- che su proprio ricorso, il Giudice di Pace di Treviso l'1.3.2019 emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 555/2019 con cui condannava la società “ Controparte_2
e i relativi soci accomandatari, signori e
[...] Parte_3 CP_1 [...]
, al pagamento immediato e in solido tra loro, in favore di della somma capitale Pt_4 Parte_1
2 di euro 3.708,10 oltre interessi moratori e oltre alle spese liquidate in decreto;
- che il credito di cui al ricorso era quello residuo da sé maturato per compensi per l'attività di assistenza fiscale, contabile, societaria e legale svolta negli anni 2016 e 2017 nell'interesse e per incarico di Controparte_2
- che, in particolare, a fronte dell'emissione da parte propria di fatture per € 7.415,60, l'appellata pagava negli anni solo due acconti (prima uno di 2.000,00 euro in data 07/08/2017 e, poi, uno di
1.707,50 euro in data 08/11/2017) residuando, quindi, il credito azionato di euro 3.708,10;
- di aver rinunciato al mandato in data 9.8.2017 stante il perdurante inadempimento di Controparte_2
- che con pec del 16.10.2017 l'avv. su mandato di le comunicava di Controparte_3 Controparte_2
“dover procedere con la predisposizione di un piano di risanamento aziendale con accordi di ristrutturazione del debito al fine di superare lo stato temporaneo di tensione finanziaria” proponendo un piano di copertura di ristrutturazione dei debiti verso le banche e i fornitori (docc. 9 e 10 fascicolo monitorio e doc. 2 fascicolo di primo grado) altresì concludendo che: “L'Amministratore e lo scrivente desiderano sottoporVi
l'elaborato in allegato e sono a chiederne, in caso di adesione, copia controfirmata per accettazione”;
- che proprio sulla base del contenuto di tale pec il decreto ingiuntivo veniva emesso con concessione della provvisoria esecutività;
- che a seguito della notifica del decreto, non provvedeva al pagamento e CP_1 promuoveva opposizione chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività, la revoca e/o la privazione di efficacia del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la riduzione della domanda di ella misura determinanda in corso di causa;
Parte_1
- di essersi quindi costituita nel giudizio di opposizione (R.G. 3895/2019 G.d.P. Treviso);
- che all'esito dell'istruttoria espletata il Giudice emetteva la sentenza impugnata.
Chiedeva la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti MOTIVI:
1) Errata e contraddittoria valutazione sulla valenza probatoria del doc. 10 del fascicolo monitorio, ritenuto dal Giudice privo di sottoscrizione del debitore nonostante fosse allegato alla comunicazione pec dell'Avv. difensore dello stesso, e controfirmata dal rappresentante CP_3 della società;
2) Errata e contraddittoria valutazione sulla valenza probatoria del doc. 9 del fascicolo monitorio, ritenuto generico dal Giudice;
3) Errata e contraddittoria valutazione sulla valenza probatoria del doc. 3 del fascicolo opponente di primo grado. Errata imputazione temporale dei pagamenti intervenuti negli anni da parte di
, in particolare per essere stato l'acconto di € 2.000,00 del 7.8.2017 pagato prima CP_2 dell'intervento dell'Avv. del 16.10.2017; CP_3
4) Errata e contraddittoria valutazione della valenza probatoria dei documenti prodotti con il ricorso
3 monitorio, avendo erroneamente ritenuto il Giudice che la richiesta di ingiunzione fosse fondata solo sul presunto riconoscimento di debito ed essendosi limitato ad annullare il decreto ingiuntivo anziché valutare sostanzialmente la pretesa;
5) errata e contraddittoria valutazione della valenza probatoria dei doc. 3, 4 e 7 della convenuta opposta, avendo il G.d.P. erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle proprie domande e, in particolare, con condanna della controparte a versare l'importo di € 3.708,10 oltre interessi.
− Si costituiva il 22.9.2023 , in proprio e in qualità di legale rappresentante di CP_1 chiedendo la conferma della Controparte_2 Controparte_2 pronuncia di primo grado e allegando:
- l'insussistenza del debito di € 3.708,10;
- il disconoscimento della scrittura del 16.10.2017;
- l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
- l'inesistenza del rapporto contrattuale, sottoscritto tra e il Dott. in CP_1 CP_4 proprio e non con Parte_1
- la mancata attività assistenziale fornita da alla cliente “laddove la avrebbe dovuto in forma Pt_1 Pt_1 scritta evidenziare al proprio assistito a ponderare l'utilità della continuazione dell'attività economica, non invece celando la situazione al solo scopo di emettere parcelle”.
Chiedeva, quindi la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello e comunque il suo rigetto.
− Con ordinanza del 3.5.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni assegnando alle parti termine per il deposito di memoria conclusionale e all'esito riservandosi per la decisione.
***
− Risulta l'emissione da parte dell'EL nei confronti degli appellati e, in particolare, di
[...] di una serie di preavvisi di fattura e, in particolare, Controparte_2
- Preavviso n. 265 del 7.4.2016 per € 1.220,00 per “assistenza contabile e servizi amministrativi I trimestre
2016” (doc. 1 monitorio);
- Preavviso n. 49 dell'8.8.2016 per € 1.403,00 per “compilazione documentazione per riscatto auto leasing”,
“Compilazione documentazione per rimborso IVA anno 2015”, “Redazione e invio telematico modello rimborso
IVA dall'1.6.2016 al 30.6.2016”, “Analisi situazione acconto IMU/TASI anno 2016”, “Assistenza contabile servizi amministrativi e fiscali secondo trimestre 2016” (doc. 2 monitorio);
4 - Preavviso n. 153 del 4.11.2016 per € 1.220,00 per “Elaborazione prima bozza analisi trimestrale al
30.6.2016” e “Assistenza contabile servizi amministrativi e fiscali Terzo Trimestre 2016” (doc. 3 monitorio);
- Preavviso n. 19 del 14.3.2017 per € 1.464,00 per “Predisposizione situazione infrannuale al 30.9.2016 e relativa analisi”, “Ripresentazione rimborso IVA infrannuale II Trimestre 2016 a seguito della modifica della contabilità (inserimento corrispettivi non comunicati in precedenza)”, “Analisi situazione saldo IMU/TASI anno
2016” e “Assistenza contabile servici amministrativi e fiscali Quarto Trimestre 2016” (doc. 4 monitorio);
- Preavviso n. 77 del 30.5.2017 per € 858,10 (doc. 5 monitorio);
- Preavviso n. 158 dell'1.8.2017 per € 1.250,50 per “Redazione e invio telematico comunicazione liquidazioni trimestrali IVA dall'1.3.2017 al 31.3.2017” e “Assistenza contabile servizi amministrativi e fiscali Secondo trimestre 2017” (doc. 6 monitorio).
Per un totale di € 7.415,60.
− L'odierna EL nel ricorso monitorio dava atto di aver già ricevuto acconti per € 2.000,00 in data
7.8.2017 e un ulteriore versamento di € 1.707,50 successivamente.
− Parte ricorrente ha poi documentato di aver rinunciato al mandato con comunicazione pec del 9.8.2017
(doc. 7 monitorio), a causa del mancato pagamento nei termini pattuiti dei compensi concordati.
− L'EL ha poi documentato l'invio agli appellati di raccomandata, ricevuta il 2.10.2017 da CP_1
e il 28.9.2017 da , con cui veniva intimato agli stessi il pagamento delle somme di
[...] Parte_4 cui ai preavvisi sopra riportati (escluso solo il n. 265 del 2016 che non risulta citato nella missiva), per l'importo totale di € 5.415,59, già detratto l'acconto di € 780,01 citato nella stessa missiva (doc. 8 monitorio).
− A seguito di tale comunicazione, perveniva comunicazione datata 16.10.2017 a firma dell'Avv.
[...]
e di per cui veniva allegato un possibile piano di rientro CP_3 CP_1 Controparte_2 con proposta di pagamento a dell'importo di € “1.707,50” anziché di quello di € 3.415,00 Parte_1
(doc. 9 monitorio).
− A fronte di ciò, nel ricorso monitorio l'odierna EL affermava di essere creditrice della somma residua di € 3.708,10 (7.415,60 – 2.000,00 – 1.707,50).
− Gli odierni appellati, in particolare, nell'atto di opposizione proposto eccepivano la mancanza di un accordo sui compensi e la non congruità di quello richiesto.
− Contestavano, inoltre, la mancata prova dell'allegazione della tabella prodotta nel monitorio sub 10 alla pec prodotta sub 9.
*
− Quanto all'effettiva esistenza di un incarico dato dagli appellati all'EL, lo stesso, nonostante le generiche contestazioni dei primi sul punto, risulta sostanzialmente ammesso e provato considerato
5 l'intervenuto pagamento di acconti rispetto ai quali nessun'altra possibile causale è stata rappresentata dagli appellati che anzi hanno espressamente dato atto di aver con tale versamento pagato “tutti gli addebiti di cui all'avviso di parcella n. 265/2016 e gran parte di quelli di cui al preavviso n. 49 dell'8.8.2016”
(memoria 19.11.2019 appellanti primo grado, pag. 4) come da fattura prodotta dagli stessi appellanti sub
3.
− Peraltro, gli stessi appellati nelle proprie difese danno atto di un “deprecabile comportamento tenuto dalla nell'offerta dei propri servizi che…dovrebbero consistere nell'”Assistenza contabile per servizi Parte_1 amministrativi e fiscali”. avrebbe dovuto, pertanto, preavvertire la propria cliente che l'attività di CP_5 questa, non solo non conseguiva utili, ma generava perdite” (memoria 19.11.2019 appellanti primo grado).
Ferme la genericità e la conseguente irrilevanza di tali contestazioni, le stesse confermano l'esistenza dell'incarico.
− Parte EL ha inoltre prodotto sub 4 nel corso del primo grado un “Conferimento di incarico professionale” dal 15.1.2016 intervenuto tra gli appellati e il Dott. . CP_4
All'art. 4 del contratto, punto 11) è previsto che “Il Cliente si dichiara consapevole ed accetta che il preavviso di fattura o la fattura per le prestazioni dedotte nel presente contratto potrà essere emessa, in sostituzione di quella del
Professionista, dal seguente centro Elaborazione Dati: Ghea S.C…., a scelta del professionista. Pertanto, il cliente autorizza sin da ora cessione dei crediti maturati dal Professionista in esecuzione del presente contratto, ex art. 1260 c.c. al qui specificato Centro Elaborazione dati”.
− Parte appellata ha quindi eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'EL.
− L'eccezione è infondata.
− Oltre a essere stata accettata in via anticipata, va richiamato rispetto a tale cessione il disposto dell'art. 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata: la norma è dettata con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere o escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (Cass. Sez. I, 30.4.2021 n. 11436).
***
− Va poi rilevato, quanto alla missiva a firma dell'Avv. e del legale rappresentante dell'opponente, CP_3 che parte appellata in primo grado ha contestato la riconducibilità a sé dell'appunto “€ 5.415,59” apposto a penna alla tabella sub 10, genericamente non riconoscendo “né la sottoscrizione di tale documento, né la somma artefatta a mano nell'ultima colonna di destra”.
6 − Peraltro, a fronte di tali ambigue e generiche formule utilizzate, ciò che gli odierni appellati espressamente contestano rispetto al documento 9 non pare essere la sottoscrizione del documento ma la mera valenza di riconoscimento di debito di tale missiva in quanto non recante alcuna somma specifica e invocandone la valenza di mera proposta di definizione “prescindendo, cioè da qualsivoglia verifica, valutazione o riconoscimento in concreto dell'esistenza del debito” (nella memoria 19.11.2019, fascicolo appellanti primo grado, pag. 5).
− Tale disconoscimento non può però, in ogni caso, essere ritenuto efficace con riferimento alla firma apposta sul documento 9 in quanto comunque genericamente formulato.
− Come noto, infatti, è necessario che il disconoscimento si concreti in una impugnazione specifica e determinata dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione e non può risolversi in una generica formula di stile (Cass. civ. n. 17313/2021; Cass. civ. odr. n. 1537/2018).
− Ciò premesso, il documento 9, recante la firma di legale rappresentante di CP_1 [...] costituisce prova dei debiti della stessa verso banche e fornitori come da “elaborato in CP_2 allegato”.
− Tale elaborato corrisponde alla tabella prodotta sub 10 dall'EL (con la sola esclusione della scritta autografa alla stessa apposta e specificamente disconosciuta dagli appellanti).
− Conferma del fatto che proprio tale tabella fosse allegata alla comunicazione prodotta sub 9 dall'EL deriva dall'intervenuto pagamento da parte degli appellati all'EL del minor importo di € 1.707,50 dopo l'invio, pagamento che non è stato altrimenti giustificato.
− Inoltre, a fronte di tale specifico riferimento contenuto nella comunicazione all'“elaborato in allegato”, parte appellata, pur contestando trattarsi della mail prodotta sub 10 dall'EL, non solo non ha prodotto il documento che in realtà sarebbe stato allegato ma ha addirittura prodotto sub 4 con la memoria del 19.11.2019 i “prospetti restituiti all'Avv. per accettazione da parte di tutti i fornitori” che CP_3 coincidono con la tabella allegata sub 10 dall'EL (salvo l'appunto autografo), confermando così ulteriormente che proprio tale tabella era allegata alla missiva sub 9 sottoscritta dal legale rappresentante dell'appellata, con conseguente prova del riconoscimento del debito da parte della stessa verso Pt_1 dell'importo di € 3.415,00.
[...]
− Infatti, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace in primo grado, l'importo riconosciuto come dovuto in tale tabella è pari a € 3.415,00 cui non può essere sommato quello adiacente di €
1.707,50 che è semplicemente la cifra (pari alla metà della prima) offerta – e poi versata dagli appellati –
a pretesa tacitazione di ogni pretesa dell'appellata (ma in assenza di accettazione da parte della stessa di tale minor importo)..
− Risulta provato, quindi, a fronte di tale riconoscimento, un credito residuo dell'EL di € 1.707,50.
7 − Quanto agli ulteriori importi richiesti dall'EL, sebbene sussista prova (doc. 4 EL) della sottoscrizione di apposito contratto relativo ai compensi, la documentazione prodotta dall'EL al fine di dimostrare l'attività posta in essere (doc. 3 primo grado) è in parte illeggibile e in parte priva di riferibilità all'EL.
− Per il resto, la stessa comprova solo:
- la presentazione di modello IVA secondo trimestre 2016 (doc. 3, pag. 90 e ss. e pag. 246 e ss);
- la presentazione di modello IVA 2017 per il periodo di imposta 2016 (doc. 3, pag. 72 e ss.)
- la comunicazione di liquidazioni periodiche IVA per l'anno di imposta 2017 (pag. 49 e ss.);
- la presentazione della dichiarazione sui redditi di Società di persone 2017 per il periodo di imposta
2016 (doc. 3, pag.. 20 e ss).
− L'attività dell'EL risulta quindi provata solo in modo limitato rispetto a quanto convenuto nel contratto prodotto sub 4 – al fine del riconoscimento dei relativi onorari - e solo per alcune delle voci di cui ai preavvisi di fattura prodotti.
− Di conseguenza, in assenza di adeguata prova, non risultano i presupposti per la condanna degli appellati a importi ulteriori rispetto a quelli dagli stessi già pagati e a quello da ultimo riconosciuto con la mail prodotta sub 9/10 dall'EL.
***
− L'appello risulta quindi fondato nei limiti di cui sopra.
− Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellati e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod. tenuto conto del valore di accoglimento della domanda e dell'attività effettivamente espletata.
− Quanto alle spese del primo grado di giudizio, come noto in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Corte di cassazione civile, ord. n.
854/2025; Cass. civ. ord. n. 16526/2024).
− In riforma della pronuncia di primo grado, gli appellati vanno condannati a rimborsare all'EL le spese del giudizio avanti al Giudice di Pace, comprensive delle spese della fase monitoria.
Infatti, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente,
8 al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cass. Civ. sez. II,
9 agosto 2022, n. 24482).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 577/2023 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
− conferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 555/2019 del Giudice di Pace di Treviso;
− accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sent. n. 622/22 del Giudice di Pace di Treviso pubblicata il 18/07/2022, emessa nella causa civile R.G. 3895/2019, condanna in CP_1 proprio e quale legale rappresentante di Controparte_2
(P.I.: ) a pagare a 'importo di € 1.707,50 oltre agli interessi legali dal
[...] P.IVA_2 Parte_1 dovuto al saldo;
− condanna parte appellata a rimborsare a parte EL le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 174,00 per anticipazioni, € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− condanna parte appellata a rimborsare a parte EL le spese di lite del primo grado di giudizio e della fase monitoria, che si liquidano complessivamente in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Treviso, 15.5.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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