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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 2963/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 2963/2025 promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Casalecchio di Reno (BO) Via Galileo Galilei N. 12, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, in Bologna (BO), via del Cane n.5, presso lo studio e la persona dell'Avv. Alessandro
Bizzocchi, che lo rappresenta ed assiste;
e nata a [...], [...], residente in [...]Controparte_1
Crespellano (BO) - Via Augusto Ferrari 19, elettivamente domiciliata in Castelfranco Emilia (Mo) via
Zanasi n. 15, presso lo studio e la persona dell'Avv. Susanna Bergamini, che la difende e rappresenta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 03/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Controparte_1
depositato in data 28/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui al decreto del 20.04.2022 ex art. 337-bis del Tribunale di Bologna nel procedimento n. cronol. 4696/2022 e il recepimento da parte del Tribunale delle nuove condizioni.
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto del
20.04.2022 ex art. 337-bis del Tribunale di Bologna nel procedimento n. cronol. 4696/2022, così provvede:
1) affida in via condivisa a entrambi i genitori;
Per_1
2) colloca il minore presso la madre, nella la casa dei nonni materni sita in Valsa-moggia Frazione:
Crespellano (BO) - Via Augusto Ferrari N. 19, ove il minore fisserà la propria residenza anagrafica;
3) prende atto che le parti si obbligano di comunicare l'una all'altra, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4) dispone che il padre potrà tenere presso di sé il Figlio minore co le seguenti modalità: Per_1
- una settimana al mese da lunedì dopo la scuola fino a tutto il fine settimana compresa la domenica sera presso la residenza dello stesso, con rientro presso la residenza della madre il lunedì successivo dopo scuola;
- su base mensile il padre terrà un fine settimana con sé il figlio da venerdì dopo scuola a lunedì mattina giorno in cui dopo la scuola si recherà presso la residenza la Sig.ra i Per_1 CP_1 predetti periodi di permanenza presso il padre e la madre andranno concordati il mese pagina 2 di 3 precedente per il mese successivo a mezzo e-mail, sms, whatsapp o similari. Tutti i restanti giorni del mese il figlio starà con la madre presso la casa dei nonni materni;
Per_1
- per quanto riguarda le vacanze estive e invernali le stesse verranno gestite come da protocollo del Tribunale di Bologna da intendersi qui completamente trascritto e richiamato. I predetti periodi concernenti la permanenza del minore presso la madre e il padre, potranno subire delle variazioni per impegni del minore, o dei genitori, se e solo se vi è il benestare di ambo i genitori a mezzo scritto a mezzo e-mail, sms, whatsapp o similari. In caso di comprovato stato di malattia del figlio minore , tale da impedirgli il regolare corso delle lezioni scolastiche, Per_1 lo stesso, per suo esplicito desiderio da comunicare al Padre a mezzo e-mail, sms, whatsapp o similari, potrà essere accudito dalla madre presso l'abitazione dei nonni materni ove risiede;
5) prende atto che i Sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e di poter provvedere in via diretta al mantenimento del figlio nonché Per_1 ognuno al proprio personale mantenimento e rinunciano reciprocamente a richiedersi qualsivoglia contributo di mantenimento a titolo personale;
6) dispone che le spese straordinarie verranno sostenute al 50% come da protocollo del Tribunale di Bologna che si intende qui integralmente richiamato;
7) dispone che l'Assegno Unico, di comune accordo tra le parti, verrà percepito per intero dalla
Sig.ra CP_1
8) Prende atto che i ricorrenti dichiarano di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando comunque ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, e alle conseguenti azioni giudiziali. Le parti dichiarano che non esistono obblighi restitutori reciproci a nessun titolo;
9) Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna in data 14.5.2025______
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 2963/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 2963/2025 promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Casalecchio di Reno (BO) Via Galileo Galilei N. 12, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, in Bologna (BO), via del Cane n.5, presso lo studio e la persona dell'Avv. Alessandro
Bizzocchi, che lo rappresenta ed assiste;
e nata a [...], [...], residente in [...]Controparte_1
Crespellano (BO) - Via Augusto Ferrari 19, elettivamente domiciliata in Castelfranco Emilia (Mo) via
Zanasi n. 15, presso lo studio e la persona dell'Avv. Susanna Bergamini, che la difende e rappresenta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 03/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Controparte_1
depositato in data 28/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui al decreto del 20.04.2022 ex art. 337-bis del Tribunale di Bologna nel procedimento n. cronol. 4696/2022 e il recepimento da parte del Tribunale delle nuove condizioni.
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto del
20.04.2022 ex art. 337-bis del Tribunale di Bologna nel procedimento n. cronol. 4696/2022, così provvede:
1) affida in via condivisa a entrambi i genitori;
Per_1
2) colloca il minore presso la madre, nella la casa dei nonni materni sita in Valsa-moggia Frazione:
Crespellano (BO) - Via Augusto Ferrari N. 19, ove il minore fisserà la propria residenza anagrafica;
3) prende atto che le parti si obbligano di comunicare l'una all'altra, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4) dispone che il padre potrà tenere presso di sé il Figlio minore co le seguenti modalità: Per_1
- una settimana al mese da lunedì dopo la scuola fino a tutto il fine settimana compresa la domenica sera presso la residenza dello stesso, con rientro presso la residenza della madre il lunedì successivo dopo scuola;
- su base mensile il padre terrà un fine settimana con sé il figlio da venerdì dopo scuola a lunedì mattina giorno in cui dopo la scuola si recherà presso la residenza la Sig.ra i Per_1 CP_1 predetti periodi di permanenza presso il padre e la madre andranno concordati il mese pagina 2 di 3 precedente per il mese successivo a mezzo e-mail, sms, whatsapp o similari. Tutti i restanti giorni del mese il figlio starà con la madre presso la casa dei nonni materni;
Per_1
- per quanto riguarda le vacanze estive e invernali le stesse verranno gestite come da protocollo del Tribunale di Bologna da intendersi qui completamente trascritto e richiamato. I predetti periodi concernenti la permanenza del minore presso la madre e il padre, potranno subire delle variazioni per impegni del minore, o dei genitori, se e solo se vi è il benestare di ambo i genitori a mezzo scritto a mezzo e-mail, sms, whatsapp o similari. In caso di comprovato stato di malattia del figlio minore , tale da impedirgli il regolare corso delle lezioni scolastiche, Per_1 lo stesso, per suo esplicito desiderio da comunicare al Padre a mezzo e-mail, sms, whatsapp o similari, potrà essere accudito dalla madre presso l'abitazione dei nonni materni ove risiede;
5) prende atto che i Sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e di poter provvedere in via diretta al mantenimento del figlio nonché Per_1 ognuno al proprio personale mantenimento e rinunciano reciprocamente a richiedersi qualsivoglia contributo di mantenimento a titolo personale;
6) dispone che le spese straordinarie verranno sostenute al 50% come da protocollo del Tribunale di Bologna che si intende qui integralmente richiamato;
7) dispone che l'Assegno Unico, di comune accordo tra le parti, verrà percepito per intero dalla
Sig.ra CP_1
8) Prende atto che i ricorrenti dichiarano di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando comunque ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, e alle conseguenti azioni giudiziali. Le parti dichiarano che non esistono obblighi restitutori reciproci a nessun titolo;
9) Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna in data 14.5.2025______
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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