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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 04/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 1633 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
, PA rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO ADALGISA;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. PATARNELLO ANDREA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/02/2025 , premesso che il Tribunale di Bari con PA decreto del 19/09/2024 omologava l'accertamento del requisito sanitario in favore di esso ricorrente per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 5.01.2023, deduceva che l' , CP_1
nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge, non gli aveva corrisposto quanto dovuto, sicché ha adito questo giudice del Lavoro, chiedendo la condanna dell al pagamento della CP_2 suddetta prestazione assistenziale oltre interessi legali;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si costituiva l' deducendo di aver provveduto con TE08 di ottobre 2024 alla erogazione di quanto dovuto CP_1 in favore del ricorrente.
Alla odierna udienza i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, parte ricorrente insistendo per la vittoria delle spese di lite e parte resistente per la compensazione delle stesse;
quindi, la causa è stata decisa.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambi procuratori delle parti.
1 Ed invero, il fatto sopravvenuto del pagamento della prestazione da parte dell' – come dichiarato dal CP_1 difensore di parte ricorrente – avvenuto in corso di causa, fa venire meno un interesse attuale e concreto alla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – liquidate come in dispositivo – ritiene questo giudice che le stesse, secondo la soccombenza virtuale e per il principio di causalità, debbano essere poste a carico di
, che ne sarà tenuto al pagamento in distrazione in favore della controparte. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di PA
, con ricorso depositato in data 03/02/2025, così provvede: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che sono liquidate in euro CP_1
1.800,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 04/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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