Articolo 2 della Legge 23 marzo 1964, n. 207
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 maggio 1964
Art. 2.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la esecuzione, nel territorio del Delta padano, a totale carico dello Stato, dei lavori piu' urgenti di costruzione e sistemazione degli argini a mare nonche' per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica previste dal titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595 , e dalla legge 24 giugno 1958, n. 637 , e per provvedere alla vigilanza lungo gli argini e all'esercizio e manutenzione delle opere.
Entrata in vigore il 9 maggio 1964