Art. 2.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la esecuzione, nel territorio del Delta padano, a totale carico dello Stato, dei lavori piu' urgenti di costruzione e sistemazione degli argini a mare nonche' per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica previste dal titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595 , e dalla legge 24 giugno 1958, n. 637 , e per provvedere alla vigilanza lungo gli argini e all'esercizio e manutenzione delle opere.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la esecuzione, nel territorio del Delta padano, a totale carico dello Stato, dei lavori piu' urgenti di costruzione e sistemazione degli argini a mare nonche' per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica previste dal titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595 , e dalla legge 24 giugno 1958, n. 637 , e per provvedere alla vigilanza lungo gli argini e all'esercizio e manutenzione delle opere.