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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile All'esito della scadenza del termine fissato fino alle ore 9,00 del 23 gennaio 2025, nella causa civile iscritta al n. 27/2021 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Monica Fazio e dall'avv. Ivano Fazio ed elettivamente domiciliata in Milano, via s. Barnaba n. 30 (con dichiarazione di voler ricevere le notificazioni al seguente indirizzo pec:
, Email_1 attrice, contro (C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Criscì (p.e.c.:
, con domicilio digitale eletto al predetto indirizzo di Email_2 posta elettronica certificata, convenuto, avente ad oggetto: recupero crediti;
viste le note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni e discussione della causa depositate in data 20 e 22 gennaio 2025. Il Giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 127 ter e 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 30 dicembre 2020,
[...] ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 premettendo di essergli creditrice, in forza delle cessioni di credito intervenute con la società delle seguenti somme: 174.110,19 a Parte_2 titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute e descritte nell'elenco prodotto sub doc. 2; euro 75.493,34 alla data del 29 dicembre 2020, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12; € 1.480,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/02, novellato dal d.lgs. n. 192/12. La società attrice ha, pertanto, chiesto la condanna dell'Ente convenuto alla corresponsione delle citate somme, con il riconoscimento degli interessi moratori e anatocistici e con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta depositata in data 2 ottobre 2024, si è costituito il il quale ha eccepito la nullità dei contratti intercorsi tra Controparte_1 esso convenuto ed posti a fondamento del credito azionato, per Parte_2 carenza del requisito della forma scritta e per carenza dell'impegno di spesa pubblica. L'Ente ha, altresì, contestato le somme richieste a titolo di interessi e ai sensi del cit. art. 6 d.lgs. n. 231/2002. Ha chiesto, previa declaratoria di nullità dei contratti intercorsi con il rigetto delle domande Parte_2 dell'attrice e, in subordine, la riduzione degli importi richiesti. La domanda dell'attrice appare infondata. I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09). Nella specie, ha prodotto le sole fatture, delle Parte_1 note di debito ed un rendiconto di formazione unilaterale che non possono avere valore di prova nel presente giudizio. Nessun contratto è stato depositato. I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta
“ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015). I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301). D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro sez. II, 13/09/2022, n.1287) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Trib. Latina sez. I, 03/11/2022, n.2068). Per di più “I contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). E' quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022). È stata rilevata pure la nullità per violazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000. Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. A tale proposito, la S.C. ha ritenuto che: “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (Cass., n, 5267/2022). Nella specie, essendo il debitore un ente locale, deve ritenersi comunque necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000. Va, dunque, accertata, in accoglimento dell'eccezione del convenuto, la nullità dei contratti intercorsi tra il ed per i Controparte_1 Parte_2 crediti posti a fondamento del presente giudizio Parte attrice non ha, infine, neanche allegato, né documentato l'eventuale derivazione del credito, in capo alla cedente per l'erogazione Parte_2 dell'energia elettrica nel periodo in fatturazione dalla somministrazione in regime di salvaguardia. Peraltro, non può trovare applicazione il principio di non contestazione, in quanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto la relativa circostanza non è stata neanche allegata dall'attrice. Quanto alla circostanza che il avendo adempiuto parzialmente il CP_1 debito anche in corso di causa, si osserva che ciò, diversamente da quanto dedotto dall'attrice, non può comportare un riconoscimento idoneo a superare la nullità accertata. La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina una somma al pagamento del corrispettivo CP_1 dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della P.A., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam" (Cass., n. 15303/2022). E, ancora, si condivide il seguente principio in base al quale il pagamento effettuato dal soggetto che aveva assunto il relativo obbligo, ancorché in base ad un contratto nullo, rimane qualificabile come adempimento del contratto stesso, suscettibile di comportare la restituzione dell'importo versato in applicazione dei principi dell'indebito oggettivo. In particolare, detto pagamento non può essere interpretato quale accettazione della proposta di modifica di un contratto giudicato invalido di cui costituisca mera esecuzione (Cass., n. 21550/2018). Né può essere accolta la domanda di chiamata in causa del funzionario chiesta dall'attrice in quanto tardiva ed inammissibile e, comunque, da rigettare considerato che non sussiste litisconsorzio necessario e, ai fini del principio del ragionevole processo non appare opportuno autorizzare la chiamata richiesta. Alla luce di quanto esposto, le domande di parte attrice vanno, dunque, rigettate. Ogni altra eccezione proposta dal convenuto va ritenuta assorbita. Il convenuto ha chiesto la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. La domanda va rigettata in assenza dei presupposti soggetti previsti dalla norma e della prova dell'entità dei danni eventualmente da allegare e dimostrare anche in via presuntiva. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la serialità delle stesse, nonché il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c.; con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 27/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la nullità dei contratti intercorsi tra il Controparte_1 ed per i crediti posti a fondamento del presente giudizio;
Parte_2
- rigetta le domande proposte dall'attrice;
- rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore del delle Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Patti, 23 gennaio 2025 Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
, Email_1 attrice, contro (C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Criscì (p.e.c.:
, con domicilio digitale eletto al predetto indirizzo di Email_2 posta elettronica certificata, convenuto, avente ad oggetto: recupero crediti;
viste le note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni e discussione della causa depositate in data 20 e 22 gennaio 2025. Il Giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 127 ter e 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 30 dicembre 2020,
[...] ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 premettendo di essergli creditrice, in forza delle cessioni di credito intervenute con la società delle seguenti somme: 174.110,19 a Parte_2 titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute e descritte nell'elenco prodotto sub doc. 2; euro 75.493,34 alla data del 29 dicembre 2020, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12; € 1.480,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/02, novellato dal d.lgs. n. 192/12. La società attrice ha, pertanto, chiesto la condanna dell'Ente convenuto alla corresponsione delle citate somme, con il riconoscimento degli interessi moratori e anatocistici e con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta depositata in data 2 ottobre 2024, si è costituito il il quale ha eccepito la nullità dei contratti intercorsi tra Controparte_1 esso convenuto ed posti a fondamento del credito azionato, per Parte_2 carenza del requisito della forma scritta e per carenza dell'impegno di spesa pubblica. L'Ente ha, altresì, contestato le somme richieste a titolo di interessi e ai sensi del cit. art. 6 d.lgs. n. 231/2002. Ha chiesto, previa declaratoria di nullità dei contratti intercorsi con il rigetto delle domande Parte_2 dell'attrice e, in subordine, la riduzione degli importi richiesti. La domanda dell'attrice appare infondata. I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09). Nella specie, ha prodotto le sole fatture, delle Parte_1 note di debito ed un rendiconto di formazione unilaterale che non possono avere valore di prova nel presente giudizio. Nessun contratto è stato depositato. I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta
“ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015). I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301). D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro sez. II, 13/09/2022, n.1287) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Trib. Latina sez. I, 03/11/2022, n.2068). Per di più “I contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). E' quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022). È stata rilevata pure la nullità per violazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000. Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. A tale proposito, la S.C. ha ritenuto che: “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (Cass., n, 5267/2022). Nella specie, essendo il debitore un ente locale, deve ritenersi comunque necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000. Va, dunque, accertata, in accoglimento dell'eccezione del convenuto, la nullità dei contratti intercorsi tra il ed per i Controparte_1 Parte_2 crediti posti a fondamento del presente giudizio Parte attrice non ha, infine, neanche allegato, né documentato l'eventuale derivazione del credito, in capo alla cedente per l'erogazione Parte_2 dell'energia elettrica nel periodo in fatturazione dalla somministrazione in regime di salvaguardia. Peraltro, non può trovare applicazione il principio di non contestazione, in quanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto la relativa circostanza non è stata neanche allegata dall'attrice. Quanto alla circostanza che il avendo adempiuto parzialmente il CP_1 debito anche in corso di causa, si osserva che ciò, diversamente da quanto dedotto dall'attrice, non può comportare un riconoscimento idoneo a superare la nullità accertata. La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina una somma al pagamento del corrispettivo CP_1 dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della P.A., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam" (Cass., n. 15303/2022). E, ancora, si condivide il seguente principio in base al quale il pagamento effettuato dal soggetto che aveva assunto il relativo obbligo, ancorché in base ad un contratto nullo, rimane qualificabile come adempimento del contratto stesso, suscettibile di comportare la restituzione dell'importo versato in applicazione dei principi dell'indebito oggettivo. In particolare, detto pagamento non può essere interpretato quale accettazione della proposta di modifica di un contratto giudicato invalido di cui costituisca mera esecuzione (Cass., n. 21550/2018). Né può essere accolta la domanda di chiamata in causa del funzionario chiesta dall'attrice in quanto tardiva ed inammissibile e, comunque, da rigettare considerato che non sussiste litisconsorzio necessario e, ai fini del principio del ragionevole processo non appare opportuno autorizzare la chiamata richiesta. Alla luce di quanto esposto, le domande di parte attrice vanno, dunque, rigettate. Ogni altra eccezione proposta dal convenuto va ritenuta assorbita. Il convenuto ha chiesto la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. La domanda va rigettata in assenza dei presupposti soggetti previsti dalla norma e della prova dell'entità dei danni eventualmente da allegare e dimostrare anche in via presuntiva. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la serialità delle stesse, nonché il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c.; con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 27/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la nullità dei contratti intercorsi tra il Controparte_1 ed per i crediti posti a fondamento del presente giudizio;
Parte_2
- rigetta le domande proposte dall'attrice;
- rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore del delle Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Patti, 23 gennaio 2025 Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)