Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1949, n. 780
Articolo 1Articolo 3
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15 novembre 1949
Art. 2.
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1949-50 le seguenti assegnazioni:
lire 100.000.000, quale, concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da comuni e da corpi morali per la.
Ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici;
lire 3.30.000.000 per la concessione di contributi straordinari agli istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori (delle universita', degli istituti di istruzione, superiore degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico lire 1.000.000.000 per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, numero 1599 , nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere L'istruzione nel popolo;
lire 1.000.000.000 quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all' art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi, e loro suppellettili;
lire 150.000.000 quale concorso straordinario dello Stato per il funzionamento dei patronati scolastici, ai sensi dell' art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457 ;
lire 405.685.000, di cui ai capitoli 2941 a 253, quali spese per i servizi, gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27 .
Entrata in vigore il 15 novembre 1949