Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1156 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, recante appello avverso sentenza adozione maggiorenni, e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Roma
[...] C.F._2 alla Via Teulada n. 52 presso l'avv. Maurizio Gabrielli (c.f. ), che li rappresenta e difende C.F._3 in virtù di procura in atti allegata
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Appellanti
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente TR C.F._4 domiciliato in Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 198 presso l'avv. Lidia CA (c.f.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._5
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Appellato
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
CONCLUSIONI
Il procuratore degli appellanti ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso proposto come da note scritte depositate.
Il procuratore dell'appellato ha concluso riportandosi alla memoria di costituzione come da note scritte depositate.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione come da note scritte depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 18.5.2023 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedeva Parte_1 dichiararsi l'adozione di , nato il [...], con ogni effetto anche in relazione all'assunzione del Parte_2 cognome dell'adottante.
Esponeva che la ferma volontà di adottare il sig. era condivisa da quest'ultimo, avendo egli instaurato sin Pt_2 dal 2008 una relazione affettiva con la madre del giovane, , e a decorrere dal 2019 un rapporto Persona_1 di stabile convivenza seguita dal matrimonio contratto il 7.8.2021, costituendo, anche agli occhi di amici e parenti, una famiglia consolidata. Precisava che il sig. , all'epoca minorenne, lo aveva sempre considerato un vero Pt_2
1
, era durata quattro anni e si era interrotta poco dopo la nascita del figlio, che aveva sempre vissuto con
[...] la madre e la di lei famiglia, non avendo l'uomo mostrato attenzione alle esigenze materiali ed affettive del figlio, il quale si era progressivamente allontanato dal padre, non riconoscendolo come genitore sin dall'adolescenza.
Deduceva, altresì, che il Tribunale di Torre Annunziata, nel giudizio promosso dalla sig.ra CA ai sensi dell'art. 337 ter c.c., con decreto del 27.12.2020, aveva affidato il figlio minore in via esclusiva alla madre, aveva Pt_2 previsto che il ragazzo incontrasse il padre ogni volta che lo avesse voluto (nel corso del giudizio il giovane aveva manifestato la volontà di non incontrare detto genitore) e determinato il contributo paterno di mantenimento nella somma mensile di euro 400,00, oltre la metà delle spese straordinarie. Aggiungeva che il sig. TR
si era reso inadempiente all'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento costringendo la sig.ra
[...]
CA ad instaurare altro giudizio ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. nei di lui confronti, conclusosi con la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 18.120,00 a titolo di rimborso delle spese di mantenimento del figlio dal mese di ottobre 2015 sino al dicembre 2018, né aveva più incontrato il figlio dall'età di dieci anni, avendo peraltro contratto matrimonio nel 2014, unione dalla quale erano nati due figli.
Affermava di avere compiuto trentacinque anni, di non avere mai avuto figli, né di essere stato sposato, di avere creato un solido rapporto affettivo con l'adottando e di avere contribuito alle di lui necessità e formazione. Quanto alla differenza di età con l'adottando, inferiore ai diciotto anni richiesti dall'art. 291 c.c., sottolineava che una lettura costituzionalmente orientata della norma, alla luce dell'art. 30 della Costituzione e dell'art. 8 della CEDU, consentiva al giudice, attraverso una rivisitazione sistematica dell'istituto ed avuto riguardo alle circostanze del singolo caso, di ridurre tale divario di età al fine di tutelare situazioni familiari già consolidate da lungo tempo e fondate su comprovata affectio familiaris, come era accaduto nel caso in esame. Richiamava al riguardo una recente pronuncia della Cassazione (Cass. n. 7667\2020) che aveva ritenuto legittima la deroga a quanto disposto dall'art. 291 c.c., laddove la differenza di diciotto anni tra adottante e adottato costituiva una evidente ingiusta limitazione e compressione dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, anche alla luce della configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, non più diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e patrimonio, ma il riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, di storia personale di adottante e adottando, quale strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti maggiorenni, ma legati da saldi vincoli personali, morali e civili, assumendo una valenza solidaristica. Il requisito previsto dall'art. 291 c.c., inoltre, poteva trovare applicazione generalizzata nell'adozione di soggetti di minore età e non già in quella concernente soggetti maggiorenni, atteso che quest'ultima, a differenza della prima, non implicava convivenza familiare e non determinava la soggezione alla responsabilità genitoriale del genitore adottivo. Il limite in parola, osservava ancora il sig. , costituiva un'indebita e anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto familiare Parte_1 in contrasto con l'art. 8 CEDU, segnatamente con i principi del rispetto della vita familiare e privata.
nel costituirsi allegava di essere stato escluso dalla vita del figlio, sebbene avesse tentato TR di costruire con lo stesso un rapporto, in quanto la madre lo aveva impedito demandando al sig. , con Parte_1 il quale conviveva, il ruolo paterno. Riferiva, in ogni caso, che nell'interesse esclusivo del figlio non si opponeva alla richiesta di adozione, ma chiedeva che venissero annullate le pretese economiche riconosciute nella misura di
2 euro 400,00 mensili dal Tribunale di Torre Annunziata quale contributo al mantenimento del figlio con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando e l'assenso di , già resi dinanzi al Presidente ai sensi Persona_1 degli artt. 296 c.c. e 297 c.c., venivano confermati anche all'udienza del 29.11.2023, alla quale il sig. non Pt_2 compariva, per quanto nei propri scritti difensivi, ivi comprese le conclusioni rassegnate, avesse ribadito di non opporsi all'adozione.
Pervenute le informazioni richieste al servizio sociale ed ai Carabinieri di Sant'Agnello, il Tribunale di Torre
Annunziata, con sentenza n. 12 emessa il 24.4.2024, rigettava la domanda di adozione proposta da Parte_1
e le domande avanzate da , dichiarando compensate le spese processuali.
[...] TR
Il Tribunale ritenne non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda giacché, diversamente da come indicato in ricorso, non risultava osservato il limite di età di anni trentacinque previsto dall'art. 291 primo comma c.c., avendo l'adottante al momento del ricorso trentadue anni e undici mesi ed al momento della decisione trentatré anni e nove mesi. Ed inoltre, osservò il primo giudice, pur consentendo l'art. 291 secondo comma c.c. l'adozione qualora l'adottante abbia compiuto almeno trenta anni ed eccezionali ragioni lo consiglino, nella fattispecie tra l'adottante e l'adottato esisteva un divario di età di tredici anni. Aggiunse che, successivamente alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 5 del 18.1.2024, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 primo comma c.c. nella parte in cui non consentiva al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, di ridurre l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando, nel caso di specie la riduzione del divario non poteva definirsi “esigua” e tale da consentire una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio.
Quanto alle domande avanzate dal sig. , assorbite dal rigetto del ricorso, sottolineò comunque che la Pt_2 domanda di annullamento del contributo di mantenimento dovuto in favore del figlio era inammissibile stante il disposto dell'art. 300 comma primo c.c. ed infondata quella per lite temeraria, in quanto la partecipazione dello stesso al giudizio era dipesa dalla necessità di acquisire l'assenso dello stesso come previsto dall'art. 297 c.c.
Avverso tale sentenza proponevano reclamo (da intendersi appello) e , Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato il 13.5.2024, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse sollevata perché rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui poneva un limite di età minimo tra l'adottante e l'adottando, che non potesse essere sindacato giudizialmente, in rapporto agli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione e per violazione dell'art. 8 della CEDU, dell'art. 17 della Carta
Europea dei diritti fondamentali e dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, sospendendo il presente giudizio per pregiudizialità costituzionale, domandando in caso di accoglimento della questione da parte della Corte Costituzionale che venisse pronunciata l'adozione di da parte di Parte_2 Parte_1
. In subordine, chiedevano che, con interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291 c.c. ed
[...] omessa la rimessione alla Corte Costituzionale, venisse pronunciata l'adozione invocata, disponendo che l'adottato assumesse il cognome dell'adottante “ ” anteponendolo al proprio “ ”, oltre gli adempimenti di Parte_1 Pt_2 cui all'art. 314 c.c.
Si costituiva che, nel ribadire quanto dedotto nel primo giudizio in merito alla condotta TR ostruzionistica assunta nel corso degli anni da nei propri confronti, che non aveva esitato a Persona_1
3 trascinare in giudizio il figlio, giovane timido ed introverso, nel merito sottolineava l'infondatezza dell'impugnazione proposta in assenza dei presupposti oggettivi per procedere all'adozione nonostante l'assenso dal medesimo manifestato, dolendosi delle espressioni sconvenienti ed offensive riportate negli scritti difensivi, a fronte della domanda di revoca del contributo di mantenimento dallo stesso avanzata nel primo giudizio. Chiedeva, pertanto, dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il reclamo confermando la sentenza impugnata, nonché ai sensi dell'art. 98 c.p.c. che venissero eliminate le frasi offensive e lesive della propria dignità (pag. 3 del reclamo laddove è riportato “Il sig. non aveva mai avuto rapporti di alcun tipo con il figlio disinteressandosene TR totalmente”, pag. 7 “totalmente assente dalla sua vita”, pag. 4 “ad ulteriore manifestazione del suo completo disinteresse per il figlio”), con condanna del sig. al risarcimento dei danni per lite temeraria da quantificarsi in via equitativa, oltre Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
Disposta la fissazione del termine per note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Giova premettere, in ordine alla questione pregiudiziale sollevata dagli odierni appellanti, che la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 5 emessa in data 18.1.2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 comma primo c.c. nella parte in cui per l'adozione del maggiorenne non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando, stante la violazione dell'art. 2 della Cost., ha fra l'altro sottolineato che, pur mantenendo l'ordinario divario di età fra adottante e adottando la sua valenza per il principio dell'imitatio naturae, ciò che si pone in contrasto con i principi costituzionali risiede nella “assoluta inderogabilità” del limite di età predetto, rinvenendo “il punto di equilibrio” nell'accertamento rimesso al giudice (come già previsto in tema di assensi dall'art. 297 c.c.), che caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, “individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistono motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua”. Nella citata sentenza è poi espressamente affermato che non è necessario che “la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l'indicazione di criteri più specifici ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo possa essere derogato” , trattandosi di clausola generale che implica la necessità di conservare “una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta
l'età dell'adottato”.
Non vi è dunque motivo alcuno che giustifichi la rimessione della questione prospettata alla Corte Costituzionale essendosi quest'ultima pronunciata sul punto attribuendo al giudice la possibilità di intervenire derogando al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando laddove il caso specifico lo consenta sulla scorta delle linee guida indicate dalla stessa Corte.
Tanto premesso, gli appellanti con un unico motivo si dolgono dell'operato del primo giudice che non avrebbe tenuto conto di quanto esposto in ricorso in merito alla possibilità di derogare al limite di età di diciotto anni tra adottante e adottando, come rilevato anche dalla Corte di Cassazione ed in seguito dalla Corte Costituzionale
(argomentazione quest'ultima prospettata nelle note scritte conclusive), soffermandosi diffusamente e nuovamente sulla valenza solidaristica assunta nel corso del tempo dell'istituto.
Secondo gli odierni appellanti, la differenza di età di tredici anni (in realtà anni tredici mesi sette e giorni otto) non sarebbe ostativa all'adozione invocata, non essendo infrequente nell'attuale contesto storico il caso di minori di
4 quattordici anni che divengono genitori ed essendo emerso nella fattispecie con evidenza non solo la mancata opposizione del padre naturale dell'adottando, ma anche il profondo rapporto in essere fra quest'ultimo e l'adottante, confermato dalle informazioni acquisite. Il divario fra essi esistente, precisano gli appellanti, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, consentirebbe di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente fra genitore e figlio in natura, considerando che il sig. è un uomo consapevole dell'adozione Pt_2 richiesta avendo instaurato con l'adottante una relazione tanto intensa da desiderare di renderla formale rispetto ad una realtà di fatto esistente da decenni, avendo il sig. , affermato imprenditore con un altissimo Parte_1 reddito e condotta specchiata, sposato la di lui madre dopo un rapporto affettivo seguito da convivenza allevando come figlio, condividendone interessi e sport. Pt_2
Il motivo è fondato.
La Corte di Cassazione nella sentenza richiamata dagli appellanti ha posto in luce come la differenza di 18 anni tra l'adottante e l'adottato appaia una evidente ingiusta limitazione dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, che negli ultimi decenni ha perso l'originaria funzione di assicurare all'adottante “la continuità della sua casata e del suo patrimonio” essendo piuttosto finalizzata a conferire riconoscimento giuridico “alla relazione sociale, affettiva, identitaria, nonché di storia personale” di adottante e adottando, consentendo “la formazione di famiglie tra soggetti che, seppure maggiorenni, sono legati da saldi vincoli personali, morali, civili” (cfr pag. 8 in motivazione Cass. n. 7667\2020), in ciò evidenziando la valenza solidaristica dell'istituto, che pur distinta dall'adozione dei minori è meritevole di tutela.
Nell mutato contesto sociale, osservano i giudici di legittimità, il limite di età predetto si pone in contrasto con l'art. 8 Cedu, che sancisce il principio del rispetto della vita familiare e privata, che deve potersi sviluppare, e con l'art. 30 ella Cost. in tema di unità familiare, norme che attribuiscono al giudice il potere discrezionale di derogare al rigido disposto dell'art. 291 c.c. attraverso “una ragionevole riduzione del divario di 18 anni, considerate le circostanze del caso concreto”. E' dunque possibile procedere ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile dell'art. 291 c.c., evitando sia il contrasto con l'art. 30 della Cost. che quello con la normativa dell'unione europea, tale da consentire una riduzione ragionevole del divario di età “al fine di tutelare le situazioni consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris”.
La Corte Costituzionale, nella citata sentenza, sebbene abbia escluso la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, stante il tenore letterale della norma che non avrebbe consentito tale interpretazione, dovendo la questione essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, ripercorrendo storicamente l'evoluzione dell'istituto dell'adozione in generale e dei maggiorenni in particolare, anche attraverso l'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia, ha sostanzialmente fatto proprie le argomentazioni prospettate dalla Corte di Cassazione (già messe in evidenza in passato, cfr Cass. n. 354\1999) nell'applicazione del requisito dell'età, onde evitare che esso contrasti con i principi costituzionali, in particolare con l'art. 2 della Cost. e con la normativa sovranazionale. Dunque, il requisito oggettivo del divario di età conserva a tutt'oggi la sua rilevanza, dovendo anche il rapporto di filiazione adottiva avvicinarsi il più possibile al rapporto di filiazione biologica, ciò non di meno è possibile derogarvi laddove venga ravvisato il contrasto con i principi costituzionali, attraverso un attento accertamento del caso concreto, se sussistano motivi meritevoli e la riduzione del divario risulti esigua. L'adozione di maggiorenni, infatti, oggi non è più uno strumento avente solo finalità ereditarie, ma è destinato, stante il profondo cambiamento del contesto sociale in essere, a ricomprendere
5 molteplici situazioni fra le quali rientra quella del figlio maggiorenne del coniuge o del convivente dell'adottante che di fatto da tempo vive in quel nucleo familiare e che in tale contesto ha instaurato solidi rapporti affettivi, maturando il suo percorso di vita e identità personale, che proprio attraverso l'adozione si intende riconoscere giuridicamente (in tal senso cfr anche Corte Cost. n. 135\2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299 comma primo c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto).
Passando all'esame del caso che occupa, l'adottando, che oggi ha compiuto ventuno anni, è nato da una relazione di breve durata fra la sig.ra CA, all'epoca minorenne (è nata il [...]), ed il sig. , all'epoca Pt_2 diciannovenne. Il giovane, cresciuto con la madre e la famiglia di quest'ultima, è divenuto parte integrante del nucleo familiare che la donna ha instaurato con il sig. , con il quale ha intrapreso una relazione Parte_1 sentimentale nel 2008, seguita da un periodo di convivenza dal 2019 e dal successivo matrimonio nel 2021. In tale non breve arco temporale, come emerge dalle stesse dichiarazioni dell'adottante e dell'adottando, il giovane ha consolidato con il compagno e poi coniuge della madre un significativo rapporto affettivo, ricambiato dall'adottante, considerandolo un punto di riferimento stabile nel proprio percorso di vita (cfr il verbale del
29.11.2024 dove dichiarò “Confermo la mia volontà di essere adottato dal ricorrente con cui ho un ottimo rapporto;
lui è per me un punto di riferimento e lo considero come un padre. Non vedo mio padre da circa sei o sette anni, neppure lo sento telefonicamente. Io non lo cerco mio padre in passato, che io sappia, ha provato a cercarmi ma non ci sono mai stati rapporti…Non ho interesse al momento a recuperare un rapporto con mio padre e sto bene così..”). Sebbene la differenza di età tra l'adottante e l'adottato sia di anni tredici e mesi sette, vale a dire si discosti di circa quattro anni dal limite di età previsto, ciò non di meno nel caso che occupa il divario deve ritenersi ragionevole a fronte del solido legame affettivo che nel tempo si è instaurato in fatto fra l'adottante e l'adottando, come confermato dalle stesse informazioni acquisite nel primo grado di giudizio.
Deve, pertanto, ritenersi che nella fattispecie il limite di età sancito dall'art. 291 c.c. possa essere derogato al fine di salvaguardare l'unità familiare che di fatto progressivamente negli anni si è consolidata e di cui l'adottando fa parte, che ivi ha trovato un saldo punto di riferimento affettivo nel suo percorso di crescita.
La domanda di adozione, essendo stati acquisiti i consensi dell'adottante, oggi di anni trentacinque (all'epoca del ricorso di età comunque superiore ai trenta anni, avendo all'epoca trentatre anni) e dell'adottando, l'assenso della madre di quest'ultimo e del padre (che non pare abbia revocato l'assenso, circostanza che in ogni caso non precluderebbe al giudice di pronunciare l'adozione se il rifiuto appare ingiustificato, cfr Corte Cost. n. 345\1992), diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, merita accoglimento rivelandosi conveniente per l'adottando e meritevole di tutela in ragione del positivo legame di affetto esistente tra adottante e adottando, proprio del rapporto genitoriale.
L'adottato, ai sensi dell'art. 299 primo comma c.c. assumerà, come espressamente richiesto, il cognome
“ ” e lo anteporrà al proprio “ ”. Parte_1 Pt_2
Le spese del presente giudizio, tenuto conto della questione affrontata, sulla quale è di recente intervenuta la Corte
Costituzionale (di poco precedente la sentenza qui appellata), vanno dichiarate compensate.
6 L'appellato, infine, ha richiesto cancellarsi, ritenendole offensive, alcune espressioni contenute nell'atto di reclamo, riportate nella comparsa di costituzione e risposta come in premessa indicato.
La richiesta non è fondata perché si tratta di affermazioni che non travalicano i limiti della difesa alla fattispecie trattata.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 12 emessa il 24.4.2024 dal Tribunale di Torre Parte_1 Parte_2
Annunziata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso e decide di fare luogo all'adozione di nato a [...] il [...], da parte di , nato a [...] Parte_2 Parte_1
RE (NA) il 26.5.1990;
b) dispone che la sentenza sia trascritta a cura del cancelliere e comunicata all'ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 314 c.c.;
c) dispone che l'ufficiale di Stato Civile competente nell'eseguire l'annotazione della sentenza anteponga al cognome dell'adottato “ ” quello dell'adottante “ ” ai sensi dell'art. 299 primo comma c.c. non Pt_2 Parte_1 essendo stata formulata diversa scelta;
c) dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. Antonio Di Marco)
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