Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione Specializzata Agraria, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Consigliere Dott. Giacomo Rota
Dr. Claudio Vadalà Esperto
EspertoDr. Michele Rizzo
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 256/2024 R.G.A.C.C.,
promossa da:
(nato a [...] il 1°.4.1961, c.f. [...] AR C.F. 1 ) e (nato a [...] il [...], c.f.Parte_2
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Codice Fiscale_2
Raffaele Specchi (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti
contro
: Parte_3 (nato a [...] il [...], c.f. Codice Fiscale_3 ), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppa Mascali (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
Venuti all'udienza del 9.6.2025 i difensori delle parti discutevano oralmente la causa.
Esaurita la discussione la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 17.1.2013 Parte_3 adiva il Tribunale di premesso di essere proprietario, per successione in morte del Caltagirone onde
-
(deceduto nel 2002), di fondo seminativo in agro di Vizzini, padre Persona_1 c.da Santa Domenica censito in Catasto Terreni al foglio 37, partt. 40, 41 e 42,
-
nonché al foglio 62, part. 22 sentir condannare i germani AR e [...]
era stato da detti al suo rilascio: tale fondo infatti si allegava PA
-
che ne avevano avuto la legittima detenzione, sulla base di una serie di resistenti
-
contratti di concessione per coltivazioni intercalari, soltanto nelle singole annate agrarie in cui il fondo era stato assoggettato a rotazione colturale - infine da costoro permanentemente occupato con i loro armenti di bovini ed ovini.
Costituitisi in contraddittorio AR e PA
obiettavano di trovarsi, in realtà, nella legittima detenzione del fondo de
[...] Persona_2in forza di rapporto di affitto agrario intrattenuto con quo fratello del ricorrente (che lo stesso fondo aveva ricevuto in consegna dal suo proprietario in parte in comodato, giusta contratto del 22.3.2004, ed in parte in affitto giusta contratto del 20.10.2005), rapporto tuttavia dissimulato dai contratti di
“vendita di veccia biologica per foraggio" che detto concedente aveva preteso che anno per anno fossero sottoscritti per le annate agrarie 2006/07, 2008/09 e 2009/10.
Chiedevano, pertanto, che la domanda di rilascio formulata nei loro confronti fosse rigettata e che, in accoglimento della domanda riconvenzionale che allo scopo avanzavano, fosse pure – previa integrazione del contraddittorio nei confronti di detto
- riconosciuto e giudizialmente dichiarato, anche ai sensi ER
dell'art. 21 L. 203/82 (secondo cui “Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici. La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale facoltà, il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario") - "il rapporto di affitto agrario dimostrato in forma scritta, per le ragioni esposte in narrativa e che qui devono intendersi trascritte".
Venuti in udienza, dopo il passaggio al rito ordinario la causa era istruita con l'escussione dei testi addotti dall'una e dall'altra parte.
Indi, raccolte le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione, con sentenza n.
60/2018 del 19.1.2018 l'adito Tribunale - dopo avere, in rito, rigettato l'eccezione dei resistenti di incompetenza del giudice adito in favore di quella della Sezione
Specializzata Agraria - accoglieva la domanda attorea, indi condannando i due al rilascio del fondo de quo.AR
Sentenza avverso la quale questi ultimi interponevano, con tempestiva citazione del
23.5.2018, appello mercè al quale reiteravano, anzitutto, detta eccezione di competenza del giudice specializzato.
Eccezione ritenuta fondata da questa Corte che, con sentenza n. 514/2021 dell'8.3.2021, pertanto dichiarava “l'incompetenza per materia del Tribunale
Ordinario di Caltagirone in favore della Sezione Specializzata Agraria presso il medesimo Tribunale. Assegna a parte appellante termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per riassumere la causa innanzi alla Sezione
Specializzata Agraria presso il Tribunale di Caltagirone. Compensa interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
A riassumere il giudizio innanzi a detta Sezione Specializzata Agraria erano dunque con ricorso depositato in AR e PA
,
quella cancelleria il 10.5.2021 mercè al quale reiteravano le loro conclusioni rivolte, nel merito, a sentir "Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente originario Parte_3 sia per non aver egli fornito prova attuale della sua proprietà, sia per non aver egli fornito prova di essere legittimamente subentrato nel ruolo di locatore, sia per non aver provato l'asserita qualifica di venditore. Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di [...] condannando il ricorrente originarioPA Parte_3 al pagamento in suo favore di spese e compensi del giudizio, con accessori di legge,
i.v.a. e c.p.a. Ritenere e dichiarare la sussistenza di contraddittorio necessario con
ER sia per quanto documentalmente comprovato,sia per Pt_3
,
le eccezioni formulate dai sigg. Parte_2 . Ritenere e dichiarare, anche Persona_2in via riconvenzionale, la nullità della subconcessione da
[...] a AR e il subentro del subconduttore nella posizione giuridica di affittuario. Sempre in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare la riconduzione all'affitto agrario del rapporto dimostrato in forma scritta, per le ragioni esposte in narrativa e che qui devono intendersi trascritte.
Rigettare l'azione promossa dal sig. con qualsivoglia Parte_3
statuizione. Nel caso di qualificazione del rapporto in modo difforme dall'affitto agrario, voglia il Decidente interpretare il contratto con procedimento ermeneutico al fine di attribuire il corretto significato alla pattuizione intercorsa fra le parti e alla determinazione dell'intento pratico perseguito dalle stesse, con ogni consequenziale generica statuizione condannatoria, da far valere, per la quantificazione, in separato e successivo giudizio che i sigg. si riservano di promuovere. PA
al pagamento di spese e compensi del Condannare il sig. Parte_3
giudizio, con accessori di legge, i.v.a. e c.p.a., in favore di ciascuno dei sigg.
e in modo differenziato. Ritenere e dichiarare la temerarietàParte_2 Parte_3 aldell'avversa azione, e per l'effetto condannare altresì il sig. risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in favore dei sigg. Parte_2
[...] ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c., nonché al pagamento, in favore dei medesimi, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c.". Parte_3 veniva a ribadire cheNel costituirsi innanzi al giudice specializzato il fondo che le parti si contendevano cui era stata impressa destinazione a
-
seminativo sin dagli anni '70 - a partire dalla metà degli anni '90 (allorchè era gestito madre di esso Pt_3 era stato coltivato nel rispetto della da Persona_3
normativa europea in materia di agricoltura ecosostenibile: e che il frumento coltivatovi ad anni alterni fosse, ex re ipsa, incompatibile con la permanente destinazione del fondo a pascolo pretesa dai due Parte_1 In definitiva
- "Dalla narrazione dell'attività aziendale emerge chiaramente che concludeva questa è sempre stata nella proprietà e possesso della famiglia Pt_3 che mai ha ceduto in tutto o in parte il terreno facente parte della loro proprietà. Mentre il maldestro tentativo di "provare con testi" la detenzione del fondo in capo ai
è miseramente fallito (per mero scrupolo difensivo si osserva che AR
è detenuto per omicidio nell'ambito dei Testimone_1uno dei testi, sig.
controlli dei terreni a pascolo. E com'è ben noto, i fratelli Parte 1 sono poi entrambi detenuti per omicidio commesso in danno di altro confinante per ragioni connesse al possesso dei terreni. Si rappresenta, inoltre, che i fratelli
[...]
PA e Persona_4 AR con
,
,
sentenza depositata in data 04.03.2019, sono stati condannati per estorsione in Parte_3 ). I rapporti intercorsi tra la famiglia Pt_3 ed i danno del sig.
AR hanno sempre ed esclusivamente riguardato la vendita della veccia
SI RIBADISCE che allorquando sie delle stoppie del grano coltivato dai Pt_3
parla di VENDITA Parte 4 ciò significa PERMETTERE
ALL'ALLEVATORE di far BRUCARE le STOPPIE sul TERRENO, per un mese circa.
Orbene, nella fattispecie in esame, nel ribadire che mai i TESTI di controparte hanno affermato che i sigg.ri coltivassero il fondo, non si può AR
giuridicamente affermare che il rapporto intercorso tra le parti possa in alcun modo essere inquadrato in una ipotesi di contratto agrario. Molto più banalmente i si sono insediati nel terreno di proprietà del sig. Pt_3 con AR
violenza, costringendo costui, per evitare di subire violenze fisiche oltre a quelle già subite, a desistere da ogni difesa che non fosse quella legale. La sentenza penale di condanna afferma che i Pt_1 non avevano diritto alcuno per possedere l'appezzamento". Argomenta, in linea con le statuizioni del parallelo procedimento civile, che i contratti di AS stipulati con i Pt_3 non attribuivano loro il diritto di possedere il terreno, come se si fosse instaurato un rapporto di affitto di fondo agricolo di durata quindicennale secondo l'art. 1 della legge su patti agrari n.
203 del 1982. In proposito precisa che, per la temporaneità del rapporto (dei singoli rapporti) di durata infraannuale, l'art. 56 della citata legge lo escludeva. E come già osservato, deduce con chiarezza dalla registrazione audio raccolta dalle persone offese nel corso dell'aggressione di cui rimanevano vittime che di tanto i due principali imputati erano pienamente coscienti. Dalla registrazione emerge chiaramente che il è consapevole di non aver alcun AR
diritto sui terreni, e così replica alle giuste richieste di non ostacolare la coltivazione dei terreni: "NO! Facciamo causa Quanto dura una causa? 5 - 10 anni?". Dunque
... Parte_1 era consapevole di non avere titolo per detenere il bene altrui e il nonostante ciò persiste nel suo atteggiamento facendo riferimento alle lungaggini giudiziarie". La Cassazione ha più volte precisato come, per escludere la natura di contratti agrari nell'ipotesi di acquisto stagionale di erba, i terreni devono avere una destinazione saltuaria al pascolo e all'acquirente non può essere concessa autonomia nella gestione produttiva del fondo (tra tante cass. civ. sez. III 4 agosto
1987 n. 6706). Dagli atti del procedimento emerge come i Pt_3 mantenevano sempre il controllo dell'attività produttiva e dei terreni de quibus, che erano soltanto soggetti ad alternanza della vendita della veccia ai Pt_1 "
§§§
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa i giudici calatini ritenevano, giusta ordinanza riservata del 2.10.2023, che la causa potesse essere (anche in ragione dell'autorizzato deposito, all'udienza del 21.9.2023, della sentenza del 5.6/30.8.2023 con cui la locale Corte d'Appello Penale confermava la predetta sentenza del
04.03.2019, soltanto rideterminando la pena in ragione dell'intervenuta prescrizione dei delitti di lesioni personali aggravate, invasione di terreni e calunnia per i quali i due Parte_1 avevano, in primo grado, pure riportato condanna) decisa per tabulas: e pertanto, disattesa ogni altra istanza, fissavano prontamente udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale si ritiravano in camera di consiglio, indi considerando:
- che meritasse, anzitutto, di essere ribadita la competenza della Sezione
Specializzata Agraria, giacchè "nel caso di specie le questioni sollevate dai ricorrenti impongono la disamina del contenuto dei contratti di "vendita di veccia biologica per foraggio" sottoscritti - negli anni 2006, 2008 e 2009 - da nella sua qualità di comodatario/affittuario e [...]Persona_2
,al fine di stabilire se detti accordi abbiano le caratteristiche AR
previste dall'art. 56 della legge 203 del 1982 o se, invece, siano da ricondurre nell'alveo della disciplina speciale prevista dalla citata legge 203 del 1982, ai sensi dell'art. 27 della stessa",
che andasse disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del resistente e la correlativa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del di lui fratello : essendo, infatti, “circostanzeER Parte_3pacifiche e mai contestate tra le parti che è proprietario dei fondi controversi, e che alla scadenza degli accordi di vendita di veccia gli odierni ricorrenti avevano rilasciato i fondi e tuttavia, poco tempo dopo, ponevano in essere atti di sconfinamento sui fondi medesimi. I fratelli AR
[...] non hanno mai contestato di avere occupato i fondi di proprietà di ed hanno piuttosto addotto la legittimità della detenzione in Parte_3
ragione della dedotta sussistenza di un contratto di affitto agrario (cfr. pp. 17 ss. del ricorso in riassunzione) dissimulato dagli accordi sottoscritti negli anni
ER e AR . Non 2006, 2008 e 2009 da ricorre poi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che le domande oggetto del presente giudizio sono volte a regolare esclusivamente i rapporti tra Parte_3 da una parte, e Pt_3 e AR dall'altra, e non incidono in alcun modo sulla sfera giuridica di [...]
ER
,
che "Parimenti infondata si palesa l'eccezione relativa al preteso difetto di
-
legittimazione passiva in capo a PA , fondata sul rilievo dell'estraneità dello stesso agli accordi di vendita di veccia, atteso che
(e non contestata da nella prospettazione fornita da Parte_3 controparte), l'occupazione abusiva dei fondi controversi è stata posta in essere sia da AR sia da PA 22
che "Nel merito, la domanda di rilascio originariamente proposta da Parte_3
[...] deve ritenersi fondata. Risulta pacifico - ed oltretutto suffragato dalle risultanze dei procedimenti penali che hanno coinvolto le parti (cfr. sentenze del Tribunale Penale e della Corte d'Appello Penale, in atti) - che i fratelli resistenti originari, hanno occupato i fondi controversi, AR و
sino al rilascio avvenuto in esecuzione alla sentenza n. 60/2018 emessa dall'intestato Tribunale il 19.1.2018. Vale in proposito ribadire che costoro hanno in effetti ammesso tale circostanza, adducendo tuttavia la legittimità della detenzione in ragione della dedotta sussistenza di un contratto di affitto agrario, nell'alveo del quale secondo la prospettazione dei resistenti
-
originari - andrebbero ricondotti, ex art. 27 legge 203 del 1982, gli accordi di
"vendita di veccia biologica per foraggio" sottoscritti, negli anni 2006, 2008 e
2009 da . Ulteriore circostanzaER e AR
non contestata tra le parti è che i fondi controversi venivano sottoposti al sistema della rotazione colturale annuale",
che, a termini di quanto in subiecta materia affermato da dottrina e giurisprudenza, dovesse riconoscersi che "gli accordi di "vendita di veccia biologica per foraggio" sottoscritti, negli anni 2006, 2008 e 2009, tra Per_2 non siano riconducibili all'affitto agrario ai
[...] e AR
sensi dell'art. 27 della legge 203 del 1982, ma che gli stessi integrino piuttosto la fattispecie del contratto di vendita di erbe prevista dall'art. 56 della legge citata. Ciò si desume in primo luogo dal tenore letterale degli accordi in esame, che individuano espressamente come oggetto del contratto la "veccia biologica per foraggio che nascerà e vegeterà" nei terreni “di pertinenza del venditore". La qualificazione di detti accordi come vendita di erbe è altresì desumibile da ulteriori elementi quali la durata degli stessi che, essendo
-
infrannuale, assicura "soltanto una disponibilità precaria e di breve durata del fondo" - e la sottoposizione dei fondi cui l'accordo si riferisce al sistema della rotazione agraria. Non si ravvisa inoltre, in capo all'acquirente delle erbe, la illimitata gestione produttiva dei fondi (per come individuata dalla giurisprudenza sopra richiamata) che, invece, è sempre rimasta di pertinenza della ditta venditrice. È infatti circostanza non specificamente contestata, oltre che documentalmente provata, che i fondi di cui si tratta sono sottoposti al metodo di produzione biologica dei prodotti agricoli previsto dal Reg. CEE n.
2092/91, e che la gestione degli stessi è sempre stata di pertinenza della famiglia Pt_3 (cfr. clausola contrattuale n. 3 di ciascuno degli accordi, in atti)",
che "Dalla qualificazione degli accordi di cui sopra in termini di AS deriva, in primo luogo, la mancata riconduzione degli stessi sia alla disciplina dell'appalto sia alle norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici ai sensi dell'art. 27 della legge 203 del 1982, e la conseguente esclusione della fattispecie in esame dalla disciplina contenuta nella legge 203 del 1982, ai sensi dell'art. 56 della legge medesima. L'occupazione incontestatamente posta in essere dai resistenti originari non trova, dunque, alcun titolo legittimante negli accordi de quibus, che all'epoca dello sconfinamento erano già scaduti",
che "Alla luce di tutto quanto sin qui esposto deve in definitiva ritenersi fondata la domanda di rilascio originariamente proposta da Parte_3
[...] atteso che i convenuti originari - a fronte della prova dell'arbitraria disponibilità materiale dei fondi controversi da parte loro - non hanno fornito prova di essere legittimi detentori degli stessi in base ad un titolo giuridico valido ed efficace",
che "Dalla natura degli accordi intercorsi tra le parti deriva, inoltre, il rigetto
-
delle domande riconvenzionali proposte dai resistenti originari, tese per un verso alla declaratoria della nullità della pretesa subconcessione conclusa tra Persona_2 e, per altro verso, e AR
all'accertamento della natura simulata del contratto di vendita di erbe sottoscritto tra le parti in quanto dissimulante un contratto di affitto agrario.
Basti infatti rilevare, quanto al primo profilo, che alla luce della qualificazione degli accordi in termini di AS - non ricorre nel caso di specie alcuna ipotesi di subconcessione dei fondi, e, quanto al secondo profilo, che i resistenti originari non hanno invero dedotto né provato alcunché in ordine alla pretesa natura simulata degli accordi, affermata soltanto labialmente".
Pertanto, con sentenza n. 91/2024 del 22.1.2024, l'adito Collegio così statuiva infine, definitivamente pronunciando:"
P Q M
DICHIARA fondata la domanda di rilascio proposta da nei confronti di Parte_1 e Parte_3
avente ad oggetto il terreno sito in Vizzini, c.da SA PA
,
NI, censito al catasto dei terreni di Vizzini al foglio 37, partt. 40, 41,42, nonché al foglio 62, part. 22; DISPONE il non luogo a provvedere sulla domanda di rilascio dei fondi sopra indicati;
RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale da AR e PA
RIGETTA la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta da [...] nei confronti di Parte_3 AR e PA
in solido tra AN PA e AR
,
loro, a rifondere, in favore di Parte_3 le spese di lite che liquida in €
5.000,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale".
§§§ Avverso tale sentenza i germani Parte_1 e Parte_2
interponevano, con ricorso ex art. 433 c.p.c. tempestivamente depositato in cancelleria il 26.2.2024, appello articolato su quattro motivi.
Eccependo, con il primo, la "Errata qualificazione della domanda attorea come domanda di rilascio anziché di rivendicazione". Infatti si deduceva "Non v'è
dubbio che la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, non possa dar luogo ad un'azione personale di restituzione, ma debba qualificarsi come azione di rivendicazione, essendo volta a difendere la proprietà ed avendo come causa petendi la reintegrazione piena ed esclusiva del diritto reale, e non certo di un rapporto giuridico obbligatorio. Il titolo è un elemento costitutivo dell'azione di rivendicazione, sicché la relativa prova deve essere fornita dall'attore (c.d. probatio diabolica) e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche di ufficio. Per contro, l'azione restitutoria ha natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta ad ottenere consequenzialmente la consegna della res. L'attore che rivendica in un giudizio il fondo - assumendo di essere proprietario del bene e potendo agire contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso non sta azionando un procedimento di restituzione. E nel caso di specie
-
l'attore ha inteso proporre una azione di rivendicazione;
nell'atto introduttivo del gennaio 2013 asseriva non sussistente alcun rapporto agrario e denunciava l'estromissione abusiva, anche ad opera dell'estraneo PA
Nel caso che ci impegna, la domanda è tipicamente di rivendicazione, a tutela del diritto di proprietà: e deve dunque sottostare inderogabilmente alla probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo: così, in motivazione, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 28.03.2014 n. 7305. La decisione delle
Sezioni Unite è stata confermata negli anni successivi, tra le molte si ricordano la sentenza Cass. n. 25052 del 10.10.2018 e la sentenza Cass. del 18.01.2017 n. 1210".
Indi, con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti censuravano che a voler
-
prendere per buona la qualificazione che dell'azione esperita dal Pt_3 in termini di azione personale di restituzione, e non di azione petitoria di natura reale, i primi giudici avevano privilegiato non si giustificasse, allora, il rigetto né della loro
-
eccezione di difetto di legittimazione attiva dello stesso Pt_3 né di quella di difetto
PA né, ancora, della loro di legittimazione passiva di esso istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del ER
[...]
Deducevano in proposito:
che "se si seguisse il pensiero del giudice di primo grado dunque
-
qualificando illegittimamente la domanda dell'attore in termini di azione restitutoria - l'attore non avrebbe allora legittimazioneParte_3 attiva posto che la concessione in godimento in favore di Parte_1 Persona_2[...] era avvenuta ad opera del fratello dell'attore,
Solo quest'ultimo potrebbe allora vantare la legittimazione attiva, visto che tanto il rapporto di comodato (con la madre e con il fratello), quanto il rapporto di affitto (con il fratello), erano in corso nel gennaio 2013 (inizio del procedimento ordinario), fatti comunque salvi gli effetti degli artt. 21, 23 e 27
L. 203/1982 di cui si dirà appresso", che "Il Giudice di primo grado respinge l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, oggi appellante, PA
Parte_3 prospetta la posizione del convenuto semplicemente perché come occupante abusivo. Tuttavia, non esiste prova dell'occupazione abusiva e processualmente la circostanza è manifestamente smentita dal fatto che Parte_2 non ha mai fatto valere nulla per sé, non ha mai affermato di avere avuto possesso o detenzione, non ha rivendicato diritti di alcun genere;
ha solamente chiesto di essere estromesso perché estraneo a ogni rapporto. Si palesa ancora una volta l'error in procedendo, la contraddizione e l'illogicità del pensiero del Tribunale di Caltagirone. Non si
è resa conto la Sezione Specializzata adita in primo grado che, respingendo l'eccezione con la motivazione che ha fornito, essa stessa ha demolito la propria errata qualificazione dell'azione; in nessun caso l'azione può avere natura di mera restituzione perché, a tutto concedere con riguardo a Pt_1
Controparte_1 non ha mai avuto la facoltà di restituire ciò Parte_5
,
che non ha mai detenuto o posseduto. Posto che legittimato passivo è colui che, come detentore, o come possessore del bene, ha la facultas restituendi, ogni domanda in danno di va rigettata de plano PA
che costui avesse la perché in alcun modo è stato provato da Parte_3
detenzione o che avesse il possesso del bene e perché egli ha sempre affermato di non vantare alcunchè. Può essere punito qualcuno che nega di essere titolare di un diritto, e che nega in ogni modo di avere il possesso o la detenzione?",
che "L'accertamento della natura del rapporto esistente tra ER
-
non poteva condurre il Decidente a
[...] e AR
disconoscere la sua partecipazione al giudizio come parte e ad accoglierlo, invece, come testimone".
Ancora ed infine - con il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, essenzialmente relativi allo stesso punto controverso esso
- AR lamentava che solo sulla base di motivazione insufficiente, se non sostanzialmente omessa, i primi giudici avessero disatteso la sua domanda (già formulata, innanzi al giudice ordinario, in via riconvenzionale) di riconoscimento - previo accertamento che i summenzionati contratti di vendita di veccia biologica per foraggio, dichiaratamente stipulati per le singole annate agrarie 2006/07, 2008/09 e 2009/10, dissimulassero un contratto di subaffitto agrario - che fosse parte in uno con il Parte_3 ai sensi dell'art.
21 cit., di rapporto di affitto agrario del fondo de quo.
Deduceva, al riguardo, detto appellante che “La disamina dei contratti di vendita di erbe, dissimulanti l'affitto, evidenzia che il sig. Parte_1 asseritamente parte acquirente delle erbe prodotte nel fondo, assumeva l'obbligo giuridico di: a) acquistare semenze biologiche;
b) lavorare i terreni;
c) seminare i terreni;
d) rispettare i vincoli dell'agricoltura biologica;
e) consegnare al Pt_3 le fatture di acquisto della veccia biologica;
f) adempiere senza ritardi;
g) non usare fertilizzanti chimici;
h) non usare diserbanti;
i) rispondere civilmente e penalmente all'IPA e al Servizio Repressione Frodi;
j) risarcire ER in caso di danni;
k) sostenere i costi di registrazione del contratto e le relative sanzioni;
l) corrispondere somme di denaro. Si lasciava al concedente la ER
possibilità di beneficiare per intero degli aiuti AGEA prevedendo, a carico del la responsabilità nel caso di mancato rispetto dei vincoli di PA
,
natura biologica! La circostanza che la semina, in tutte le sue fasi, fosse curata da e MAI dalla parte concedente, è talmente pacifica AR
che le parti prevedevano che: "... È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DELL'UTILIZZO
DI FERTILIZZANTI CHIMICI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI TALI
...
OBBLIGHI IL SIG. UNICO RESPONSABILE Persona_5
DELLE VIOLAZIONI"; ed ancora: "IL SIG. Pt_1 SI IMPEGNA AD
Pt_3AVVERTIRE IL SIG. DELLE FASI DELLA SEMINA". La normativa dell'affitto può essere esclusa solo quando risulti circoscritta l'azione dell'acquirente alla raccolta dell'erba senza ingerenza nella gestione produttiva. Nel caso che ci оссираè il contrario! In assenza di tale vaglio critico ha luogo la trasgressione dei principi di diritto. Non vi fu vendita di erbe! Per il AS occorre il concorso di due requisiti: a) un uso del fondo strettamente limitato alle operazioni di raccolta, semplicemente come uno strumento per l'apprensione dell'erba; b) un corrispettivo fissato in rapporto immediato e diretto con il quantitativo dell'erba ceduto, comunque sia esso delimitato (vedi, fra molte, Cass. Civ. Sez. III 17.06.1986 n. 4050). Valgono ad escludere la configurabilità di tale negozio giuridico l'attribuzione al concessionario, contenuta nel contratto, della facoltà di espletare nel fondo una pur minima attività volta a stimolare la produttività del suolo nonché la pattuizione di un corrispettivo indipendente dalla quantità di erba prodotta (Cass. civ., Sez. III, 05/11/1987, n. 8182, Corte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sentenza,
03/05/2019 n. 2395). In conclusione, il reale rapporto tra le parti era l'affitto agrario! I contratti di vendita servivano a dissimulare l'affitto e consentivano a Pt_3 di percepire ANCHE i contributi pubblici”.
Allo stesso riguardo, aggiungeva esso AR che "La sentenza impugnata, pur senza scriverlo esplicitamente, sembra esigere la prova scritta della simulazione e quindi la controdichiarazione. Tuttavia, è la stessa interpretazione letterale dei contratti di vendita di veccia a dimostrare che il reale rapporto tra le parti era un rapporto di affitto, per cui non vi era necessità di produrre alcuna controdichiarazione ex art. 1414 c.c. In ogni caso, tale produzione non sarebbe dovuta in ragione del fatto che i rapporti di affitto agrario a conduttore coltivatore diretto possono aver luogo verbalmente ai sensi della L. 203/1982, artt. 1 e 41; diversamente opinando, infatti, il concedente di terreni agricoli potrebbe aggirare le norme inderogabili di legge pattuite a favore del conduttore coltivatore diretto semplicemente facendogli sottoscrivere contratti di vendita di erba simulati! Infine, posto che, ai sensi dell'art. 1417 c.c., è legittimo provare, senza limiti e con testimoni, il contratto dissimulato in cui le clausole nulle sono sostituite di diritto da quelle previste dalla l. n. 203/1982, la prova testimoniale ha confermato che con il sig. sussisteva un contratto di affitto agrario (testi Pt_1 AR
udienze istruttorie del Testimone_2 e Testimone_1
22.03.2017 e del 19.04.2017)".
Ed ancora, sempre in ordine a tale aspetto della vicenda posta in controversia, si deduceva infine che, in realtà, “controparte non ha comunque dimostrato che il fondo per cui è causa sia assoggettato alla rotazione agraria (circostanza contestata da
), requisito previsto dall'art. 56 L. 203/1982, unitamenteParte_1 alla durata infraannuale della vendita delle erbe. Anzi, in tutti i contratti che il ha potuto produrre i terreni erano sempre iconvenuto Parte_1
medesimi, e se ne prevedeva per intero la semina a cura del conduttore, senza colture intercalari. I contratti non disciplinavano alcuna rotazione agraria. Persino l'attore
,sin dal primo atto introduttivo, ha specificato che l'intero fondo Parte_3
era seminato. Posto che i tre contratti, tra loro anche due consecutivi, dimostrano che tutte le superfici erano seminate a veccia, dove sta la rotazione che il Tribunale di Caltagirone vorrebbe dare per incontestata e accertata?".
E per tutto quanto così sinteticamente riassunto gli appellanti AR
concludevano chiedendo alla Corte adita di
[...] e PA
"statuire come segue:
1. In accoglimento del primo motivo di appello, qualificare correttamente l'azione promossa dal sig. con il ricorso Parte_3
introduttivo del proc. n. 90100078/2013 R.G. del Tribunale di Caltagirone come azione reale di rivendicazione, e non come azione personale di restituzione;
quindi, rigettare l'azione di rivendicazione proposta dal sig. Parte_3 per violazione dell'art. 948 c.c. e comunque per difetto di prova dei suoi presupposti. 2.
In accoglimento del secondo motivo di appello, ritenere e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva di Parte_3
[...] il difetto di legittimazione passiva di AR
illegittima la mancata integrazione del contraddittorio a ER
e/o l'incapacità a testimoniare del medesimo.
3. In accoglimento del terzo motivo di appello, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza appellata.
4. In accoglimento del quarto motivo di appello, ritenere e dichiarare infondata l'azione promossa da quindi rigettarla. In accoglimento delle domande riconvenzionali Parte_3
,
,ritenere e dichiarare la nullità della subconcessione di AR
AR e il subentro del da ER а
nella posizione giuridica di subconduttore AR
affittuario. In ogni caso, ritenere e dichiarare la riconduzione all'affitto agrario di qualsivoglia rapporto intercorso con l'appellato. In subordine, nel caso di qualificazione del rapporto in modo difforme all'affitto agrario, interpretare il contratto con procedimento ermeneutico al fine di attribuire il corretto significato alla pattuizione intercorsa fra le parti e alla determinazione dell'intento pratico perseguito dalle stesse, con ogni consequenziale generica statuizione condannatoria.
5. In accoglimento del quinto motivo di appello, condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali di primo e di secondo grado, condannando altresì il medesimo appellato al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi in favore di entrambi gli appellanti e, in ogni caso, in favore del sig. PA
ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c., o ai sensi dell'art. 96, III comma
[...]
c.p.c.".
§§§
Costituendosi innanzi a questa Corte Parte_3 - nel contestare l'appello dei che chiedeva infine che fosse rigettato – teneva ad evidenziare due AR و
che, da ultimo, con sentenza n. 20156/2024 del 18.4.2024 la Suprema Corte di
Cassazione, a definizione del ricorso interposto dai condannati avverso la predetta sentenza della locale Corte d'Appello Penale del 5.6/30.8.2023 (che già, al netto delle imputazioni cadute in prescrizione, aveva rigettato l'appello avverso la citata sentenza del Tribunale Penale di Caltagirone del 4.3.2019), “confermava il reato di estorsione in danno del sig. da parte dei sigg.ri Parte_3 AR
rinviando alla Corte di Appello solo
[...] e Parte_6
,
per la rimodulazione della condanna. Dunque che il sig. sia stato Parte_3
vittima di estorsione da parte dei fratelli AR e [...]
non è più in dubbio. Ciò detto si rappresenta che il sig. Parte_3 PA
dopo essere stato aggredito ed estromesso con violenza dalla sua
[...]
proprietà, è stato costretto prima a sporgere denuncia da cui è poi scaturito il processo e la successiva condanna per estorsione, poi ad intraprendere azione civile di restituzione del fondo agrario con ricorso ex art 702 bis cpc in data 17-01-2013”.
§§§ Venuti in udienza la Corte, in assenza di incumbenti istruttori, fissava prontamente udienza di discussione finale della causa. Udienza tolta la quale si ritirava in camera di consiglio, infine decidendo la causa come da sottostante dispositivo, letto in udienza.
§§§
AR è infondato in ogni sua parte. L'appello dei due
Lo è, anzitutto, nel suo primo motivo sebbene si imponga, al riguardo, una correzione delle motivazioni rassegnate dai primi giudici.
Ed invero, deve bensì consentirsi con gli appellanti che, ancorchè quanto da loro opposto alla domanda di rilascio del Pt_3 abbia radicato (per quanto già diffusamente illustrato da questa Corte con la menzionata sentenza dell'8.3.2021) la competenza della Sezione Specializzata Agraria, quella nella specie esercitata da detto odierno appellato sia azione da ricondurre al paradigma dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., e non invece azione personale di restituzione: di tanto non appare più lecito dubitare dopo l'intervento, come bensì non a torto dedotto da detti appellanti, di Cass.SS.UU. 7305/2014, secondo cui "Non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto. L'azione personale di restituzione - che è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario - non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica".
-Pur tuttavia l'assolvimento di quest'ultima – si osserva non sempre si impone onde, di domanda che sia stata formulata nell'esercizio dell'azione disciplinata dall'art. 948
c.c., ne venga scrutinata la fondatezza. I termini della relativa quaestio juris sono stati riassunti da Cass. III 29848/2002, venuta a ribadire che “Il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione può subire attenuazioni in ragione della linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 305 del 11/02/1964, Rv. 300378;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4822 del 14/07/1983, Rv. 429709; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
518 del 26/01/1982, Rv. 418223; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1873 del 07/03/1985, Rv.
439792; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6592 del 11/11/1986, Rv. 448743; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8394 del 18/08/1990, Rv. 468911; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3564 del
25/03/1995, Rv. 491413; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5711 del 26/06/1997, Rv. 505476;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15388 del 22/07/2005, Rv. 582710; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21829 del 17/10/2007, Rv. 599243). Ne deriva che la cd. probatio diabolica - cioè la dimostrazione dell'acquisto legittimo dei propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario non è sempre necessaria per il rivendicante, il quale è tenuto a fornire la prova del proprio diritto sino al limite di quanto necessario a superare le allegazioni contrarie del convenuto. Il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova infatti temperamento nelle ipotesi in cui il convenuto ammetta, in tutto od in parte, il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento e ad un determinato acquisto. A titolo esemplificativo, l'attenuazione del rigore probatorio è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: [...] 2) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1182 del 11/06/1965, Rv. 312260); 3) quando il convenuto ammette che il bene conteso appartenga all'attore ed oppone un titolo di acquisto [sia che di un diritto reale sia che di un diritto personale, n.d.r.] successivo che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2420 del
29/11/1965, Rv. 314511). In tale ipotesi manca la contestazione sul diritto di proprietà dell'attore e la controversia si risolve attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro dei due contendenti;
il rivendicante, quindi, non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7081 del 25/11/1983, Rv. 431703 e Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 439 del 28/01/1985, Rv. 438649); 4) [...]”.
Entro tale cornice ermeneutica è d'uopo, ai fini dell'odierno giudizio, dare atto:
- che i due AR hanno, quantomeno, costantemente riconosciuto che la proprietà del fondo de quo faccia capo all'appellato: in definitiva anche quando, nel riassumere il giudizio innanzi ai giudici specializzati calatini, per la prima volta obiettavano che il Pt_3 fosse onerato della c.d. probatio diabolica ex art. 948 c.c. Al riguardo occorre, infatti, rammentare come sia stato infine affermato bensì che "La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.
Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti": epperò, da detta prova l'attore rimane esonerato non solo nei casi in cui il convenuto operi l'esplicito riconoscimento della posizione soggettiva vantata in giudizio da controparte ma anche in quelli in cui "svolga difese incompatibili con la sua negazione" (Cass.SS.UU. 2951/2016), che, ciò posto, tutto quanto allegato e dedotto dagli odierni appellati in ordine
-
ai termini di loro conseguimento della detenzione del fondo de quo ha, fuor di dubbio, ad implicito presupposto che il fondo medesimo fosse nella disponibilità di ER
-- che con esso AR
[...] indi stipulava detti contratti di vendita di veccia biologica per foraggio - per averne il prefato conseguito la disponibilità medesima (in forza dei citati contratti di comodato del 22.3.2004 e di affitto del 20.10.2005) dal suo legittimo proprietario Parte_3
E da diverso ma prospettico punto di osservazione va pure riconosciuto che a quest'ultimo esso AR abbia soltanto “opposto un titolo di acquisto successivo che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante" senza, tuttavia, porre anzitutto in dubbio “che il bene conteso appartenga all'attore”: cioè a dire – come va ripetuto – che, ferma l'indiscussa proprietà del cespite in capo
-
all'odierno appellato e la sua cessione (in parte in comodato ed in parte in affitto) di cui questi medesimo si rendeva autore in favore del fratello, con quest'ultimo l'appellante abbia successivamente stipulato i ridetti contratti di vendita di veccia biologica per foraggio (cfr., per identità di ratio, Cass. II 6592/86, "I principi in tema di prova nel giudizio di revindica, secondo i quali l'attore in rivendicazione deve provare il dominio sulla cosa rivendicata risalendo attraverso i propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando di aver acquistato il bene per usucapione mediante il possesso proprio e dei propri danti causa per la durata richiesta dalla legge, non hanno carattere assoluto ma vanno adeguate alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto;
pertanto, ove il convenuto in rivendicazione non contesta il diritto di proprietà del rivendicante sul fondo, quale risulta dal titolo, ma vi opponga un dominio utile, vale a dire un potere di godimento come enfiteuta, il tema del decidere ed il correlativo onere probatorio verte solo sull'esistenza di questo potere, con la conseguenza, ove esso sia dimostrato inesistente, dell'accoglimento della domanda di rivendicazione della proprietà piena del fondo").
§§§ Tutto quanto così osservato e ritenuto in ordine alla fondatezza della domanda di rivendicazione formulata dal Pt_3 assume, di tutta evidenza, valenza assorbente rispetto al secondo motivo di impugnazione (siccome basato, come premesso in narrativa, sull'ipotesi che anche in questa sede ulteriore di giudizio la domanda di rilascio del Pt_3 fosse qualificata in termini di azione personale di restituzione e non invece di azione di rivendicazione): indi esimendo dal vaglio dei motivo medesimo.
§§§
Neppure fondati, infine, possono ritenersi il terzo ed il quarto motivo del proposto appello.
Sulle relative questioni i primi giudici non mancavano, in realtà, di motivare: giungendo, infatti, alla conclusione che "gli accordi di "vendita di veccia biologica per foraggio" sottoscritti, negli anni 2006, 2008 e 2009, tra ER e non siano riconducibili all'affitto agrario ai sensi dell'art. 27 AR
della legge 203 del 1982, ma che gli stessi integrino piuttosto la fattispecie del contratto di vendita di erbe prevista dall'art. 56 della legge citata. [.......] i convenuti originari a fronte della prova dell'arbitraria disponibilità materiale dei fondi controversi da parte loro non hanno fornito prova di essere legittimi detentori degli
-
stessi in base ad un titolo giuridico valido ed efficace" dopo aver considerato (oltre che il "tenore letterale degli accordi in esame, che individuano espressamente come oggetto del contratto la "veccia biologica per foraggio che nascerà e vegeterà" nei terreni "di pertinenza del venditore””””) che “La qualificazione di detti accordi come vendita di erbe è altresì desumibile da ulteriori elementi quali la durata degli stessi - che, essendo infrannuale, assicura "soltanto una disponibilità precaria e di breve durata del fondo" - e la sottoposizione dei fondi cui l'accordo si riferisce al sistema della rotazione agraria”, e che "Non si ravvisa inoltre, in capo all'acquirente delle erbe, la illimitata gestione produttiva dei fondi (per come individuata dalla giurisprudenza sopra richiamata) che, invece, è sempre rimasta di pertinenza della ditta venditrice. È infatti circostanza non specificamente contestata, oltre che documentalmente provata, che i fondi di cui si tratta sono sottoposti al metodo di produzione biologica dei prodotti agricoli previsto dal Reg. CEE n. 2092/91, e che la gestione degli stessi è sempre stata di pertinenza della famiglia Pt 3 (cfr. clausola contrattuale n. 3 di ciascuno degli accordi, in atti)".
Parte appellante ha ritenuto di poter censurare, in particolare, detta ultima considerazione, deducendo che già il letterale tenore dei noti contratti di vendita di veccia biologica - tale da imporre ad esso AR una serie di oneri ("a) acquistare semenze biologiche;
b) lavorare i terreni;
c) seminare i terreni;
d) rispettare i vincoli dell'agricoltura biologica;
e) consegnare al Pt_3 le fatture di acquisto della veccia biologica;
f) adempiere senza ritardi;
g) non usare fertilizzanti chimici;
h) non usare diserbanti;
[....]") comprovi tutto il contrario, vale a dire il pieno coinvolgimento dello stesso odierno appellante nella gestione produttiva del fondo.
osserva la Corte non risulta smentibile. Se non fosse, tuttavia, che la Ciò che nozione di contratto di c.d. AS (termine quest'ultimo di derivazione
- -
pretoria, ed in effetti sconosciuto al diritto positivo) non accusa i ristretti limiti semantici presunti da parte appellante (la quale, altresì invocando giurisprudenza di legittimità in realtà relativa a quanto precedentemente previsto dall'art. 24 L. 11/71, è venuta, come s'è visto, a sostenere che “Per il AS occorre il concorso di due requisiti: a) un uso del fondo strettamente limitato alle operazioni di raccolta, semplicemente come uno strumento per l'apprensione dell'erba; b) un corrispettivo fissato in rapporto immediato e diretto con il quantitativo dell'erba ceduto, comunque sia esso delimitato (vedi, fra molte, Cass. Civ. Sez. III 17.06.1986 n.
4050). Valgono ad escludere la configurabilità di tale negozio giuridico l'attribuzione al concessionario, contenuta nel contratto, della facoltà di espletare nel fondo una pur minima attività volta a stimolare la produttività del suolo nonché la pattuizione di un corrispettivo indipendente dalla quantità di erba prodotta (Cass. civ., Sez. III, 05/11/1987, n. 8182, Corte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sentenza,
03/05/2019 n. 2395)"). In realtà ciò che si afferma con il conforto della migliore
- dottrina quantomeno agli effetti di cui all'art. 56 L. 203/82 - che esclude che le disposizioni dettate dalla stessa legge (ed in particolare il suo art. 27, secondo cui "Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici") trovino applicazione anche in relazione “ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali od alle concessioni per coltivazioni intercalari od alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria" - per AS deve intendersi non soltanto la pura e semplice vendita di erbe spontanee (fattispecie, in realtà, neppure integrante un vero e proprio contratto agrario quanto, invece, contratto da sussumersi al generale paradigma della vendita e, pertanto, alla generale disciplina codicistica ex artt. 1470 e segg. c.c.) ma anche il contratto che persegua bensì lo stesso fine di consentire agli armenti dell'allevatore contraente il pascolo non già, tuttavia, delle erbe spontanee ma di quelle destinate a ricoprire il fondo negoziato per effetto di una sua gestione produttiva anche ad opera dello stesso allevatore.
E poiché a fare la differenza non è dunque la circostanza che l'allevatore contraente venga coinvolto, o non, nella gestione produttiva del fondo negoziato, l'art. 56 cit. esclude dal campo di applicazione delle precedenti disposizioni dello stesso testo di legge non già tutte, indistintamente, le “vendite di erbe" ma soltanto quelle “di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria": proprio come deve concludersi (essendo per
-
tabulas provati pare il caso di soggiungere - non soltanto la durata infrannuale dei tre noti contratti di vendita di veccia biologica per foraggio nella specie stipulati, ma anche - alla luce della copiosa documentazione, versata in atti dal Pt_3 integrata dalle numerose fatture di vendita del frumento prodotto ad anni alterni dal fondo de quo nonché, e soprattutto, da una serie di attestati di assoggettamento dello stesso fondo al sistema di controllo in agricoltura biologica rilasciati, ai sensi del Reg. CEE
2092/91, nell'esercizio di un pubblico potere certificativo) - nel caso a mani.
§§§
Per debito di completezza, e ad ogni buon fine, non deve omettersi di annotare che, a tutto voler concedere, anche in questa sede di giudizio civile il dato fattuale che i due Parte_1 si siano infine impossessati arbitrariamente del fondo del Pt_3 non risulta più (ai sensi del chiaro disposto dell'art. 654 c.p.p., che recita che "Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa") controvertibile stante l'intervenuta irrevocabilità della sentenza della locale Corte d'Appello Penale del 5.6/30.8.2023 per effetto della menzionata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 20156/2024 del 18.4.2024. Con quest'ultima si dà atto degli esiti "dell'ampia istruttoria svolta in primo grado che ha consentito di ricondurre i pregressi rapporti tra le parti a temporanei e discontinui contratti di pascipacolo, documentati in forma scritta fino all'estate 2010; nel maggio 2011 fu PA [e non AR
, n.d.r.] a rifiutare l'offerta di acquistare il fieno che si trovava su parte del fondo di Parte_3
e successivamente, nonostante l'espresso divieto di condurre animali sul fondo per farli pascolare, estirpando la veccia, i Pt_1 introducevano sistematicamente
Contrariamente a quanto assume la difesa, sullo stesso centinaia di capi.
.
l'atteggiamento dei ricorrenti è quello di chi rivendica la proprietà senza alcun titolo, riconoscendo la prerogativa di ricorrere al giudice non a sé ma al proprietario spossessato. La prova del dolo estorsivo si ricava dalla puntuale e non contestata ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, dalla quale non emergono elementi idonei a provare che gli imputati agirono nella seppur erronea convinzione di esercitare un proprio diritto, sebbene e al contrario con la piena consapevolezza di non avere alcun titolo che li abilitasse ad occupare il fondo dei fratelli Pt_3
L'esercizio della violenza al fine di realizzare lo spossessamento del fondo integra gli elementi costitutivi del contestato delitto di estorsione, nella forma consumata,
risultando attinto l'obiettivo antigiuridico perseguito dai ricorrenti di ottenere la disponibilità del fondo sine titulo”: ogni commento sarebbe ozioso.
§§§
Per tutto quanto sopra, pur concisamente, osservato e ritenuto l'appello interposto in atti dai germani AR deve essere, e PA
conclusivamente, rigettato.
Le spese del grado vanno regolate in coerenza con la soccombenza di parte appellante, e si liquidano sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022, del cui scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 deve (in ragione del valore indeterminabile “di bassa complessità" della causa: infatti, ove si controverta della validità e/o dell'efficacia di contratto, ai fini della determinazione del valore della causa occorre avere riguardo al petitum c.d. immediato piuttosto che a quello c.d. mediato integrato dal valore del bene della vita in contesa quale sarebbe, nella specie, il valore ex art. 15 c.p.c. del fondo rustico per cui è insorta controversia, cfr. in motivazione Cass. III 21534/2021) farsi applicazione - nell'importo complessivo - valutate altresì le caratteristiche dell'attività professionale prestata (e dunque sommando € 2.058,00 x fase di studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) - di cui in dispositivo;
importo di cui far carico agli appellanti in solido tra loro nella ricorrenza, tra i medesimi, di un interesse comune ex art. 97 c.p.c.
Nonostante la natura della controversia deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico degli appellanti dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater,
T.U. 115/2002 (in proposito occorrendo richiamare la Circolare del Ministero [...] Controparte_2
n. 232513 del 19.11.2021, venuta a sancire sulla base di attenta
[...]
ricostruzione delle vicende normative in materia che per le controversie agrarie 66
...
l'unica norma di esenzione che risulta attualmente vigente è contenuta nell'art. 10, comma 2, D.lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1945 n. 639, secondo cui "Gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo (...)". Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte deve dunque ritenersi che le controversie agrarie di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 150 del 2011 sono assoggettate al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, nonché al pagamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dei diritti di copia").
PQM
- definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della La Corte
Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Caltagirone n. 91/2024 del 22.1.2024 proposto, con ricorso ex art. 433 c.p.c. del 26.2.2024, da Parte_1 e
Parte_3 - così provvede: PA nei confronti di
- rigetta l'appello, Parte_2 , quali
- condanna AR e debitori tra loro tenuti in solido, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché se
―
dovuti c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di Parte 1 e [...]
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma PA
1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 9.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)