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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2570 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 31/3/2025, vertente
TRA
- ( , in persona del ministro Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;
APPELLANTE
E
- ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Controparte_2
Moriconi come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 281/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “l'Ecc.ma Corte adita voglia, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare che il complessivo debito del ammonta ad Parte_1
€ 6.732,14 di sorte capitale oltre interessi moratori stabiliti Dlgs 231/02 a decorrere dal 30/7/2003 sino al soddisfo condannando l'appellata alla restituzione delle somme che siano state se del caso indebitamente percepite. Con vittoria di spese e
r.g. n. 1 competenze del presente grado”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis rejectis, in accoglimento delle illustrate motivazioni, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del per intervenuta Parte_1 cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto dal . Con vittoria di spese e compensi del Parte_1 doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 2/5/2022, il ha proposto Parte_1 appello, ex art. 288, IV comma c.p.c., contro la sentenza del Tribunale di Roma n.
281/2022 come corretta con l'ordinanza del 18/3/2022: l'originario dispositivo di condanna dell'“importo complessivo di euro 14.661,39” (a suo carico) è stato oggetto di correzione con “il pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla data del 30.7.2003, per un importo complessivo alla sorte capitale di €
14.661,39”.
Secondo l'appellante, l'istanza di correzione era inammissibile: a) in quanto presentata non dalla parte ma dal difensore (cioè “in qualità di difensore”) sebbene al di fuori dell'ipotesi di distrazione delle spese in favore dello stesso;
b) in quanto esorbitante rispetto alla domanda, poiché relativa all'“importo complessivo di €
14.661,39, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla data del 30.7.2003 fino all'effettivo soddisfo”. In difetto di corrispondenza con la domanda giudiziale e con la motivazione della sentenza, è stata quindi disposta la condanna alla corresponsione di “euro 14.661,39” oltre agli interessi moratori (anziché della sorte capitale di “euro 6.732,14” oltre agli interessi moratori sino al soddisfo).
L'appellata ha resistito al gravame: a) la Controparte_1 proposizione del ricorso per la correzione dell'errore materiale rientra fra le facoltà attribuite al difensore in forza della procura alle liti;
b) l'avvenuto pagamento in data
25/10/2022 (in suo favore) della somma di euro 17.226,80 (di cui euro 6.732,14 per sorte capitale), determina la cessazione della materia del contendere e il conseguente difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti per r.g. n. 2 le difese conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
L'istanza ex art. 287 c.p.c. risulta validamente proposta nell'interesse della parte, in forza della procura già rilasciata (“l'avv. Vincenzo Moriconi … quale difensore domiciliatario della giusta mandato in CP_1 Controparte_1 atti”): il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente del giudizio definito con la sentenza da correggere.
Nel merito, l'appellante ha ribadito l'interesse alla riforma della sentenza, nonostante l'intervenuto pagamento del dovuto, al dichiarato fine di evitare il consolidamento del titolo, (in tesi) altrimenti idoneo a fondare la pretesa di somme eccedenti quanto dovuto (v. difese conclusive).
Si nota, tuttavia, che la vertenza non investe la debenza degli interessi già conteggiati sino alla domanda giudiziale (euro 14.661,39 compresa la sorte capitale), né l'individuazione della base di calcolo (euro 6.732,14) su cui computare quelli maturati sino al soddisfo;
d'altro canto, è incontroversa anche l'effettiva corresponsione di quanto complessivamente dovuto, quantificato sul capitale di
6.732,14 sino al momento del pagamento.
In tale contesto, non paiono riconoscibili i presupposti per la riforma della sentenza, il cui dispositivo (come corretto) si limita ad esplicitare, in conformità alla parte motiva, la debenza, la misura (in base al d.lgs. 231/2002) e la decorrenza (dal
30/7/2003) degli interessi: a nulla rileva il riferimento, nella correzione, all'importo già comprensivo della sorte capitale (“importo complessivo alla sorte capitale di €
14.661,39”) che, anzi, è implicitamente confermativo della base di calcolo (e cioè
6.732,14 quale sorte capitale).
Si provvede pertanto come da dispositivo.
Il tenore dell'istanza ex art. 287 c.p.c., la formulazione “non perspicua” (v. difese dell'appellante) della correzione e la richiesta di pagamento (di quanto pacificamente dovuto) soltanto dopo l'impugnazione (con il conseguente saldo), inducono a ravvisare i presupposti per la compensazione delle spese.
r.g. n. 3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 281/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 11/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4