Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, così composta
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente est.
Dr. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 968/2021 promosso
DA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANTERO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato C/O AVV. GAONI LUCIA - CORSO MAZZINI 160
ANCONA presso il difensore avv. MANTERO ALESSANDRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
MANTERO ALESSANDRO elettivamente domiciliato C/O AVV. GAONI LUCIA - CORSO MAZZINI
160 ANCONA presso il difensore avv. MANTERO ALESSANDRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANTERO ALESSANDRO Parte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato C/O AVV. GAONI LUCIA - CORSO MAZZINI 160 ANCONA presso il difensore avv. MANTERO ALESSANDRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MANTERO ALESSANDRO Parte_4 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in C/O AVV. GAONI LUCIA - CORSO MAZZINI 160 ANCONA presso il difensore avv. MANTERO ALESSANDRO
ATTORI IN REVOCAZIONE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI GIACOMO Controparte_1 P.IVA_5 elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE 7/2° 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
GRAZIOSI GIACOMO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI FEDERICA CP P.IVA_6 elettivamente domiciliato in VIA VENTURINI 26 61121 61121 presso il difensore avv. CP_1
MANCINELLI FEDERICA
GIOVANNI e dell'avv. BUCCI GIANLUCA ( ) VIA DEI CANONICI 144 ; C.F._1 CP_1 elettivamente domiciliato in VIA DEI CANONICI, 144 61100 presso il difensore avv. CP_1
CICERCHIA GIOVANNI
(GIÀ ) (C.F. ) con il patrocinio Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_8 dell'avv. BINETTI DOMENICO elettivamente domiciliato in VIA GIORDANI 7 presso il CP_1 difensore avv. BINETTI DOMENICO
(contumace) Controparte_6
CONVENUTI IN REVOCAZIONE
Oggetto: responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pesaro con sentenza del 20.06.2017 rigettava la domanda proposta dagli attuali attori in revocazione contro i convenuti in epigrafe. La Corte di Appello di Ancona con decisione del 03.08.2021disattendeva l'appello proposto e confermava l'impugnata sentenza.
Nel primo grado si allegava che il aveva ceduto in quota agli attori il Controparte_1 comparto edificatorio P.N. Benelli, altra quota era ceduta alla Controparte_7 CP_8
Successivamente il comparto in oggetto era suddiviso in due sottocomparti e quello sub 1 era assegnato ai predetti attori. Durante i lavori di sbancamento si riscontrava l'inquinamento
(benzene, fenolo e altri idrocarburi volatili) del terreno a causa dei rifiuti provenienti dalla produzione di gas che il aveva svolto tramite le proprie aziende Controparte_1 municipalizzate.
Da qui la allegata responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del che aveva CP_1 omesso di segnalare durante le trattative il pregresso inquinamento dell'area pur avendone conoscenza, non aveva asportato i rifiuti, non aveva svolto alcuna indagine e a seguito della segnalazione del sito tra quelli potenzialmente contaminati e non aveva adeguatamente controllato che gli enti preposti seguissero l'iter normativo in materia ambientale.
Parimenti responsabili extracontrattualmente erano le aziende municipalizzate ( e CP
) che avevano omesso di segnalare il sito come area potenzialmente Controparte_3 contaminata, perché detentrici e custodi dell'area nonché per l'omessa bonifica.
In quel procedimento erano chiamate le assicurazioni ora e Controparte_4 [...] dalla per essere manlevata. CP_6 Controparte_3
Le motivazioni della sentenza di rigetto riposavano sulla natura notoria dell'inquinamento e sulla conoscenza documentalmente dimostrata del medesimo da parte delle titolari del comparto.
La Corte di Appello disattendeva l'impugnazione affermando che gli appellanti avevano acquistato l'area “con la piena coscienza che questo avrebbe potuto manifestare le criticità che ha poi manifestato, né vale a diminuire il significato di questa consapevolezza, affermare che
pag. 2/6 l'appellante si fosse rappresentato (o avesse confidato in) una situazione meno problematica.
Tanto vale ad escludere che possa riscontrarsi una negligenza, in capo al comune, consistente nella violazione dell'obbligo di informazione e dunque vengono a mancare sia i presupposti dell'azione (pre)contrattuale che quelli dell'azione extracontrattuale”.
Doveva invece considerarsi tradiva e inammissibile la domanda proposta nei confronti delle municipalizzate in quanto: “In disparte il fatto che il primo giudice non abbia statuito sulla medesima, ciò che qui deve rilevare è che l'appellante nell'atto introduttivo di primo grado ha dedotto la responsabilità extracontrattuale di per avere Parte_5 CP negligentemente omesso di informare il comune di riguardo allo stato di CP_1 contaminazione del sito. Solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 cpc, gli appellanti hanno dedotto la responsabilità di in quanto detentrici e custodi Parte_6 dell'area stessa, per poi, in sede di conclusionale, modificare ancora la domanda deducendone la responsabilità per omessa bonifica, in violazione dell'art. 17 comma 13 bis d.lgs. n. 22/97. La tardività e la inammissibilità delle domande, che hanno introdotto nuove causae petendi è stata eccepita dall'appellata sia con la terza memoria istruttoria ex art. Controparte_3
183, comma 6 cpc, che sede di conclusionale e memoria di replica e ribadita in appello.”
Quanto alla posizione delle chiamate imprese assicuratrici la Corte evidenziava che: “la società non ha ribadito, in appello, la domanda di manleva, dimodochè la Corte non può statuire sulla medesima,
posto che, per espressa dizione dell'art. 346 c.p.c. la domanda non riproposta deve intendersi rinunciata”.
Gli attuali attori instavano per la revocazione della sentenza citata.
Vi resistevano i convenuti, ad eccezione della Aig di cui va dichiarata la contumacia, che chiedevano il rigetto della revocazione mentre l' e la proponevano CP Controparte_9 anche appello incidentale condizionato da valutarsi nell'eventuale sede rescissoria.
Nelle more del procedimento era adita la Cassazione che con sentenza delle sez. un.,
12/08/2024, n.22699 disattendeva tutti i motivi degli attuali attori in revocazione ad eccezione del settimo (in quella sede) in quanto: “investe la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale da loro avanzata nei confronti delle società e CP [...]
per omessa bonifica dei terreni in questione, in violazione dell'art. 17, comma 13 CP_3 bis, D.Lgs. n. 22 del 1997. La Corte di appello ha dichiarato questa domanda inammissibile, in quanto avanzata solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre nell'atto introduttivo la pretesa era stata motivata dal rilievo che le predette società non avevano informato il dello stato di inquinamento dei luoghi. Il motivo è fondato. Dalla lettura CP_1 dell'atto di citazione in giudizio, consentita a questa Corte in virtù della natura processuale del vizio denunziato, emerge che la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalle parti attrici nei confronti delle società e trovava titolo nell'avere esse esercitato, CP Controparte_3 sui terreni permutati, l'attività produttiva che ne aveva determinato la contaminazione, nel non avere segnalato tale situazione in base alla normativa in materia e nel non avere poi provveduto ad asportare i manufatti, i rifiuti di tale lavorazione, contestazioni che le attrici
pag. 3/6 estendevano sia al che alle altre parti convenute. La domanda risulta inoltre precisata CP_1 in questi termini anche nella prima memoria istruttoria, ove si rappresenta la possibilità di considerare responsabile anche il soggetto che ha posto in essere la condotta inquinante e che non ha provveduto al risanamento.”.
Come ricordano le titolari del subcomparto: “In data 09/11/2024 (altro fatto nuovo, sopravvenuto all'ordinanza collegiale 08/10/2024) le parti appellanti riassumevano il secondo giudizio impugnatorio, avverso la sentenza n. 920/2021 Corte d'Appello dopo il rinvio della
Cassazione, giudizio che, iscritto a ruolo il 16/11/2024, assumeva il n. R.G. 1083/2024, e veniva assegnato alla Sezione Seconda della Corte d'Appello di Ancona”.
Pregiudizialmente è necessario esaminare e disattendere la richiesta di riunione.
A tale riguardo si osserva che il giudizio di rinvio: “integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass., Sez. 2, 31/5/2021, n. 15143)” (Cassazione civile sez. II, 30/10/2024
n.28021). E ancora: “E' indubbiamente esatto il rilievo del ricorrente secondo il quale la sentenza del primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello: infatti il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”
(Cassazione civile sez. II, 31/05/2021 n.15143).
In breve, nel procedimento rescissorio pendente dinanzi alla diversa sezione di questa Corte non si rinviene nè una sentenza di primo grado (per l'effetto sostitutivo dell'appello) né una sentenza di appello (in quanto cassata) che potrebbe giustificare una riunione obbligatoria ex art. 335 c.p.c..
Non coglie poi nel segno la citazione della Cassazione civile sez. II - 10/07/2024, n. 18966 dove, in verità, si legge: “ è opportuno enunciare il seguente principio di diritto "I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide
l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, possono, ove reputato opportuno e non in pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo, essere riuniti in applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ., fermo restando che, in difetto di riunione, ove la sentenza d'appello venga revocata, anche quella di legittimità resterebbe travolta ai sensi dell'art. 336, co. 2, cod. proc. civ.". A riguardo del caso in esame il Collegio reputa non opportuno disporre la chiesta riunione, prevalendo l'evidente ragione di definire la causa pendente sin da lontano 1992.”.
pag. 4/6 E' bene ribadire sottolineare che: a) nel giudizio rescissorio in sede di rinvio come si è detto non v'è alcuna pregressa sentenza di merito;
b) la causa pende sin dal lontano marzo del 2011
e si è qui giunti nella fase di decisione mentre l'altra procedura è ancora agli inizi.
Chiarito quanto sopra è necessario valutare l'impatto della sentenza della Cassazione sez. un.,
12/08/2024, n. 22699 sul procedimento in corso e con riferimento ai diversi motivi di revocazione.
Nelle note del 5.10.2024, gli attori in revocazione hanno precisato che: “Il patrocinio di parti attrici, osserva nuovamente in via preliminare che già è emerso in corso di giudizio che i 4 motivi del ricorso in revocazione corrispondono agli analoghi motivi 1°, 2°, 7° e 8° del ricorso in
Cassazione proposto avverso la stessa sentenza, e che la Cassazione ha il accolto il 7° motivo che è il motivo terzo della domanda di revocazione. … Infine la sentenza della Cassazione, che è passata in giudicato sia nella parte di accoglimento con rinvio che nella parte di rigetto, non può che comportare la cessazione dell'interesse sulla domanda di revocazione, con conseguente dichiarazione di improcedibilità, come s'è già chiesto.” Per poi concludere
“chiedendo “pronuncia di improcedibilità della causa essendo venuto meno per fatto sopravvenuto l'interesse delle attrici alla decisione”, come già richiesto. Condannarsi il
[...]
alle spese di giudizio e compensarle nei confronti delle altre parti, salvo che anche da CP_1 esse venga richiesta la condanna alle spese di parti attrici.”
Chiarito quanto sopra, risulta evidente che gli attori hanno perduto interesse in relazione al capo cassato della sentenza, capo che riguarda le aziende municipalizzate Controparte_3 ed e le assicurazioni chiamate in garanzia ( e CP Controparte_4 Controparte_6 con la conseguente dichiarazione di inammissibilità (argomenta per l'inammissibilità e non per l'improcedibilità da cfr. Cass., ord. 24 dicembre 2021, n. 41509 che risolve il caso opposto dove la revocazione ha preceduto il ricorso in Cassazione).
Non è così per gli altri capi (non cassati) che riguardano il per i quali si è Controparte_1 formato il giudicato: l'eventuale accoglimento della revocazione in parte qua comporterebbe che pure “quella di legittimità resterebbe travolta ai sensi dell'art. 336, co. 2, cod. proc. civ.”
(cfr. la citata Cassazione civile sez. II - 10/07/2024, n. 18966).
Permanendo l'interesse si deve procedere al vaglio dei residui tre motivi della revocazione che risultano inammissibili già inizialmente.
Ed invero, sebbene le due iniziative processuali (revocazione e ricorso per Cassazione) siano
(ferma l'evidente distinzione tra i requisiti delle due impugnazioni) concorrenti e non alternative, allorquando le doglianze siano invece le medesime il loro diniego (e non la dichiarazione di inammissibilità) come avvenuto da parte della Cassazione sez. un.,
12/08/2024, n.22699 lascia chiaramente intendere come i predetti motivi non rientrino affatto tra le ipotesi di cui all'art. 395 c.p.c. bensì in quelle di cui all'art. 360 c.p.c. con la conseguente inammissibilità della revocazione in relazione ai tre motivi residui.
Gli appelli incidentali condizionati proposti risultano assorbiti.
pag. 5/6 Quanto alle spese si osserva che il venir meno dell'interesse ad agire in questa sede nei confronti delle aziende municipalizzate ( ed e delle assicurazioni Controparte_3 CP chiamate in garanzia ( e comporta l'integrale Controparte_4 Controparte_6 compensazione (vedi il regolamento delle spese disposto dalla Cassazione civile sez. trib.,
24/12/2021 n.41509 nel caso di sopravvenuta carenza di interesse).
In ordine al la rilevazione di una inammissibilità già iniziale dei motivi residui Controparte_1 della proposta revocazione comporta la condanna alle spese degli attori nella misura indicata in dispositivo, con la precisazione che trattasi causa di valore indeterminabile e di particolare importanza per lo specifico oggetto, per il numero e la complessità' delle questioni giuridiche trattate nonché per la rilevanza degli effetti dei risultati utili sperati.
Si dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.T.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulla revocazione proposta da
Parte_1 Parte_7
e nei confronti del ,
[...] Parte_4 Controparte_1 CP [...]
, e (contumace) e avverso la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 sentenza in epigrafe, così provvede: 1) Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la revocazione proposta nei confronti di , CP Controparte_3
e (contumace); 2) Compensa integralmente le Controparte_4 Controparte_6 spese di lite tra gli attori in revocazione e le parti di cui al capo sub 1); 3) Dichiara inammissibile la revocazione proposta nei confronti del Comune di;
4) Condanna gli attori in CP_1 revocazione a rifondere al le spese di lite che liquida in € 4.389 + 2.552 + Controparte_1
5.880 + 7.298 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva di decisione, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
5) Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Ancona 11.02.2025
Il Presidente est.
Gianmichele Marcelli
pag. 6/6