Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 98/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da con l'Avv. GAIARDO MARTINA Parte_1
RICORRENTE
Nei confronti di
C.F. con l'Avv. DE Controparte_1 C.F._1
LUCA SARA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da atti e verbali di causa.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Il sig. , premesso che dalla relazione con la sig.ra Parte_1 CP_1
sono nati i figli nato a [...] il [...], e
[...] Persona_1 nato a [...] il [...], con ricorso depositato il Parte_2
16.01.2025 esponeva la crisi del rapporto sentimentale intrattenuto con la resistente e cessato con la fine della convivenza già nel mese di marzo 2024, allorquando la sig.ra ha lasciato l'abitazione in cui Controparte_1 conviveva unitamente al ricorrente e ai figli minori e si è trasferita presso l'abitazione materna.
“1. I minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Pt_2 genitori e stabiliranno la loro residenza anagrafica presso l'abitazione paterna.
2. Durante il periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, i minori dormiranno presso l'abitazione paterna e vedranno la madre quotidianamente: il martedì e il giovedì la signora andrà a prenderli a scuola e si occuperà di CP_1 accompagnarli alle diverse attività extrascolastiche riaccompagnandoli poi presso l'abitazione paterna dopo cena;
il lunedì, il mercoledì e il venerdì, invece, la madre li terrà con sé fino al rientro dal lavoro del padre (17.30 circa), salvo accordi diversi.
3. I minori staranno con i genitori a fine settimana alternati: nei fine settimana in cui staranno con la madre, la sig.ra li prenderà presso CP_1
l'abitazione paterna il sabato dopo lavoro (indicativamente dalle 10.00 alle
12.00, salvo accordi diversi) e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina.
4. Ciascun genitore nel tempo di permanenza con i minori si occuperà di seguirli nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro che gli stessi avranno in corso e/o dovessero in seguito intraprendere.
5. Detto protocollo potrà subire variazioni in base alle necessità dei genitori ed in base alle richieste degli stessi figli. I genitori, nell'ipotesi in cui non dovessero riuscire ad occuparsi direttamente dei minori nei rispettivi periodi di permanenza, verificheranno la disponibilità all'accudimento dell'altro genitore prima di affidare i minori a terzi.
6. I minori trascorreranno con i genitori metà delle vacanze pasquali e natalizie oltre a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive nel periodo che entrambi i genitori avranno cura di comunicarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
7. La madre verserà al padre, quale contributo di mantenimento in favore dei figli la somma mensile di € 150,00 per ogni figlio, €300,00 mensili, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, data la collocazione dei minor, in via prevalente, presso il padre. Le somme andranno rivalutate, ex lege, annualmente secondo gli indici ISTAT.
8. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno e, laddove sostenute
Pag. 2 di 6 da un solo genitore, egli avrà diritto all'eventuale rimborso solo se preventivamente concordate per iscritto. Le parti concordano che saranno da intendersi spese straordinarie, a titolo esemplificativo, quelle mediche (ticket, visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, spese per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista,..) sportive
(rette corsi, completi di relativa attrezzatura e abbigliamento) ed extra scolastiche (corsi, di musica, iscrizione a colonie, campeggi, scout, catechesi) e vi sarà necessità di un preventivo accordo tra i genitori per spese straordinarie di importi unitari superiori ad € 100,00. Per eventuali problemi inerenti alla corretta classificazione delle singole voci di spesa le parti dichiarano in ogni caso di far riferimento alle linee guida delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare adottate dal . Controparte_2
9. L'assegno unico nazionale e gli altri assegni eventualmente erogati in favore dei figli dalla Provincia Autonoma di Trento o da altri enti saranno percepiti dal sig. nella misura del 100%, in quanto genitore collocatario dei Parte_1 minori.” Con decreto presidenziale veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 26.03.2025.
In data 04.02.2025 il ricorso unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza veniva notificato alla parte resistente sig.ra la Controparte_1 quale si costituiva in giudizio con memoria di costituzione in data 20.02.2025.
All'udienza del 26.03.2025, stante la manifestata disponibilità delle parti presenti ad addivenire ad un accordo nella regolamentazione dei loro rapporti con i figli, il presidente assegnava termine fino al giorno 30.04.2025 per il deposito di conclusioni congiunte, e formalizzare un accordo già in fase di trattativa, autorizzando la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
In data 17.04.2025 le parti depositavano note congiunte, con richiesta di trasformazione del ricorso giudiziale in ricorso congiunto a cui affidavano la regolamentazione dei rapporti genitoriali e l'affidamento dei figli minori e così si legge:
“1. i minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Pt_2 genitori e stabiliranno la loro residenza anagrafica presso l'abitazione paterna.
2. Durante il periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, i minori staranno con i genitori secondo il seguente calendario: il lunedì, mercoledì e venerdì i minori staranno con la madre dall'uscita di scuola e verranno prelevati dal signor presso l'abitazione della madre a Tesero (TN), via Fia n. 13 (17:30 Pt_1 circa), il martedì e il giovedì i minori staranno con la madre dall'uscita di scuola
Pag. 3 di 6 fino al giorno seguente, quando verranno riaccompagnati a scuola, salvo diversi accordi.
3. I minori staranno con i genitori a fine settimana alternati: nel fine settimana in cui staranno con la madre, la signora li prenderà presso CP_1
l'abitazione paterna il sabato dopo lavoro (indicativamente dalle 14:30 oppure alla mattina indicativamente verso le 9:00 salvo accordi diversi) e li accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
4. Ciascun genitore nel tempo di permanenza con i minori si occuperà di seguirli nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro che gli stessi avranno in corso e/o dovessero in seguito intraprendere nonché mantenere in contatto telefonico quotidiano i figli con l'altro genitore.
5. Detto protocollo potrà subire variazioni in base alle necessità dei genitori ed in base alle richieste degli stessi figli. I genitori, nell'ipotesi in cui non dovessero riuscire ad occuparsi direttamente dei minori nei rispettivi periodi di permanenza, verificheranno la disponibilità all'accudimento dell'altro genitore prima di affidare i minori a terzi.
6. I minori trascorreranno con i genitori metà delle vacanze pasquali e natalizie
(e laddove fossero impegnati al lavoro, riprenderà vigore il calendario feriale) oltre a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive o in altro periodo dell'anno compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
Le parti avranno cura di accordarsi entro il mese di aprile di ogni anno in merito alla suddivisione dei periodi di vacanza.
7. I genitori si impegnano a concordare le scelte più importanti che riguardano entrambi i figli, collaborando nei compiti di cura e accudimento anche in rapporto ai rispettivi impegni di lavoro.
8. Il padre si impegna a facilitare la frequentazione tra minori e la madre anche fuori dai periodi concordati, nel rispetto degli impegni personali di ciascuno acconsentendo sin da ora all'effettuazione di brevi viaggi anche durante il periodo feriale e ciò in considerazione delle esigenze lavorative della madre senza pregiudicare la frequenza scolastica dei figli;
9. Il padre si impegna a consegnare alla madre (durante le visite di spettanza di quest'ultima) una piccola borsa contenente gli indumenti e la biancheria necessaria per i cambi, oltre ai documenti inerenti minori (es.: tessera sanitaria e carta d'identità, consegnati in fotocopia);
10. Nessuna somma è dovuta a titolo di mantenimento ordinario dei minori.
11. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno e, laddove sostenute
Pag. 4 di 6 da un solo genitore, egli avrà diritto all'eventuale rimborso solo se preventivamente concordate per iscritto. La mancata risposta alla richiesta dell'altro genitore entro il termine di sette giorni varrà come assenso. Le parti concordano che saranno da intendersi spese straordinarie, a titolo esemplificativo, quelle mediche (ticket, visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, spese per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista,..) sportive (rette corsi, completi di relativa attrezzatura e abbigliamento) ed extra scolastiche (corsi di musica, iscrizione a colonie, campeggi, scout, catechesi) e vi sarà necessità di un preventivo accordo tra i genitori per spese straordinarie gli importi unitari superiori ad € 100,00. Per eventuali problemi inerenti alla corretta classificazione delle singole voci di spesa le parti dichiarano in ogni caso di far riferimento alle linee guida delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare adottate dal . Controparte_2
12. L'assegno unico nazionale e gli altri assegni eventualmente erogati in favore dei figli dalla Provincia Autonoma di Trento o da altri enti saranno percepiti dal sig. nella misura del 100%, in quanto genitore collocatario dei Parte_1 minori. Ciascun genitore beneficerà 50% delle detrazioni fiscali per i figli.
13. Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.” Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto secondo cui i figli e che saranno affidati Per_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, vivranno con il padre, non contrasta con l'interesse dei minori, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla scelta di non determinare alcuna somma dovuta a titolo di mantenimento ordinario dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte depositate in data 17.04.2025 e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano SPINA)
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6