Sentenza 7 marzo 1985
Massime • 3
La domanda riconvenzionale, quando non determina spostamento di Competenza, è ammissibile anche fuori dei casi previsti dall'art. 36 cod. proc. civ., essendo opportuno favorire, per quanto possibile, il simultaneus processus, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in Sede di legittimità. ( Conf 5319/83, mass n 430233; ( Conf 4245, mass n 429175; ( Conf 3405/80, mass n 407222; ( Conf 1580/77, mass n 385293; ( Conf 3886/76, mass n 382565; ( Conf 2490/75, mass n 376401; ( Conf 1972/75, mass n 375679; ( Conf 755/75, mass n 372574).*
Il deposito della propria firma presso l'ufficio del registro delle imprese, da parte del Presidente del consiglio di amministrazione della società, a norma dell'art. 2383 cod. civ. deve riguardare soltanto la firma autografa e non ne richiede l'autenticazione a norma dell'art. 2703 cod. civ., essendo sufficiente, bensì, quella autenticazione cosiddetta "minore", per cui il notaio identifica soltanto i soggetti sottoscrittori. L'inosservanza di tale incombente, come della pubblicazione nel bollettino ufficiale della società per azioni, non determina l'inefficacia dell'attività svolta in nome e per conto della società, in quanto il potere di rappresentanza degli amministratori delle società deriva esclusivamente dall'atto di conferimento dei relativi poteri e non dalla pubblicità della nomina. ( V 507/76, mass n 379163; ( V 605/66, mass n 321199; ( V 3377/59; ( V 3399/35; ( V 515/32; ( V 1048/30).*
Il principio secondo cui sull'attore in rivendicazione grava la cosiddetta probatio diabolica, cioè l'Onere di provare il diritto dei suoi autori fino a un acquisto a titolo originario, non ha carattere assoluto, ma va adeguato alle concrete possibilità delle singole situazioni, in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto. Ne consegue che, quando sia incontroverso tra le parti il diritto di proprietà di un comune dante causa, l'attore in rivendicazione deve provare soltanto di possedere, in ordine al bene in contesa, un titolo derivativo prevalente rispetto a quello del convenuto. ( Conf 7081/83, mass n 431703; ( Conf 4822/83, mass n 429709; ( Conf 4774/83, mass n 429658; ( Conf 518/82, mass n 418223).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/1985, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 7 marzo 1985 |
Testo completo
Il deposito della propria firma presso l'ufficio del registro delle imprese, da parte del Presidente del consiglio di amministrazione della società, a norma dell'art. 2383 cod. civ. deve riguardare soltanto la firma autografa e non ne richiede l'autenticazione a norma dell'art. 2703 cod. civ., essendo sufficiente, bensì, quella autenticazione cosiddetta "minore", per cui il notaio identifica soltanto i soggetti sottoscrittori. L'inosservanza di tale incombente, come della pubblicazione nel bollettino ufficiale della società per azioni, non determina l'inefficacia dell'attività svolta in nome e per conto della società, in quanto il potere di rappresentanza degli amministratori delle società deriva esclusivamente dall'atto di conferimento dei relativi poteri e non dalla pubblicità della nomina. ( V 507/76, mass n 379163; ( V 605/66, mass n 321199; ( V 3377/59; ( V 3399/35; ( V 515/32; ( V 1048/30).*