Sentenza 24 luglio 2025
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 24/07/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01996/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1996 del 2024, proposto da SA AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Musu, Valentina Cretella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 55/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in data 17.01.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che
con sentenza n. 55/2024 del 17/01/2024, all’esito della causa iscritta al R.G. n. 4711/2022, il Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione II civile Lavoro ha condannato il Ministero della Istruzione a corrispondere alla ricorrente, Sig.ra AL SA, “ la somma di euro 43.941,92 a titolo di differenze retributive, oltre accessori come per legge ”; oltre alle “ spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre accessori con attribuzione ai procuratori anticipatari ”;
la ricorrente ha chiesto, quindi, ordinarsi al Ministero di provvedere ad eseguire la sentenza predetta; conseguentemente, fissare un termine per provvedere, in esecuzione del suindicato giudicato, al pagamento in suo favore della somma di € 43.941,92 oltre interessi dal sorgere del credito al soddisfo ed alla contestuale nomina, per il caso di perdurante inottemperanza della P. A. resistente, di un Commissario ad acta fissando, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., la somma che la PA intimata dovrà versare per l’ulteriore violazione del giudicato;
Considerato che
in data 09.12.2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con mero foglio di stile;
pervenuta alla camera di consiglio del 24 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che
il ricorso sia fondato per le seguenti ragioni:
- la sentenza è stata notificata in formula esecutiva via PEC in data 18.07.2024, al Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- è divenuta cosa giudicata, giusta certificato del 20.11.2024 di non proposto appello rilasciato dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Nocera Inferiore;
- il Ministero intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr., in tema di prova dell’adempimento, per tutte, Cass. S.U. n. 12533/01). Infatti, in considerazione del fatto che l’Amministrazione pur essendosi costituita in giudizio non ha spiegato alcuna difesa, risultano non contestati, tra le parti, i fatti rappresentati dal ricorrente, in ordine al mancato pagamento, da parte dell’Amministrazione medesima, delle somme liquidate con la sentenza di cui in questa sede di chiede l’ottemperanza. Nel caso di specie, pertanto, l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito integra il presupposto dell’inottemperanza (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023);
Ritenuto , in conclusione, che:
- il ricorso in epigrafe vada accolto, con conseguente necessità di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla citata sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro, provvedendo, nel termine di cui in dispositivo, al pagamento delle somme liquidate in sentenza – sempre che le stesse non siano già state corrisposte – maggiorate degli accessori, come indicato nella decisione oggetto di ottemperanza;
- per il caso di perdurante inottemperanza, occorra, altresì, nominare Commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari;
Ritenuto , altresì, che
- al Commissario ad acta non siano dovuti rimborsi, stante il relativo incardinamento nella medesima amministrazione ministeriale intimata;
- non siano ravvisabili le condizioni per l’accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., osservando, anche alla luce della collocazione temporale del titolo (con notifica avvenuta il 18.07.2024), che l’applicazione della c.d. astreinte è esclusa nel caso in cui (la stessa debba ritenersi “manifestamente iniqua” ovvero) sussistano “ ulteriori ragioni ostative ”, ragioni che il Collegio ritiene ricorrano nella presente vicenda, dovendosi tenere nella dovuta considerazione le “ peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive ”, suscettibili di costituire “ fattori da valutare non ai fini di un’astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo ” (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014 richiamata da TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 142/2025);
Ritenuto , infine, che
le spese di lite seguano infine la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente pronuncia, alla sentenza n. 55/2024 del 17/01/2024, del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro, passata in giudicato, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro il termine indicato in motivazione, provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza n.55/2024 del 17.01.2024;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese ed onorari di lite, nella misura di complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione in favore degli Avvocati Valentina Cretella e Giulio Musu che ne hanno fatto richiesta dichiarandosi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO