Articolo 27 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 26Articolo 28
Versione
6 maggio 1982
Art. 27. (Riconduzione all'affitto)

Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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