Ordinanza cautelare 30 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/09/2025, n. 7508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7508 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07508/2025REG.PROV.COLL.
N. 06902/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6902 del 2022, proposto dal Ministero dell'interno- Ufficio territoriale del Governo Napoli e dalla Presidenza della Repubblica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Mazziotti e Pierluigi Rispoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Monica Mazziotti in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
Comune Di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza resa in forma semplificata dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione prima) n. 4426/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per la parte appellata l’avvocato Monica Mazziotti;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le amministrazioni appellanti chiedono la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS-avverso il decreto del Presidente della Repubblica dell’8 aprile 2022 con cui è nominata la dott.ssa -OMISSIS- quale componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di -OMISSIS- in sostituzione del dott. -OMISSIS-
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dagli scritti difensivi, sono i seguenti:
-con provvedimento del 27 giugno 2019 il dott. -OMISSIS--funzionario economico finanziario presso l’UTG - Prefettura di Napoli, segnatamente in servizio presso l’Area III Staff 2-è stato nominato componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di -OMISSIS-. All’epoca della nomina era pendente, nei confronti dell’interessato, il procedimento penale al R.G. n. 32617/18, per il reato di cui all’art. 640, comma 2, c.p. in relazione a contestazioni inerenti il badge d’ingresso, con un danno a carico dell’Ente pubblico di appartenenza stimato in euro187,55;
-con pec del 3 febbraio 2022 il dott. -OMISSIS-comunicava all’amministrazione che il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli aveva adottato nei suoi confronti la misura cautelare della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio ricoperto presso la Prefettura, chiedendo indicazioni sulla possibilità di proseguire l’incarico di OSL;
-la misura cautelare veniva successivamente revocata dal G.I.P. in data 6 aprile 2022, in ragione-si legge nel provvedimento- dell’avvenuto risarcimento del danno di euro 187,55 e delle “ valutazioni professionali positive attribuite al -OMISSIS-dalla stessa amministrazione negli anni 2019 e 2021 ”. Il decreto di revoca veniva comunicato dall’interessato al Ministero dell’interno e alla Prefettura in data 7 aprile 2022;
-con d.P.R. dell’8 aprile 2022 veniva disposta la nomina della dott.ssa -OMISSIS- quale componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di -OMISSIS- in sostituzione del dott. -OMISSIS- essendo quest’ultimo “ impossibilitato a proseguire l’incarico ”.
3. L’interessato ha impugnato il sopra indicato decreto con ricorso al T.a.r. che, con sentenza resa in forma semplificata n. 4426 del 1 luglio 2022, lo accoglieva, rilevando che l’asserita impossibilità del ricorrente, posta alla base del provvedimento di sostituzione, non era in realtà più sussistente al momento della sua adozione poiché la misura cautelare era stata revocata dal G.I.P. il precedente 6 aprile.
4. Il Ministero dell’interno –Ufficio Territoriale del Governo e la Presidenza della Repubblica hanno interposto appello, notificato in data 1 settembre 2022, con cui deducono: a) in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica; b) l’erroneità della sentenza poiché, per un verso, la nomina a componente dell’OSL è connotato da intuitu fiduciae e, per altro verso, l’applicazione della misura cautelare, confermando l’impianto accusatorio, ha determinato il venir meno della fiducia nei confronti del funzionario.
5. Si è costituito in resistenza l’interessato che ha depositato memoria, insistendo per la reiezione del gravame. Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
6. All’udienza di smaltimento del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, va osservato che “ nel caso di impugnazione di atti emanati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, assunto non nell’esercizio di poteri riconducibili a quelli amministrativi e “politici” non liberi nei fini ma, piuttosto, nell’esercizio di un potere neutrale di garanzia e controllo di rilievo costituzionale su atti di altri organi o autorità, la legittimazione passiva deve essere riconosciuta non già al Presidente della Repubblica, bensì all’autorità il cui atto è fatto oggetto del “controllo” presidenziale e alla quale spetta la qualifica di autorità emanante ” (Cons. St. 1619/2025). Pertanto, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica.
8 – Nel merito l’appello è infondato, dovendosi confermare la valutazione effettuata a suo tempo in sede cautelare (ordinanza n. 4756/2022).
9. Al riguardo, è sufficiente osservare che il decreto di sostituzione è motivato esclusivamente con riguardo all’impossibilità di prosecuzione dell’incarico del dott. -OMISSIS-e non al venir meno della fiducia nei confronti del funzionario in ragione dei fatti contestati.
10. Il richiamo nell’atto di appello alla natura fiduciaria dell’atto di nomina a componente OSL costituisce un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
11. Ne discende che il provvedimento impugnato è affetto dai rilevati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione poiché al momento della sua adozione non solo era già venuta meno la rilevata impossibilità dell’interessato di svolgere l’incarico, ma l’amministrazione era perfettamente a conoscenza della circostanza poiché comunicata dal dipendente con pec del 7 aprile 2022.
12. Giova, infine, osservare che, per un verso, la pendenza del procedimento penale è antecedente alla nomina a componente dell’OSL e, per altro verso, la misura cautelare-come pure la sua revoca- nulla aggiunge al quadro probatorio già ritenuto dall’amministrazione non ostativo all’affidamento dell’incarico fiduciario.
13. In conclusione l’appello deve essere respinto.
14. Le spese, visto l’accoglimento dell’eccezione preliminare di parte appellante ed ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della Presidenza della Repubblica, lo respinge e compensa le spese di lite tra le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.