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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 952/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a
precetto,
Tra
(c.f. ), nata a [...] il 6 Gennaio Controparte_1 C.F._1
1952, ivi residente in [...], e (c.f. Controparte_2
, nata a [...] il [...], ivi residente, in via Ronco, C.F._2
n. 20, rappresentate e difese dall'Avv. Salvatore Vittorio Grasso Lauria.
- Appellanti - Contro
di n. 5, pal. (c.f. ), in persona CP_3 CP_4 CP_5 P.IVA_1
dell'amministratore pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando
Maurizio Zappalà.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 4 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2839/2024 del 10 giugno 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 5933/2023 R.G.), il Tribunale di Catania (adito dal di via Aurora, n. 5, CP_3
D, in Catania, in sede di opposizione -proposta nei confronti di Controparte_5 Controparte_1
e al precetto del 18 marzo 2023 -di pagamento della
[...] Controparte_2
complessiva somma di euro 25.772,65, oltre agli interessi e alle spese successive-,
intimato in forza della sentenza n. 476/2023 dello stesso Tribunale) così statuiva:
a) accoglieva l'opposizione all'esecuzione proposta dal Parte_1
, e accertava che e non
[...] Controparte_1 Controparte_2
hanno diritto di procedere all'esecuzione per gli importi precettati di euro
1.721,85 a titolo di rivalutazione e di euro 7.893,30 a titolo di interessi, essendo dovuto a titolo di sorte capitale già rivalutata l'importo di euro
9.062,37 e a titolo di interessi compensativi l'importo di euro 575,78, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, come meglio indicato in parte motiva;
b) dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali avanzate dalle parti opposte contro il;
Parte_1
c) condannava in solido e al pagamento, Controparte_1 Controparte_2
in favore del , delle spese di lite, che Parte_1
liquidava in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge.
Con atto di citazione notificato il 9 luglio 2024, e Controparte_1 CP_2
proponevano appello avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi
[...]
di gravame.
Si costituiva in giudizio il Condomìnio di via Aurora, n. 5, pal. D, in Catania, che deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 4 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame le appellanti deducono che il giudice dell'opposizione ha errato nel ritenere che il tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. non può essere applicato alle obbligazioni ex delicto, che resterebbero soggette unicamente al tasso di cui al primo comma.
Rilevano che, con l'ordinanza n. 61/2023, la Cassazione ha affermato che gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. trovano applicazione a ogni tipo di obbligazione,
indipendentemente dalla propria fonte, ciò significando che anche nelle obbligazioni non contrattuali -come quelle derivanti da risarcimento danni o da ripetizione di indebito- il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi moratori dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
Il motivo è infondato.
E invero, se, da un lato, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (che rinvia alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito (come nel caso di specie) o da altro fatto o atto idoneo a produrle (ivi comprese, dunque, quelle restitutorie derivanti da nullità
contrattuale), valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione (Cass.
n. 61/2023), dall'altro lato, secondo il giudice di legittimità, “ove il giudice disponga
il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che
la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca
nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola
motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo
successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla
legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”
(Cass., sez. un., n.12449/2024).
Ne consegue la correttezza dell'esclusione -operata dall'impugnata sentenza- della debenza degli interessi legali (maggiorati) di cui al citato quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma indicata nell'opposto precetto di pagamento, in quanto manca, nel titolo esecutivo giudiziale (sentenza n. 476/2023 del Tribunale di
Catania) posto a sostegno della minacciata esecuzione forzata, il necessario,
specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla
proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale
relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
carenza, questa,
superabile soltanto mediante l'impugnazione -che non risulta essere stata proposta-
della stessa sentenza n. 476/2023.
Con il terzo motivo di gravame le appellanti deducono l'erroneità del conteggio effettuato dal giudice dell'opposizione sulla rivalutazione e sulla devalutazione monetaria, rilevando che l'importo chiesto con l'opposto precetto a titolo di rivalutazione è corretto, in quanto dalla sentenza di merito si ricavava che lo stesso importo fosse stato già devalutato e che, piuttosto, andasse -giustamente-
rivalutato.
Il motivo è infondato.
E invero, la menzionata sentenza n. 476/2023 (che ha accolto la domanda di risarcimento di danni -da illecito extracontrattuale- proposta nei confronti del odierno appellato) ha statuito che: a) “per la liquidazione del danno alla CP_3
salute vanno assunte a riferimento le più recenti tabelle del Tribunale di Milano
(2021), donde i valori quivi indicati devono poi essere devalutati avuto riguardo all'anno 2012”; b) ”competono, dunque, alle eredi della sig.ra Euro Persona_1
9.062,37 (di cui Euro 4.346,00 00 per invalidità permanente pari al 5% in soggetto di
85 anni al tempo del sinistro;
Euro 3.981,25 per invalidità temporanea;
Euro 735,12
per spese mediche)”; c) “poiché si verte in ambito di debiti di valore, il superiore importo (come sopra devalutato) va rivalutato, anno per anno, secondo gli indici
Istat di riferimento, dal giorno del sinistro a quello di pubblicazione della presente decisione;
e su ciascun importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi,
nella misura legale, al tasso vigente in ciascun anno di riferimento”.
Su tali basi il primo giudice del presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. ha correttamente rilevato che: a) “il danno è stato liquidato in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2021 nella misura di complessivi €9.062,37”; b) ”la sentenza prevede che i valori indicati, debbano essere “devalutati avuto riguardo all'anno 2012” e poi sulla somma devalutata e via via rivalutata, anno per anno,
vanno conteggiati gli interessi compensativi”; c) “secondo quanto statuito in sentenza, gli importi dovuti vanno calcolati come segue: l'importo di €9.062,37 (già
comprensivo di rivalutazione), ai fini del calcolo degli interessi compensativi va devalutato alla data del sinistro ossia al 10.12.2012: per €7.615,44”; d) ”sul detto importo devalutato alla data del sinistro è dovuta la rivalutazione, trattandosi di debito di valore, che va rivalutato dalla data del sinistro a quella della liquidazione
(rivalutazione pari ad €1.446,93 dal 10.12.12 al 25.1.2023, per un totale di credito rivalutato pari ad €9.062,37)”.
Ne discende la correttezza della statuizione -adottata dall'impugnata sentenza- di non debenza degli importi precettati sulla scorta del titolo esecutivo,
rispettivamente di €1.721,85 per rivalutazione monetaria e di €7.893,30 a titolo di interessi, e di conseguente annullamento parziale del precetto opposto limitatamente a tali importi, in quanto questi ultimi sono stati calcolati dalle creditrici intimanti (odierne appellanti) non già (come prescritto dalla sentenza n.
476/2023) sulla sorte capitale devalutata all'epoca (2012) del sinistro e da rivalutarsi anno per anno, bensì sulla sorte capitale (di euro 9.062,37) liquidata al momento dell'emissione della citata sentenza, così configurandosi un'ingiusta locupletazione.
Con il secondo motivo di gravame le appellanti deducono l'erroneità della loro condanna alle spese processuali, rilevando che: a) così facendo, il primo giudice ha sorvolato sulle motivazioni difensive di esse creditrici, non affrontandole né
confutandole, ma limitandosi a ritenere valide le difese di parte opponente,
sostanzialmente riproducendone il proprio contenuto in sentenza, ciò in concreta violazione del primo comma dell'art. 116 c.p.c., e del sesto comma dell'art. 111 della
Costituzione; b) infatti, qualora avesse valutato la giurisprudenza presentata da esse creditrici, anche a ritenersene discorde, non avrebbe potuto e dovuto negarne la novità e il mutamento di orientamento rispetto alle questioni dirimenti, e pertanto avrebbe dovuto compensare le spese di lite ai sensi del secondo comma dell'art. 92
c.p.c., e non gravare esse creditrici di un debito pari a oltre la metà della somma loro dovuta dal condomìnio.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, nel porre le spese processuali (liquidate in misura coerente con il valore e il limitato grado di difficoltà della controversia) a carico delle opposte (odierne appellanti), il giudice di primo grado (che ha accolto la proposta opposizione al precetto) ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Né le questioni trattate presentano quei profili (di assoluta novità o di mutamento della giurisprudenza o, comunque, di eccezionalità) che, soli, possono giustificare, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. (anche nel testo risultante dalla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale), la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali tra le parti. In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria)
previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al dichiarato valore (euro
9.615,15) di lite- seguono la soccombenza delle appellanti e vanno poste a carico solidale delle stesse, stante il loro comune interesse nella causa.
Non ricorrono le condizioni per la chiesta condanna delle appellanti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non sussistendo univoci elementi, idonei a denotare, nella condotta processuale delle stesse, la temerarietà della lite e/o l'abuso del processo.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 952/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da e avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 2839/2024 del 10 giugno 2024 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 5933/2023 R.G.);
condanna le appellanti e in solido al Controparte_1 Controparte_2
rimborso, in favore dell'appellato pal. D, in Catania, Controparte_6 delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio,
euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro
1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania l'11 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 952/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a
precetto,
Tra
(c.f. ), nata a [...] il 6 Gennaio Controparte_1 C.F._1
1952, ivi residente in [...], e (c.f. Controparte_2
, nata a [...] il [...], ivi residente, in via Ronco, C.F._2
n. 20, rappresentate e difese dall'Avv. Salvatore Vittorio Grasso Lauria.
- Appellanti - Contro
di n. 5, pal. (c.f. ), in persona CP_3 CP_4 CP_5 P.IVA_1
dell'amministratore pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando
Maurizio Zappalà.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 4 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2839/2024 del 10 giugno 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 5933/2023 R.G.), il Tribunale di Catania (adito dal di via Aurora, n. 5, CP_3
D, in Catania, in sede di opposizione -proposta nei confronti di Controparte_5 Controparte_1
e al precetto del 18 marzo 2023 -di pagamento della
[...] Controparte_2
complessiva somma di euro 25.772,65, oltre agli interessi e alle spese successive-,
intimato in forza della sentenza n. 476/2023 dello stesso Tribunale) così statuiva:
a) accoglieva l'opposizione all'esecuzione proposta dal Parte_1
, e accertava che e non
[...] Controparte_1 Controparte_2
hanno diritto di procedere all'esecuzione per gli importi precettati di euro
1.721,85 a titolo di rivalutazione e di euro 7.893,30 a titolo di interessi, essendo dovuto a titolo di sorte capitale già rivalutata l'importo di euro
9.062,37 e a titolo di interessi compensativi l'importo di euro 575,78, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, come meglio indicato in parte motiva;
b) dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali avanzate dalle parti opposte contro il;
Parte_1
c) condannava in solido e al pagamento, Controparte_1 Controparte_2
in favore del , delle spese di lite, che Parte_1
liquidava in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge.
Con atto di citazione notificato il 9 luglio 2024, e Controparte_1 CP_2
proponevano appello avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi
[...]
di gravame.
Si costituiva in giudizio il Condomìnio di via Aurora, n. 5, pal. D, in Catania, che deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 4 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame le appellanti deducono che il giudice dell'opposizione ha errato nel ritenere che il tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. non può essere applicato alle obbligazioni ex delicto, che resterebbero soggette unicamente al tasso di cui al primo comma.
Rilevano che, con l'ordinanza n. 61/2023, la Cassazione ha affermato che gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. trovano applicazione a ogni tipo di obbligazione,
indipendentemente dalla propria fonte, ciò significando che anche nelle obbligazioni non contrattuali -come quelle derivanti da risarcimento danni o da ripetizione di indebito- il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi moratori dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
Il motivo è infondato.
E invero, se, da un lato, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (che rinvia alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito (come nel caso di specie) o da altro fatto o atto idoneo a produrle (ivi comprese, dunque, quelle restitutorie derivanti da nullità
contrattuale), valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione (Cass.
n. 61/2023), dall'altro lato, secondo il giudice di legittimità, “ove il giudice disponga
il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che
la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca
nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola
motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo
successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla
legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”
(Cass., sez. un., n.12449/2024).
Ne consegue la correttezza dell'esclusione -operata dall'impugnata sentenza- della debenza degli interessi legali (maggiorati) di cui al citato quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma indicata nell'opposto precetto di pagamento, in quanto manca, nel titolo esecutivo giudiziale (sentenza n. 476/2023 del Tribunale di
Catania) posto a sostegno della minacciata esecuzione forzata, il necessario,
specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla
proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale
relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
carenza, questa,
superabile soltanto mediante l'impugnazione -che non risulta essere stata proposta-
della stessa sentenza n. 476/2023.
Con il terzo motivo di gravame le appellanti deducono l'erroneità del conteggio effettuato dal giudice dell'opposizione sulla rivalutazione e sulla devalutazione monetaria, rilevando che l'importo chiesto con l'opposto precetto a titolo di rivalutazione è corretto, in quanto dalla sentenza di merito si ricavava che lo stesso importo fosse stato già devalutato e che, piuttosto, andasse -giustamente-
rivalutato.
Il motivo è infondato.
E invero, la menzionata sentenza n. 476/2023 (che ha accolto la domanda di risarcimento di danni -da illecito extracontrattuale- proposta nei confronti del odierno appellato) ha statuito che: a) “per la liquidazione del danno alla CP_3
salute vanno assunte a riferimento le più recenti tabelle del Tribunale di Milano
(2021), donde i valori quivi indicati devono poi essere devalutati avuto riguardo all'anno 2012”; b) ”competono, dunque, alle eredi della sig.ra Euro Persona_1
9.062,37 (di cui Euro 4.346,00 00 per invalidità permanente pari al 5% in soggetto di
85 anni al tempo del sinistro;
Euro 3.981,25 per invalidità temporanea;
Euro 735,12
per spese mediche)”; c) “poiché si verte in ambito di debiti di valore, il superiore importo (come sopra devalutato) va rivalutato, anno per anno, secondo gli indici
Istat di riferimento, dal giorno del sinistro a quello di pubblicazione della presente decisione;
e su ciascun importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi,
nella misura legale, al tasso vigente in ciascun anno di riferimento”.
Su tali basi il primo giudice del presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. ha correttamente rilevato che: a) “il danno è stato liquidato in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2021 nella misura di complessivi €9.062,37”; b) ”la sentenza prevede che i valori indicati, debbano essere “devalutati avuto riguardo all'anno 2012” e poi sulla somma devalutata e via via rivalutata, anno per anno,
vanno conteggiati gli interessi compensativi”; c) “secondo quanto statuito in sentenza, gli importi dovuti vanno calcolati come segue: l'importo di €9.062,37 (già
comprensivo di rivalutazione), ai fini del calcolo degli interessi compensativi va devalutato alla data del sinistro ossia al 10.12.2012: per €7.615,44”; d) ”sul detto importo devalutato alla data del sinistro è dovuta la rivalutazione, trattandosi di debito di valore, che va rivalutato dalla data del sinistro a quella della liquidazione
(rivalutazione pari ad €1.446,93 dal 10.12.12 al 25.1.2023, per un totale di credito rivalutato pari ad €9.062,37)”.
Ne discende la correttezza della statuizione -adottata dall'impugnata sentenza- di non debenza degli importi precettati sulla scorta del titolo esecutivo,
rispettivamente di €1.721,85 per rivalutazione monetaria e di €7.893,30 a titolo di interessi, e di conseguente annullamento parziale del precetto opposto limitatamente a tali importi, in quanto questi ultimi sono stati calcolati dalle creditrici intimanti (odierne appellanti) non già (come prescritto dalla sentenza n.
476/2023) sulla sorte capitale devalutata all'epoca (2012) del sinistro e da rivalutarsi anno per anno, bensì sulla sorte capitale (di euro 9.062,37) liquidata al momento dell'emissione della citata sentenza, così configurandosi un'ingiusta locupletazione.
Con il secondo motivo di gravame le appellanti deducono l'erroneità della loro condanna alle spese processuali, rilevando che: a) così facendo, il primo giudice ha sorvolato sulle motivazioni difensive di esse creditrici, non affrontandole né
confutandole, ma limitandosi a ritenere valide le difese di parte opponente,
sostanzialmente riproducendone il proprio contenuto in sentenza, ciò in concreta violazione del primo comma dell'art. 116 c.p.c., e del sesto comma dell'art. 111 della
Costituzione; b) infatti, qualora avesse valutato la giurisprudenza presentata da esse creditrici, anche a ritenersene discorde, non avrebbe potuto e dovuto negarne la novità e il mutamento di orientamento rispetto alle questioni dirimenti, e pertanto avrebbe dovuto compensare le spese di lite ai sensi del secondo comma dell'art. 92
c.p.c., e non gravare esse creditrici di un debito pari a oltre la metà della somma loro dovuta dal condomìnio.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, nel porre le spese processuali (liquidate in misura coerente con il valore e il limitato grado di difficoltà della controversia) a carico delle opposte (odierne appellanti), il giudice di primo grado (che ha accolto la proposta opposizione al precetto) ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Né le questioni trattate presentano quei profili (di assoluta novità o di mutamento della giurisprudenza o, comunque, di eccezionalità) che, soli, possono giustificare, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. (anche nel testo risultante dalla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale), la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali tra le parti. In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria)
previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al dichiarato valore (euro
9.615,15) di lite- seguono la soccombenza delle appellanti e vanno poste a carico solidale delle stesse, stante il loro comune interesse nella causa.
Non ricorrono le condizioni per la chiesta condanna delle appellanti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non sussistendo univoci elementi, idonei a denotare, nella condotta processuale delle stesse, la temerarietà della lite e/o l'abuso del processo.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 952/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da e avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 2839/2024 del 10 giugno 2024 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 5933/2023 R.G.);
condanna le appellanti e in solido al Controparte_1 Controparte_2
rimborso, in favore dell'appellato pal. D, in Catania, Controparte_6 delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio,
euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro
1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania l'11 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro