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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7792/24 RG in data 16.10.24 avente per oggetto: interdizione
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi, come da procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Alessandra Crudele, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pontecagnano Faiano alla via G. Budetti n, 48/a;
RICORRENTI
E
(CF: ); CP_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 27.6.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.24, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente coniuge e figli di , premettendo che quest'ultima si trovava in
[...] CP_1 condizioni di abituale infermità di mente che la rendeva incapace di provvedere ai propri interessi, essendo affetta da “vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo”, chiedevano pronunciarsi l'interdizione, deducendo altresì che la necessità di gestione della resistente imponeva la misura più drastica dell'interdizione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si procedeva all'audizione dei ricorrenti, e Parte_3 [...]
ed all'udienza del 4.3.25 dell'interdicenda, previo accesso domiciliare, essendo Parte_2 impossibilitata al trasporto.
All'esito, la causa, all'udienza del 27.3.25, fissata con modalità di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va dichiarata la contumacia dell'interdicenda che, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Nel merito, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Occorre rilevare, in punto di diritto, che l'414 cod. civ., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età
o minore emancipato, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. È richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che anche in presenza di patologie particolarmente gravi deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
in particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima ed estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno,
l'istituto che deve trovare applicazione (Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628).
In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità.
Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità (Corte Cost. 30.11.2005 n. 440). Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass., 26.10.2011 n. 22332); in estrema sintesi, deve dirsi che si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell'infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Orbene, all'udienza del 4.3.25 è stato effettuato l'esame dell'interdicenda, principale fonte di convincimento del Giudice, dal quale è emerso lo stato di grave ed abituale infermità di mente della signora che si è presentata addormentata, incapace di rispondere a qualsiasi domanda, apparendo del tutto incapace di intendere (si veda verbale di udienza).
E le sue condizioni di decadimento mentale trovano riscontro nella certificazione medica prodotta (si veda certificazione in atti), dalla quale si evince che la stessa presenta un deterioramento cognitivo di grado severo con disturbo del comportamento da encefalopatia degenerativa primaria, necessitando di assistenza continua, essendole stata diagnostica invalidità civile al 100%.
Appare, dunque, evidente che l'interdicenda non sia in grado di potere attendere ai propri interessi, sia con riferimento alla cura della propria persona che con riguardo alla gestione del proprio patrimonio, con la conseguenza che il quadro complessivo della patologia dal quale è affetta configura l'ipotesi delineata dall'art. 414 c.c. e segnatamente l'abituale infermità di mente che, come è noto, presuppone non solo la compromissione delle facoltà intellettive, ma soprattutto quella delle facoltà volitive.
Esclusa l'inabilitazione, per lo stato di assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi, la scelta della misura di protezione deve ricadere sull'istituto dell'interdizione poiché, per la specificità e particolarità del caso concreto, visto il patrimonio (la necessità di procedere anche all'apertura della successione per il defunto marito), l'amministrazione di sostegno non è in grado di garantire una tutela efficace, considerata altresì la necessità di una maggiore protezione nei suoi confronti;
in particolare, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale.
In tale contesto, dunque, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata in capo allo stesso, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi, della sua assoluta incapacità di collaborare anche in maniera residuale con una figura alla quale sia affidato il compito della sua amministrazione.
In definitiva, la presenza dei concordi ed univoci elementi riscontrati rende necessaria la pronuncia di interdizione di , quale adeguato strumento di protezione dello stesso nel caso di specie. CP_1
Devesi disporre l'annotazione della sentenza a cura del Cancelliere nel registro delle tutele e la sua comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecagnano Faiano per l'annotazione in margine all'atto di nascita (art. 423 cod. civ. e 48 disp. att. cod. civ.). Devesi, infine, trasmettere copia della sentenza al giudice tutelare a cura della cancelleria (art. 42 disp. att. cod. civ.), per la nomina del tutore e del protutore, avendo concordato le parti per la nomina di Parte_3
In considerazione della particolare natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia l'interdizione di nata a [...] il [...]; CP_1
c) ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita ai sensi degli artt. 423 c.c. e 49 dpr 3.11.00 n. 396;
d) dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria per annotare la sentenza nel registro delle tutele, per comunicarla all'Ufficiale dello Stato Civile di Pontecagnano Faiano per l'annotazione in margine all'atto di nascita e per trasmetterla in copia al Giudice Tutelare competente.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 31.3.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi