Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 525/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 03/06/2024 e vertente
T R A
, , , (eredi di e ), e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2 Parte_4 Pt_5
, (Eredi di e ), , , e
[...] Persona_3 Parte_6 Parte_7 Parte_5 Persona_3 [...]
( Eredi di ), ( erede di ), e Parte_8 Parte_2 Parte_9 Parte_5 Parte_10
( Eredi di ), , , e Controparte_1 Persona_4 CP_2 Parte_3 CP_3 Parte_1
(Eredi di ), , , e ( Eredi di ), e Persona_5 Parte_3 CP_4 Parte_1 CP_5 Persona_6 [...]
, rappresentati e difesi giusta procura in atti dagli Avv.ti Nicola Crucitti e Domenico Crucitti, ed CP_6 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via De Nava n. 98
APPELLANTI
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_7 CodiceFiscale_1
Salvatore Quattrone, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Cardinale
Portanova n. 128
APPELLATA
Controparte_8
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 88/2019 del Tribunale di Reggio Calabria
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/06/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore degli appellanti,
Avv.ti Nicola Crucitti e Domenico Crucitti, presenti precisano come da note a trattazione scritta depositate
Avv.ti Nicola Crucitti e Domenico Crucitti:
<< Gli avv.ti Nicola Crucitti del Foro di Reggio Cal. e Domenico Crucitti del Foro di Roma, rappresentanti e difensori degli appellanti, come da procura in atti, concludono, pertanto, insistendo sull'accoglimento dell'appello per le ragioni esplicitate in atti e nella riforma della sentenza appellata sui capi impugnati per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte riportandosi a tutte le deduzioni, richieste e difese dei precedenti scritti difensivi, che qui devono intendersi integralmente trascritte, a tutta la documentazione prodotta, ai verbali di causa del primo grado ed in particolare alle deposizioni testimoniali in essi contenute, e, rigettata ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata si appalesa manifestamente lacunosa, errata e sbrigativa, chiedono che la Ecc.ma Corte Voglia decidere la causa con l'accoglimento del presente appello a cui ci si riporta con l'integrale rigetto delle avverse domande, eccezioni deduzioni e difese. Si chiede l'assegnazione dei termini di legge per il deposito della memoria conclusionale e di replica.
Con vittoria di spese, e onorari del doppio grado di giudizio, cpa, iva e rimborso forfettario del 15%, da distrarsi in favore degli avv.ti Nicola Crucitti e Domenico Crucitti, antistatari. >>
Avv. Salvatore Quattrone:
<< ….si reitera la precisazione delle proprie conclusioni come in atti già provveduto con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell' 8 gennaio 2024 e, pertanto, ci si riporta a tutto quanto già eccepito, dedotto e richiesto con la propria comparsa di costituzione depositata in data 28 ottobre 2019, il cui contenuto è da intendersi pure qui integralmente richiamato, trascritto, confermato e ribadito, e si torna a insistere affinché l'Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA adita voglia rigettare l'appello proposto dai Sig.ri , e (eredi dei Sig.ri e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2
e (eredi dei Sig.ri e , Parte_4 Parte_5 Persona_3 Parte_6 Parte_11
e (eredi dei Sig.ri e ), (erede
[...] Parte_8 Parte_2 CP_9 Parte_9 del Sig. ), (eredi del Sig. ), Parte_5 Parte_10 Controparte_1 Persona_4 CP_2
, , e (eredi del Sig. ), ,
[...] Parte_3 CP_3 Parte_1 Persona_5 Parte_3
, e (eredi del Sig. ), e , in quanto CP_4 Parte_1 CP_5 Persona_6 Controparte_6 inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, condannando gli appellanti, con il vincolo della solidarietà, al pagamento delle spese e competenze anche del presente secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.
Salvo ogni altro diritto. >>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15.5.2005 ha convenuto davanti il Tribunale di Reggio Calabria Controparte_7 Pt_1
, e (eredi di e ), ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2 CP_10 Parte_4
e (eredi di ), , e Parte_5 Persona_3 CP_11 Parte_11 Parte_8
(eredi di ), (erede di ), e Parte_2 Parte_9 Parte_5 Parte_10 Controparte_1
(eredi di ), , , e (eredi di ), Persona_4 CP_2 Parte_3 CP_3 Parte_1 Persona_5
, , e (eredi di ), e , Parte_3 CP_4 Parte_1 CP_5 Persona_6 Controparte_6 [...]
, per sentire dichiarare acquisita per intervenuta usucapione in suo favore la proprietà del CP_8 fabbricato sito in via Schiavone 2, Reggio Calabria, costituito da un appartamento di tre vani e servizi, con annesso terreno circostante di circa 1.000 mq., identificati nel N.C.E.U. con le particelle 44 e 178 del foglio di mappa n. 86, nonché da un adiacente locale deposito con annesso servizio, identificato nel N.C.E.U. con la particella 177 del foglio di mappa n. 86, avendo esercitato essa attrice dal 1981, con continuità, pubblicamente e pacificamente, il possesso sugli immobili. La parte attrice ha specificato nell'atto introduttivo che i genitori di essa, e , hanno abitato ininterrottamente Persona_7 Persona_8
l'immobile dall'anno del loro matrimonio (1949) e fino al loro decesso, quali comproprietari unitamente allo zio materno, , riservando una camera ai germani di per i loro soggiorni a Reggio Persona_9 Persona_8
Calabria.
Successivamente, dalla data del suo matrimonio (1981) - ha precisato la parte attrice – di avere occupato anche detta camera, privandola alla disponibilità dei parenti, e di avere ottenuto il rilascio del locale deposito da parte del comproprietario , provvedendo, di conseguenza, alla chiusura esterna dell'intero Persona_9 cespite con apposizione di un cancello sull'unica via di ingresso.
Si sono costituiti tutti i convenuti, ad eccezione di , i quali hanno contestato la domanda di Controparte_8 parte attrice, chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, ordinare lo scioglimento della comunione degli eredi di , capostipite comune. Parte_3
E' stata dichiarata la contumacia di , regolarmente citato, non costituitosi. Controparte_8
Nel corso del giudizio la causa è stata riassunta nei confronti degli aventi causa dei convenuti deceduti.
Espletata la prova testimoniale, precisate le conclusioni, all'udienza del 17/01/2019 dopo la discussione orale la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. andava in decisione
Con la sentenza n. 88/2019 emessa il 17/01/2019 il Tribunale di Reggio Calabria ha deciso:<< : 1) dichiara acquisito per intervenuta usucapione da il diritto di proprietà sul fabbricato sito in via Controparte_7
Schiavone 2, Reggio Calabria, costituito da un appartamento di tre vani e servizi, con annesso terreno circostante di circa 1.000 mq., identificati nel N.C.E.U. con le particelle 44 e 178 del foglio di mappa n. 86, nonché da un adiacente locale deposito con annesso servizio, identificato nel N.C.E.U. con la particella 177 del foglio di mappa n. 86;
2) ordina la trascrizione della sentenza;
3) condanna in solido tutti i convenuti al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della parte attrice che si liquidano in €. 4.800,00 per compensi professionali, oltre €. 348,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%.>>
Con atto di appello regolarmente notificato i sigg.ri , e (eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ), , e (eredi di ), Persona_1 Persona_2 CP_10 Parte_4 Parte_5 Persona_3 CP_11
, e (eredi di ), (erede di
[...] Parte_11 Parte_8 Parte_2 Parte_9 Pt_5
), e (eredi di ), , ,
[...] Parte_10 Controparte_1 Persona_4 CP_2 Parte_3
e (eredi di ), , , e CP_3 Parte_1 Persona_5 Parte_3 CP_4 Parte_1 CP_5
(eredi di ), e , hanno impugnato la sentenza n. 88/2019 emessa dal Tribunale di Persona_6 Controparte_6
Reggio Calabria il 17/01/2019, lamentando: 1) Irregolarità della costituzione del contraddittorio( art. 183 1° comma cpc); 2) Omesso esame e valutazione dei punti determinanti e decisivi ai fini della decisione;
3) Potere di fatto e possesso non pacifico contestato
Chiedeva:
<<- PRELIMINARMENTE, accertato e dichiarato che nel giudizio di l" grado parte attrice non ha completamente ed esattamente ottemperato all'invito di cui alle Ordinanze dei G.I. dott. Varrecchione e dott ssa G.M. Crucitti di produrre la documentazione idonea a verificare ex art. 183, 1°comma c p c. la regolarità del contraddittorio, e cioé la dichiarazione di successione degli intestatari catastali: , Persona_1 [...] , , , , , , e Per_3 Persona_9 CP_12 Parte_2 Persona_2 Controparte_13 CP_14
e , - accertato e dichiarato, inoltre, che parte attrice non ha Persona_7 Persona_5 Persona_6 nemmeno prodotto (come per legge) il certificato ventennale delle trascrizioni, iscrizioni della Conservatoria dei RR.II degli eredi del capostipite e dei successivi eredi parti in causa, relativamente ai beni de quo con la conseguenza che il G I non ha potuto verificare ed eventualmente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali terzi soggetti interessati (creditori ipotecari o altri eredi), e che la conseguenza delle, irregolarità della costituzione del contraddittorio comporta le nullità del procedimento e della sentenza per error in procedendo tradottosi in error in iudicando (per consolidato orientamento, della giurisprudenza di merito e Suprema Corte di Cassazione) --
RIMETTERE ex art. 354 c.p.c. la causa al Giudice di 1° grado per la verifica della regolarità del contraddittorio e l'eventuale integrazione dello stesso-
NEL Merito accertato e dichiarato che il Giudice di 1° grado ha omesso l'esame e una giusta valutazione di punti determinanti e decisivi della controversia, ed in particolare che l''attrice non ha effettivamente adibito a casa coniugale il bene immobile de quo, posto che nel periodo successivo al suo matrimonio (1981) ha abitato in altri appartamenti (cfr. certificati di residenza storici-acquisiti agli atti di causa), e, quindi , non ha esercitato alcun potere di fatto e possesso vero e proprio sull' immobile di Via Schiavone n.2 Reggio Cal., che, peraltro, nel detto periodo post-matrimonio, era ancora occupato dai genitori dell'attrice ( , dec Persona_8 nel 1997, e dec. nel 2oo2), e da con la moglie , b) Persona_7 Persona_9 Controparte_15 accertato e dichiarato che la dopo la morte dei genitori e di e della moglie CP_7 Persona_9 CP_15
, si era prepotentemente, abusivamente, e arbitrariamente impossessata dell'immobile de quo,
[...] impedendo agli altri eredi di utilizzare la casa paterna, come avevano sempre fatto;
-c) ritenuto e dichiarato che la prepotente occupazione senza titolo dei beni de quo (caduti in successione) da parte dell'attrice, ha costituito occupazione abusiva, con grave danno subìto dagli altri coeredi, per diversi anni, per non aver potuto disporre dei beni de quo (locarli o altrimenti utilizzarli).
…..Rigettare la domanda attorea, perchè priva di ogni fondamento giuridico e dei presupposti necessari
(pacifico possesso ventennale) di cui all'art. 1158 c.c.
Condannare l'attrice al risarcimento dei danni subìti dagli eredi, da liquidarsi in via equitativa, o comunque, sulla base delle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115 c.p.c.);
Rimettere la causa al Tribunale affinchè, dichiarata aperta la successione legittima di (dec. Parte_3
28/10/1959) venga dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, ex art. 713 e ss e 784 c.p c.) venutasi a creare tra coeredi dello stesso e dei successivi eredi e disporre la divisione Parte_3 giudiziale fra tutti i coeredi dei beni immobili de quo.-
Con vittoria di spese e di onorari del doppio grado del giudizio, CpA, IVA e rimborso forfettario del 15% da distrarsi in favore degli avv.ti Domenico Crucitti e Nicola Crucitti antistatari ->>.
Formulava anche istanza per la sospensione della esecutività della sentenza.
Si costituiva in giudizio l'appellata che contestava la domanda dell'appellante, e Controparte_7 chiedeva il rigetto dell'appello, con la conferma della impugnata sentenza, e vittoria di spese e compensi
Non si costituiva l'appellato , benché ritualmente citato Controparte_8
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza dei 2-4/3/2020, la Corte di Appello, rigettava l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza e, ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 348 bis c. p. c. per dichiarare, in via preliminare, inammissibile l'appello, dovendosi pertanto procedere alla sua trattazione, rinviava all'udienza dell'11/02/2021 per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza emessa per l'udienza del 03/06/2024, dopo che i difensori delle parti presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 19/06/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prima di passare all'esame dei motivi di appello, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa dell'appellata per mancato rispetto dei requisiti previsti dal novellato art. 342 cpc, non avendo indicato la difesa appellante le modifiche della statuizione
Rileva questa Corte che la riforma del 2012 ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo l'esposizione sommaria dei fatti con l'esatta indicazione al giudice delle parti appellate e delle modifiche richieste, indicando, inoltre, le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica
(nel senso che va esplicitata la rilevanza di tale vulnus sul piano concreto, e non solo teorico).
Nella fattispecie in esame, la difesa appellante ha rispettato lo schema richiesto dall'art. 342 cpc e, anche se non ha espressamente riportato le parti della sentenza che ha inteso impugnare, ha contestato le motivazioni che hanno condotto il primo Giudice al rigetto delle proprie difese in primo grado, e formulando la proposta di modifica della decisione, per cui l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata.
2. Col primo motivo di appello la difesa appellante lamenta la irregolarità della costituzione del contraddittorio (art. 183 1° comma cpc)
Assume che a seguito di una verifica della regolarità del contraddittorio, è emerso che parte attrice non ha ottemperato all'invito, di cui alle Ordinanze emesse dai G I dott. Varrecchione del 21/12/2009 e del
22/03/2011della dott.ssa del 23/06/2012, con le quali parte attrice veniva invitata a produrre lo Per_10 stato di famiglia storico e la dichiarazione di successione di (capostipite) e degli intestatari Parte_3 Per_ catastali: Strati , Strati , Strati , Strati , Strati Domenico, Strati . Per_3 Per_9 Pt_5 Pt_2
, , e , nonchè di e . Persona_2 Controparte_13 Persona_8 Persona_7 Persona_5 Persona_6
Sostiene, anche, che parte attrice non ha nemmeno prodotto il certificato ventennale delle trascrizioni e iscrizioni della Conservatoria dei Registri II del capostipite , e dei successivi eredi, parti in Parte_3 causa, relativamente ai beni in questione, rilevando che la domanda diretta a fare accertare l'avvenuta usucapione di beni immobili richiede la presenza in causa non solo di tutti i comproprietari ma anche di eventuali terzi soggetti creditori ipotecari, nei confronti dei quali andrebbe integrato il contraddittorio poiché il G.I. deve conoscere della causa nel contraddittorio di tutti gli interessati.
Rileva questa Corte il fine meramente defatigatorio della presente eccezione, tenuto conto che per quanto riguarda la posizione di con l'ordinanza del 22/03/2011 il G.I. ha ritenuto sufficiente – per Controparte_13 dimostrarne gli eredi - la copia della donazione del 31/08/1984 allegata al fascicolo di parte attrice, e, in ogni caso, ad ottemperanza della ulteriore richiesta di integrazione della documentazione di cui all'ordinanza del
22/3/2011, risultano prodotti nel fascicolo di parte appellata - attrice in primo grado – (vedi pag. 186 fascicolo scansionato a pag. 218) tutti i certificati catastali storici afferenti l'immobile per cui è sorto il giudizio e la certificazione ipotecaria speciale con l'indicazione dell'intestazione dei beni a nome dei convenuti, e a successiva integrazione di tale documentazione la certificazione dell'Agenzia del territorio e certificati di famiglia storici -da pag. 222 a pag. 229 – come indicati nella memoria del 07/11/2011 del l'allora difensore di parte attrice, Avv. Patrizia Azzarà.
Pertanto, ritiene questa Corte integro il contraddittorio con il rigetto della superiore eccezione.
3. Col secondo e col terzo motivo di gravame la difesa appellante lamenta l'omesso esame e valutazione dei punti determinanti e decisivi ai fini della decisione nonché del potere di fatto e possesso non pacifico contestato. Assume che < potere di fatto corrispondente proprietà al diritto di sull'immobile de quo, senza prendere nella dovuta considerazione punti determinanti e decisivi (fatti contrari) emersi, provati acclarati e confermati da documenti pubblici (certificati dr residenza storici dell'attrice), e cioè il fatto che l'attrice dopo il matrimonio
(anno 1981) non aveva adibito a residenza coniugale l'immobile de quo, poichè in effetti nel periodo post matrimonio essa ha abitato e condotto in locazione altri immobili.
In proposito fa riferimento ai certificati di residenza prodotti in primo grado che dimostrano che l'appellata
è <
Comune) o dall'1/10/90 ad oggi (in riferimento alla data di informatizzazione del sistema anagrafico del
Comune) in Via S. Lucia, n.4c, Reggio Calabria, nell'appartamento in comproprietà col marito , Persona_11 adibito a casa coniugale.>> e ancora<< Non solo la dopo essersi sposata in data 8/8/1981, ha CP_7 abitato per soli 3 mesi nella casa abitata dai genitori in Via Schiavone, 2, e successivamente in Via Salita
Cappuccinelli, 13 ( nella stessa casa dove abitavano i genitori del marito e della teste Persona_11 Tes_1
), e poi, dal 10/01/1983 al 17/06/1986 ha condotto in locazione un appartamento in Via Gabriele
[...]
D'Annunzio, n.32, sempre unitamente al marito >> Persona_11
Tali considerazioni portano la medesima difesa a ritenere non soddisfatti i presupposti necessari per il riconoscimento dell'usucapione rilevando che non corrisponde al vero quanto affermato dall'attrice in primo grado.
L'usucapione, denominata anche prescrizione acquisitiva, richiede una situazione di possesso “qualificato”, che l'interessato deve essere in grado di dimostrare in giudizio. In particolare, devono sussistere i seguenti requisiti: 1) l'acquisto del possesso deve essere avvenuto in modo pacifico, cioè non deve essere avvenuto violentemente, e pubblico, cioè non di nascosto o clandestinamente;
2) il possesso sia continuo e non interrotto: non devono esservi state azioni di terzi che abbiano impedito il possesso del bene o che ne abbiano contestato la titolarità. 3) il possesso deve avere una durata specifica, espressamente prevista dalla legge.
Presupposti indefettibili dell'usucapione sono il possesso e il decorso dei termini di legge, laddove l'articolo
1140 cc definisce il possesso come "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa".
Da tale definizione si ricavano due elementi che caratterizzano il possesso: 1) l'elemento oggettivo, consistente nella disponibilità della cosa, anche solo potenziale;
2) l'elemento soggettivo, consistente nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (cosiddetto "animus possidendi").
L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può portare all'usucapione).
La presunzione di possesso prevista dall'art. 1141, co. 1, c.c., va riferita al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa;
sicché, una volta che colui che contesta il possesso abbia dimostrato che il rapporto con il bene ha avuto inizio come detenzione, il medesimo non è tenuto altresì a provare che detto esercizio sia anche proseguito come detenzione.
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
Per orientamento consolidato, l'animus può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria. Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. (Cass. n. 9325 del 2011).
Ai fini dell'usucapione è necessaria, dunque, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività contrastante e incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione (Cass. n. 1367 del 1999; Cass. n. 19478 del 2007; Cass.
n. 4863 del 2010).
In proposito, come correttamente rilevato dal primo Giudice, si precisa che, affinché vi sia un mutamento nel dominio deve verificarsi la cd. interversio possessionis.
La locuzione è usata per designare il mutamento del titolo o della qualifica del possesso. Tale mutamento non può dirsi avvenuto per un semplice mutamento dell'animus, della sfera interna, per evidenti ragioni di certezza dei rapporti giuridici. L'interversione del possesso può dunque avvenire solo per causa proveniente da un terzo (constitutum possessorium e traditio brevi manu), o in forza di un atto di opposizione, detto contradictio, fatto dal detentore o materialmente o con una dichiarazione non equivoca (ad esempio, un atto giudiziale).
L'interversio possessionis è il mutamento della detenzione in possesso o del possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui in possesso coincidente all'esercizio del diritto di proprietà.
L'art 1164 cc così recita: <sercizio di un diritto reale su cosa altrui non pu usucapire la propriet della stessa se il titolo del suo possesso mutato per causa proveniente da terzo o in forza opposizione lui fatta contro proprietario. tempo necessario>l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato>>.
La superiore disposizione riguarda il caso specifico di interversione nel possesso, che differisce dal più ampio istituto previsto dall'art. 1141, comma 2.
Mentre in quel caso il detentore si comporta come fosse possessore della cosa, nella presente ipotesi –art
1164 cc -, chi esercita sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, cambia il proprio possesso in un'altra tipologia corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene.
L'art. 1164 del c.c. regola i modi d'interversione del possesso, agli effetti dell'usucapione della proprietà, da parte di chi abbia un possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui. Si richiede in questo caso, in conformità di una norma tradizionale, che il titolo del possesso sia mutato o per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta dal possessore contro il diritto del proprietario. La disposizione non costituisce un duplicato di quella dell'art. 1141 del c.c., secondo comma, la quale non concerne l'ipotesi del possessore che tende a invertire il titolo del suo possesso, ma l'ipotesi del detentore che tende a trasformare la detenzione in possesso, per quanto identici in entrambi i casi siano i modi d'interversione. Il tempo necessario per l'usucapione decorre naturalmente dalla data in cui il titolo del possesso fu mutato.
Sul punto l'orientamento della Cassazione è pacifico: <versione nel possesso non pu aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore rivolta specificamente contro il possessore maniera che questi possa rendersi conto dell mutamento dalla quale sia consentito desumere detentore abbia cessato d potere fatto sulla cosa nome altrui ed iniziato ad esercitarlo esclusivamente proprio con correlata sostituzione al precedente detinendi rem sibi habendi rilevano a tal fine l alle pattuizioni forza delle quali la detenzione era stata costituita verificandosi questo caso ipotesi inadempimento contrattuale n meri atti esercizio del traducendosi gli stessi> un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene>> (Cass.
n. 26327/2016 e precedente n. 4701/1999).
Rileva questa Corte che, nel caso in esame nonostante, parte attrice ha tentato di dare prova di aver compiuto atti di opposizione – contradictio - idonei a trasformare la originaria detenzione in possesso utile ai fini della usucapione della piena proprietà, quali la apposizione di un cancello sulla unica via di accesso al compendio immobiliare per cui è causa, nonché la sostituzione da parte della stessa attrice delle serrature esistenti sempre nell'intero compendio immobiliare, questi hanno trovato un ostacolo nelle contestazioni svolte dagli altri eredi compossessori.
Sul punto, intanto, va evidenziato che in sede di interrogatorio formale, e , Parte_2 Parte_1 coeredi-compossessori/convenuti, hanno precisato che la ha sostituito le serrature dopo la morte CP_7 del padre dell'attrice nel 2002 e non ha mai dato le chiavi agli eredi che le avevano chieste anche con la racc.ta ar del 14/07/2005 presente nel fascicolo di primo grado degli appellanti – pag. 74 fascicolo scansionato -.
Inoltre, non può non evidenziarsi che le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice - , Testimone_2 [...] sentiti all'udienza dell'11/05/2016, dalla teste - che hanno dichiarato Tes_3 Testimone_4 che l'attrice ha apposto un cancello sulla unica via di accesso al compendio immobiliare per cui è causa e che la stessa ha cambiato tutte le serrature, sono state confutate dalle dichiarazioni rese dai testimoni dei convenuti, oggi appellanti, che hanno riferito che le serrature sono state sostituite dall'attrice dopo la morte del padre, avvenuta nell'anno 2002 – teste sentito all'udienza Testimone_5 Testimone_6 dell'11/06/2016 – precisando < CP_ materialmente davanti casa avendo la signora impedito l'accesso>>, circostanza confermata anche dal teste . Testimone_7
Ancora, i testi di parte convenuta hanno confermato che il locale deposito di fronte al mare è stato occupato dall'attrice sempre dopo la morte dei genitori, in quanto sino a quando il padre era vivo il suddetto locale era abitato dallo zio – coerede-compossessore - e dopo la sua morte nel 1979 dalla di lui moglie Persona_9
- teste -. Controparte_15 Testimone_7
Queste testimonianze sono di supporto a tutta la corrispondenza intercorsa tra i coeredi/compossessori, sin dagli anni in cui erano vivi i genitori dell'attrice/appellata e i sigg.ri e che Persona_9 Persona_12 abitavano il locale deposito, e prodotta dai convenuti/appellanti – vedi fascicolo di parte eredi –. Pt_3
Tale documentazione andava valutata dal primo Giudice in quanto dimostra sia il perdurante interesse dei coeredi agli immobili per cui è sorto il giudizio, sia che il possesso dell'appellata non è stato pacifico e indisturbato nonostante l'attrice/appellata ha manifestato la sua volontà di esercitare il potere di fatto sulla cosa a nome proprio.
Va rilevato, pure, che i convenuti/appellanti con le medesime prove testimoniali avendo dimostrato che gli atti compiuti dall'attrice risalgono al 2002, hanno provato che la stessa non ha posseduto gli immobili de quo ininterrottamente dall'8/8/1981 – data del di lei matrimonio – avendo la stessa spostato la propria residenza in altri immobili come risulta dalle dichiarazioni testimoniali e dai certificati anagrafici prodotti.
Ha errato, pertanto, il primo Giudice a ritenere < CP_7
il diritto di proprietà sul fabbricato sito in via Schiavone 2, Reggio Calabria, costituito da un
[...] appartamento di tre vani e servizi, con annesso terreno circostante di circa 1.000 mq., identificati nel N.C.E.U. con le particelle 44 e 178 del foglio di mappa n. 86, nonché da un adiacente locale deposito con annesso servizio, identificato nel N.C.E.U. con la particella 177 del foglio di mappa n. 86>> non avendo l'attrice/appellata superato la prova del possesso indisturbato né quando i di lei genitori erano vivi, né dopo.
Ritiene, pertanto, questa Corte che l'appello sul punto va accolto.
4. Risarcimento danni
Rileva questa Corte che la difesa appellante non ha dimostrato di aver subito un danno economico, pertanto, la domanda sul punto non può essere accolta.
5. Rimessione al Tribunale per lo scioglimento della comunione ereditaria
Tale richiesta è inammissibile per mancanza di specifico motivo d'appello, non avendo, la difesa appellante, impugnato l'omessa pronuncia.
6. Le spese seguono la soccombenza per il primo e per il secondo grado di giudizio, ma stante il parziale accoglimento dell'appello, vengono compensate al 50%.
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante la dichiarazione di valore – indeterminabile - applicando i parametri medi per il primo grado l'importo può essere così liquidato, €
7.616,00, che ridotto al 50% è pari a € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.701,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.204,00
3.Fase istruttoria € 1.806,00
4.Fase decisionale € 2.905,00
Per il secondo grado, sempre nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante la dichiarazione di valore - indeterminabile- applicando i parametri minimi per la fase istruttoria, per mancanza di istruttoria orale, e i parametri medi per le altre fasi, l'importo può essere così liquidato, € 8.469,00, che ridotto al 50%
è pari a € 4.234,50 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.058,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.418,00
3.Fase istruttoria € 1.523,00
4.Fase decisionale € 3.470,00
Disponendo la distrazione delle stesse ex art. 93 cpc a favore dei difensori degli appellanti richiedenti.
Nulla sulle spese processuali per appellato contumace Controparte_8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , e (eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
e ), , e (eredi di ), ,
[...] Persona_2 CP_10 Parte_4 Parte_5 Persona_3 CP_11
e (eredi di ), (erede di Parte_11 Parte_8 Parte_2 Parte_9 Pt_5
), e (eredi di ), , ,
[...] Parte_10 Controparte_1 Persona_4 CP_2 Parte_3
e (eredi di ), , , e CP_3 Parte_1 Persona_5 Parte_3 CP_4 Parte_1 CP_5 Controparte_ (eredi di ), e , avverso la sentenza n. 88/2019 pubblicata il 17/01/2019 dal Tribunale Persona_6 di Reggio Calabria:
1)Accoglie parzialmente l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda di usucapione formulata da del diritto di proprietà sul fabbricato sito in via Schiavone 2, Reggio Parte_12
Calabria, costituito da un appartamento di tre vani e servizi, con annesso terreno circostante di circa 1.000 mq., identificati nel N.C.E.U. con le particelle 44 e 178 del foglio di mappa n. 86, nonché da un adiacente locale deposito con annesso servizio, identificato nel N.C.E.U. con la particella 177 del foglio di mappa n. 86
2) Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione
3)Condanna l'appellata , al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del primo Parte_12 grado di giudizio che liquida in € 3.808,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, e per il presente grado di giudizio, € 4.234,50, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc a favore dei difensori degli appellanti richiedenti.
3)Nulla per le spese processuali nei confronti di , appellato contumace Controparte_8
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)