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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 101/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
con l'Avv. PANATO ELENA C.F._1
Contro
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
con l'Avv. ALBIERI PAOLA, C.F._2
CONCLUSIONI
Con ricorso dell'08.01.2024 il ricorrente proponeva ricorso per regolamentare l'affidamento ed il mantenimento della minore Per_1
Pagina 1 di 4 Si costituiva ritualmente la resistente l'08.03.2024 formulando ulteriori richieste.
Dopo la valutazione da parte dei Servizi Sociali ed il completamento del percorso al da parte del ricorrente, il Giudice con ordinanza del Pt_2
13.02.2025 formulava una proposta conciliativa che veniva integralmente accettata dalle parti che, conformemente ad essa, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1) Affidarsi la minore nata il [...], in [...] Persona_2
condiviso a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute, tenendo in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia;
2) Confermarsi il collocamento prevalente della minore presso il domicilio materno;
3) Prevedersi il diritto-dovere del padre, signor di tenere Parte_1
con sé la figlia:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
- per un pomeriggio infrasettimanale di ogni settimana, da individuarsi,
salvo diverso accordo, nel giorno del mercoledì, dalle ore 18.00 fino al
Pagina 2 di 4 giovedì mattina, con accompagnamento della minore a scuola;
- per un ulteriore giorno infrasettimanale di ogni settimana senza pernottamento, dal pomeriggio alla sera;
- per una settimana durante le festività natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno le principali festività;
- per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, con l'autorizzazione a portare la figlia in Croazia;
4) Dichiararsi tenuto il signor a contribuire al mantenimento Parte_1
di mediante corrispondendo alla signora Per_1 Controparte_1
l'importo mensile, annualmente rivalutabile, di Euro 400,00, nonché a contribuire al 50% delle spese straordinarie della figlia minore secondo le previsioni e la regolamentazione del vigente Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona;
5) Attribuirsi integralmente alla signora l'Assegno Unico Controparte_1
Universale;
6) Spese e compensi di causa integralmente compensati.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che le condizioni concordate dalle parti risultano eque e non contrastano con norme imperative;
Pagina 3 di 4
ritenuto che
l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla minore il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro così dispone: Parte_1 Controparte_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 27/05/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
con l'Avv. PANATO ELENA C.F._1
Contro
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
con l'Avv. ALBIERI PAOLA, C.F._2
CONCLUSIONI
Con ricorso dell'08.01.2024 il ricorrente proponeva ricorso per regolamentare l'affidamento ed il mantenimento della minore Per_1
Pagina 1 di 4 Si costituiva ritualmente la resistente l'08.03.2024 formulando ulteriori richieste.
Dopo la valutazione da parte dei Servizi Sociali ed il completamento del percorso al da parte del ricorrente, il Giudice con ordinanza del Pt_2
13.02.2025 formulava una proposta conciliativa che veniva integralmente accettata dalle parti che, conformemente ad essa, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1) Affidarsi la minore nata il [...], in [...] Persona_2
condiviso a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute, tenendo in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia;
2) Confermarsi il collocamento prevalente della minore presso il domicilio materno;
3) Prevedersi il diritto-dovere del padre, signor di tenere Parte_1
con sé la figlia:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
- per un pomeriggio infrasettimanale di ogni settimana, da individuarsi,
salvo diverso accordo, nel giorno del mercoledì, dalle ore 18.00 fino al
Pagina 2 di 4 giovedì mattina, con accompagnamento della minore a scuola;
- per un ulteriore giorno infrasettimanale di ogni settimana senza pernottamento, dal pomeriggio alla sera;
- per una settimana durante le festività natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno le principali festività;
- per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, con l'autorizzazione a portare la figlia in Croazia;
4) Dichiararsi tenuto il signor a contribuire al mantenimento Parte_1
di mediante corrispondendo alla signora Per_1 Controparte_1
l'importo mensile, annualmente rivalutabile, di Euro 400,00, nonché a contribuire al 50% delle spese straordinarie della figlia minore secondo le previsioni e la regolamentazione del vigente Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona;
5) Attribuirsi integralmente alla signora l'Assegno Unico Controparte_1
Universale;
6) Spese e compensi di causa integralmente compensati.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che le condizioni concordate dalle parti risultano eque e non contrastano con norme imperative;
Pagina 3 di 4
ritenuto che
l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla minore il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro così dispone: Parte_1 Controparte_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 27/05/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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