Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Paolo Mastrovito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
- del decreto n.-OMISSIS- emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Direzione di Amministrazione, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-;
- del connesso parere n. -OMISSIS- deliberato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – posizione n. -OMISSIS-– nell’adunanza n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte -OMISSIS-, maresciallo ordinario in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, impugnava gli atti indicati in epigrafe, mediante i quali veniva negato il riconoscimento della causa di servizio in relazione all’infermità dallo stesso sofferta (“ pregresso infarto miocardico trattato con angioplastica e stenting medicato ”).
Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
1. Violazione di legge: Art. 1878 e ss. del Codice dell’Ordinamento Militare; art. 64 c. 3 del DPR n. 1092 del 29 dicembre 1973 (valutazione medico-legale del nesso eziologico in merito alla causa o concausa di servizio); - art. 3 della Legge n. 241 del 1990 (omessa e/o erronea motivazione) - Eccesso di potere per: erronea interpretazione della situazione di fatto, errore nei presupposti, illogicità, incongruità, insufficienza ed apoditticità della motivazione.
2. Violazione di legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. art. 10 bis, inesistenza di comunicazione.
Si costituiva in giudizio parte resistente con comparsa di stile per resistere al ricorso, affidando ad una successiva memoria ogni più approfondita argomentazione difensiva volta ad evidenziare l’infondatezza del ricorso.
All’odierna udienza parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio, dato atto del deposito, ad opera di parte resistente, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente censura gli atti impugnati in quanto l’amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato in relazione all’esclusione della riconducibilità dell’infermità patita dal ricorrente all’attività lavorativa svolta. In senso opposto, secondo il ricorrente tale nesso causale dovrebbe ritenersi sussistente alla luce della gravosità dell’attività svolta (comandante di stazione), tenuto conto delle gravi scoperture di organico della sede di servizio (a titolo esemplificativo, l’assenza di un vice-comandante di stazione) e delle caratteristiche intrinseche delle mansioni svolte (“ natura estremamente operativa del servizio ”, “ richiesta di prontezza sia diurna che notturna ”, “ innumerevoli compiti d’istituto ”).
Il motivo di ricorso non è fondato.
La valutazione espressa dal Comitato di Verifica, espressione di discrezionalità tecnica e pertanto insindacabile dal Giudice entro il limite dell’opinabilità scientifica della “soluzione” adottata, va esente da censure di irragionevolezza tecnica in quanto l’organo collegiale ha affermato che il servizio prestato dal ricorrente “ non può aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell’infermità ”.
In primo luogo, il Tribunale ritiene condivisibile la valutazione effettuata dal Comitato nel senso di ritenere che le mansioni svolte dal ricorrente e le condizioni nelle quali lo stesso ha prestato servizio non siano connotate da una gravosità tale da sottoporlo a livelli abnormi di stress da cui si possa inferire la verosimile sussistenza di un nesso di causalità rispetto all’infermità patita.
Sul punto, le argomentazioni svolte dal ricorrente in relazione alla mancanza di organico, alla natura estremamente “operativa” del servizio, alla richiesta di prontezza sia notturna che diurna ed alla quantità di incombenti da svolgere non delineano una condizione di impiego “esorbitante” in termini di gravosità e responsabilità rispetto ad un canone di normalità riferito alle mansioni riconnesse al grado di cui il ricorrente è in possesso ed al ruolo ricoperto.
In secondo luogo, l’esito della valutazione risulta rafforzato dal riferimento, effettuato dalla Commissione, a fattori di rischio individuali, i quali emergono dalla stessa documentazione acquisita al procedimento.
In particolare, deve farsi riferimento al referto della visita di controllo del -OMISSIS-, nel quale si dava atto della familiarità del ricorrente per coronaropatia (“ familiarità CAD ” nel referto allegato all’istanza di accertamento della causa di servizio) e di un “ lieve eccesso ponderale ” dello stesso.
Analogamente, nel referto del -OMISSIS-, si dà atto della circostanza che il ricorrente si trovava in stato di sovrappeso e della familiarità rispetto a malattie coronariche.
Tali fattori di rischio individuali, pur richiamati genericamente dalla commissione ma dalla stessa certamente conosciuti in quanto emergenti da documenti allegati all’istanza, sono idonei a rafforzare il giudizio di non riconducibilità dell’infermità al servizio prestato.
Si impone, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il rigetto del primo motivo di ricorso in quanto infondato.
Con un secondo motivo di ricorso gli atti indicati in epigrafe vengono censurati in quanto l’amministrazione avrebbe provveduto omettendo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10- bis della L. n. 241 del 1990.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale intende, sul punto, dare continuità al proprio orientamento (vedi Sez. III, 3.3.2025, n. 463), nel senso di escludere l’applicabilità dell’art. 10- bis al procedimento volto all’accertamento della causa di servizio.
Ai fini della decisione possono trovare integrale applicazione le considerazioni svolte nella summenzionata sentenza, in quanto le stesse si attagliano anche al caso oggetto del presente giudizio.
In particolare, è stato affermato quanto segue.
“(…) nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l’Amministrazione (in tal senso l’art. 14 del d.p.r. n. 461/2001), la quale non può discostarsene nemmeno all’esito di integrazioni deduttive o documentali fornite dal militare istante. L’eventuale partecipazione procedimentale dell’interessato non produrrebbe, dunque, effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, di talché l’Amministrazione è esonerata dal comunicare il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 («Dovendo il giudice valutare il contenuto sostanziale del provvedimento, egli non è tenuto ad annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla sua legittimità sostanziale, rendendo irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (v. ancora Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2018, n. 6650). È dunque la natura necessitata del provvedimento, e non la sua riconducibilità al genus dei procedimenti previdenziali e assistenziali, a far sì che il mancato invio del preavviso non riverberi sulla sua annullabilità (Cons. Stato, sez. II 20 aprile 2022 n. 2994; id. 5 gennaio 2023 n. 196)»: cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. II, 14/06/2023, n. 5832).
5.2 - Né in senso contrario soccorre la previsione del menzionato art. 14, co. 1 d.p.r. 461/2001, che consente – recte, impone – all’Amministrazione di chiedere un ulteriore parere al Comitato di Verifica, laddove, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi al parere precedentemente reso.
Anche a trascurare il fatto che il ricorrente non ha invocato nei propri scritti l’esercizio di tale remand amministrativo, nel caso di specie il giudizio negativo del Comitato non discende da un’incompletezza della documentazione esaminata, né una simile censura è stata avanzata dal ricorrente: il difetto di istruttoria contestato da -OMISSIS- attiene alla valutazione tecnica della documentazione fornita, non all’incompletezza del quadro documentale. Le prerogative partecipative di cui il ricorrente predica la violazione sono, cioè, funzionali a sindacare il merito del giudizio sul piano tecnico, non già a sopperire a lacune documentali o assertive.
Tali assunti difensivi logicamente sottendono che -OMISSIS- abbia presentato – o comunque reputi di aver presentato – tutta la documentazione sanitaria e professionale necessaria a supporto dell’istanza ed abbia, così, fornito sin dall’inizio il proprio apporto collaborativo.
A diverse conclusioni non conducono le valutazioni contenute nella perizia medico-legale a firma del dott. -OMISSIS- (doc. 34 di parte ricorrente), resa in seguito all’approvazione della determinata gravata e, perciò, non sopposta all’attenzione del Comitato di Verifica. Come noto, le osservazioni degli specialisti sono prive di rilievo istruttorio, in quanto si limitano a contrapporre il proprio giudizio tecnico discrezionale a quello dell’Amministrazione. La perizia in parola avrebbe attinto le prerogative del Comitato di Verifica, il cui giudizio sul piano tecnico non poteva essere sindacato o contraddetto dall’Amministrazione di appartenenza. Anche dunque all’esito dell’auspicata partecipazione al procedimento, il contenuto dispositivo della determinazione gravata non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (in termini del tutto sovrapponibili: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 05/01/2023 n. 196) ”.
Alla luce di tali principi, integralmente applicabili anche al caso di specie, si impone il rigetto anche del secondo motivo di ricorso in quanto infondato.
Il Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.